Articolo 18 della Legge 11 febbraio 1963, n. 480
Articolo 17Articolo 19
Versione
2 maggio 1963
Art. 18.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la
competenza propria dell'esercizio
1955-56 (articolo 13)................. L. 66.070.924.941

Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 16)......................... L. 26.277.073.555
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Residui attivi al 30 giugno 1956.... L. 92.347.998.496
Entrata in vigore il 2 maggio 1963