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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3807/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3807/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDI Parte_1 C.F._1
CATERINA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGGIANI Controparte_1 C.F._2
MONICA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/09/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Modena via Dei Traeri
n.29 viene assegnata , ex art. 337 sexies c.c., in qualità genitore Parte_1
convivente con il figli maggiorenne ma non indipendente Persona_1
economicamente.
2) Il sig si obbliga a sostenere al 100% le rate del mutuo acceso con CP_1
contratto stipulato in data 10.5.2018 a ministero Notai rep.17951, Persona_2
aventi scadenza ogni 15 del mese, pari a 1000 euro al mese, e ciò fino alla data di vendita della casa coniugale, come da condizione n.3, e con espressa rinuncia a qualunque pretesa di rimborso della quota di spettanza della moglie al momento della vendita, rinuncia che con la sottoscrizione accetta e con conseguente diritto ad ottenere il 50% Parte_1
del ricavato della vendita;
per l'effetto della presente pattuizione il sig verserà CP_1
il giorno 15 di ogni mese la somma corrispondente alla rata del mutuo sul conto corrente della moglie sul quale viene mensilmente addebitato il pagamento della rata stessa
( evitando tempi e spese di istruttoria dell'istituto di credito) .
3) I coniugi si obbligano a vendere la casa coniugale entro e non oltre il 31/12/2026
al prezzo di mercato determinato da giudizio di stima delegato ad un consulente di fiducia di entrambi i coniugi, determinando di comune accordo il valore minimo di vendita dell'immobile che non potrà essere modificato se non in accordo tra le parti.
4) Sino alla vendita della casa coniugale e alla effettiva consegna dell'immobile alla parte acquirente la sig.r e il figli continueranno ad abitare nell'immobile. Pt_1 Per_1
Il termine dell'assegnazione è determinato nella data della consegna del bene all'acquirente, anche se si trattasse di data posteriore a quella minima fissata al
31.12.2026. Il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese e del pagamento del mutuo residuo, sarà suddiviso al 50% a ciascun coniuge.
5) Fino alla data di permanenza del sig nell'abitazione familiare (e CP_1
comunque non oltre il mese di ottobre 2024), si obbliga ad accollarsi interamente le spese per le utenze di luce, acqua, gas cucina e riscaldamento e TARI dell'abitazione coniugale e si farà carico del pagamento del 100% dell'assicurazione annuale dell'abitazione coniugale.
6) Dopo il trasferimento in altra abitazione il sig continuerà a rimanere CP_1
intestatario di tutte le utenze domestiche e provvederà quindi al saldo di tutte le utenze con obbligo della sig.r di versare al marito la somma eccedente la spesa Pt_1
mensile di € 700,00: per l'effetto il sig si impegna a consegnare alla moglie CP_1
l'estratto conto delle spese sostenute per la casa coniugale ogni 12 mesi unitamente alle bollette e alle ricevute di pagamento e la moglie a fronte della consegna di tale documentazione si impegna a versare al marito la differenza in eccesso alla somma annua pari ad € 8400, di competenza del marito. Dal trasferimento del sig in altra CP_1
abitazione la moglie si occuperà in via esclusiva delle spese di manutenzione ordinaria relative alla casa coniugale eccetto quelle idrauliche, delle quali si occuperà il marito;
la sig.r si occuperà del 50% delle spese di manutenzione straordinarie eccetto Pt_1
quella relativa al giardino nonché a quella idraulica entrambe di competenza de CP_1
e che sosterrà al 100%. Il sig si impegna a sostenere le spese della pulizia delle CP_1
grondaie e dell'intervento dello spurgo. La presente condizione cesserà al momento della vendita dell'immobile.
7) Nell'arco di tempo intercorrente tra la data di deposito del ricorso per separazione di coniugi e la vendita dell'immobile, dovrà essere effettuata la valutazione complessiva dei beni che ricadono nella comunione legale, in modo da sciogliere la predetta con suddivisione al 50% tra i coniugi . I coniugi si impegnano a conferire mandato delegandosi sin da ora l'uno con l'altro per la stima del valore dei beni comuni esclusa solo la casa coniugale, a persona individuata concordemente. Le parti si impegnano ad accettare il valore che risulterà dalla suddetta perizia con riferimento al quale il sig.
si obbliga a versare alla sig.r la metà del valore entro la definizione CP_1 Pt_1
della vendita della casa coniugale.
8) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 septies c.c. il si verserà il giorno CP_1
15 di ogni mese mese alla sig.r la somma mensile di € 600,00 a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento del figli , da rivalutarsi in base agli indici Istat rilevati Per_1
nel mese di agosto di ogni anno a partire dal 2025, oltre alla partecipazione nella misura del 70% delle spese straordinarie, come da protocollo previsto dal Tribunale di Modena
al quale le parti fanno espresso riferimento e che per conferma si riporta di seguito: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9) Il padre verserà il giorno 15 di ogni mese al figlio un contributo mensile di € 200,00 quale paghetta e sosterrà al 100% le spese inerenti e conseguenti alla circolazione del veicolo intestato al figlio ( da intendersi bollo, assicurazione, rifornimenti, manutenzione ordinaria e straordinaria).
Tale pattuizione varrà sino alla raggiunta indipendenza economica da parte del figlio.
10) Il sig sino alla vendita e consegna a terzi della casa coniugale, si obbliga a CP_1
versare il giorno 15 di ogni mese alla sig.r la somma mensile di € 300,00 al netto delle Pt_1
imposte a titolo di contributo al mantenimento personale ( per un importo pari ad effettivi 470
euro ossia ad € 3600 annui netti pari a 5640 annui lordi meno il 35% di imposte).
11) Dopo la vendita della casa coniugale e dopo il trasferimento della moglie in altra abitazione il sig verserà alla moglie, almeno sino al divorzio, un contributo mensile il CP_1
giorno 15 di ogni mese al suo mantenimento nella misura di € 1.000 lordi .
12) I cani si trasferiranno insieme al sig nella sua abitazione e rimarranno a carico CP_1
di quest'ultimo rendendosi la sig.ra disponibile ad occuparsene durante i periodi di Pt_1
ferie del sig CP_1
13) La vettura Bmw tg. BMW X3 tg. FZ724BL -intestata alla sig.r verrà Pt_1
venduta dai coniugi e la spesa che dovrà essere sostenuta per poter procedere alla vendita verrà suddivisa al 50% tra i coniugi;
la vettura che verrà acquistata dalla sig.r Pt_1
dopo il deposito del ricorso per separazione consensuale sarà intestata a quest'ultima e verrà attribuita in sua esclusiva proprietà con esclusione del mezzo acquistato dai beni che saranno oggetto di divisione tra i coniugi.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Controparte_1
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
31/01/1975 e ato a BOLLATE (MI) il 17/10/1969 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2002, atto n.153, Parte II serie A)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 15/01/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale