Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LACO 0 3 1 3 3/0 3 03 S Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 9519/00 Cron.7177 Dott. Pietro CUOCO " Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 01/07/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da;
NA EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELANGELO POGGIOLI 19. presso 10 studio dell'avvocato LUIGIA MONTORIO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIO IPPOLITO, A LUIGI VENDITTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GA AT, CU SE, IL CAMERA PROVINCIALE DI FOGGIA in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.G.I,L, CONFEDEARAZIONE 2002 GENERALE ITALIANA DEL LAVORO in F persona del suo ----- . 3214 segretario legale rappresentante pro-tempore, -1- elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERGAMO 3, presso 10 studio dell'avvocato AMOS ANDREONI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, giusta delega in atti;
controzicorrente nonchè
contro
ST AR;
intimato - avversO la sentenza 11 + 1642/99 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 26/02/00 R.G. N. 1621/98; ¡udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito 1'Avvocato IPPOLITO;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega ANDREONI: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 17 marzo 1988, CO MI - premesso di essere stato responsabile dell'ufficio sindacale e vertenze dapprima delia Camera Confederale del Lavoro della IL di San Severo e poi della Camera Territoriale deila stessa Confederaziune, sempre nella medesima località, e di ΠΟΠ avere percepito quanto gli sarebbe spettato Se inquadrato соле dirigente, secondo quanto risultava dai corteggi allegati al ricorso chiedeva al Pretore di San Severo, in funzione di giudice del lavoro, la condanna solidale della CGI e dei segretari generali delia predetta Camera Territoriale di AT ER (AL MA, MA EP, ST RL è corrispondergli la Somma di lire 307.158.9 5, рег differenze retributive spettanti e SOMME a vario titolo non corrisposle, alia strequa del c.c.n.l. del settore commercio, da applicarsi anche ex art. 36 Costituzione, oltre interessi e rivalutazione, nonché a risarcirgli il danno derivante dall'omesso versamento dei contribuţi previdenziali e assicurativi. Si costituivano i soli predetti segretari generali pro tempore, i quali eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo rappresentanti della CGI) tazionale ed essendo stati segretari della Camera Territoriale, struttura dotata di propria autonomia giuridica e patrimoniale, peraltro con decorrenza dalla costituzione di tale Camera, ё contestavano, nel merito, la configurabilità del rapporto del Morgione come prestazioni subordinato 2, in subordine, la riconducibilità delle lavorative alla categoria dirigenziale. My 1 Il Pretore, integratosi ii contraddittorio nei confronti della Camera Provinciale della IL di GI (nella quale era stata Incorporata la Camera Territoriale di San Severc) e istruitaci la causa, rigettava la domanda del Morgione, ritenendo del tutto insussisterte la legitlimazione passiva della IL e limitata al periodo successivo alla costituzione cella Camera Territoriale di San Severo la legittimazione passiva dei relativi segretari pro tempore e. nel merito, considerando non provati sia 10 svolgimento delle mansioni dirigenziali sia l'entità delle somme percepite. La decisione pretorile veniva confermata in appello dal Tribunale di GI, che COF sentenza n. 1642 del 26 febbraio 2000 rigettava 1'impugnazione principale del Morgione e dichiarava inammissibile quella incidentale della Camera Provinciale di GI e del segretari pro tempore diretta ad accertare l'inesistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato. I giudici di appello rilevavano, per quanto interessa nella presente sede di legittimità, che, prescindere dalia inattendibilità dei conteggi prodotti i quali, sebbene sostanzialmente non contestati dai convenuti, presupponevano unā retribuzione mensile pressocchè fissa, A fronte di un'accertata modalità retributiva a percentuale), le Реста acquisite avevano escluso 1'autonomia decisionale propria della qualifica di dirigente, chè ogni potere di decisione in ordine alla gestione delle vertenze trattate dal Morgione spettava al segretario dell'organizzazione, il quale esercitava sul ricorrente anche il potere disciplinare;
non doveva fars luogo ad alcuna statuizione di mero accertamento in ordine alla natura del rapporto, dato che in proposito il lavoratore non aveva avanzato alcuna domanda, о comunque le eventuali relative domande tivi compresa M 1 A quella di risarcimento del danno derivante dall'omesso versamento dei ė che, inoltre, la contributi) non erano state riproposte in appello, domanda dei convenuti di accertamento dell'insussistenza della subordinazione non era ammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il lavoratore deducendo tre motivi di impugnazione. Resistono con distinti controricorsi la IL, la Camera Provinciale di Confederazione, i segretari pro tempore MA GI della stessa € AL. Motivi della decisione Preliminarmente, il Collegio osserva che la notifica del ricorso alla IL si configura come una mera denuntiatio litis, in difetto di alcuna censura in relazione alla carenza di legittimazione passiva ritenuta in sede di merito nei confronti della struttura nazionale della Confederazione. deducendosi violazione e falsa Con il primo motivo di ricorso, applicazione degli art. 436 臼 15 cod. proc. civ nonché omesse 0 motivazione SU punto decisivo della insufficiente contraddittoria controversia, зі lamenta che il