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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott. Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4740/2024 R.G. promossa da
, nata a [...], il [...], residente in [...] 21, C.F. , titolo di studio laurea, professione infermiera, e C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F. , titolo di studio scuola media professione magazziniere, entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in Buonconvento (SI), Piazza Matteotti n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Beatrice Borghi del Foro di Siena ( C.F. ), che li rappresenta e C.F._3 difende come da procura allegata al ricorso RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.2024 e chiedevano l'omologa Parte_1 Parte_2 della separazione personale e assumevano : - di essersi uniti in matrimonio concordatario in data 28.07.2018, in Murlo;
che dall'unione, in data 26.06.2012, è nato in [...] il figlio
[...]
e, in data 16.09.2016, in Siena è nata la figlia;
che da tempo i coniugi, Per_1 Persona_2 per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e data l'impossibilità di proseguire la convivenza , illustrate le personali condizioni reddituali e il piano genitoriale chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni
1.CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2.AFFIDAMENTO-COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONE DEI FIGLI
I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso Per_1 Per_2 la mamma nella casa della famiglia di origine della stessa in Bolsena, Loc.Madonna dell'Augello 96D 010023 Bolsena (Vt). I figli incontreranno il padre il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 20.00 orari in cui il IG andrà a prenderli e riportarli Pt_2 presso la casa della madre in Bolsena. vacanze natalizie: i Figli trascorreranno con il padre i 2/3 delle festività Natalizie e con la madre 1/3 vacanze pasquali: i Figli trascorreranno con il padre i 2/3 delle festività Pasquali e con la madre 1/3 vacanze estive : durante le vacanze estive i figli trascorreranno tre settimane, anche non consecutive, con il padre, e due settimane, anche non consecutive, con la madre. Durante queste settimane sarà sospeso il normale avvicendamento come previsto sopra.
I genitori si impegnano e si obbligano a stabilire dette settimane entro il 30.04 di ogni anno.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente condividendo invece le decisioni straordinarie relative all'educazione, istruzione, salute.
3.MANTENIMENTO DEI FIGLI
In considerazione delle condizioni economiche delle parti, delle posizioni debitorie del IG
, della circostanza che lo stesso a breve dovrà anche provvedere al pagamento di un canone Pt_2 di locazione e del fatto che la IGa attualmente vive presso la casa della famiglia Parte_1 di origine, la quale la sostiene anche economicamente per le necessità dei figli, ed ha messo in vendita la casa ex familiare, le parti convengono che per il momento il IG Parte_3
non versi alcun assegno di mantenimento in favore dei figli. Le parti si riservano di
[...] chiedere la modifica delle condizioni non appena vi siano variazioni delle condizioni economiche.
Il IG provvederà comunque al versamento nella misura del 50% (cinquanta per cento) Pt_2 delle spese straordinarie sostenute per i figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Siena che si allega. Le parti convengono altresì che gli assegni familiari, o quanto di analogo saranno, percepiti integralmente, nella misura del 100%, dalla IGa . Parte_1
4.RELATIVAMENTE AI RAPPORTI ECONOMICI DEI CONIUGI
Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, rinunciando pertanto all'assegno di mantenimento ed ad ogni altra pretesa.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse dei figli minori.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 5.3.2025
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra ( e generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Murlo in data28.7.2018 iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Murlo, atto n. 2, parte I, anno 2018.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Murlo di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 24.3.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott. Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4740/2024 R.G. promossa da
, nata a [...], il [...], residente in [...] 21, C.F. , titolo di studio laurea, professione infermiera, e C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F. , titolo di studio scuola media professione magazziniere, entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in Buonconvento (SI), Piazza Matteotti n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Beatrice Borghi del Foro di Siena ( C.F. ), che li rappresenta e C.F._3 difende come da procura allegata al ricorso RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.2024 e chiedevano l'omologa Parte_1 Parte_2 della separazione personale e assumevano : - di essersi uniti in matrimonio concordatario in data 28.07.2018, in Murlo;
che dall'unione, in data 26.06.2012, è nato in [...] il figlio
[...]
e, in data 16.09.2016, in Siena è nata la figlia;
che da tempo i coniugi, Per_1 Persona_2 per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e data l'impossibilità di proseguire la convivenza , illustrate le personali condizioni reddituali e il piano genitoriale chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni
1.CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2.AFFIDAMENTO-COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONE DEI FIGLI
I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso Per_1 Per_2 la mamma nella casa della famiglia di origine della stessa in Bolsena, Loc.Madonna dell'Augello 96D 010023 Bolsena (Vt). I figli incontreranno il padre il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 20.00 orari in cui il IG andrà a prenderli e riportarli Pt_2 presso la casa della madre in Bolsena. vacanze natalizie: i Figli trascorreranno con il padre i 2/3 delle festività Natalizie e con la madre 1/3 vacanze pasquali: i Figli trascorreranno con il padre i 2/3 delle festività Pasquali e con la madre 1/3 vacanze estive : durante le vacanze estive i figli trascorreranno tre settimane, anche non consecutive, con il padre, e due settimane, anche non consecutive, con la madre. Durante queste settimane sarà sospeso il normale avvicendamento come previsto sopra.
I genitori si impegnano e si obbligano a stabilire dette settimane entro il 30.04 di ogni anno.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente condividendo invece le decisioni straordinarie relative all'educazione, istruzione, salute.
3.MANTENIMENTO DEI FIGLI
In considerazione delle condizioni economiche delle parti, delle posizioni debitorie del IG
, della circostanza che lo stesso a breve dovrà anche provvedere al pagamento di un canone Pt_2 di locazione e del fatto che la IGa attualmente vive presso la casa della famiglia Parte_1 di origine, la quale la sostiene anche economicamente per le necessità dei figli, ed ha messo in vendita la casa ex familiare, le parti convengono che per il momento il IG Parte_3
non versi alcun assegno di mantenimento in favore dei figli. Le parti si riservano di
[...] chiedere la modifica delle condizioni non appena vi siano variazioni delle condizioni economiche.
Il IG provvederà comunque al versamento nella misura del 50% (cinquanta per cento) Pt_2 delle spese straordinarie sostenute per i figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Siena che si allega. Le parti convengono altresì che gli assegni familiari, o quanto di analogo saranno, percepiti integralmente, nella misura del 100%, dalla IGa . Parte_1
4.RELATIVAMENTE AI RAPPORTI ECONOMICI DEI CONIUGI
Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, rinunciando pertanto all'assegno di mantenimento ed ad ogni altra pretesa.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse dei figli minori.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 5.3.2025
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra ( e generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Murlo in data28.7.2018 iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Murlo, atto n. 2, parte I, anno 2018.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Murlo di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 24.3.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi