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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 538/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
GALLI CARLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6934/2019 depositato il 23/12/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia RA Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB036Z00118 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C6Z00119 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste LE parti: le parti ricorrente conferma la rinuncia al ricorso e l'Agenzia LE RA , accettando la rinuncia concorda per la compensazione LE spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito al processo verbale di constatazione del 21 novembre 2018 redatto dai militari della GDF - NUCLEO
DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA VERCELLI a conclusione di una verifica fiscale a carico di
Ricorrente_1 S.p.A. C.F.: P.IVA_1, l'Ufficio, in data 18 giugno 2019, notificava alla società gli avvisi di accertamento per il periodo d'imposta 01/10/2015 - 30/09/2016 nn. TMB036Z00118-2019 (IRES 2015) e
TMB0C6Z00119-2019 (IRAP 2015).
L'Ufficio accertava ai sensi dell'art. 110, comma 7 del TUIR componenti negativi di reddito non deducibili per € 1.766.980,00 per violazione LE disposizioni in materia di prezzi di trasferimento in riferimento all'acquisto da parte della società di prodotti finiti e parti di ricambio da diverse consociate estere per la successiva rivendita nel mercato europeo.
Ne conseguiva una maggiore imposta IRES accertata di €. 485.920,00, oltre interessi, e una maggiore imposta IRAP pari ad € 68.912,00, oltre interessi.
L'Ufficio riconosceva al contribuente, sia ai fini IRES che IRAP, la spettanza del regime premiale di disapplicazione LE sanzioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
La società presentava istanza di adesione che non aveva esito positivo.
In data 16 dicembre 2019 la società Ricorrente_1 S.p.A. presentava telematicamente tempestivo ricorso cumulativo avente ad oggetto entrambi gli avvisi di accertamento eccependo:
- nullità degli avvisi di accertamento per violazione del principio dell'onere della prova per presunta violazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., dall'art. 110, comma 7, del TUIR e dall'art. 9, comma 3, del TUIR;
- infondatezza LE contestazioni operate dall'Ufficio all'analisi di benchmark predisposta dalla società;
- infondatezza LE contestazioni operate dall'Ufficio in ragione dell'ampliamento del campione LE società comparabili con l'inclusione di concessionari di macchinari agricoli e pezzi di ricambio;
- errato utilizzo della mediana come unico valore normale.
Conclude la ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese.
L'Ufficio si è costituito in giudizio contestando in toto le prospettazioni di parte ricorrente in quanto inammissibili ed infondate dettagliando puntualmente ogni eccezione, chiedendo il rigetto del ricorso con rifusione LE spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo la ricorrente presentato richiesta di MAP la Corte all'udienza del 18 Settembre 2025 rinvia la discussione all'odierna udienza in attesa dell'esito della domanda di attivare la procedura amichevole contro le doppie imposizioni.
All'udienza le parti confermano l'avvenuta accettazione dell'esito della procedura di Mutual Agreement
Procedures” e la ricorrente rinuncia al ricorso.
Le parti congiuntamente chiedono l'estinzione del giudizio con compensazione LE spese. A questa Corte non rimane altro da fare che dichiarare l'estinzione del giudizio e, compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Milano, 22 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
TR AR NI ZO Di GA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
GALLI CARLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6934/2019 depositato il 23/12/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia RA Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB036Z00118 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C6Z00119 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste LE parti: le parti ricorrente conferma la rinuncia al ricorso e l'Agenzia LE RA , accettando la rinuncia concorda per la compensazione LE spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito al processo verbale di constatazione del 21 novembre 2018 redatto dai militari della GDF - NUCLEO
DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA VERCELLI a conclusione di una verifica fiscale a carico di
Ricorrente_1 S.p.A. C.F.: P.IVA_1, l'Ufficio, in data 18 giugno 2019, notificava alla società gli avvisi di accertamento per il periodo d'imposta 01/10/2015 - 30/09/2016 nn. TMB036Z00118-2019 (IRES 2015) e
TMB0C6Z00119-2019 (IRAP 2015).
L'Ufficio accertava ai sensi dell'art. 110, comma 7 del TUIR componenti negativi di reddito non deducibili per € 1.766.980,00 per violazione LE disposizioni in materia di prezzi di trasferimento in riferimento all'acquisto da parte della società di prodotti finiti e parti di ricambio da diverse consociate estere per la successiva rivendita nel mercato europeo.
Ne conseguiva una maggiore imposta IRES accertata di €. 485.920,00, oltre interessi, e una maggiore imposta IRAP pari ad € 68.912,00, oltre interessi.
L'Ufficio riconosceva al contribuente, sia ai fini IRES che IRAP, la spettanza del regime premiale di disapplicazione LE sanzioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
La società presentava istanza di adesione che non aveva esito positivo.
In data 16 dicembre 2019 la società Ricorrente_1 S.p.A. presentava telematicamente tempestivo ricorso cumulativo avente ad oggetto entrambi gli avvisi di accertamento eccependo:
- nullità degli avvisi di accertamento per violazione del principio dell'onere della prova per presunta violazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., dall'art. 110, comma 7, del TUIR e dall'art. 9, comma 3, del TUIR;
- infondatezza LE contestazioni operate dall'Ufficio all'analisi di benchmark predisposta dalla società;
- infondatezza LE contestazioni operate dall'Ufficio in ragione dell'ampliamento del campione LE società comparabili con l'inclusione di concessionari di macchinari agricoli e pezzi di ricambio;
- errato utilizzo della mediana come unico valore normale.
Conclude la ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese.
L'Ufficio si è costituito in giudizio contestando in toto le prospettazioni di parte ricorrente in quanto inammissibili ed infondate dettagliando puntualmente ogni eccezione, chiedendo il rigetto del ricorso con rifusione LE spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo la ricorrente presentato richiesta di MAP la Corte all'udienza del 18 Settembre 2025 rinvia la discussione all'odierna udienza in attesa dell'esito della domanda di attivare la procedura amichevole contro le doppie imposizioni.
All'udienza le parti confermano l'avvenuta accettazione dell'esito della procedura di Mutual Agreement
Procedures” e la ricorrente rinuncia al ricorso.
Le parti congiuntamente chiedono l'estinzione del giudizio con compensazione LE spese. A questa Corte non rimane altro da fare che dichiarare l'estinzione del giudizio e, compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Milano, 22 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
TR AR NI ZO Di GA