Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/06/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
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N. R.G. 304/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: Francesco Filocamo Presidente Silvia Rita Fabrizio Consigliere Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 304/2023 R.G., vertente tra
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ( ), DI C.F._2 Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F.: ), (C.F.: ), DI
[...] C.F._4 CP_3 C.F._5
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Sofia Parte_3 C.F._6 Gislao ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio in Notaresco (TE), Fraz.ne Guardia AN, Via S. Sebastiano II° n.10, giusta procura in atti;
appellanti e (C.F.: ), (C.F.: CP_4 C.F._7 CP_5
), (C.F.: ), elettivamente C.F._8 Controparte_6 C.F._9 domiciliati in Teramo (TE) alla Via Galileo Galilei n. 118/A - San Nicolò a Tordino, presso e nello Studio Legale dell'avv. Giannicola Scarciolla (C.F.: ) che li rappresenta e C.F._10 difende, giusta procura in atti;
appellati nonché
(C.F. ), Controparte_7 P.IVA_1 altro appellato - non costituito
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 911/2022 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 15.09.2022, avente ad oggetto “comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare- spese condominiali”.
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello De L'Aquila, contrariis reiectiis, accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 911/2022 resa dal Tribunale di Teramo il 9.9.2022 a definizione del contenzioso n. 837/2020 R.G, pubblicata il 15.09.2022, non notificata: a) dichiarare l'infondatezza della impugnativa proposta dal avverso la CP_7 CP_4 delibera assembleare adottata dal in data 2.12.2019; Controparte_7
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b) disporre per l'effetto la ripetizione delle spese legali, pari ad € 5.563,62 oneri fiscali inclusi, in favore degli odierni appellanti, da porre a carico dell'avv. Giannicola Sciarciolla, che le ha percepite in qualità di procuratore antistatario dei sig.ri e dei coniugi CP_4 CP_5
CP_6 c) dichiarare inammissibile l'intervento dei condomini per i motivi sopra Controparte_8 esposti;
d) dichiarare il difetto di ius postulandi in capo all'avv. Di Giuseppe, che ha rappresentato il in primo grado. Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi Controparte_7 i gradi del giudizio da distrarsi in favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria.”;
per parte appellata: “Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, contrariis reiectis e per le causali di cui in narrativa: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello così come proposto dagli odierni appellanti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente l'appello così come proposto perché infondato in fatto come in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
IN VIA SUBORDINATA: dichiarare nulla, invalida, illegittima o comunque annullare la delibera dell'assemblea dei condomini del 02.12.2019 del sito in Controparte_7 LN AN (TE) alla Via A. Volta n. 18/22 adottata in LN AN (TE), a mezzo della quale veniva illegittimamente deliberata “…. a maggioranza approvano di non sospendere i pagamenti alla ditta, anche al fine di evitare procedimenti giudiziari di recupero. L'Assemblea approva”; IN OGNI CASO: condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario […]”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione del 09.03.2020, conveniva innanzi al Tribunale di Teramo CP_4 il sito in LN AN (TE) alla Via A. Volta n. 18/22l, al fine Controparte_7 di ottenere la dichiarazione di nullità ovvero l'annullamento della delibera dell'assemblea dei condomini del 02.12.2019, con la quale quest'ultima avrebbe illegittimamente deliberato su un argomento diverso da quello posto all'ordine del giorno, approvando di non sospendere i pagamenti dei corrispettivi dei lavori eseguiti dalla precedentemente Controparte_9 sospesi in virtù delle delibere assembleari del 16.07.19 e 14.10.19 in quanto gli stessi non risultavano eseguiti a regola d'arte. Si costituiva in giudizio il contestando gli avversi assunti e concludendo CP_7 CP_7 per il rigetto della domanda attrice. Si costituivano in giudizio mediante intervento volontario i condomini , Parte_1 Parte_2
, , , e
[...] Controparte_1 Controparte_10 CP_3 Controparte_11 concludendo per il rigetto della domanda in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata nel merito. Si costituivano in giudizio mediante intervento volontario adesivo e CP_5 CP_6
, chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in via subordinata,
[...] l'accoglimento della domanda attrice. Con memoria autorizzata del 28.2.2022 l'attore, sul presupposto della intervenuta revoca, avvenuta in data 11.09.2020, della delibera dell'assemblea dei condomini del 02.12.2020, modificava le proprie conclusioni chiedendo anch'esso che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. pagina 2 di 7 3
A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e, in ragione della (virtuale) soccombenza degli attori, condannava il e i CP_7 condomini interventori alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'attore e degli intervenuti e . CP_5 Controparte_6 2.La sentenza è stata impugnata da , , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, e , i quali ne hanno chiesto la integrale Controparte_10 CP_3 Controparte_11 riforma censurando la decisione sulla scorta di due motivi di gravame. In particolare, il primo motivo è volto a lamentare la erroneità della dichiarazione di cessata la materia del contendere sul presupposto che la delibera del 2.12.2019 fosse stata revocata dalla delibera adottata in data 11.09.2020. Invero, il primo giudice avrebbe pronunciato la cessata la materia del contendere sulla base di una sentenza dallo stesso emessa (la n. 1174/21) e sulla quale non sarebbe ancora sceso il giudicato in quanto oggetto di impugnazione, il cui procedimento, iscritto al n. 203/2022 R.G. risulterebbe pendente presso la Corte di Appello di L'Aquila. Peraltro, la delibera dell'11.09.2020 avrebbe avuto ad oggetto un argomento diverso da quello relativo all'assemblea del 20.12.2019, avendo l'assemblea in tale occasione deliberato di revocare detta delibera nella parte impugnata dal revocando il procuratore costituitosi Parte_4 per il condominio e, in ogni caso, in assenza del necessario quorum deliberativo previsto dal comma 2 dell'art. 1136 c.c.. Il secondo motivo volge invece a censurare la decisione nella parte in cui veniva disposta la condanna del e dei condomini interventori alla sopportazione delle spese di lite CP_7 Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la domanda attorea non sarebbe fondata, la impugnata deliberazione essendo coerente sia con l'ordine del giorno (il quale menzionava, tra l'altro, la trattazione della problematica relativa alle infiltrazioni di acqua denunciate dal condomino ), che con la discussione sviluppatasi in assemblea in relazione alla CP_4 diffida di pagamento legale fatta pervenire dalla ditta che aveva eseguito i lavori, nel cui contesto il condomino assistito dal proprio legale, avrebbe chiesto di sospendere i pagamenti in CP_4 attesa dell'accertamento delle cause delle lamentate infiltrazioni. In altri termini, il deliberato dell'assemblea sarebbe pienamente legittimo, atteso che la ditta della cui sospensione dei pagamenti si dibatteva (ed a cui l'attore imputava le asserite infiltrazioni nel proprio appartamento) era esattamente la medesima indicata nell'ordine del giorno, la relativa discussione costituendone diretta conseguenza. Sotto diverso profilo, viene censurata la decisione nella parte in cui era stato liquidato un aumento tabellare per la presenza di più parti difesi dal medesimo procuratore. Nel far ciò, il primo