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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 616 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Condizioni relative ai coniugi
1.1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi signori e , che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Malo (VI) in data 03.09.2013 (Atto n. 12 parte I anno 2013), in regime di comunione legale dei beni, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di quel comune di compiere le trascrizioni di legge;
1.2. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa in ordine al proprio personale mantenimento, avendo entrambi un lavoro che garantisce loro la piena indipendenza economica.
pagina 1 di 5 1.3. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente, nonché di quello per i figli minori.
2. Condizioni relative alla casa coniugale
2.1. La casa coniugale sita in CO TI (VI), via Monte Cengio n. 83 Int. 2, di proprietà dei genitori della signora e concessa a lei in comodato gratuito, viene assegnata con gli arredi Parte_1
e i corredi ivi esistenti, alla signora che continuerà ad abitarvi con i figli minori e Parte_1 Per_1
Per_
.
2.2. Il signor si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale entro la metà di giugno e CP_1 asporterà i propri effetti personali.
3. Condizioni relative alla prole
3.1. I figli ( ) e ( ) vengono Persona_3 C.F._3 Persona_4 C.F._4 affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in riguardo alla loro istruzione, alla loro educazione e alla loro salute, nel rispetto, in ogni caso, delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Per_
3.2. e continueranno a vivere con la madre presso l'abitazione familiare, ove manterranno la Per_1 residenza anagrafica. Per_
3.3. Tenuto conto dei turni lavorativi, il padre terrà con sé e : un fine settimana al mese, dal Per_1 sabato mattina alla domenica sera quando li riaccompagna dalla madre;
nella settimana del turno di mattino, due pomeriggi dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00 quando li riaccompagna dalla madre;
nella settimana del turno di notte, due pomeriggi per un paio d'ore sino alle ore 19.00. Per_
3.4. e trascorreranno, compatibilmente con i propri impegni scolastici, extrascolastici, Per_1 sportivi, ricreativi, con ciascun genitore:
a) due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con anticipo tra i genitori;
b) sette giorni, anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, includendo, ad anni alterni, i giorni della Vigilia e Natale con un genitore e quelli di ultimo dell'anno e Capodanno con l'altro genitore;
c) tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, includendo, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro genitore.
In ogni caso i genitori si impegnano a concordare i tempi di permanenza tenendo conto dei desideri, delle esigenze e delle volontà filiali.
3.5. Tenuto conto dell'affidamento condiviso dei figli minori, dei tempi di permanenza, tenuto conto pagina 2 di 5 delle rispettive capacità reddituali, il signor verserà alla signora a CP_1 Parte_1 decorrere dal mese di rilascio della casa familiare, a titolo di contributo al mantenimento di e Per_1
Per_
, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio, e così complessivamente € 700,00
(settecento/00) per entrambi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, mediante bonifico bancario entro il giorno 17 di ogni mese di competenza, sino a quanto i figli non saranno maggiorenni, autonomi economicamente ed autosufficienti. Sino alla cessazione della convivenza, le parti si impegnano a ripartire in ragione della metà le spese ordinarie e straordinarie per i figli, mentre le utenze domestiche continueranno a essere pagate dal signor per intero. CP_1
3.6. Le spese straordinarie riferibili ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza, ivi compresa l'eventuale mensa scolastica, verranno ripartite nella misura del 50%
a carico di ciascun genitore.
3.7. L'assegno unico universale verrà richiesto e percepito interamente dalla signora Le Parte_1 detrazioni fiscali verranno ripartite in ragione della giusta metà.
4. Scioglimento della comunione legale dei beni e divisione dei beni ricadenti nella comunione de residuo
4.1. I coniugi dichiarano di essere in comunione legale dei beni;
di voler sciogliere la predetta comunione legale e di aver già provveduto alla equa divisione dei conti correnti e dei titoli e/o prodotti assicurativi, provvedendo altresì ad operare i relativi conguagli. Pertanto, i conti correnti e i titoli e/o prodotti assicurativi così come attualmente in essere ed intestati, rimangono in proprietà esclusiva a ciascun coniuge intestatario.
4.2. I mobili e i corredi dell'abitazione familiare acquistati in costanza di matrimonio restano in proprietà esclusiva alla signora Parte_1
4.3. L'autovettura Fiat 16 targata EK007HT intestata al signor e alla di lui madre rimane CP_1 in proprietà esclusiva e godimento agli intestatari.
4.4. Le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro in essere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Malo (VI) in data 03/09/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
pagina 3 di 5 i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei Per_ figli minori (nato il [...]) e (nato l'[...]), alla prevalente collocazione degli stessi Per_1 presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in CO TI
(VI), via Monte Cengio n. 83 Int. 2, in favore di quale genitore convivente con i figli Parte_1 minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_1 CP_1
Malo (VI) in data 03/09/2013 con atto trascritto al n. 12, Parte I, Anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata pagina 4 di 5 in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8/7/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 616 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Condizioni relative ai coniugi
1.1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi signori e , che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Malo (VI) in data 03.09.2013 (Atto n. 12 parte I anno 2013), in regime di comunione legale dei beni, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di quel comune di compiere le trascrizioni di legge;
1.2. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa in ordine al proprio personale mantenimento, avendo entrambi un lavoro che garantisce loro la piena indipendenza economica.
pagina 1 di 5 1.3. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente, nonché di quello per i figli minori.
2. Condizioni relative alla casa coniugale
2.1. La casa coniugale sita in CO TI (VI), via Monte Cengio n. 83 Int. 2, di proprietà dei genitori della signora e concessa a lei in comodato gratuito, viene assegnata con gli arredi Parte_1
e i corredi ivi esistenti, alla signora che continuerà ad abitarvi con i figli minori e Parte_1 Per_1
Per_
.
2.2. Il signor si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale entro la metà di giugno e CP_1 asporterà i propri effetti personali.
3. Condizioni relative alla prole
3.1. I figli ( ) e ( ) vengono Persona_3 C.F._3 Persona_4 C.F._4 affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in riguardo alla loro istruzione, alla loro educazione e alla loro salute, nel rispetto, in ogni caso, delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Per_
3.2. e continueranno a vivere con la madre presso l'abitazione familiare, ove manterranno la Per_1 residenza anagrafica. Per_
3.3. Tenuto conto dei turni lavorativi, il padre terrà con sé e : un fine settimana al mese, dal Per_1 sabato mattina alla domenica sera quando li riaccompagna dalla madre;
nella settimana del turno di mattino, due pomeriggi dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00 quando li riaccompagna dalla madre;
nella settimana del turno di notte, due pomeriggi per un paio d'ore sino alle ore 19.00. Per_
3.4. e trascorreranno, compatibilmente con i propri impegni scolastici, extrascolastici, Per_1 sportivi, ricreativi, con ciascun genitore:
a) due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con anticipo tra i genitori;
b) sette giorni, anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, includendo, ad anni alterni, i giorni della Vigilia e Natale con un genitore e quelli di ultimo dell'anno e Capodanno con l'altro genitore;
c) tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, includendo, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro genitore.
In ogni caso i genitori si impegnano a concordare i tempi di permanenza tenendo conto dei desideri, delle esigenze e delle volontà filiali.
3.5. Tenuto conto dell'affidamento condiviso dei figli minori, dei tempi di permanenza, tenuto conto pagina 2 di 5 delle rispettive capacità reddituali, il signor verserà alla signora a CP_1 Parte_1 decorrere dal mese di rilascio della casa familiare, a titolo di contributo al mantenimento di e Per_1
Per_
, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio, e così complessivamente € 700,00
(settecento/00) per entrambi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, mediante bonifico bancario entro il giorno 17 di ogni mese di competenza, sino a quanto i figli non saranno maggiorenni, autonomi economicamente ed autosufficienti. Sino alla cessazione della convivenza, le parti si impegnano a ripartire in ragione della metà le spese ordinarie e straordinarie per i figli, mentre le utenze domestiche continueranno a essere pagate dal signor per intero. CP_1
3.6. Le spese straordinarie riferibili ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza, ivi compresa l'eventuale mensa scolastica, verranno ripartite nella misura del 50%
a carico di ciascun genitore.
3.7. L'assegno unico universale verrà richiesto e percepito interamente dalla signora Le Parte_1 detrazioni fiscali verranno ripartite in ragione della giusta metà.
4. Scioglimento della comunione legale dei beni e divisione dei beni ricadenti nella comunione de residuo
4.1. I coniugi dichiarano di essere in comunione legale dei beni;
di voler sciogliere la predetta comunione legale e di aver già provveduto alla equa divisione dei conti correnti e dei titoli e/o prodotti assicurativi, provvedendo altresì ad operare i relativi conguagli. Pertanto, i conti correnti e i titoli e/o prodotti assicurativi così come attualmente in essere ed intestati, rimangono in proprietà esclusiva a ciascun coniuge intestatario.
4.2. I mobili e i corredi dell'abitazione familiare acquistati in costanza di matrimonio restano in proprietà esclusiva alla signora Parte_1
4.3. L'autovettura Fiat 16 targata EK007HT intestata al signor e alla di lui madre rimane CP_1 in proprietà esclusiva e godimento agli intestatari.
4.4. Le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro in essere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Malo (VI) in data 03/09/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
pagina 3 di 5 i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei Per_ figli minori (nato il [...]) e (nato l'[...]), alla prevalente collocazione degli stessi Per_1 presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in CO TI
(VI), via Monte Cengio n. 83 Int. 2, in favore di quale genitore convivente con i figli Parte_1 minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_1 CP_1
Malo (VI) in data 03/09/2013 con atto trascritto al n. 12, Parte I, Anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata pagina 4 di 5 in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8/7/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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