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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/12/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2860 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2022 vertente tra
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Palermo, Via Principe di Belmonte n. 103/C, presso lo studio dell'Avv.
AN FO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in pag. 1 Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con CP_1
l'Avv. Franco Pasut che lo rappresenta e difende per procura in Notar
[...]
di Roma in data 21 luglio 2015 Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: contributi gestione commercianti/opposizione ad intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Il ricorrente chiede l'accertamento negativo del credito risultante dall'avviso di addebito specificato in ricorso n. 596 2022 00038095 60 000 notificato a mezzo del servizio postale in data 29 agosto 2022 nonché avverso i seguenti ulteriori avvisi di addebito:
596 2014 00073683 72 000 (formato il 9 dicembre 2014), 596 2015 00038644 77 000
(formato il 24 settembre 2015), 596 2016 00032767 42 000 (formato il 9 aprile
2016), 596 2016 00080958 59 000 (formato il 24 ottobre 2016) 596 2017 00046982
11 000 (formato il 9 settembre 2017) 596 2018 00040931 81 000 (formato il 23
giugno 2018) 596 2018 00087255 91 000 (formato il 24 dicembre 2018), 596 2019
pag. 2 00029422 87 000 (formato il 24 giugno 2019), 596 2019 00083429 61 000 (formato il 23 novembre 2019).
Tutti i predetti AVA sono relativi a contribuzione IVS per la Gestione
Commercianti relativa al periodo dal 2014 al 2020 e il ricorrente ne chiede l'annullamento stante l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nell'anzidetta Gestione.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle pag. 3 esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Sulla questione occorre premettere quanto segue.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità degli avvisi di addebito opposti per contributi IVS fissi gestione commercianti dal 2014 al 2020 rilevando che gli stessi sono da ricondurre alla richiesta di contributi che il ricorrente avrebbe dovuto versare in quanto socio accomandatario della “SPORT VILLAGE CAFE'
DI LUCIANO ORLANDO”, società costituita in data 19.09.2012, iscritto nella gestione commercianti dal 23.11.2012.
Rilevava, inoltre, che la società “SPORT VILLAGE CAFE' DI LUCIANO
ORLANDO” risulta inattiva dal 31.12.2013 e che in data 14.07.2022 (con domanda trasmessa in data 06.07.2022) è stata cancellata.
Come esposto in ricorso “L aveva precedentemente Controparte_2
riscontrato la richiesta di procedere alla cancellazione dalla gestione commercianti, con conseguente annullamento dei suddetti avvisi di addebito,
inoltrata dalla d.ssa per conto dell'odierno ricorrente, significando CP_3
che “per effettuare la cancellazione del sig. AN DO dalla gestione
pag. 4 commercianti è necessario che dalla visura camerale risulti la data di cessazione dalla
carica di socio accomandatario della Controparte_4
E' necessario, dunque, chiedere l'aggiornamento della visura
[...]
camerale perché la società risulta inattiva e non cessata. Ed inoltre, lo svolgimento di
un'attività di lavoro dipendente, comporta, su richiesta, la sospensione dell'obbligo
contributivo per il periodo in cui questa attività viene prestata e non la cancellazione
dalla gestione commercianti” (mail del 07.10.2021, che si produce, all.14)”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria per il socio accomandatario o per il socio amministratore di una società a responsabilità
limitata che opera nel settore commerciale, ciò al fine di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Dunque,
l'obbligo di iscrizione ed il conseguente obbligo contributivo discendono dall'essere socio della società commerciale e dall'espletare attività lavorativa presso la relativa impresa (Cass., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012).
Come osservato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 845/2010 non è
sufficiente la mera qualità di socio accomandatario, ma l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti consegue all'accertamento di una serie di presupposti. Il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è la pag. 5 partecipazione allo svolgimento delle attività commerciali.
Invero, l'art. 1 comma 203 Legge 662/96 ha disposto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dei titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia piena responsabilità dell'impresa con assunzione di oneri e rischi di gestione e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tali requisiti, che devono sussistere congiuntamente, non ricorrono nel caso in esame.
Come rilevato dalla Cassazione con ordinanza n. 3145 dell'11.02.2013 “… il
presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte
dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la
disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali
di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste
per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero
pag. 6 siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi
relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti
al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o
siano iscritti in albi, registri e ruoli". Quindi il presupposto imprescindibile è che per
l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello
stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia
come oggetto un esercizio commerciale. Il che non ricorre nella specie come descritta in
fatto dalla sentenza impugnata: la signora S. è socia di una società di persone, la quale
non gestisce l'albergo, che è
affittato ad altri, ma si limita alla riscossione dei canoni. Va quindi esclusa la ricorrenza
della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di
contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla
attività prevalente.
CP_ Nè si può invocare, come sostenuto dall' l'ordinanza di questa Corte n. 845/2010,
giacché colà furono ritenuti dovuti i contributi alla gestione commercianti da parte di
un socio di società che svolgeva attività di intermediazione immobiliare, che quindi
rientrava nel settore terziario, mentre nel caso di specie, l'attività della società era
pag. 7 limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato, che quindi in tale
settore non può rientrare”.
Nel caso di specie l' non fornito la prova circa la sussistenza dei CP_1
presupposti soggettivo e oggettivo della contribuzione richiesta.
Piuttosto, nella memoria di costituzione l' rilevava “In riferimento alla CP_1
contestazione avversa riferita all'avviso di addebito n. 596 2022 00038095 60 000 si
precisa quanto segue Dopo le opportune verifiche effettuate alla Camera del Commercio
(vedi visura prodotta al Doc. n. 24) e all'Agenzia delle entrate (vedi quadri RG della
società anni d'imposta 2013 e 2014 prodotti ai nn. 25 e 26), l'Istituto Controparte_4
ha provveduto a retrodatare la fine attività al 23/12/2012, diversamente da quanto
richiesto dall'odierno ricorrente (31/12/2013). L' si riserva di produrre relativo CP_1
provvedimento” (cfr. memoria di costituzione pagg. 2 e 3).
Ne discende che l' non solo non ha fornito la prova circa lo svolgimento, CP_1
da parte del ricorrente, di attività commerciale, per cui non possono dirsi sussistenti i presupposti per l'iscrizione dello stesso nella gestione commercianti, ma, come dallo stesso dedotto, dopo avere effettuato le opportune verifiche alla Camera del Commercio e all'Agenzia delle entrate per gli anni d'imposta 2013 e 2014, l' ha provveduto a retrodatare la fine CP_1
attività della anzidetta società al 23/12/2012, per cui i contributi di cui agli AVA
opposti dal 2014 al 2020 non risultano dovuti.
pag. 8 L' non assolto al suo onere probatorio in ordine alla sussistenza dei CP_1
presupposti per l'iscrizione della parte ricorrente alla gestione commercianti,
elementi e prove che era onere dell'Istituto fornire ai sensi dell'art. 2697, comma
1, c.c. in quanto elementi costitutivi del credito contributivo fatto valere in giudizio.
Pertanto, ne consegue annullamento dell'avviso di addebito opposto n. 596 2022
00038095 60 000 notificato il 29.08.2022 e degli ulteriori AVA opposti numeri 596
2014 00073683 72 000, 596 2015 00038644 77 000, 596 2016 00032767 42 000, 596
2016 00080958 59 000, 596 2017 00046982 11 000, 596 2018 00040931 81 000, 596
2018 00087255 91 000, 596 2019 00029422 87 000, 596 2019 00083429 61 000,
essendo illegittima l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1
dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- annulla l'avviso di addebito opposto n. 596 2022 00038095 60 000 notificato il
29.08.2022 e gli ulteriori AVA opposti numeri 596 2014 00073683 72 000, 596 2015
pag. 9 00046982 11 000, 596 2018 00040931 81 000, 596 2018 00087255 91 000, 596 2019
00029422 87 000, 596 2019 00083429 61 000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi € 3.727,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. AN FO.
Così deciso in Termini Imerese in data 2 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
00038644 77 000, 596 2016 00032767 42 000, 596 2016 00080958 59 000, 596 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2860 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2022 vertente tra
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Palermo, Via Principe di Belmonte n. 103/C, presso lo studio dell'Avv.
