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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/12/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2180/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Mondini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2180/2021 tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TESI Parte_1 P.IVA_1
HI e dell'Avv. VOCE CARLO
OPPONENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
ME LO
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
1 Per l'opponente: “1) IN TESI: Dichiarare la nullità ed inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo, con consequenziale condanna dell'opposto Geom. al pagamento Controparte_1 dei compensi del presente giudizio, oltre ai danni ex 96 cpc, commi 1 e 3 cpc, da determinarsi in via equitativa e nel limite dato dallo scaglione di riferimento della causa. 2) In ogni caso, condannare il Geom. Controparte_1 alla refusione delle spese e compensi di lite, anche, se del caso, con la maggiorazione ex art. art. 4, comma 8, DM 55/2014. 3) In ogni caso, porre definitivamente a carico del Geom. le spese di entrambi i Controparte_1
CTU.”
Per l'opposto: “Rigettarsi l'opposizione proposta dal con Parte_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese del presente giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha ottenuto un decreto ingiuntivo -n.394/2021- nei Controparte_1 confronti del posto in Lucca, Viale Puccini 197, di cui Parte_1 era stato amministratore dal 2010 al 2019, per complessivi € 26.569,04, a titolo di saldo compensi ordinari di amministratore e rimborso spese (€
10.928,82) per gli anni tra il 2010 (anno della nomina) al 2020 (anno della revoca), compensi quale amministratore su lavori straordinari di rifacimento della facciata e del tetto condominiale (€ 5.905,22), saldo compensi quale geometra tecnico professionista per attività inerenti i predetti lavori straordinari (€ 7.035,00 sulla somma dedotta come in origine dovuta di
€21.000,00 al netto di acconti), compensi quale geometra tecnico professionista per ulteriori prestazioni inerenti ai lavori straordinari a causa della maggiorazione richiesta dall'impresa edile per lavori extra (€ 2.700,00).
2 2. Il si è opposto al decreto. Parte_1
3. La causa è stata istruita a mezzo di testimonianze e di CTU
4. L'opposizione è in parte fondata.
Per quanto concerne il credito fatto valere dall'opposto per compensi dell'attività di amministratore, dalle delibere assembleari di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi risulta, come evidenziato dal CTU, un importo complessivo di € 17.686,29 per gli anni dal 2010 al 2020.
L'osservazione del per cui la conferma espressa Parte_1 dell'amministratore è stata deliberata solo per gli anni 2011-2012-2013-2014
è irrilevante atteso il disposto dell'art. 1129, comma 10, c.c. modificato dalla l.220/2012, in vigore dal 18.6.2013, e, per il periodo anteriore, il disposto del comma 2 dello stesso articolo il quale, con il prevedere la durata in carica dell'amministratore per un anno, non sanciva una decadenza "ope legis" e non escludeva, pertanto, la tacita riconferma di anno in anno, per effetto della mancata nomina di altro amministratore (Cass. 705/1994).
L'eccezione di prescrizione sollevata dal è infondata, atteso che il Parte_1 diritto dell'amministratore al compenso è soggetto a prescrizione decennale - non perfezionatasi- e non quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. essendo il diritto in questione correlato all'incarico annuale e non un diritto a maturazione periodica.
Riguardo agli importi incassati dal nel corso degli anni a titolo di CP_1 compenso per l'attività di amministratore, il CTU, sulla base di analitico esame della documentazione agli atti, ha evidenziato che detti importi ammontano a € 9.474,90.
Per la voce in esame quindi, a fronte di una pretesa portata in decreto di
€10.928,82, spettano all'opposto €8.211,39.