giudice avrebbe tuttavia omesso di considerare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di intervento dei condomini e CP_6 CP_5 Invero, questi ultimi sarebbero stati rappresentati nel giudizio di primo grado, quali condomini del dall'avv. giusta nomina a maggioranza avvenuta CP_7 Controparte_12 all'assemblea del 9.06.2020; delibera alla quale, in quanto non impugnata dai medesimi, questi ultimi avrebbero prestato acquiescenza. Nell'ambito del medesimo processo di primo grado, dunque, i due condomini avrebbero mutato la loro posizione sostanziale e processuale, chiedendo l'accoglimento di conclusioni incompatibili con quelle trascritte nella comparsa di costituzione depositata dal per tramite del CP_7 proprio procuratore in forza del mandato dell'assemblea. Il terzo motivo è infine volto a denunciare la omessa pronuncia sulla carenza di ius postulandi in capo al difensore avv. Di Giuseppe, nei cui confronti i condomini non avrebbero deliberato di conferire mandato, essendosi limitati proporne la relativa nomina in qualità di nuovo difensore, in sostituzione dell'avv. già in precedenza revocato. CP_12
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Pertanto, sussisterebbe la mancanza assoluta di ius postulandi in capo all'avv. Di Giuseppe, dovendo la relativa procura alle liti deve ritenersi nulla. Si sono costituiti l'originario attore e, unitamente ad esso, gli intervenuti CP_4 CP_5 e , i quali, nel resistere alle avverse pretese, hanno preliminarmente
[...] Controparte_6 eccepito l'inammissibilità del gravame (per carenza di legittimazione ad impugnare da parte degli odierni appellanti nonchè per aspecificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.) e, in ogni caso il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto, concludendo come in epigrafe. Non si è costituito il benché regolarmente citato, dovendo pertanto Controparte_7 dichiararsene la contumacia. Con note autorizzate depositate in data 08.04.2024, la difesa di parte appellante dava atto della avvenuta pubblicazione, in data 28.03.2024, della sentenza della n. 434/2024 emessa da questa Corte di Appello - resa a definizione del giudizio vertente tra gli odierni appellanti e il ed avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1174/2021 del Controparte_7 Tribunale di Teramo – con il quale veniva dichiara la nullità della delibera assembleare del dell'11.09.2020. Controparte_7 All'esito di un articolato iter processuale – il quale vedeva, tra l'altro, il rinvio della causa, precedentemente fissata per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., al fine di consentire la verifica del passaggio in giudicato di tale sentenza, salvo poi essere nuovamente rimessa in trattazione in seguito a riassegnazione a nuovo relatore medio tempore intervenuta – questa Corte fissava per la rimessione della causa in decisione davanti a collegio l'udienza dell'11.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con deposito di note scritte
3.Ritiene la Corte che in via del tutto preliminare debba essere rilevata l'inammissibilità dell'appello proposto, avverso sentenza di accoglimento dell'impugnativa della delibera assembleare, non da parte del soccombente, ma da parte dei condomini che erano CP_7 intervenuti in giudizio al solo fine di supportare la posizione del . CP_7 L'orientamento invocato dalla parte appellata mediante richiamo alla decisione Cass. nr. 2636/21, e precedenti ivi citati, risulta da ultimo ulteriormente confermato da Cass. nr. Cassazione civile sez. II, 22/07/2022, (ud. 09/03/2022, dep. 22/07/2022), n.22952. Rileva a tal fine il principio secondo cui, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest'ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all'intervento, ove questo sia a favore del CP_7 siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, non trattandosi nello specifico di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni (Cass. n. 2636/2021).