AN FO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in pag. 1 Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con CP_1
l'Avv. Franco Pasut che lo rappresenta e difende per procura in Notar
[...]
di Roma in data 21 luglio 2015 Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: contributi gestione commercianti/opposizione ad intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Il ricorrente chiede l'accertamento negativo del credito risultante dall'avviso di addebito specificato in ricorso n. 596 2022 00038095 60 000 notificato a mezzo del servizio postale in data 29 agosto 2022 nonché avverso i seguenti ulteriori avvisi di addebito:
596 2014 00073683 72 000 (formato il 9 dicembre 2014), 596 2015 00038644 77 000
(formato il 24 settembre 2015), 596 2016 00032767 42 000 (formato il 9 aprile
2016), 596 2016 00080958 59 000 (formato il 24 ottobre 2016) 596 2017 00046982
11 000 (formato il 9 settembre 2017) 596 2018 00040931 81 000 (formato il 23
giugno 2018) 596 2018 00087255 91 000 (formato il 24 dicembre 2018), 596 2019
pag. 2 00029422 87 000 (formato il 24 giugno 2019), 596 2019 00083429 61 000 (formato il 23 novembre 2019).
Tutti i predetti AVA sono relativi a contribuzione IVS per la Gestione
Commercianti relativa al periodo dal 2014 al 2020 e il ricorrente ne chiede l'annullamento stante l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nell'anzidetta Gestione.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle pag. 3 esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Sulla questione occorre premettere quanto segue.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità degli avvisi di addebito opposti per contributi IVS fissi gestione commercianti dal 2014 al 2020 rilevando che gli stessi sono da ricondurre alla richiesta di contributi che il ricorrente avrebbe dovuto versare in quanto socio accomandatario della “SPORT VILLAGE CAFE'
DI LUCIANO ORLANDO”, società costituita in data 19.09.2012, iscritto nella gestione commercianti dal 23.11.2012.
Rilevava, inoltre, che la società “SPORT VILLAGE CAFE' DI LUCIANO
ORLANDO” risulta inattiva dal 31.12.2013 e che in data 14.07.2022 (con domanda trasmessa in data 06.07.2022) è stata cancellata.
Come esposto in ricorso “L aveva precedentemente Controparte_2
riscontrato la richiesta di procedere alla cancellazione dalla gestione commercianti, con conseguente annullamento dei suddetti avvisi di addebito,
inoltrata dalla d.ssa per conto dell'odierno ricorrente, significando CP_3
che “per effettuare la cancellazione del sig. AN DO dalla gestione
pag. 4 commercianti è necessario che dalla visura camerale risulti la data di cessazione dalla
carica di socio accomandatario della Controparte_4
E' necessario, dunque, chiedere l'aggiornamento della visura
[...]
camerale perché la società risulta inattiva e non cessata. Ed inoltre, lo svolgimento di
un'attività di lavoro dipendente, comporta, su richiesta, la sospensione dell'obbligo
contributivo per il periodo in cui questa attività viene prestata e non la cancellazione
dalla gestione commercianti” (mail del 07.10.2021, che si produce, all.14)”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria per il socio accomandatario o per il socio amministratore di una società a responsabilità
limitata che opera nel settore commerciale, ciò al fine di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Dunque,
l'obbligo di iscrizione ed il conseguente obbligo contributivo discendono dall'essere socio della società commerciale e dall'espletare attività lavorativa presso la relativa impresa (Cass., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012).
Come osservato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 845/2010 non è
sufficiente la mera qualità di socio accomandatario, ma l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti consegue all'accertamento di una serie di presupposti. Il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è la pag. 5 partecipazione allo svolgimento delle attività commerciali.
Invero, l'art. 1 comma 203 Legge 662/96 ha disposto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dei titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia piena responsabilità dell'impresa con assunzione di oneri e rischi di gestione e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tali requisiti, che devono sussistere congiuntamente, non ricorrono nel caso in esame.
Come rilevato dalla Cassazione con ordinanza n. 3145 dell'11.02.2013 “… il
presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte
dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la
disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali
di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste
per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero
pag. 6 siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi
relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti
al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o
siano iscritti in albi, registri e ruoli". Quindi il presupposto imprescindibile è che per
l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello
stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia
come oggetto un esercizio commerciale. Il che non ricorre nella specie come descritta in
fatto dalla sentenza impugnata: la signora S. è socia di una società di persone, la quale
non gestisce l'albergo, che è
affittato ad altri, ma si limita alla riscossione dei canoni. Va quindi esclusa la ricorrenza
della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di
contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla
attività prevalente.
CP_ Nè si può invocare, come sostenuto dall' l'ordinanza di questa Corte n. 845/2010,
giacché colà furono ritenuti dovuti i contributi alla gestione commercianti da parte di
un socio di società che svolgeva attività di intermediazione immobiliare, che quindi
rientrava nel settore terziario, mentre nel caso di specie, l'attività della società era
pag. 7 limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato, che quindi in tale
settore non può rientrare”.
Nel caso di specie l' non fornito la prova circa la sussistenza dei CP_1
presupposti soggettivo e oggettivo della contribuzione richiesta.
Piuttosto, nella memoria di costituzione l' rilevava “In riferimento alla CP_1
contestazione avversa riferita all'avviso di addebito n. 596 2022 00038095 60 000 si
precisa quanto segue Dopo le opportune verifiche effettuate alla Camera del Commercio
(vedi visura prodotta al Doc. n. 24) e all'Agenzia delle entrate (vedi quadri RG della
società anni d'imposta 2013 e 2014 prodotti ai nn. 25 e 26), l'Istituto Controparte_4
ha provveduto a retrodatare la fine attività al 23/12/2012, diversamente da quanto
richiesto dall'odierno ricorrente (31/12/2013). L' si riserva di produrre relativo CP_1
provvedimento” (cfr. memoria di costituzione pagg. 2 e 3).
Ne discende che l' non solo non ha fornito la prova circa lo svolgimento, CP_1
da parte del ricorrente, di attività commerciale, per cui non possono dirsi sussistenti i presupposti per l'iscrizione dello stesso nella gestione commercianti, ma, come dallo stesso dedotto, dopo avere effettuato le opportune verifiche alla Camera del Commercio e all'Agenzia delle entrate per gli anni d'imposta 2013 e 2014, l' ha provveduto a retrodatare la fine CP_1
attività della anzidetta società al 23/12/2012, per cui i contributi di cui agli AVA
opposti dal 2014 al 2020 non risultano dovuti.
pag. 8 L' non assolto al suo onere probatorio in ordine alla sussistenza dei CP_1
presupposti per l'iscrizione della parte ricorrente alla gestione commercianti,
elementi e prove che era onere dell'Istituto fornire ai sensi dell'art. 2697, comma
1, c.c. in quanto elementi costitutivi del credito contributivo fatto valere in giudizio.
Pertanto, ne consegue annullamento dell'avviso di addebito opposto n. 596 2022
00038095 60 000 notificato il 29.08.2022 e degli ulteriori AVA opposti numeri 596
2014 00073683 72 000, 596 2015 00038644 77 000, 596 2016 00032767 42 000, 596
2016 00080958 59 000, 596 2017 00046982 11 000, 596 2018 00040931 81 000, 596
2018 00087255 91 000, 596 2019 00029422 87 000, 596 2019 00083429 61 000,
essendo illegittima l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1
dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- annulla l'avviso di addebito opposto n. 596 2022 00038095 60 000 notificato il
29.08.2022 e gli ulteriori AVA opposti numeri 596 2014 00073683 72 000, 596 2015
pag. 9 00046982 11 000, 596 2018 00040931 81 000, 596 2018 00087255 91 000, 596 2019
00029422 87 000, 596 2019 00083429 61 000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi € 3.727,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. AN FO.
Così deciso in Termini Imerese in data 2 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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00038644 77 000, 596 2016 00032767 42 000, 596 2016 00080958 59 000, 596 2017