3 Per ciò che concerne le pretese dall'opposto a titolo di compensi “quale amministratore su lavori straordinari” di rifacimento delle facciate e del tetto condominiale (€ 5.905,22), il saldo compensi quale geometra tecnico professionista per attività inerenti i predetti lavori straordinari (€ 7.035,00), i compensi quale geometra tecnico professionista per ulteriori prestazioni inerenti ai lavori straordinari a causa della maggiorazione richiesta dall'impresa edile per lavori extra (€ 2.700,00) si osserva che: non spettano all'opposto €5.905,22 pretesi quale “quale amministratore su lavori straordinari” posto che tale compenso non è stato deliberato. Peraltro
l'opposto non avrebbe titolo a pretendere somme in relazione ai lavori straordinari sia come amministratore sia come geometra libero professionista.
Come puntualmente ricostruito dal CTU, dalle delibere assembleari dell'8.4.2010, 6.4.2011, 9.10.2013 e 12.3.2013 e dai bilanci condominiali risultano diritti del per complessivi €27.100 per incarichi sempre CP_1 datigli quale geometra professionista, quindi in forza di contratti di prestazione d'opera professionale diversi dal mandato relativo all'amministrazione del condominio.
Le delibere si riferiscono alla redazione del capitolato dei lavori di rifacimento delle facciate e del tetto, alla attività di sovraintendenza sui lavori di rifacimento dei terrazzi, alle attività di redazione del progetto, di direzione e di “coordinazione della sicurezza”, per i lavori relativi alle facciate e al tetto e alla cura di pratiche edilizie e catastali.
Non spetta all'opposto la somma di € 7035,00 essendo fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente e secondo cui la somma, per la direzione dei lavori dei lavori, derivante dalla differenza tra l'importo di €
21.000,00, deliberato dall'assemblea condominiale per redazione del
4 progetto, direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori delle facciate e del tetto, e gli importi pagati, non è pretendibile in quanto i lavori non sono stati conclusi entro il termine contrattualizzato.
L'eccezione, inquadrata sotto l'art. 1460 c.c., è fondata.
Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona. Il direttore dei lavori ha, oltre che la responsabilità tecnica dell'opera, anche la responsabilità dell'impostazione generale del cantiere e dei tempi di costruzione.
Il ritardo è incontroverso e per di più dimostrato (v. testimonianza Tes_1
udienza 4.12.2024).
[...]
L'opposto ha sostenuto che il ritardo è dovuto al fatto che l'appaltatore non avrebbe proceduto come previsto in quanto non aveva ricevuto il prezzo secondo i termini pattuiti e che ciò sarebbe stato, a sua volta, da imputarsi al mancato pagamento delle spese condominiali da parte di alcuni condomini.
La circostanza di per sé non integra fatto non imputabile al debitore, tale da escluderne la responsabilità, essendo obbligo dell'amministratore curare la riscossione delle quote condominiali.
Non vi sono giustificativi per la pretesa di 2700,00 a compenso di indefinite
“prestazioni inerenti ai lavori straordinari a causa della maggiorazione richiesta dall'impresa edile per lavori extra”.
Si precisa che il CTU ha dato conto di spettanze per ulteriori €2280,00 per
“assistenza causa fumi”, “assistenza” vari decreti ingiuntivi e “mediazione”, di cui non deve tenersi conto in quanto estranei all'oggetto del contendere.
5. In conclusione, il credito dell'opponente è pari alla somma di € 8.211,39.
Il decreto ingiuntivo va revocato. L'opponente è condannato a pagare
5 all'opposto la somma suddetta.
6. Il parziale rigetto dell'opposizione esclude potersi applicare l'art. 96, comma 3, c.p.c.
7. Le spese sono poste per il 30% del totale a carico dell'opponente e per il resto sono compensate. Le spese di CTU sono ripartite al 50%.
P.Q.M.
il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo 394/2021, ottenuto da Parte_1
revoca il decreto, condanna il a pagare Controparte_1 Parte_1
a la somma di euro 8211,39; Controparte_1
condanna l'opponente a rifondere all'opposto il 30% delle spese di causa, liquidate, in totale, in €5077,00, oltre spese generali e accessori, e compensa il residuo 70% pone le spese di CTU per il 50% a carico di ciascuna parte.
Lucca, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Mondini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2180/2021 tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TESI Parte_1 P.IVA_1
HI e dell'Avv. VOCE CARLO
OPPONENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
ME LO
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
1 Per l'opponente: “1) IN TESI: Dichiarare la nullità ed inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo, con consequenziale condanna dell'opposto Geom. al pagamento Controparte_1 dei compensi del presente giudizio, oltre ai danni ex 96 cpc, commi 1 e 3 cpc, da determinarsi in via equitativa e nel limite dato dallo scaglione di riferimento della causa. 2) In ogni caso, condannare il Geom. Controparte_1 alla refusione delle spese e compensi di lite, anche, se del caso, con la maggiorazione ex art. art. 4, comma 8, DM 55/2014. 3) In ogni caso, porre definitivamente a carico del Geom. le spese di entrambi i Controparte_1
CTU.”
Per l'opposto: “Rigettarsi l'opposizione proposta dal con Parte_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese del presente giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha ottenuto un decreto ingiuntivo -n.394/2021- nei Controparte_1 confronti del posto in Lucca, Viale Puccini 197, di cui Parte_1 era stato amministratore dal 2010 al 2019, per complessivi € 26.569,04, a titolo di saldo compensi ordinari di amministratore e rimborso spese (€
10.928,82) per gli anni tra il 2010 (anno della nomina) al 2020 (anno della revoca), compensi quale amministratore su lavori straordinari di rifacimento della facciata e del tetto condominiale (€ 5.905,22), saldo compensi quale geometra tecnico professionista per attività inerenti i predetti lavori straordinari (€ 7.035,00 sulla somma dedotta come in origine dovuta di
€21.000,00 al netto di acconti), compensi quale geometra tecnico professionista per ulteriori prestazioni inerenti ai lavori straordinari a causa della maggiorazione richiesta dall'impresa edile per lavori extra (€ 2.700,00).
2 2. Il si è opposto al decreto. Parte_1
3. La causa è stata istruita a mezzo di testimonianze e di CTU
4. L'opposizione è in parte fondata.
Per quanto concerne il credito fatto valere dall'opposto per compensi dell'attività di amministratore, dalle delibere assembleari di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi risulta, come evidenziato dal CTU, un importo complessivo di € 17.686,29 per gli anni dal 2010 al 2020.
L'osservazione del per cui la conferma espressa Parte_1 dell'amministratore è stata deliberata solo per gli anni 2011-2012-2013-2014
è irrilevante atteso il disposto dell'art. 1129, comma 10, c.c. modificato dalla l.220/2012, in vigore dal 18.6.2013, e, per il periodo anteriore, il disposto del comma 2 dello stesso articolo il quale, con il prevedere la durata in carica dell'amministratore per un anno, non sanciva una decadenza "ope legis" e non escludeva, pertanto, la tacita riconferma di anno in anno, per effetto della mancata nomina di altro amministratore (Cass. 705/1994).
L'eccezione di prescrizione sollevata dal è infondata, atteso che il Parte_1 diritto dell'amministratore al compenso è soggetto a prescrizione decennale - non perfezionatasi- e non quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. essendo il diritto in questione correlato all'incarico annuale e non un diritto a maturazione periodica.
Riguardo agli importi incassati dal nel corso degli anni a titolo di CP_1 compenso per l'attività di amministratore, il CTU, sulla base di analitico esame della documentazione agli atti, ha evidenziato che detti importi ammontano a € 9.474,90.
Per la voce in esame quindi, a fronte di una pretesa portata in decreto di
€10.928,82, spettano all'opposto €8.211,39.
3 Per ciò che concerne le pretese dall'opposto a titolo di compensi “quale amministratore su lavori straordinari” di rifacimento delle facciate e del tetto condominiale (€ 5.905,22), il saldo compensi quale geometra tecnico professionista per attività inerenti i predetti lavori straordinari (€ 7.035,00), i compensi quale geometra tecnico professionista per ulteriori prestazioni inerenti ai lavori straordinari a causa della maggiorazione richiesta dall'impresa edile per lavori extra (€ 2.700,00) si osserva che: non spettano all'opposto €5.905,22 pretesi quale “quale amministratore su lavori straordinari” posto che tale compenso non è stato deliberato. Peraltro
l'opposto non avrebbe titolo a pretendere somme in relazione ai lavori straordinari sia come amministratore sia come geometra libero professionista.
Come puntualmente ricostruito dal CTU, dalle delibere assembleari dell'8.4.2010, 6.4.2011, 9.10.2013 e 12.3.2013 e dai bilanci condominiali risultano diritti del per complessivi €27.100 per incarichi sempre CP_1 datigli quale geometra professionista, quindi in forza di contratti di prestazione d'opera professionale diversi dal mandato relativo all'amministrazione del condominio.
Le delibere si riferiscono alla redazione del capitolato dei lavori di rifacimento delle facciate e del tetto, alla attività di sovraintendenza sui lavori di rifacimento dei terrazzi, alle attività di redazione del progetto, di direzione e di “coordinazione della sicurezza”, per i lavori relativi alle facciate e al tetto e alla cura di pratiche edilizie e catastali.
Non spetta all'opposto la somma di € 7035,00 essendo fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente e secondo cui la somma, per la direzione dei lavori dei lavori, derivante dalla differenza tra l'importo di €
21.000,00, deliberato dall'assemblea condominiale per redazione del
4 progetto, direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori delle facciate e del tetto, e gli importi pagati, non è pretendibile in quanto i lavori non sono stati conclusi entro il termine contrattualizzato.
L'eccezione, inquadrata sotto l'art. 1460 c.c., è fondata.
Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona. Il direttore dei lavori ha, oltre che la responsabilità tecnica dell'opera, anche la responsabilità dell'impostazione generale del cantiere e dei tempi di costruzione.
Il ritardo è incontroverso e per di più dimostrato (v. testimonianza Tes_1
udienza 4.12.2024).
[...]
L'opposto ha sostenuto che il ritardo è dovuto al fatto che l'appaltatore non avrebbe proceduto come previsto in quanto non aveva ricevuto il prezzo secondo i termini pattuiti e che ciò sarebbe stato, a sua volta, da imputarsi al mancato pagamento delle spese condominiali da parte di alcuni condomini.
La circostanza di per sé non integra fatto non imputabile al debitore, tale da escluderne la responsabilità, essendo obbligo dell'amministratore curare la riscossione delle quote condominiali.
Non vi sono giustificativi per la pretesa di 2700,00 a compenso di indefinite
“prestazioni inerenti ai lavori straordinari a causa della maggiorazione richiesta dall'impresa edile per lavori extra”.
Si precisa che il CTU ha dato conto di spettanze per ulteriori €2280,00 per
“assistenza causa fumi”, “assistenza” vari decreti ingiuntivi e “mediazione”, di cui non deve tenersi conto in quanto estranei all'oggetto del contendere.
5. In conclusione, il credito dell'opponente è pari alla somma di € 8.211,39.
Il decreto ingiuntivo va revocato. L'opponente è condannato a pagare
5 all'opposto la somma suddetta.
6. Il parziale rigetto dell'opposizione esclude potersi applicare l'art. 96, comma 3, c.p.c.
7. Le spese sono poste per il 30% del totale a carico dell'opponente e per il resto sono compensate. Le spese di CTU sono ripartite al 50%.
P.Q.M.
il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo 394/2021, ottenuto da Parte_1
revoca il decreto, condanna il a pagare Controparte_1 Parte_1
a la somma di euro 8211,39; Controparte_1
condanna l'opponente a rifondere all'opposto il 30% delle spese di causa, liquidate, in totale, in €5077,00, oltre spese generali e accessori, e compensa il residuo 70% pone le spese di CTU per il 50% a carico di ciascuna parte.
Lucca, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
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