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Infatti, poiché nella specie si tratta non di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni, ma, appunto, di controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale, intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l'amministratore, l'eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente, sicché questi non è ammesso a proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il la CP_7 legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore del nei giudizi relativi alla CP_7 impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea promossi dal dissenziente discende CP_7 dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi (Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198). Tale orientamento non è stato scalfito da Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934, la quale ha piuttosto ribadito la sussistenza dell'autonomo potere individuale di ciascun condomino ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota" delle parti comuni. Nella specie, l'intervento dei condomini appellanti, spiegato nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione assembleare, era espressamente volto a sostenere la validità della deliberazione impugnata nell'ottica della gestione collettiva dei beni comuni, e non a far valere i diritti reali degli interventori su di essi. Si trattava perciò, all'evidenza, di un intervento adesivo dipendente, e non autonomo, giacché non diretto ad azionare un diritto in conflitto con una delle parti originarie, né consistente nella introduzione di una nuova domanda nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., comma 1. In definitiva, deve concludersi che l'intervento operato in un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., da singoli condomini a favore del e cioè per sostenere la validità della deliberazione impugnata, si connota come CP_7 intervento adesivo dipendente, di tal che, stando all'art. 105 c.p.c., comma 2, i poteri dell'intervenuto sono poi limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata. In particolare, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore adesivo dipendente non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale (Cass. Sez. U, 17/04/2012, n. 5992; da ultimo, arg. da Cass. Sez. 2, 30/11/2020, n. 27300). Ulteriore avallo a tale impostazione è stato reso anche dalla recentissima Cassazione civile sez. I, 18/04/2024, (ud. 30/01/2024, dep. 18/04/2024), n.10491
La possibilità di impugnativa da parte dell'interventore adesivo dipendente deve essere d'altra parte comunque ammessa in relazione alle questioni attinenti la qualificazione dell'intervento stesso o la condanna alle spese imposte a suo carico (in termini Cass. Sez. 2, n. 27528,:30/12/2016, Rv. 642183 e Cassazione civile sez. II, 22/07/2022, (ud. 07/04/2022, dep. 22/07/2022), n.22972 e Cassazione civile sez. II, 30/12/2016, n.27528 nonché in relazione alla specifica fattispecie al vaglio la già citata Cassazione civile sez. I, 18/04/2024, (ud. 30/01/2024, dep. 18/04/2024), n.10491). L'atto di appello e le successive difese allora nulla osservano in ordine alla qualificazione dell'intervento de quo in termini di intervento adesivo dipendente né censurano in sé la statuizione sulla condanna in solido con il alla refusione delle spese, essendo anche le CP_7 censure qui sollevate attinenti ancora una volta al merito della vertenza.
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In caso di intervento ex art.105, comma 2, c.p.c., pur ampliandosi il numero dei partecipanti, rimane invariato l'oggetto della controversia, giacché l'intervento ad adiuvandum non introduce domande nuove, né rende l'interventore possibile destinatario diretto delle statuizioni giudiziarie che saranno adottate all'esito del giudizio. Egli è parte del processo in senso formale, con la conseguenza che, in caso di soccombenza dell'adiuvato, potrà essere condannato al rimborso delle spese del processo in favore della parte contro cui ha sostenuto le ragioni dell'altra (Cass. n. 4213 del 23/02/2007). Nessun profilo di illegittimità di tale specifico capo, fondato sull'ordinario principio della soccombenza, viene allora in questa sede formulato dall'appellante e da ciò consegue l'impossibilità per questa Corte di rivedere la statuizione relativa alle spese processuali per motivi non coincidenti tuttavia con il merito della pretesa stessa (Cassazione civile sez. I, 18/04/2024, (ud. 30/01/2024, dep. 18/04/2024), n.10491 cit.) 3.L'appello deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
3.1Sussistono giusti motivi ex Corte Cost. nr. 77/18 per dichiarare l'integrale compensazione delle spese processuali relative alla presente fase. Sulla legittimazione infatti dei singoli condomini intervenuti ad impugnare la sentenza anche con riferimento a delibere incidenti solo sulla gestione della cosa comune, si riscontrano oscillazioni interpretative almeno sino al 2015. Cassazione civile sez. II, 06/08/2015, (ud. 11/06/2015, dep. 06/08/2015), n.16562 risulta in effetti in relazione a tale profilo avere affermato che l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, nè, quindi, del potere di intervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso che non l'abbia impugnata(vedi Cass. n. 6856 del 1993; Cass. n. 2392 del 1994; Cass. n. 8842 del 2001; Cass. n. 12588 del 2002; Cass. n. 9206 del 2006; Cass. n. 10717 del 2011 e Cass. n. 14765 del 2012) anche nelle ipotesi in cui si impugnino deliberazioni dell'assemblea che perseguano esclusivamente finalità di gestione di un servizio comune, in quanto idonee ad incidere, sia pure in via mediata, sull'interesse esclusivo di uno o più partecipanti.
3.2L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite del presente grado;
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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