Tribunale abbia ritenuto inattendibili i contegg allegati al ricorso introduttivo e relativi ai compensi percepiti dal Morgione sino al 31 dicembre 1981, a fronte della mancata contestazione - riconosciuta dallo stesso Tribunale da parte dei convenuti. - Con il secondo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli art, 112 e 432 cod proc+ civ., nonché omessa insufficiente 0 contraddittoria motivazione SU punto decisivo della controversia, 51 lamenta che il Tribunale abbia del tatto omesso di pronunziare in ordine alla domanda subordinata di differenze retributive comunque spettanti in relazione alla minore qualifica di impiegato, ° comunque ex art. 36 Costituzione, per l'intero periodo alla stregua degli importi percepiti, siccome indicati nei contegg allegati al ricorso introduttivo e non contestati dai convenuti} ◉ comunque nel periodo sucessivo al dicembre 1981. Ccn il terzo motivo, deducendosi violazione Falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e nullità della sentenza per insanabile contrasto fra dispositivo 한 motivazione, Gi lementa che il Tribunale, dopo aver dichiarato inammissibile l'appello incidentale dei convenuti inteso alla declaratoria di inesistenza della subordinazione, con il conseguente passaggio in giudicato della statuizione pretorile circa la configurabilità di tale subordinazione, поп abbia poi, in motivazione, ritenuto definitivamente accertata la sussistenza di תו1 rapporto di lavoro subordinato, escludendo di doversi pronunziare in ordine a tale circostanza in difetto di proposizione di una specifica domanda e, An particolare, in difetto di ripreposizione in appelle della domanda di risarcimento per omissioni contributive. Quest'ultimo motivo, che per ordine logico deve essere esaminato preventivamente, è infondato. La Censura del ricorrente, invero, muove cal presupposto dell'avvenuto passaggio in giudicato dell'accertamento della natura subordinata del rapporto. Ma tale presupposto è erroneo, dal momento che come risulta accertamento 1 dalia s Lessa decisione impugnata - in ordine a tale convenuti avevano riproposto l'eccezione già formulata in primo grado, contestando l'esistenza della subordinazione;
né rileva che, al riguardo, sia stata dichiarata inammissibile l'impugnazione incidentale degli stessi convenuti incesa ad ottenere una esplicita pronuncia di accertamento negativo circa l'esistenza di un rapporto subordinato, dal momento che la sola riproposizione delle eccezioni non accolte in primo grado, ai sensi proc. civ., idonea ad evitare la rinuncia a tali dell'art. 346 cod. ė eccezioni, non essendovi interessC а proporre al riguardo l'impugnazione incidentale (cfr. ex plurimis Cass, n. 602 del 2000). Sono invece fondati, nei limiti delle considerazioni seguenti, il primo e congiuntamente i quanto intimamente il secondo motivo, de esaminare connessi. Le censure mosse dal ricorrente riguardano, complessivamente, la mancanza di alcuna statuizione circa ia demandá di differenze retributive subordinaŢA del rapporto lavorativo, pur a consequenţi alla natura qualificazione delle mansioni come dirigenziali, prescindere dalla sostanzialmente deducendosi, da parte del CO, che i giudici di merito, una volta escluso il diritto alla qualifica di dirigente, avrebbero pronunziarsi Sulle residue domande di differetize comunque dovuto retributive e altre Sonne a vario titolo non corrisposte (sull'acclarato presupposto della esistenza di un rapporto subordinato anco che ser mansioni impiegatizie e поп dirigenziali), con riferimento all'intero periodo od almeno al periodo successivo al dicembre 1981. - così Come riguardo, deve Osservarsi che in effetti 11 CO tisulta dall'esame dicetto degli atti, consentito in questa sede di legittimità essendosi dedotto un error in procedendo ebbe sia a formulare la predetta domanda subordinata nel ricorso introduttivo proposto dinanzi al Pretore, sia а riproporre la medesima domanda nel ricorso in appello proposto dinanzi al Tribunale (con l'eccezione della sola domar.da di risarcimento per omesso versamento dei contributi, proposta in primo grado e non riproposta in appello). La proposizione di tale domanda, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., avrebbe richiesto 13 relativa pronuncia Tinvece del tutto omessa dai giudici di meritc), previo 1'ineludibile accertamento della natura del rapporto di lavoro (a torto ritenuto superfluc dal Tribunale); l'eventuale accertamento della natura subordinata avrebbe quindi dovuto comportare 1' individuazione della giusta retribuzione e dei parametri di riferimento jeventual mený atlieverse brunísio potiq-1 a (contratto collettivo prodctic o altro, e l dicommisurazione tali exa 421 entità ezá del zuttoagli importi di fatto percepiti, la cui parametri pacifica tra le parti in ordine all'intero periodo di lavoro {con ciò restando assorbito ogni altra deduzione sollevata con il primo motivo). Ne deriva, conclusivamente, che il ricorso va accolto per quanto di ragione e Ia sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro giudice, designato nella Corte di Appello di Bari, perché pronunzi sulla predetta domanda in base agli accertamenti sopra indicati. Al medesimo giudice di rinvio é demandato altresi, ai sensi dell'art. 385 cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari anche per le spese del giudizio di cassazione. Cost deciso in Roma, il 1. luglio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore fatiatio fy Ulfin Mangalle CANCELLIERE £99 '\ CA:*:11 3 +130 01 JY.T13d NRS IV OLD O Deposit to In Cyfcélleria VSSVI TRAS YONONSEN 13 MAR. 2003 10 ONTO XO VISOJNI VO UNISI www 7