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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 1960/2019 RG vertente tra
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Marco Pasquale Papasso e Gabriele Renzulli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vittorio Montoro in Catanzaro alla via F. Crispi n.55 appellante
e
, c.f. rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avvocato A. Francesco Ferrari ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Mangone (Cs) alla via Nazionale n.4 appellata
Conclusioni delle parti. Per l'appellante : “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Catanzaro per i motivi dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello ed in riforma integrale della Sentenza n. 1438/2019 del Tribunale di Cosenza, emessa e depositata il 01.07.2019 nel giudizio iscritto al n. 1323/2014 R.G., accertare e dichiarare
l'ingiustificato arricchimento della Sig.ra ai sensi CP_1
dell'art. 2041 c.c., commi 1 e 2, e conseguentemente: condannare la
Sig.ra alla restituzione dei beni mobili e di arredo CP_1
acquistati dal Sig. ed esattamente su indicati nella parte Parte_1
motiva del presente atto, ovvero, in subordine, al pagamento della somma di € 15.000,00 quale prezzo versato dall'odierno appellante per l'acquisto dei predetti beni mobili. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dei procuratori Antistatari ai sensi del D.M. n. 140/2012 e ss. Mm., oltre
a c.p.a. 4% e i.v.a. 22% e successive spese occorrende”;
Per l'appellata “Piaccia all'Il.ma Corte d'Appello di CP_1
Catanzaro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare il dispiegato appello perché infondato in fatto ed in diritto per motivi esposti e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n.
143872019 del Tribunale di Cosenza;
l'integro con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c”.
In fatto e diritto.
Con atto di citazione del 13.03.2014 conveniva Parte_1
dinnanzi il tribunale di Cosenza, esponendo di avere CP_1
intrattenuto con la convenuta una convivenza more uxorio e di avere acquistato, in costanza del rapporto, un immobile sito a San Pietro in
Guarano (CS), c.da Padula, che veniva intestato esclusivamente a
[...]
ed il cui prezzo, pari ad € 190.000,00, era stato CP_1
interamente versato da;
esponeva, inoltre, di avere Parte_1
sopportato il costo della ristrutturazione per € 36.000,00 e di €
15.000,00 per l'arredamento. Terminata la convivenza, CP_1
aveva escluso dall'utilizzo dell'immobile, Parte_1
impedendogli l'accesso.
L'attore, pertanto, chiedeva che il tribunale di Cosenza, accertato e dichiarato l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., condannasse la convenuta al pagamento di € 226.722,14 a titolo di indennizzo per gli esborsi descritti.
Si costituiva la quale contestava la domanda di CP_1
controparte. Affermava di avere partecipato all'acquisto dell'immobile in questione in quanto aveva Parte_1
incassato e trattenuto per sé la somma derivante dalla vendita di altro immobile di cui era titolare la conventa;
eccepiva, inoltre, che sull'immobile gravava un mutuo (originariamente acceso per la casa di sua esclusiva proprietà e successivamente rinegoziato e trasferito sull'immobile di Padula) i cui ratei erano da lei sempre stati Per_1
pagati. Infine, contestava l'assenza dei presupposti di cui all'art. 2041
c.c. e, in ogni caso, trattandosi di attribuzioni tra conviventi, prospettava che le relative prestazioni economiche erano da qualificarsi quali obbligazioni naturali e dunque non ripetibili.
La causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali e interrogatorio formale dell'attore il quale, a seguito della prova e della sua stessa ammissione circa la restituzione di € 85.000,00 da parte di CP_1
rideterminava l'importo richiesto per l'acquisto dell'immobile
[...]
in € 105.000,00.
All'udienza del 01.07.2019, il tribunale di Cosenza, con sentenza n.
1438/2019 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., rigettava la domanda avanzata da e compensava Parte_1
integralmente le spese di lite. Il giudice di primo grado, dopo avere affermato l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. nei rapporti tra conviventi more uxorio e relativamente a tutte quelle prestazioni economiche che superano i normali limiti di proporzionalità e adeguatezza, segnalava la mancanza di prova circa gli esborsi effettuati da , nonché il difetto di locupletazione Parte_1
richiesto dall'art. 2041 c.c.; le attribuzioni patrimoniali oggetto di causa trovavano, dunque, la loro fonte nell'adempimento delle obbligazioni naturali nascenti dal rapporto di convivenza.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
notificato l'11.10.2019, per i seguenti motivi: 1) erronea valutazione delle risultanze istruttorie quanto agli esborsi effettuati dall'appellante ed erronea rilevanza del mutuo. Lamentava
l'appellante di avere fornito prova documentale sia con riguardo alla corresponsione della somma per l'acquisto dell'immobile (atto di compravendita e copia assegni ivi indicati) che delle spese di ristrutturazione e dell'acquisto di beni mobili;
pertanto, aveva errato il giudice di primo grado nel ritenere non provati i già menzionati esborsi. L'appellante contestava poi l'affermazione del giudice secondo cui l'esistenza del mutuo, rinegoziato e pagato dalla sola
[...] provava l'infondatezza della domanda. A ben vedere, CP_1
anche in tal caso il giudice era incorso in un travisamento dei fatti in quanto il prezzo dell'immobile era stato interamente versato da al momento di stipula del contratto di Parte_1
compravendita e, dunque, il mutuo, rinegoziato successivamente, non poteva trovare la sua causale nel pagamento della differenza tra la vendita di LT GO e l'acquisto dell'immobile in c.da
Padula, né per le altre spese;
2) l'appellante eccepiva poi l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva accertato il difetto di locupletazione ritenendo che gli esborsi effettuati da Parte_1
rientrassero nei normali doveri di collaborazione e solidarietà
[...]
propri della convivenza more uxorio e pertanto non ripetibili. Ad avviso dell'appellante, invece, le spese da lui sostenute non potevano trovare la loro giustificazione nell'adempimento di un'obbligazione naturale nascente dal rapporto di convivenza, posto che l'entità degli esborsi di cui trattasi eccedevano i limiti di proporzionalità e di adeguatezza ed avevano dunque comportato un ingiusto arricchimento in favore di CP_1
Chiedeva pertanto la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 26.11.2019, si costituiva in giudizio CP_1
che contestava l'appello e ne chiedeva la reiezione.
Con ordinanza pubblicata il 15.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le censure formulate dal signor avverso la Parte_1
sentenza del tribunale di Cosenza non possono essere accolte. Occorre premettere che non ha costituito oggetto di contestazione il fatto che tra le parti in causa vi è stata una stabile relazione sentimentale con convivenza, durata alcuni anni e protrattasi fino al mese di gennaio del 2012. Si deve, inoltre, evidenziare che l'attore, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver ricevuto dalla convivente la somma di € 85.000,00, derivante dalla vendita a terzi di un immobile di proprietà esclusiva della quale contributo CP_1
per l'acquisto della casa sita a San Pietro in Guarano, contrada Padula
n. 2.
Le pretese di “indennizzo” per ingiustificato arricchimento sono rimaste limitate, in II grado, alla somma di € 105.000,00, a titolo di rimborso di parte di quanto corrisposto per l'acquisto dell'immobile divenuto di proprietà della di € 36.000,00 quale rimborso CP_1
della somma versata per la ristrutturazione dello stesso immobile, ed alla restituzione dei mobili di arredo acquistati o al rimborso della spesa sostenuta per il loro acquisto.
Ebbene, gli elementi raccolti nel corso della fase istruttoria hanno dimostrato il pagamento, da parte dell'attore, del corrispettivo di €
190.000,00 per la compravendita dell'immobile di contrada Padula
(corrispettivo, poi rimborsato dalla convenuta per € 85.000,00) ma non hanno offerto prova sufficiente in ordine al fatto che siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione del bene, atteso che lo stesso era stato descritto come abitazione ultimata, agibile e rifinita in una perizia redatta per conto della al momento di iscrizione CP_2
dell'ipoteca a garanzia del mutuo contratto dalla signora o in CP_1
merito alla destinazione dei mobili ad arredo del bene posto che, nel preliminare di compravendita, l'appartamento risultava già arredato.
L'attore/appellante non ha, inoltre, offerto alcuna prova in merito alle capacità patrimoniali delle parti nel corso della loro convivenza more uxorio. Tale ultima circostanza impedisce di verificare se l'esborso di € 105.000,00, effettuato dal signor per l'acquisto Parte_1
dell'immobile poi intestato alla signora “esuli dai doveri di CP_1
carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione” tra persone affettivamente legate e conviventi, così da non costituire semplice adempimento di un'obbligazione naturale ma
“un'operazione economico-patrimoniale che abbia determinato un inspiegabile ed illogico arricchimento del convivente more uxorio, con ingiusto danno” e, di conseguenza, possa dar luogo ad indennizzo ex art. 2041 C.C.. E, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza
- il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (cfr. Cass. n. 3713/2003; Cass. n. 11330/2009; Cass. n. 11337/2025; Cass. 11303/2020 e Cass.
n. 14732/2018).
Per tali ragioni l'appello proposto dal signor deve essere Parte_1
rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n. 1438
[...]
dell'1.7.2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in € 7.160,00, oltre spese generali, IVA e CAP, da distrarsi a favore del difensore di parte appellata;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 11.11.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 1960/2019 RG vertente tra
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Marco Pasquale Papasso e Gabriele Renzulli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vittorio Montoro in Catanzaro alla via F. Crispi n.55 appellante
e
, c.f. rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avvocato A. Francesco Ferrari ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Mangone (Cs) alla via Nazionale n.4 appellata
Conclusioni delle parti. Per l'appellante : “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Catanzaro per i motivi dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello ed in riforma integrale della Sentenza n. 1438/2019 del Tribunale di Cosenza, emessa e depositata il 01.07.2019 nel giudizio iscritto al n. 1323/2014 R.G., accertare e dichiarare
l'ingiustificato arricchimento della Sig.ra ai sensi CP_1
dell'art. 2041 c.c., commi 1 e 2, e conseguentemente: condannare la
Sig.ra alla restituzione dei beni mobili e di arredo CP_1
acquistati dal Sig. ed esattamente su indicati nella parte Parte_1
motiva del presente atto, ovvero, in subordine, al pagamento della somma di € 15.000,00 quale prezzo versato dall'odierno appellante per l'acquisto dei predetti beni mobili. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dei procuratori Antistatari ai sensi del D.M. n. 140/2012 e ss. Mm., oltre
a c.p.a. 4% e i.v.a. 22% e successive spese occorrende”;
Per l'appellata “Piaccia all'Il.ma Corte d'Appello di CP_1
Catanzaro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare il dispiegato appello perché infondato in fatto ed in diritto per motivi esposti e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n.
143872019 del Tribunale di Cosenza;
l'integro con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c”.
In fatto e diritto.
Con atto di citazione del 13.03.2014 conveniva Parte_1
dinnanzi il tribunale di Cosenza, esponendo di avere CP_1
intrattenuto con la convenuta una convivenza more uxorio e di avere acquistato, in costanza del rapporto, un immobile sito a San Pietro in
Guarano (CS), c.da Padula, che veniva intestato esclusivamente a
[...]
ed il cui prezzo, pari ad € 190.000,00, era stato CP_1
interamente versato da;
esponeva, inoltre, di avere Parte_1
sopportato il costo della ristrutturazione per € 36.000,00 e di €
15.000,00 per l'arredamento. Terminata la convivenza, CP_1
aveva escluso dall'utilizzo dell'immobile, Parte_1
impedendogli l'accesso.
L'attore, pertanto, chiedeva che il tribunale di Cosenza, accertato e dichiarato l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., condannasse la convenuta al pagamento di € 226.722,14 a titolo di indennizzo per gli esborsi descritti.
Si costituiva la quale contestava la domanda di CP_1
controparte. Affermava di avere partecipato all'acquisto dell'immobile in questione in quanto aveva Parte_1
incassato e trattenuto per sé la somma derivante dalla vendita di altro immobile di cui era titolare la conventa;
eccepiva, inoltre, che sull'immobile gravava un mutuo (originariamente acceso per la casa di sua esclusiva proprietà e successivamente rinegoziato e trasferito sull'immobile di Padula) i cui ratei erano da lei sempre stati Per_1
pagati. Infine, contestava l'assenza dei presupposti di cui all'art. 2041
c.c. e, in ogni caso, trattandosi di attribuzioni tra conviventi, prospettava che le relative prestazioni economiche erano da qualificarsi quali obbligazioni naturali e dunque non ripetibili.
La causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali e interrogatorio formale dell'attore il quale, a seguito della prova e della sua stessa ammissione circa la restituzione di € 85.000,00 da parte di CP_1
rideterminava l'importo richiesto per l'acquisto dell'immobile
[...]
in € 105.000,00.
All'udienza del 01.07.2019, il tribunale di Cosenza, con sentenza n.
1438/2019 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., rigettava la domanda avanzata da e compensava Parte_1
integralmente le spese di lite. Il giudice di primo grado, dopo avere affermato l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. nei rapporti tra conviventi more uxorio e relativamente a tutte quelle prestazioni economiche che superano i normali limiti di proporzionalità e adeguatezza, segnalava la mancanza di prova circa gli esborsi effettuati da , nonché il difetto di locupletazione Parte_1
richiesto dall'art. 2041 c.c.; le attribuzioni patrimoniali oggetto di causa trovavano, dunque, la loro fonte nell'adempimento delle obbligazioni naturali nascenti dal rapporto di convivenza.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
notificato l'11.10.2019, per i seguenti motivi: 1) erronea valutazione delle risultanze istruttorie quanto agli esborsi effettuati dall'appellante ed erronea rilevanza del mutuo. Lamentava
l'appellante di avere fornito prova documentale sia con riguardo alla corresponsione della somma per l'acquisto dell'immobile (atto di compravendita e copia assegni ivi indicati) che delle spese di ristrutturazione e dell'acquisto di beni mobili;
pertanto, aveva errato il giudice di primo grado nel ritenere non provati i già menzionati esborsi. L'appellante contestava poi l'affermazione del giudice secondo cui l'esistenza del mutuo, rinegoziato e pagato dalla sola
[...] provava l'infondatezza della domanda. A ben vedere, CP_1
anche in tal caso il giudice era incorso in un travisamento dei fatti in quanto il prezzo dell'immobile era stato interamente versato da al momento di stipula del contratto di Parte_1
compravendita e, dunque, il mutuo, rinegoziato successivamente, non poteva trovare la sua causale nel pagamento della differenza tra la vendita di LT GO e l'acquisto dell'immobile in c.da
Padula, né per le altre spese;
2) l'appellante eccepiva poi l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva accertato il difetto di locupletazione ritenendo che gli esborsi effettuati da Parte_1
rientrassero nei normali doveri di collaborazione e solidarietà
[...]
propri della convivenza more uxorio e pertanto non ripetibili. Ad avviso dell'appellante, invece, le spese da lui sostenute non potevano trovare la loro giustificazione nell'adempimento di un'obbligazione naturale nascente dal rapporto di convivenza, posto che l'entità degli esborsi di cui trattasi eccedevano i limiti di proporzionalità e di adeguatezza ed avevano dunque comportato un ingiusto arricchimento in favore di CP_1
Chiedeva pertanto la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 26.11.2019, si costituiva in giudizio CP_1
che contestava l'appello e ne chiedeva la reiezione.
Con ordinanza pubblicata il 15.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le censure formulate dal signor avverso la Parte_1
sentenza del tribunale di Cosenza non possono essere accolte. Occorre premettere che non ha costituito oggetto di contestazione il fatto che tra le parti in causa vi è stata una stabile relazione sentimentale con convivenza, durata alcuni anni e protrattasi fino al mese di gennaio del 2012. Si deve, inoltre, evidenziare che l'attore, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver ricevuto dalla convivente la somma di € 85.000,00, derivante dalla vendita a terzi di un immobile di proprietà esclusiva della quale contributo CP_1
per l'acquisto della casa sita a San Pietro in Guarano, contrada Padula
n. 2.
Le pretese di “indennizzo” per ingiustificato arricchimento sono rimaste limitate, in II grado, alla somma di € 105.000,00, a titolo di rimborso di parte di quanto corrisposto per l'acquisto dell'immobile divenuto di proprietà della di € 36.000,00 quale rimborso CP_1
della somma versata per la ristrutturazione dello stesso immobile, ed alla restituzione dei mobili di arredo acquistati o al rimborso della spesa sostenuta per il loro acquisto.
Ebbene, gli elementi raccolti nel corso della fase istruttoria hanno dimostrato il pagamento, da parte dell'attore, del corrispettivo di €
190.000,00 per la compravendita dell'immobile di contrada Padula
(corrispettivo, poi rimborsato dalla convenuta per € 85.000,00) ma non hanno offerto prova sufficiente in ordine al fatto che siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione del bene, atteso che lo stesso era stato descritto come abitazione ultimata, agibile e rifinita in una perizia redatta per conto della al momento di iscrizione CP_2
dell'ipoteca a garanzia del mutuo contratto dalla signora o in CP_1
merito alla destinazione dei mobili ad arredo del bene posto che, nel preliminare di compravendita, l'appartamento risultava già arredato.
L'attore/appellante non ha, inoltre, offerto alcuna prova in merito alle capacità patrimoniali delle parti nel corso della loro convivenza more uxorio. Tale ultima circostanza impedisce di verificare se l'esborso di € 105.000,00, effettuato dal signor per l'acquisto Parte_1
dell'immobile poi intestato alla signora “esuli dai doveri di CP_1
carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione” tra persone affettivamente legate e conviventi, così da non costituire semplice adempimento di un'obbligazione naturale ma
“un'operazione economico-patrimoniale che abbia determinato un inspiegabile ed illogico arricchimento del convivente more uxorio, con ingiusto danno” e, di conseguenza, possa dar luogo ad indennizzo ex art. 2041 C.C.. E, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza
- il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (cfr. Cass. n. 3713/2003; Cass. n. 11330/2009; Cass. n. 11337/2025; Cass. 11303/2020 e Cass.
n. 14732/2018).
Per tali ragioni l'appello proposto dal signor deve essere Parte_1
rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n. 1438
[...]
dell'1.7.2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in € 7.160,00, oltre spese generali, IVA e CAP, da distrarsi a favore del difensore di parte appellata;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 11.11.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo