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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16762/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16762/2022 promossa da:
, in persona del Direttore pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, elettivamente domiciliata in Torino, via
Arsenale n. 21;
Attrice contro e con il patrocinio dell'avv. Rodolfo Pampaloni, Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliati in Torino, via San Quintino n. 17, presso lo studio dell'avv. Pampaloni.
Convenuti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In accoglimento della presente domanda, dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell'
[...]
dell'atto di compravendita del 10/10/2007 n. 59192-21731 (doc. 6 – copia atto), Controparte_4
registrato presso la DP TO1 UT TORINO 1 in data 30/10/2017 al n. 21381 serie 1T e trascritto in data
31/10/2017 presso l'Ufficio del Territorio di Torino 1 (doc. n. 7 – nota di trascrizione atto) RG 43182
RP 30424.
Con vittoria delle spese di lite”.
Per parte convenuta:
“Respingere le avversarie domande per difetto assoluto dei presupposti di legge e di fatto
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 19.9.2022 ritualmente notificato, L Controparte_4
(d'ora in avanti, per brevità, anche “l o ) conveniva in giudizio e CP_4 Pt_1 Controparte_2 per sentir dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di CP_3
compravendita di immobile stipulato tra le due convenute il 10.10.2017 e registrato il 30.10.2017.
Il 15.2.2023 si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto della domanda attorea per la carenza dei presupposti di fatto dell'azione.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rimessa di decisione senza attività istruttoria.
2. L'attrice domanda l'accertamento dell'inefficacia dell'atto di compravendita dell'immobile sito nel
Comune di Torino, Fg 1301 mapp 167 sub 5000 cat. A/5; rendita euro 127,82 (valore ex art 79 euro
48.315,96) allegando l'anteriorità del credito di nei confronti di all'atto di Pt_1 Controparte_2 compravendita, l'effettività del danno, inteso quale lesione della garanzia patrimoniale conseguente all'atto traslativo posto in essere dalla debitrice, la consapevolezza in capo a quest'ultima e la conoscenza generica del terzo – - del pregiudizio arrecato alla creditrice mediante l'atto di CP_3
disposizione.
In particolare, l'Agenzia allega la sussistenza di un credito tributario nei confronti di Controparte_2 di € 28.343,44 come da cartelle notificate precedentemente e di € 145.751,18 come da cartelle notificate successivamente alla registrazione dell'atto di compravendita per anni d'imposta antecedenti.
Allegando l'irrilevanza del momento della notifica della cartella di pagamento, che costituisce solo il momento di formalizzazione della richiesta, afferma la necessaria conoscenza della convenuta Pt_1
del debito maturato in anni precedenti per imposte dichiarate e non versate, con la conseguenza della sussistenza del relativo presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria, oltre al compimento di un atto che rendeva più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
Trattandosi di atto a titolo oneroso, l'attrice desume la sussistenza del consilium fraudis, richiesto dall'art. 2901 c.c., dal fatto che è amministratore unico della società e Controparte_2 CP_3
quindi parte venditrice, in proprio, e parte acquirente, in qualità di amministratrice.
Da ultimo, contesta l'assenza di prova del pagamento del prezzo e in ogni caso la sproporzione Pt_1 tra quest'ultimo e il valore dell'immobile come calcolato ai sensi dell'art. 79 d.p.r. n. 602/1973.
Le parti convenute fondano le proprie difese sulla contestazione della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'azione revocatoria, in quanto non esisterebbe sproporzione tra il pagina 2 di 7 prezzo pagato per l'immobile da e il suo reale valore, oltre al fatto che tale importo è stato CP_3 utilizzato per il pagamento di cartelle esattoriali arretrate, e l'Agenzia ha in ogni caso iscritto ipoteca su altro immobile con valore individuato in € 277.000 di cui è proprietaria per la metà. Controparte_2
L'azione sarebbe comunque improcedibile in virtù del disposto dell'art. 19 d.p.r. n. 602/1973 come modificato dal d.l. n.157/2020 laddove prevede all'art. 1quater l'impossibilità di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche in caso di accettazione dell'istanza di rateizzazione del debito del contribuente e in virtù dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016 che novella la sanatoria dei carichi affidati tra il
2000 e il 2016, prevedendo l'impossibilità della promozione di azioni cautelari o conservative.
Le convenute chiedono, pertanto, il rigetto integrale della domanda.
3. L'esame della causa verte sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge all'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria, nel caso di specie negata dalle parti convenute.
Le convenute negano in primo luogo l'esperibilità dell'azione stessa in virtù del disposto dell'art. 19
d.p.r. n. 602/1973 commi 1quater e 1quater.2, che impedirebbe l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate in caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione del debitore, e nel merito, in sostanza, negano l'esistenza di un pregiudizio derivato ad dalla stipula dell'atto di compravendita dell'immobile sito in via Pt_1
Valeggio, a Torino, deducendo l'inesistenza di una variazione nella consistenza della garanzia della creditrice dal momento che quest'ultima ha iscritto ipoteca sulla casa di abitazione di P_
. Inoltre, la convenuta è titolare di una quota del 49% di oltre che di altri cespiti
[...] CP_3 quali, ad esempio, l'auto e i redditi da lavoro professionale.
La convenuta afferma, infine, contrariamente a quanto dedotto dell'attrice, la congruità del prezzo di compravendita dell'immobile e, in ogni caso, l'ampia sufficienza della garanzia costituita dall'ipoteca sulla casa di abitazione, poiché a fronte di un debito di circa € 170.000 (poi ridotto nel corso del giudizio a circa € 58.000) il valore del 50% di proprietà dell'immobile di abitazione supererebbe €
140.000.
4. Va in primo luogo esaminata l'eccezione difensiva circa l'inammissibilità dell'azione revocatoria stante il disposto dell'art. 19, commi 1quater e 1quater.2 DPR 602/1973.
Le norme in questione recitano rispettivamente: «A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla
pagina 3 di 7 data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive» e «Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati».
Secondo la tesi della parte convenuta l'accoglimento, da parte dell' della richiesta di CP_4
rateizzazione del debito sarebbe sufficiente a paralizzare l'azione revocatoria perché rientrante tra le azioni esecutive che la legge sospende.
Nessuna delle previsioni normative citate è peraltro pertinente, poiché nel caso di specie non è pendente una procedura esecutiva e l'azione revocatoria proposta da ha funzione meramente Pt_1
conservativa del patrimonio della convenuta, a garanzia del debito, non provocando la restituzione del bene né eliminando l'atto, ma rendendo quest'ultimo relativamente inefficace nei confronti del creditore, configurandosi l'azione esecutiva come un'eventuale fase successiva, nel caso di inadempimento della contribuente (v. C.Cass. civ., n. 2632/2020 in motivazione;
C.Cass. civ., n.
25862/2020; C.Cass. civ., n. 3676/2011; C.Cass. civ., n. 13972/2007).
La domanda di parte attrice è dunque ammissibile.
5. Nel merito, deve essere verificata la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c..
5.1. Il credito tributario è antecedente all'atto di compravendita dell'immobile, dal che il requisito dell'anteriorità del credito.
Difatti, il sorgere dell'obbligazione tributaria dev'essere ricondotto al realizzarsi del presupposto di fatto dell'obbligazione, ovvero al verificarsi di fatti o situazioni che la legge individua come presupposto tributario e che siano riconducibili al soggetto obbligato;
essa sorge antecedentemente alla dichiarazione al fisco, che deve considerarsi dichiarazione di scienza e non fatto costitutivo di tale obbligazione (C.Cass. civ., n. 14369/2020: «I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. La relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui in cui i singoli contributi dovevano essere versati (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55) e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza non è il presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge», v. cass. S.U. n.
15063/2022, cass. n. 18405/2021 in motivazione, cass. 18757/2014 in motivazione).
pagina 4 di 7 5.2. Contestata risulta, invece, la sussistenza dell'eventus damni, in quanto la convenuta allega l'inesistenza di un pregiudizio per dovuta alla presenza di un patrimonio ampiamente sufficiente Pt_1
a garantire il credito.
La garanzia sarebbe costituita, in tesi di parte convenuta , dall'ipoteca iscritta da sulla P_ Pt_1
quota di proprietà della convenuta della casa di abitazione, dalla proprietà di una partecipazione del
49% della società adesso proprietaria dell'immobile trasferito nonché di altri e diversi CP_3
immobili, e dal proprio reddito da lavoro professionale.
Va osservato che il vulnus alla garanzia patrimoniale del creditore è riscontrabile ogni qualvolta la realizzazione del credito sia resa maggiormente incerta, difficoltosa o dispendiosa dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore (v. C.Cass. civ., n. 27625/2020; C.Cass. civ., n. 1902/2015;
C.Cass. civ., n. 11487/2022 in motivazione), sussistendo, peraltro, non solo quando la consistenza patrimoniale del debitore risulta totalmente compromessa, ma anche qualora si verifichi unicamente una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio (C.Cass. civ., n. 2632/2020 in motivazione;
C.Cass. civ., n. 16221/2019; C.Cass. civ., n. 19207/2018).
Una variazione qualitativa del patrimonio del debitore si verifica, evidentemente, quando a un cespite comodamente aggredibile, quale un immobile, si sostituisca una somma di denaro, che è bene intrinsecamente volatile e più facilmente cedibile (v. cass. civ., n. 30140/2024 in motivazione;
cass. civ., n. 16221/2019; cass. civ., n. 1896/2012).
A fronte di tale situazione, incombe sul convenuto nell'azione revocatoria dimostrare la mancanza di pregiudizio per l'attore per la presenza di ampie residualità patrimoniali e perciò l'assenza dell'eventus damni, nel caso di specie da ritenersi non provata anche in ragione della genericità delle allegazioni in merito al valore della proprietà della quota della società e della più difficile realizzazione CP_3 del credito attraverso il pignoramento dell'eventuale stipendio o pensione.
Quanto alla prospettazione della convenuta in merito alla consistenza della garanzia fornita dalla proprietà del 50% della propria casa di abitazione, di valore asseritamente ben più alto del debito residuo della stessa con va osservato che la circostanza è priva di rilievo, atteso il disposto Pt_1 dell'art. 76 del d.p.r. 602/1973 come modificato dall'art. 51 d.l. n. 69/2013, che prevede l'impignorabilità per l'agente della riscossione dell'unico immobile di proprietà del debitore.
Deve quindi ritenersi accertato l'evento in danno al creditore.
5.3. Infine, non appare in dubbio la conoscenza in capo a e al terzo compratore Controparte_2
del pregiudizio, alle ragioni creditorie, arrecato con l'atto negoziale del quale si chiede in CP_3
pagina 5 di 7 questa sede la revoca;
la convenuta ha agito nella compravendita quale venditrice e quale compratrice in veste di amministratore unico di una evidente coincidenza che rende evidente la CP_3
consapevolezza di tutte le parti del negozio circa le ricadute dell'atto rispetto alla complessiva garanzia patrimoniale.
Deve quindi affermarsi la sussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
6. Da ultimo, appare ininfluente il fatto che il credito dell'attrice si sia ridotto in corso di causa, poiché solo nell'ipotesi di estinzione del credito, sarebbe stato ipotizzabile assumere la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'attrice.
Al contrario l'azione promossa è preordinata alla ricostituzione della garanzia per un debito che è ancora sussistente;
in merito va osservato che la giurisprudenza accoglie, nel caso di azione revocatoria, una nozione lata di credito, comprensiva sia della mera aspettativa che del credito litigioso
(v. C.Cass. civ., SS. UU., n. 9440/2004; C.Cass. civ., n. 16819/2024; C.Cass. civ., n. 10742/2024;
C.Cass. civ., n. 9652/2023; C.Cass. civ., n. 1893/2012).
7. La domanda promossa da dev'essere quindi integralmente Controparte_4 accolta e l'atto di compravendita dell'immobile sito nel Comune di Torino, Via Valeggio revocato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, che si colloca nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000, con applicazione dei parametri medi per le prime due fasi e di quello minimo per la fase decisoria, esclusa la fase istruttoria non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita di data 10.10.2017 ( Notaio dott. Rep. 59192 – 21731 ) concluso tra Persona_1 P_
( cf. ) e ( cf. 11687250016 ) avente ad oggetto il
[...] CodiceFiscale_1 CP_3
trasferimento della proprietà per la quota di 1/1 dell'immobile sito in Torino, Via Valeggio n. 15, identificato al FG. 1301, mapp. 167, sub. 5000.
Dichiara tenute e condanna e in solido tra loro, alla rifusione in favore Controparte_2 CP_3
della parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 6.307,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 24 marzo 2025
pagina 6 di 7 Il Giudice dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16762/2022 promossa da:
, in persona del Direttore pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, elettivamente domiciliata in Torino, via
Arsenale n. 21;
Attrice contro e con il patrocinio dell'avv. Rodolfo Pampaloni, Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliati in Torino, via San Quintino n. 17, presso lo studio dell'avv. Pampaloni.
Convenuti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In accoglimento della presente domanda, dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell'
[...]
dell'atto di compravendita del 10/10/2007 n. 59192-21731 (doc. 6 – copia atto), Controparte_4
registrato presso la DP TO1 UT TORINO 1 in data 30/10/2017 al n. 21381 serie 1T e trascritto in data
31/10/2017 presso l'Ufficio del Territorio di Torino 1 (doc. n. 7 – nota di trascrizione atto) RG 43182
RP 30424.
Con vittoria delle spese di lite”.
Per parte convenuta:
“Respingere le avversarie domande per difetto assoluto dei presupposti di legge e di fatto
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 19.9.2022 ritualmente notificato, L Controparte_4
(d'ora in avanti, per brevità, anche “l o ) conveniva in giudizio e CP_4 Pt_1 Controparte_2 per sentir dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di CP_3
compravendita di immobile stipulato tra le due convenute il 10.10.2017 e registrato il 30.10.2017.
Il 15.2.2023 si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto della domanda attorea per la carenza dei presupposti di fatto dell'azione.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rimessa di decisione senza attività istruttoria.
2. L'attrice domanda l'accertamento dell'inefficacia dell'atto di compravendita dell'immobile sito nel
Comune di Torino, Fg 1301 mapp 167 sub 5000 cat. A/5; rendita euro 127,82 (valore ex art 79 euro
48.315,96) allegando l'anteriorità del credito di nei confronti di all'atto di Pt_1 Controparte_2 compravendita, l'effettività del danno, inteso quale lesione della garanzia patrimoniale conseguente all'atto traslativo posto in essere dalla debitrice, la consapevolezza in capo a quest'ultima e la conoscenza generica del terzo – - del pregiudizio arrecato alla creditrice mediante l'atto di CP_3
disposizione.
In particolare, l'Agenzia allega la sussistenza di un credito tributario nei confronti di Controparte_2 di € 28.343,44 come da cartelle notificate precedentemente e di € 145.751,18 come da cartelle notificate successivamente alla registrazione dell'atto di compravendita per anni d'imposta antecedenti.
Allegando l'irrilevanza del momento della notifica della cartella di pagamento, che costituisce solo il momento di formalizzazione della richiesta, afferma la necessaria conoscenza della convenuta Pt_1
del debito maturato in anni precedenti per imposte dichiarate e non versate, con la conseguenza della sussistenza del relativo presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria, oltre al compimento di un atto che rendeva più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
Trattandosi di atto a titolo oneroso, l'attrice desume la sussistenza del consilium fraudis, richiesto dall'art. 2901 c.c., dal fatto che è amministratore unico della società e Controparte_2 CP_3
quindi parte venditrice, in proprio, e parte acquirente, in qualità di amministratrice.
Da ultimo, contesta l'assenza di prova del pagamento del prezzo e in ogni caso la sproporzione Pt_1 tra quest'ultimo e il valore dell'immobile come calcolato ai sensi dell'art. 79 d.p.r. n. 602/1973.
Le parti convenute fondano le proprie difese sulla contestazione della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'azione revocatoria, in quanto non esisterebbe sproporzione tra il pagina 2 di 7 prezzo pagato per l'immobile da e il suo reale valore, oltre al fatto che tale importo è stato CP_3 utilizzato per il pagamento di cartelle esattoriali arretrate, e l'Agenzia ha in ogni caso iscritto ipoteca su altro immobile con valore individuato in € 277.000 di cui è proprietaria per la metà. Controparte_2
L'azione sarebbe comunque improcedibile in virtù del disposto dell'art. 19 d.p.r. n. 602/1973 come modificato dal d.l. n.157/2020 laddove prevede all'art. 1quater l'impossibilità di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche in caso di accettazione dell'istanza di rateizzazione del debito del contribuente e in virtù dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016 che novella la sanatoria dei carichi affidati tra il
2000 e il 2016, prevedendo l'impossibilità della promozione di azioni cautelari o conservative.
Le convenute chiedono, pertanto, il rigetto integrale della domanda.
3. L'esame della causa verte sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge all'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria, nel caso di specie negata dalle parti convenute.
Le convenute negano in primo luogo l'esperibilità dell'azione stessa in virtù del disposto dell'art. 19
d.p.r. n. 602/1973 commi 1quater e 1quater.2, che impedirebbe l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate in caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione del debitore, e nel merito, in sostanza, negano l'esistenza di un pregiudizio derivato ad dalla stipula dell'atto di compravendita dell'immobile sito in via Pt_1
Valeggio, a Torino, deducendo l'inesistenza di una variazione nella consistenza della garanzia della creditrice dal momento che quest'ultima ha iscritto ipoteca sulla casa di abitazione di P_
. Inoltre, la convenuta è titolare di una quota del 49% di oltre che di altri cespiti
[...] CP_3 quali, ad esempio, l'auto e i redditi da lavoro professionale.
La convenuta afferma, infine, contrariamente a quanto dedotto dell'attrice, la congruità del prezzo di compravendita dell'immobile e, in ogni caso, l'ampia sufficienza della garanzia costituita dall'ipoteca sulla casa di abitazione, poiché a fronte di un debito di circa € 170.000 (poi ridotto nel corso del giudizio a circa € 58.000) il valore del 50% di proprietà dell'immobile di abitazione supererebbe €
140.000.
4. Va in primo luogo esaminata l'eccezione difensiva circa l'inammissibilità dell'azione revocatoria stante il disposto dell'art. 19, commi 1quater e 1quater.2 DPR 602/1973.
Le norme in questione recitano rispettivamente: «A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla
pagina 3 di 7 data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive» e «Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati».
Secondo la tesi della parte convenuta l'accoglimento, da parte dell' della richiesta di CP_4
rateizzazione del debito sarebbe sufficiente a paralizzare l'azione revocatoria perché rientrante tra le azioni esecutive che la legge sospende.
Nessuna delle previsioni normative citate è peraltro pertinente, poiché nel caso di specie non è pendente una procedura esecutiva e l'azione revocatoria proposta da ha funzione meramente Pt_1
conservativa del patrimonio della convenuta, a garanzia del debito, non provocando la restituzione del bene né eliminando l'atto, ma rendendo quest'ultimo relativamente inefficace nei confronti del creditore, configurandosi l'azione esecutiva come un'eventuale fase successiva, nel caso di inadempimento della contribuente (v. C.Cass. civ., n. 2632/2020 in motivazione;
C.Cass. civ., n.
25862/2020; C.Cass. civ., n. 3676/2011; C.Cass. civ., n. 13972/2007).
La domanda di parte attrice è dunque ammissibile.
5. Nel merito, deve essere verificata la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c..
5.1. Il credito tributario è antecedente all'atto di compravendita dell'immobile, dal che il requisito dell'anteriorità del credito.
Difatti, il sorgere dell'obbligazione tributaria dev'essere ricondotto al realizzarsi del presupposto di fatto dell'obbligazione, ovvero al verificarsi di fatti o situazioni che la legge individua come presupposto tributario e che siano riconducibili al soggetto obbligato;
essa sorge antecedentemente alla dichiarazione al fisco, che deve considerarsi dichiarazione di scienza e non fatto costitutivo di tale obbligazione (C.Cass. civ., n. 14369/2020: «I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. La relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui in cui i singoli contributi dovevano essere versati (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55) e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza non è il presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge», v. cass. S.U. n.
15063/2022, cass. n. 18405/2021 in motivazione, cass. 18757/2014 in motivazione).
pagina 4 di 7 5.2. Contestata risulta, invece, la sussistenza dell'eventus damni, in quanto la convenuta allega l'inesistenza di un pregiudizio per dovuta alla presenza di un patrimonio ampiamente sufficiente Pt_1
a garantire il credito.
La garanzia sarebbe costituita, in tesi di parte convenuta , dall'ipoteca iscritta da sulla P_ Pt_1
quota di proprietà della convenuta della casa di abitazione, dalla proprietà di una partecipazione del
49% della società adesso proprietaria dell'immobile trasferito nonché di altri e diversi CP_3
immobili, e dal proprio reddito da lavoro professionale.
Va osservato che il vulnus alla garanzia patrimoniale del creditore è riscontrabile ogni qualvolta la realizzazione del credito sia resa maggiormente incerta, difficoltosa o dispendiosa dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore (v. C.Cass. civ., n. 27625/2020; C.Cass. civ., n. 1902/2015;
C.Cass. civ., n. 11487/2022 in motivazione), sussistendo, peraltro, non solo quando la consistenza patrimoniale del debitore risulta totalmente compromessa, ma anche qualora si verifichi unicamente una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio (C.Cass. civ., n. 2632/2020 in motivazione;
C.Cass. civ., n. 16221/2019; C.Cass. civ., n. 19207/2018).
Una variazione qualitativa del patrimonio del debitore si verifica, evidentemente, quando a un cespite comodamente aggredibile, quale un immobile, si sostituisca una somma di denaro, che è bene intrinsecamente volatile e più facilmente cedibile (v. cass. civ., n. 30140/2024 in motivazione;
cass. civ., n. 16221/2019; cass. civ., n. 1896/2012).
A fronte di tale situazione, incombe sul convenuto nell'azione revocatoria dimostrare la mancanza di pregiudizio per l'attore per la presenza di ampie residualità patrimoniali e perciò l'assenza dell'eventus damni, nel caso di specie da ritenersi non provata anche in ragione della genericità delle allegazioni in merito al valore della proprietà della quota della società e della più difficile realizzazione CP_3 del credito attraverso il pignoramento dell'eventuale stipendio o pensione.
Quanto alla prospettazione della convenuta in merito alla consistenza della garanzia fornita dalla proprietà del 50% della propria casa di abitazione, di valore asseritamente ben più alto del debito residuo della stessa con va osservato che la circostanza è priva di rilievo, atteso il disposto Pt_1 dell'art. 76 del d.p.r. 602/1973 come modificato dall'art. 51 d.l. n. 69/2013, che prevede l'impignorabilità per l'agente della riscossione dell'unico immobile di proprietà del debitore.
Deve quindi ritenersi accertato l'evento in danno al creditore.
5.3. Infine, non appare in dubbio la conoscenza in capo a e al terzo compratore Controparte_2
del pregiudizio, alle ragioni creditorie, arrecato con l'atto negoziale del quale si chiede in CP_3
pagina 5 di 7 questa sede la revoca;
la convenuta ha agito nella compravendita quale venditrice e quale compratrice in veste di amministratore unico di una evidente coincidenza che rende evidente la CP_3
consapevolezza di tutte le parti del negozio circa le ricadute dell'atto rispetto alla complessiva garanzia patrimoniale.
Deve quindi affermarsi la sussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
6. Da ultimo, appare ininfluente il fatto che il credito dell'attrice si sia ridotto in corso di causa, poiché solo nell'ipotesi di estinzione del credito, sarebbe stato ipotizzabile assumere la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'attrice.
Al contrario l'azione promossa è preordinata alla ricostituzione della garanzia per un debito che è ancora sussistente;
in merito va osservato che la giurisprudenza accoglie, nel caso di azione revocatoria, una nozione lata di credito, comprensiva sia della mera aspettativa che del credito litigioso
(v. C.Cass. civ., SS. UU., n. 9440/2004; C.Cass. civ., n. 16819/2024; C.Cass. civ., n. 10742/2024;
C.Cass. civ., n. 9652/2023; C.Cass. civ., n. 1893/2012).
7. La domanda promossa da dev'essere quindi integralmente Controparte_4 accolta e l'atto di compravendita dell'immobile sito nel Comune di Torino, Via Valeggio revocato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, che si colloca nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000, con applicazione dei parametri medi per le prime due fasi e di quello minimo per la fase decisoria, esclusa la fase istruttoria non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita di data 10.10.2017 ( Notaio dott. Rep. 59192 – 21731 ) concluso tra Persona_1 P_
( cf. ) e ( cf. 11687250016 ) avente ad oggetto il
[...] CodiceFiscale_1 CP_3
trasferimento della proprietà per la quota di 1/1 dell'immobile sito in Torino, Via Valeggio n. 15, identificato al FG. 1301, mapp. 167, sub. 5000.
Dichiara tenute e condanna e in solido tra loro, alla rifusione in favore Controparte_2 CP_3
della parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 6.307,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 24 marzo 2025
pagina 6 di 7 Il Giudice dott. Maria Luciana Dughetti
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