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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 397/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASTA Parte_1 P.IVA_1
LUIGI
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
PASCALE MARCO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1°) in via principale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito e di quella di accertamento negativo, così come qualificata dal Giudice di prime cure, per essere il conto corrente in corso al momento dell'introduzione del giudizio;
in subordine: 2°) ricalcolare il rapporto dare/avere escludendo tutti i periodi per i quali non vi è continuità negli estratti conto;
conseguentemente, considerare solo il periodo dal 1° marzo 2006 al 30/06/2006, rideterminando il saldo debitore al 30/6/06 in -
€.12.762,56 o in -€.12.611,77;
3°) in ogni caso, dichiarare la prescrizione estintiva di tutte le rimesse solutorie antecedenti l'anno 1995, rideterminando il saldo del conto corrente;
-
4°) condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze dei due CP_1 gradi del giudizio, con spese generali, c.p.a. ed i.v.a. nelle misure di legge.-
per parte appellata: - Rigettare l'appello avversario poiché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- Confermare, per lo effetto, in ogni suo punto e parte, la sentenza n. 484/19 resa dal
Tribunale di Locri a definizione del giudizio iscritto al n.101095/2006 R.G.A.C.C. in data 17.04.2019, pubblicata in pari data, non notificata;
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, impugnava la Parte_1 sentenza del Tribunale di Locri n. 484/2019, che ha accolto la domanda spiegata da e, dichiarata la nullità parziale del contratto di conto n. 27/1026 con CP_1 riferimento alle clausole di capitalizzazione degli interessi passivi ed alla commissione di massimo scoperto, ha rideterminato il saldo del rapporto alla data del 17.11.2006 nella somma di € 41.118,24 a credito del correntista, articolando i seguenti motivi di appello:
1. contraddittorietà della sentenza per aver affermato l'inammissibilità della domanda di ripetizione ma consentito l'accertamento del saldo del conto corrente, aperto alla data introduttiva del giudizio;
2. violazione dell'art. 2967 c.c., poiché la mancanza di estratti conto per lunghi periodi avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda, ovvero alla rideterminazione del saldo per il solo anno 2006;
3. erroneità della motivazione del rigetto dell'eccezione di prescrizione.
pag. 2/8 Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza dei motivi di CP_1 appello e concludeva per il rigetto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che si vanno ad illustrare.
2.1. Il primo motivo di appello è privo di pregio.
La sentenza di prime cure non presenta la contraddittorietà denunciata, avendo reputato inammissibile l'azione di ripetizione di indebito rispetto al conto corrente, in quanto ancora aperto, ed avendo invece ritenuto ammissibile l'azione di accertamento della nullità delle clausole del conto corrente relative alla capitalizzazione degli interessi ed alla commissione di massimo scoperto, con rideterminazione del saldo del conto corrente.
Le due azioni sono evidentemente diverse, sebbene quella di ripetizione contenga in sé, necessariamente, quella di accertamento della nullità, da cui appunto discende l'indebito da ripetere. Una volta verificato che il conto corrente era aperto, il giudice ha ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione, ed ha esaminato l'azione di nullità espressamente proposta dall'attore, nonché quella di rideterminazione del saldo di conto corrente, ricompresa nella domanda di ripetizione. Si tratta di una interpretazione della domanda proposta dall'attore, oltre che logica, aderente alla interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità: “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1,
pag. 3/8 c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate”. (Cass. Sez. 1, 16/05/2024, n. 13586, Rv. 671460 - 01).
2.2. Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato.
Nel giudizio di primo grado, infatti, il correntista ha prodotto il contratto di conto corrente sottoscritto in data 26.10.1992, ed ha prodotto alcuni estratti conto dall'apertura alla data di introduzione del giudizio, con soluzione di continuità, per cui il ctu dott. aveva effettuato un calcolo di raccordo, illustrato nei seguenti Persona_1 termini (tab. 3 della perizia dott. ): Per_1
Come si può notare, i periodi in cui è stato effettuato il raccordo particolarmente numerosi, in particolare sono assenti estratti conto per 9 mesi per l'anno 1995, 3 mesi per il 1996, 4 mesi per il 1997 e per il 1998. Il raccordo operato dal consulente tecnico per il periodo che va dall'apertura del conto corrente al 1.1.1999 non può essere pertanto essere recepito, in quanto la carenza documentale è troppo vasta per essere pag. 4/8 superata con il raccordo. Lo stesso consulente illustra le modalità di applicazione del raccordo, evidenziando il differente risultato cui si può accedere calcolando gli interessi sul saldo meno recente, in assenza di descrizione delle operazioni effettuate nell'intervallo di tempo mancante, per cui indica una modalità di calcolo che reputa più sfavorevole al correntista (“il calcolo va effettuato attribuendo ai raccordi valuta del primo giorno dell'intervallo mancante in caso di importo a debito per il cliente e dell'ultimo giorno dell'intervallo in caso di importo a credito”) ma che evidenzia comunque l'assoluta indeterminatezza del ricalcolo rispetto al reale andamento del conto corrente.
Nell'azione di ripetizione di indebito azionata dal correntista, laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, se l'attore sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione, dovendosi altrimenti azzerare il saldo intermedio.
Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla ometta di depositare tutti gli CP_2 estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Cass. Sez. 1,
27/12/2022, n. 37800, Rv. 666467 - 01). Poiché nel caso de quo gli intervalli non coperti dalla produzione di parte attrice sono particolarmente lunghi e rilevanti, coprendo un terzo degli estratti per periodo 1993/1998, e non risultano depositati né i riassunti scalari né alcun prospetto contenente la liquidazione trimestrale delle competenze, si deve ritenere inattendibile il ricalcolo effettuato dal ctu nei termini recepiti dal giudice.
Si deve, invece, rilevare che per il periodo 1.1.1999/30.06.2006 risultano mancanti solo
3 mesi, per cui la ricostruzione del conto corrente effettuata dal ctu appare del tutto pag. 5/8 attendibile e recepibile dal collegio. Si tratta, peraltro, dell'ipotesi di conteggio richiesto da in primo grado, che corrisponde al periodo in cui è stata fornita prova die Pt_1 movimenti del conto corrente, con l'esclusione di pochissimi mesi, per i quali il metodo di raccordo utilizzato dal consulente tecnico garantisce il minimo scostamento dalla situazione di fatto esistente.
Sulla scorta della ricostruzione effettuata dal ctu dott. come ipotesi n. 3, si deve Per_1 accertare che il saldo del conto corrente 27/2016 alla data del 17.11.2006 era pari ad €
12.954,70, come riassuntivamente indicato nel prospetto che segue:
Si deve evidenziare che il “credito” di € 20.010,67 indicato nelle conclusioni finali del ctu per l'ipotesi n. 3 è la somma che sarebbe stata ripetibile in caso di chiusura del conto e, quindi, di versamento delle somme necessarie a ripianare il saldo negativo di €
7.055,97 (e difatti € 20.010,67 è la somma del saldo effettivo e del saldo negativo corrisposto dal correntista nel caso di chiusura).
Trattandosi di accertamento del saldo alla data della introduzione del giudizio, la corte si deve limitare a riformare parzialmente la sentenza indicando – quale saldo del conto corrente al 17.11.2006, la somma di € 12.954,70.
2.3. Il terzo motivo di appello è assorbito dall'accoglimento parziale del secondo.
La appellante, nel costituirsi in giudizio in primo grado, ha eccepito la CP_2 prescrizione dei diritti dell'attore, allegando l'esistenza di rimesse solutorie fatte nel corso del rapporto, da cui far decorrere, quindi, la prescrizione (anticipatamente rispetto alla data di chiusura del conto corrente). L'impostazione della è astrattamente CP_2 corretta. Come, infatti, chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.,
Sez. Un., 24418/2010) l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la pag. 6/8 quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, decorrendo, invece, dalle singole rimesse in presenza di versamenti solutori, effettuati, cioè, oltre il limite dell'affidamento concesso al cliente. Solo in presenza di versamenti solutori, infatti, si genera uno spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens", che fa sorgere il diritto alla ripetizione. Per come chiarito, peraltro, sempre dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 15895/2019), ove l'istituto di credito convenuto in giudizio eccepisca la prescrizione non è necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, essendo sufficiente l'allegazione del decorso del tempo e della volontà di profittare dell'effetto estintivo. L'eccezione non poteva pertanto essere dichiarata generica.
Nel caso de quo non si deve procedere alla valutazione dell'esistenza di rimesse solutorie, atteso che la rideterminazione del saldo viene fatta partire dal 1.1.1999, ossia da data successiva al decennio antecedente alla prima diffida del correntista (risalente al
2005).
3. Il parziale accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza impugnata ed un limitato accoglimento della domanda proposta da per cui appare CP_1 congruo disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio per due terzi, ponendone un terzo a carico della parte soccombente, ad eccezione delle spese di ctu, che restano totalmente a carico della parte appellante.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore non superiore ad € 26.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini:
€ 5.077,00 per il primo grado (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale); €
2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale), per un totale di € 7.983,00, di cui € 2.661,00 poste a carico di parte soccombente.
