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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/05/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 1854/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1 6/04/1998 con l'avv. ANTONELLA BARBON e con l'avv. GIADA PERIN
e
IA BA (c.f. , nato/a a TREVISO, il C.F._2 28/01/1997 con l'avv. SAMANTHA ALOISI e con l'avv. SABRINA BIANCO
Con ricorso del 25/03/2025, e IA Parte_1
BA – premesso di avere posto fine alla convivenza more uxorio in PE costanza della quale, il 20.09.2020, è nata riconosciuta da entrambi – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento della figlia alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.05.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero – al quale è stato trasmesso il fascicolo il 27.03.2025
– non è intervenuto, così implicitamente manifestando l'assenza di opposizione all'accoglimento del ricorso.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la situazione logistica ed economica dei gnitori;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da PE quello condiviso, con collocamento prevalente di presso la madre;
- il concordato calendario di visite del padre alla figlia, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze della medesima;
- quanto al mantenimento, sia doveroso il contributo del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale proposto da e IA BA, così provvede: Parte_1
1. “La figlia minore sia affidata in forma condivisa ad entrambi i PEona_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che la riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, educazione, salute, sport e residenza);
2. La minore verrà collocata ed avrà residenza prevalente presso la madre,
GN AR GE, nell'abitazione sita in Porcellengo (TV), Vicolo
Lodovico Pancieri n. 8;
3. Al fine di garantire una piena bigenitorialità e sempre salvo diverso accordo tra le Parti, il padre potrà stare con la minore tutti i weekend dalle 18.00 ca. del venerdì sera fino alla domenica alle 16.00, oltre a due pomeriggi a settimana (nelle giornate di lunedì e mercoledì) dalle ore 18,00 alle ore 21,00. PE Qualora, per esigenze lavorative e non dei genitori, non possa trascorrere l'intero weekend con il padre, le notti di permanenza della minore con il padre potranno essere recuperate, su accordo delle parti, nel corso della settimana;
4. Entrambi i genitori (nonché i nonni materni e paterni) potranno considerarsi reciprocamente "baby-sitter d'elezione" in tutti i casi in cui uno dei
Genitori non possa rimanere con la figlia nei tempi stabiliti. Il tutto nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi e di un congruo ed idoneo preavviso;
5. Quanto alle vacanze: (a) per le estive, due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, con impegno, da parte degli stessi, di comunicarsi il periodo di disponibilità con un preavviso di almeno due mesi;
(b) PE quanto al periodo natalizio, i tempi di permanenza di con ciascun genitore PE non subiranno modifiche salvo quanto segue: trascorrerà la Vigilia di Natale
(24.12) con la mamma mentre il pranzo di Natale con il papà, Capodanno verrà alternato di anno in anno fra i genitori, ed il GN potrà trascorrere con Pt_1 PE sino a 3 giorni consecutivi da comunicare alla GN GE entro il
30.11 di ciascun anno;
(c) quanto alle vacanze pasquali, ad anni alterni i primi tre giorni, compreso il giorno di Pasqua, con un genitore, e gli altri due giorni, compreso il giorno di Pasquetta, con l'altro geni-tore; (d) così come per ogni festività obbligatoria (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre); PE (e) il giorno di compleanno dei genitori potrà trascor-rerlo con il genitore che PE compie gli anni;
(f) il giorno del compleanno di verrà festeggiato, ove PE possibile, con entrambi i genitori;
(g) il giorno della Festa della Mamma potrà trascorrerla con la madre, mentre il giorno della Festa del Papà con il padre;
È fatto salvo ogni diverso accordo fra i Genitori anche circa i turni di responsabilità genitoriale, previo accordo fra gli stessi, tenendo conto anche delle reciproche esigenze lavorative e compatibilmente con gli impegni scolastici ed eventualmente extrascolastici della figlia;
6. Quanto all'introduzione di nuove figure di riferimento (compagno madre e compagna padre), i Genitori concordano che dovrà avvenire gradualmente in modo da non creare turbamento o disagio nella figlia, favorendo un sano inserimento di tali figure nella sua vita;
PE
7. A titolo di concorso nel mantenimento della figlia il GN si Pt_1 obbliga a versare alla GN GE entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese la somma mensile di € 200,00 (duecento, 00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al concorso delle spese straordinarie nella misura del
50%, giusta Protocollo del Tribunale di Treviso;
8. L'assegno universale per la figlia minore o altro emolumento equipollente che successivamente dovesse essere normativamente introdotto verrà riconosciuto alla nella misura del 100%; Parte_2
9. A definitiva tacitazione di ogni reciproca debenza patrimoniale ed al fine di un componimento bonario delle controversie di natura patrimoniale insorte in seguito alla fine della relazione more uxorio, anche a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali legati all'acquisto da parte della signora GE dell'arredo Ikea rimasto nell'abitazione sita in Lancenigo di Villorba (TV), Via A.
Giacinto Longhin, n. 2, con-dotta in locazione dal GN , nonché a titolo Pt_1 di pregresso per il mantenimento ordinario e straordinario della minore, i GNi
GE AR e concordemente stabiliscono che il Sig. Parte_1
verserà alla GN GE la somma complessiva di € Parte_1
2.540,00 (Dumemilacinquecentoqua-ranta/00) in rate mensili di € 100,00 cadauna unitamente e con le medesime scadenze dell'assegno di mantenimento ordinario: per l'effetto, con il puntuale paga-mento di quanto convenuto al presente punto, le Parti dichiarano che nulla avranno più a pretendere per i titoli di cui al presente punto;
10. I genitori si danno reciprocamente assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento valido per l'espatrio per la figlia minore;
11. Le spese legali e giudiziarie di causa saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L. n. 36/1934 da parte dei loro difensori”;
DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani Il giudice est.
dott.ssa Alessandra Pesci