TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/07/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1737/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/4/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIA CRISTINA MARCUCCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via A. Sciesa n. 14/10, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- ASSEGNAZIONE DELL'EX CASA CONIUGALE La casa coniugale sita in Viareggio – Torre del Lago via Aurelia 92, di proprietà dei genitori della sig.ra , rimarrà assegnata alla stessa che ivi continuerà a vivere insieme alle figlie. Parte_1
Il sig. ha trasferito la propria residenza presso l'abitazione sita in Viareggio Parte_2 frazione Torre del Lago, Via Giacosa n. 22. Entrambi i ricorrenti saranno obbligati a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, così come ogni mutamento dei recapiti telefonici.
- AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA MINORE Circa la figlia la stessa ha compiuto la maggiore età, dunque nulla è da stabilire in Persona_1 merito al suo affidamento.
1 Riguardo invece alla figlia minore rimarrà affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori, con prevalente collocazione e residenza presso la madre;
con facoltà dei genitori medesimi di decidere disgiuntamente le questioni di ordinaria amministrazione che la riguardano e con obbligo per gli stessi di assumere concordemente tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia, riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione. Con impegno, altresì, dei genitori medesimi a garantire che la figlia conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- ORARI DI VISITA, FESTIVITA' E VACANZE Data l'età della figlia minore ad oggi quindicenne, i genitori stabiliscono che il padre Persona_2 potrà vedere e tenere con sé la figlia previo accordo telefonico con la stessa, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della medesima. Solo ai fini di evitare discussioni future, i genitori stabiliscono fin da ora che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia almeno due giorni infrasettimanali da individuarsi nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 17,30 circa con riconduzione dalla madre alle ore 21,30 nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina all'uscita della scuola alla domenica sera alle ore 21,30. Viene fatto salvo ogni diverso accordo migliorativo nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia. La minore trascorrerà, inoltre, con i genitori ad anni alterni la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta ed ogni altro giorno festivo. Infine, la minore durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà con ciascun genitore un periodo di almeno 7 giorni, da concordarsi possibilmente entro il termine dell'anno scolastico. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, a comunicare ogni cambiamento dei recapiti telefonici e comunque a comunicarsi reciprocamente i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura. I genitori si rilasciano, inoltre, fin da ora reciproco nulla osta per l'ottenimento da parte della minore di documento di identità e/o di passaporto. Resta inteso che ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro per iscritto (anche a mezzo mail e/o messaggi) ogni volta che intenda portare la figlia all'estero.
- ONERE AL MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO DELLE FIGLIE Circa il mantenimento delle figlie, (maggiorenne non economicamente autosufficiente in Per_1 quanto studentessa) e , il padre si impegna a corrispondere, a titolo di contributo ordinario la Per_2 somma complessiva mensile di euro 300,00= (euro 150,00= per ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, da versarsi in favore della madre entro il giorno 23 di ogni mese, mediante accredito sul conto Banco Posta intestato alla sig.ra Parte_1
al seguente iban [...].
[...]
Circa le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per le figlie, i genitori contribuiranno ciascuno nella misura della metà (50%). Le predette spese vengono indicativamente individuate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca che di seguito si riporta: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);- tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di
2 locomozione del figlio;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
pese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.) - Si specifica che riguardo le spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo dovranno essere comunicate in forma scritta tramite e-mail o sms o messaggio whatsapp . Inoltre, le spese straordinarie dovranno essere previamente documentate e circa le modalità di corresponsione sarà preferibile, quando ciò sia possibile, disporre che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico almeno tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento anziché onerare l'altro genitore dell'anticipazione dell'intera spesa;
altrimenti si procederà al rimborso su semplice richiesta da inviare tramite e-mail o sms o messaggio whatsapp. Circa l'assegno unico universale alle figlie i ricorrenti stabiliscono che dello stesso beneficerà unicamente la madre acconsentendo – fin da ora- il padre a che Parte_1 Parte_2 tale assegno venga percepito e trattenuto dalla medesima ed obbligandosi a sottoscrivere ogni richiesta e/o modulo e a fornire ogni documento necessario a perfezionare l'istanza a favore di quest'ultima, rinunciando reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso di quanto fino ad oggi percepito. Le figlie saranno fiscalmente a carico di ciascun genitore al 50%, pertanto i genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria ai fini di poter usufruire delle detrazioni di legge. MANTENIMENTO CONIUGI: I coniugi rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento. Le parti danno atto che i suddetti accordi sono rimasti invariati rispetto a quelli previsti in sede di separazione coniugale». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 23/9/2006, dal quale sono nate le due figlie (nata Per_1 il 26/2/2007), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), Per_2 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Viareggio (LU) in data 23/9/2006, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 18, Parte II, Serie A, Ufficio secondo, dell'Anno 2006; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/4/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIA CRISTINA MARCUCCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via A. Sciesa n. 14/10, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- ASSEGNAZIONE DELL'EX CASA CONIUGALE La casa coniugale sita in Viareggio – Torre del Lago via Aurelia 92, di proprietà dei genitori della sig.ra , rimarrà assegnata alla stessa che ivi continuerà a vivere insieme alle figlie. Parte_1
Il sig. ha trasferito la propria residenza presso l'abitazione sita in Viareggio Parte_2 frazione Torre del Lago, Via Giacosa n. 22. Entrambi i ricorrenti saranno obbligati a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, così come ogni mutamento dei recapiti telefonici.
- AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA MINORE Circa la figlia la stessa ha compiuto la maggiore età, dunque nulla è da stabilire in Persona_1 merito al suo affidamento.
1 Riguardo invece alla figlia minore rimarrà affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori, con prevalente collocazione e residenza presso la madre;
con facoltà dei genitori medesimi di decidere disgiuntamente le questioni di ordinaria amministrazione che la riguardano e con obbligo per gli stessi di assumere concordemente tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia, riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione. Con impegno, altresì, dei genitori medesimi a garantire che la figlia conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- ORARI DI VISITA, FESTIVITA' E VACANZE Data l'età della figlia minore ad oggi quindicenne, i genitori stabiliscono che il padre Persona_2 potrà vedere e tenere con sé la figlia previo accordo telefonico con la stessa, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della medesima. Solo ai fini di evitare discussioni future, i genitori stabiliscono fin da ora che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia almeno due giorni infrasettimanali da individuarsi nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 17,30 circa con riconduzione dalla madre alle ore 21,30 nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina all'uscita della scuola alla domenica sera alle ore 21,30. Viene fatto salvo ogni diverso accordo migliorativo nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia. La minore trascorrerà, inoltre, con i genitori ad anni alterni la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta ed ogni altro giorno festivo. Infine, la minore durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà con ciascun genitore un periodo di almeno 7 giorni, da concordarsi possibilmente entro il termine dell'anno scolastico. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, a comunicare ogni cambiamento dei recapiti telefonici e comunque a comunicarsi reciprocamente i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura. I genitori si rilasciano, inoltre, fin da ora reciproco nulla osta per l'ottenimento da parte della minore di documento di identità e/o di passaporto. Resta inteso che ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro per iscritto (anche a mezzo mail e/o messaggi) ogni volta che intenda portare la figlia all'estero.
- ONERE AL MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO DELLE FIGLIE Circa il mantenimento delle figlie, (maggiorenne non economicamente autosufficiente in Per_1 quanto studentessa) e , il padre si impegna a corrispondere, a titolo di contributo ordinario la Per_2 somma complessiva mensile di euro 300,00= (euro 150,00= per ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, da versarsi in favore della madre entro il giorno 23 di ogni mese, mediante accredito sul conto Banco Posta intestato alla sig.ra Parte_1
al seguente iban [...].
[...]
Circa le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per le figlie, i genitori contribuiranno ciascuno nella misura della metà (50%). Le predette spese vengono indicativamente individuate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca che di seguito si riporta: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);- tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di
2 locomozione del figlio;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
pese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.) - Si specifica che riguardo le spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo dovranno essere comunicate in forma scritta tramite e-mail o sms o messaggio whatsapp . Inoltre, le spese straordinarie dovranno essere previamente documentate e circa le modalità di corresponsione sarà preferibile, quando ciò sia possibile, disporre che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico almeno tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento anziché onerare l'altro genitore dell'anticipazione dell'intera spesa;
altrimenti si procederà al rimborso su semplice richiesta da inviare tramite e-mail o sms o messaggio whatsapp. Circa l'assegno unico universale alle figlie i ricorrenti stabiliscono che dello stesso beneficerà unicamente la madre acconsentendo – fin da ora- il padre a che Parte_1 Parte_2 tale assegno venga percepito e trattenuto dalla medesima ed obbligandosi a sottoscrivere ogni richiesta e/o modulo e a fornire ogni documento necessario a perfezionare l'istanza a favore di quest'ultima, rinunciando reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso di quanto fino ad oggi percepito. Le figlie saranno fiscalmente a carico di ciascun genitore al 50%, pertanto i genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria ai fini di poter usufruire delle detrazioni di legge. MANTENIMENTO CONIUGI: I coniugi rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento. Le parti danno atto che i suddetti accordi sono rimasti invariati rispetto a quelli previsti in sede di separazione coniugale». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 23/9/2006, dal quale sono nate le due figlie (nata Per_1 il 26/2/2007), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), Per_2 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Viareggio (LU) in data 23/9/2006, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 18, Parte II, Serie A, Ufficio secondo, dell'Anno 2006; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4