Articolo 6 della Legge 6 agosto 1954, n. 604
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 agosto 1954
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Versione
14 marzo 1956
Art. 6. ((Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1960))
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 14 marzo 1956
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