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 484/2019, così Parte_1 provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta che il saldo del conto corrente 27/2016 alla data del 17.11.2006 era pari ad €
12.954,70 a favore del correntista CP_1
2. compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, di un terzo delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 116,67 per spese ed € 2.661,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco
Pascale;
3. pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di ctu nella misura già liquidata in primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 24 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 397/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASTA Parte_1 P.IVA_1
LUIGI
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
PASCALE MARCO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1°) in via principale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito e di quella di accertamento negativo, così come qualificata dal Giudice di prime cure, per essere il conto corrente in corso al momento dell'introduzione del giudizio;
in subordine: 2°) ricalcolare il rapporto dare/avere escludendo tutti i periodi per i quali non vi è continuità negli estratti conto;
conseguentemente, considerare solo il periodo dal 1° marzo 2006 al 30/06/2006, rideterminando il saldo debitore al 30/6/06 in -
€.12.762,56 o in -€.12.611,77;
3°) in ogni caso, dichiarare la prescrizione estintiva di tutte le rimesse solutorie antecedenti l'anno 1995, rideterminando il saldo del conto corrente;
-
4°) condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze dei due CP_1 gradi del giudizio, con spese generali, c.p.a. ed i.v.a. nelle misure di legge.-
per parte appellata: - Rigettare l'appello avversario poiché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- Confermare, per lo effetto, in ogni suo punto e parte, la sentenza n. 484/19 resa dal
Tribunale di Locri a definizione del giudizio iscritto al n.101095/2006 R.G.A.C.C. in data 17.04.2019, pubblicata in pari data, non notificata;
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, impugnava la Parte_1 sentenza del Tribunale di Locri n. 484/2019, che ha accolto la domanda spiegata da e, dichiarata la nullità parziale del contratto di conto n. 27/1026 con CP_1 riferimento alle clausole di capitalizzazione degli interessi passivi ed alla commissione di massimo scoperto, ha rideterminato il saldo del rapporto alla data del 17.11.2006 nella somma di € 41.118,24 a credito del correntista, articolando i seguenti motivi di appello:
1. contraddittorietà della sentenza per aver affermato l'inammissibilità della domanda di ripetizione ma consentito l'accertamento del saldo del conto corrente, aperto alla data introduttiva del giudizio;
2. violazione dell'art. 2967 c.c., poiché la mancanza di estratti conto per lunghi periodi avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda, ovvero alla rideterminazione del saldo per il solo anno 2006;
3. erroneità della motivazione del rigetto dell'eccezione di prescrizione.
pag. 2/8 Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza dei motivi di CP_1 appello e concludeva per il rigetto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che si vanno ad illustrare.
2.1. Il primo motivo di appello è privo di pregio.
La sentenza di prime cure non presenta la contraddittorietà denunciata, avendo reputato inammissibile l'azione di ripetizione di indebito rispetto al conto corrente, in quanto ancora aperto, ed avendo invece ritenuto ammissibile l'azione di accertamento della nullità delle clausole del conto corrente relative alla capitalizzazione degli interessi ed alla commissione di massimo scoperto, con rideterminazione del saldo del conto corrente.
Le due azioni sono evidentemente diverse, sebbene quella di ripetizione contenga in sé, necessariamente, quella di accertamento della nullità, da cui appunto discende l'indebito da ripetere. Una volta verificato che il conto corrente era aperto, il giudice ha ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione, ed ha esaminato l'azione di nullità espressamente proposta dall'attore, nonché quella di rideterminazione del saldo di conto corrente, ricompresa nella domanda di ripetizione. Si tratta di una interpretazione della domanda proposta dall'attore, oltre che logica, aderente alla interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità: “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1,
pag. 3/8 c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate”. (Cass. Sez. 1, 16/05/2024, n. 13586, Rv. 671460 - 01).
2.2. Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato.
Nel giudizio di primo grado, infatti, il correntista ha prodotto il contratto di conto corrente sottoscritto in data 26.10.1992, ed ha prodotto alcuni estratti conto dall'apertura alla data di introduzione del giudizio, con soluzione di continuità, per cui il ctu dott. aveva effettuato un calcolo di raccordo, illustrato nei seguenti Persona_1 termini (tab. 3 della perizia dott. ): Per_1
Come si può notare, i periodi in cui è stato effettuato il raccordo particolarmente numerosi, in particolare sono assenti estratti conto per 9 mesi per l'anno 1995, 3 mesi per il 1996, 4 mesi per il 1997 e per il 1998. Il raccordo operato dal consulente tecnico per il periodo che va dall'apertura del conto corrente al 1.1.1999 non può essere pertanto essere recepito, in quanto la carenza documentale è troppo vasta per essere pag. 4/8 superata con il raccordo. Lo stesso consulente illustra le modalità di applicazione del raccordo, evidenziando il differente risultato cui si può accedere calcolando gli interessi sul saldo meno recente, in assenza di descrizione delle operazioni effettuate nell'intervallo di tempo mancante, per cui indica una modalità di calcolo che reputa più sfavorevole al correntista (“il calcolo va effettuato attribuendo ai raccordi valuta del primo giorno dell'intervallo mancante in caso di importo a debito per il cliente e dell'ultimo giorno dell'intervallo in caso di importo a credito”) ma che evidenzia comunque l'assoluta indeterminatezza del ricalcolo rispetto al reale andamento del conto corrente.
Nell'azione di ripetizione di indebito azionata dal correntista, laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, se l'attore sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione, dovendosi altrimenti azzerare il saldo intermedio.
Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla ometta di depositare tutti gli CP_2 estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Cass. Sez. 1,
27/12/2022, n. 37800, Rv. 666467 - 01). Poiché nel caso de quo gli intervalli non coperti dalla produzione di parte attrice sono particolarmente lunghi e rilevanti, coprendo un terzo degli estratti per periodo 1993/1998, e non risultano depositati né i riassunti scalari né alcun prospetto contenente la liquidazione trimestrale delle competenze, si deve ritenere inattendibile il ricalcolo effettuato dal ctu nei termini recepiti dal giudice.
Si deve, invece, rilevare che per il periodo 1.1.1999/30.06.2006 risultano mancanti solo
3 mesi, per cui la ricostruzione del conto corrente effettuata dal ctu appare del tutto pag. 5/8 attendibile e recepibile dal collegio. Si tratta, peraltro, dell'ipotesi di conteggio richiesto da in primo grado, che corrisponde al periodo in cui è stata fornita prova die Pt_1 movimenti del conto corrente, con l'esclusione di pochissimi mesi, per i quali il metodo di raccordo utilizzato dal consulente tecnico garantisce il minimo scostamento dalla situazione di fatto esistente.
Sulla scorta della ricostruzione effettuata dal ctu dott. come ipotesi n. 3, si deve Per_1 accertare che il saldo del conto corrente 27/2016 alla data del 17.11.2006 era pari ad €
12.954,70, come riassuntivamente indicato nel prospetto che segue:
Si deve evidenziare che il “credito” di € 20.010,67 indicato nelle conclusioni finali del ctu per l'ipotesi n. 3 è la somma che sarebbe stata ripetibile in caso di chiusura del conto e, quindi, di versamento delle somme necessarie a ripianare il saldo negativo di €
7.055,97 (e difatti € 20.010,67 è la somma del saldo effettivo e del saldo negativo corrisposto dal correntista nel caso di chiusura).
Trattandosi di accertamento del saldo alla data della introduzione del giudizio, la corte si deve limitare a riformare parzialmente la sentenza indicando – quale saldo del conto corrente al 17.11.2006, la somma di € 12.954,70.
2.3. Il terzo motivo di appello è assorbito dall'accoglimento parziale del secondo.
La appellante, nel costituirsi in giudizio in primo grado, ha eccepito la CP_2 prescrizione dei diritti dell'attore, allegando l'esistenza di rimesse solutorie fatte nel corso del rapporto, da cui far decorrere, quindi, la prescrizione (anticipatamente rispetto alla data di chiusura del conto corrente). L'impostazione della è astrattamente CP_2 corretta. Come, infatti, chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.,
Sez. Un., 24418/2010) l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la pag. 6/8 quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, decorrendo, invece, dalle singole rimesse in presenza di versamenti solutori, effettuati, cioè, oltre il limite dell'affidamento concesso al cliente. Solo in presenza di versamenti solutori, infatti, si genera uno spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens", che fa sorgere il diritto alla ripetizione. Per come chiarito, peraltro, sempre dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 15895/2019), ove l'istituto di credito convenuto in giudizio eccepisca la prescrizione non è necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, essendo sufficiente l'allegazione del decorso del tempo e della volontà di profittare dell'effetto estintivo. L'eccezione non poteva pertanto essere dichiarata generica.
Nel caso de quo non si deve procedere alla valutazione dell'esistenza di rimesse solutorie, atteso che la rideterminazione del saldo viene fatta partire dal 1.1.1999, ossia da data successiva al decennio antecedente alla prima diffida del correntista (risalente al
2005).
3. Il parziale accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza impugnata ed un limitato accoglimento della domanda proposta da per cui appare CP_1 congruo disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio per due terzi, ponendone un terzo a carico della parte soccombente, ad eccezione delle spese di ctu, che restano totalmente a carico della parte appellante.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore non superiore ad € 26.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini:
€ 5.077,00 per il primo grado (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale); €
2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale), per un totale di € 7.983,00, di cui € 2.661,00 poste a carico di parte soccombente.
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 484/2019, così Parte_1 provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta che il saldo del conto corrente 27/2016 alla data del 17.11.2006 era pari ad €
12.954,70 a favore del correntista CP_1
2. compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, di un terzo delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 116,67 per spese ed € 2.661,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco
Pascale;
3. pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di ctu nella misura già liquidata in primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 24 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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