Articolo 2 della Legge 12 luglio 2022, n. 90
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 luglio 2022
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 del Trattato stesso.
Entrata in vigore il 16 luglio 2022