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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2024, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Gabriella Piantadosi Consigliere
- dott. Isabella Parolari Consigliere all'udienza del 09/01/2024 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 718/2022 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. RAPONI ALESSANDRA Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 contumace
contumace Controparte_2
contumace Controparte_3
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 7757/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il
28.9.2021
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive di cui all'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, lì 09/01/2024
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Roma, notificato al , all' CP_4 [...]
e all' , l'attuale appellante allegava di Controparte_2 Controparte_3 essere in possesso di 24 Cfu in settori formativi psicoantropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017. Lamentava che con il DM 374/2017 le aveva precluso la possibilità di essere Controparte_1 inserita nella seconda fascia aggiuntiva della graduatorie di circolo e di istituto, laddove i 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs 59/2017 ed il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017; che in conformità alla legge delega il legislatore delegato con il di cui al D.Lgs
59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 Cfu in specifici SSD;
che nell'alveo dell'art. 1 comma 11 L. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione negli artt. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu.
Pertanto l'abilitazione è quindi - equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali ed anche alla seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto.
Si doleva l'attuale appellante che mediante l'adozione del Decreto Ministeriale le si è illegittimamente precluso l'accesso alla seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto, sussistendo invece identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa per la esclusione comporta una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.
E del resto il , mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente Controparte_1 la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno - riservati ai docenti abilitati - consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu;
quindi
è lo stesso mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante Controparte_1 della laurea unitamente ai 24 cfu.
Argomentando in diritto anche con richiamo alla normativa europea l'attuale appellante così concludeva:
“1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n.
374/2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi
e consequenziali, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla laurea più esami integrativi di economia per la propria classe di insegnamento e dei 24 cfu
2) ordinare al convenuto di inserire la ricorrente nella seconda fascia (II fascia) alla CP_1
riapertura delle graduatorie per la fascia di concorso A046;
3) ovvero ordinare al convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia aggiuntiva delle CP_1
graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso A046, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore.”
Procedutosi in contumacia degli intimati, il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, rigettava nel merito il ricorso rilevando che la ricorrente era in possesso di semplice titolo di studio e non di titolo abilitativo all'insegnamento; che l'abilitazione all'insegnamento costituisce un titolo ulteriore ed aggiuntivo rispetto al titolo di studio e che tale abilitazione non poteva ritenersi acquisita ex lege.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo gravame la , lamentando erronea valutazione Pt_1 della mancata attivazione dei percorsi CFU ed erronea statuizione sul valore non abilitante del titolo di studio posseduto, erronea esclusione del valore abilitante del possesso di 24 CPU (crediti formativi universitari, erronea valutazione degli effetti estintivi dell'abilitazione per effetto del D.Lgs 59/2017, violazione dei principi costituzionali ed eurocomunitari in materia di professione regolamentata, carenza di motivazione.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza:
“1) A) Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra l'illegittimità previa disapplicazione del
Decreto Ministeriale n. 374/2017, (art. 2, lettera A, n. 4) che, nell'individuare i titoli abilitanti per
l'inserimento in seconda fascia non contempla il conseguimento dei 24 CFU, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, in particolare del successivo D.M. n. 666 del 15/07/2019 (contenente disposizioni in ordine all'inserimento nella
II° fascia aggiuntiva), nonché della ordinanza ministeriale n. 60/2020 di aggiornamento la quale continua a riservare l'inserimento, nella II° fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle
GPS ai soli possessori di abilitazione escludendo, al contrario, i soggetti, come il ricorrente, in possesso di laurea magistrale, degli esami integrativi per la propria classe di insegnamento e dei 24
CFU;
B) Conseguentemente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea dagli esami integrativi e dei 24
CFU e ordinare al convenuto di inserire il ricorrente nella II fascia delle graduatorie di CP_1
istituto e nella I fascia delle GPS del personale docente per la classe di concorso A046 - Scienze
Giuridico Economiche, ovvero quella ritenuta accessibile in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge. 2. Condannare il resistente e/o resistenti al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo.”
.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Nella sostanza l'appellante deduce che i docenti in possesso di 24 CFU, pur se non abilitati, dovrebbero essere ammessi in graduatoria tutte le volte in cui, per la relativa classe concorsuale, non siano stati predisposti specifici percorsi di abilitazione ordinari. Come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, le ragioni del rigetto dell'originaria domanda si fondano essenzialmente sulla ritenuta carenza di un titolo abilitativo all'insegnamento, condizione imprescindibile per l'accesso alle predette graduatorie. Sotto tale assorbente profilo questa Corte intende dare continuità all'indirizzo, ampiamente condiviso, già espresso nelle sentenze di questa Corte n. 447/2022, n. 2171/2020 dell'11/11/2020 e n. 688/2021 del 24/02/2021, tra le altre. Invero la questione ha dato luogo a un contenzioso seriale analizzato anche dalla giurisprudenza Consiglio di Stato i cui passaggi motivazionali, di seguito riportati, appaiono pienamente aderenti al dettato normativo.
Con la sentenza n. 4095/2021 il Consiglio di Stato, ha riformato la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che aveva accolto l'impugnativa del decreto del
[...]
n. 374 del 2017 nella parte in cui consentiva Controparte_5
l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia solo ai soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati.
Il Tribunale amministrativo, con sentenza 7 agosto 2017, n. 9234, aveva accolto II ricorso affermando che il possesso del diploma (in quel caso TP), rientrante nell'elenco di cui all'allegato C al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria.
Secondo II TAR <<è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di "titolo abilitativo all'insegnamento" senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di tirocinio formativo attivo (..) nè di acquisire il relativo titolo mediante frequenza di percorsi abilitanti speciali>>.
Esaminando il gravame proposto dal , il Consiglio di Stato ha cosi ricostruito il quadro CP_1
C normativo rilevante: "La figura professionale dell' è stata creata dal D.Lgs. 7 Maggio 1948, n. 1277 (Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica). Essa, negli istituti tecnici e professionali, svolge la funzione di docente non laureato con competente tecnico pratiche che si occupa delle attività svolte nei laboratori.
L'abilitazione all'insegnamento costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante. Essa è stata prevista dall'art. 4, comma 2, della L. 19 novembre 1990, n. 341. Tale norma dispone che: 1) "Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione"; 2) "con una specifica scuola dispecializzazione articolata, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico"; 3) "l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea"; 4) i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione al corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie".
Si tratta di un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza di una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis), e con il superamento del relativo esame finale.
Tale sistema è stato poi superato dall'art. 64, comma 4-ter, del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha sospeso le procedure per l'accesso alle Ssis, di fatto abolendo il relativo percorso di abilitazione. L'art. 2, comma 416, della L.
24 dicembre 2007, n. 244 ha poi istituito il tirocinio formativo attivo (Ffa), anch'esso con valore abilitante. Esso è stato concretamente attivato solo con il successivo D.M. 10 settembre 2010 n. 249.
Il sistema non può ancora dirsi assestato a regime, poichè anche il Tfa è stato abolito a partire dal
2017 e attende di essere sostituito da un nuovo percorso abilitativo, il percorso di formazione, inserimento e tirocinio (Fit, previsto dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e dalle norme attuative del D.M.
10 agosto 2017, n. 616).
Il percorso sin qui descritto identifica le cd. procedure ordinarie, ovvero quelle aperte, ferma la sussistenza di taluni requisiti, a chiunque sia munito del prescritto titolo di studio ovvero di una laurea, senza che sia richiesto il previo svolgimento di attività di insegnamento a titolo precario nelle scuole statali (Cons. Stato, set. VI, 11 giugno 2018, n. 3544). Il sistema ha previsto anche i cdd, percorsi abilitanti speciali (Pas), che hanno la caratteristica comune di essere riservati a chi abbia già prestatoservizio per un periodo minimo come docente non di ruolo (cd. precario,) presso le scuole statali o paritarie.
Tali percorsi sono stati istituiti di volta in volta con norme specifiche e attualmente sono disciplinati dal D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (Cons. Stato, set. VI, n. 3544 del 2018) cit.).
Applicando la normativa sopra riportata alla fattispecie in esame, non puo ritenersi che il diploma abbia valore abilitante. Come questa Corte ha più volte ritenuto in sede caute/are (da ultimo, ordinane
6 luglio 2018, n. 3087; aprile 2018, n.1587) non risulta che l'appellante abbia seguito uno dei percorsi ordinari o speciali sopra riportati.
Ne il valore abilitante può desumersi, come suggerito dalla difesa appellante, dal D.M. 30 giugno
1998, n. 39, in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso.
Non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici, previsti dalla normativa sopra ricostruita sulla scorta della pronuncia del CdS, perche gli insegnanti in possesso del diploma abbiano diritto all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.
Rispetto alla illegittimità del decreto ministeriale l'accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari deve considerarsi che è diversa la circostanza in cui la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale rispetto all'ipotesi in cui si sostenga che la suddetta mancanza possa valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l'insegnamento.
A fronte della riportata ricostruzione giuridica del quadro normativo vigente, la domanda - spiegata sui medesimi presupporti fattuali e giuridici considerati nella condivisibile pronuncia del Giudice amministrativo - deve essere rigettata.
Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata è conforme alle precedenti pronunce (la prima delle quali è la n. 4503/2018 che ha riformato la sentenza resa dal T.A.R. Lazio n. 9234/2017).
Si è ribadito che l'esclusione dei diplomati TP dall'inserimento nelle graduatorie è legittimo e questa
Corte ritiene di non doversi discostare da tali pronunce.
Si è detto che il Consiglio di Stato ha riformato le sentenze con cui il Tar aveva accolto il ricorso del docenti TP (ma le argomentazioni utilizzate valgono anche per i docenti comuni) sul presupposto che il possesso di diploma TP - purché rientrante nell'elenco di cui all'Allegato C al D.M. n. 39/1998
– ai sensi dell'art. 2 del D.M. n.39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per ii cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria, con la conseguenza che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco andava riconosciuto valore di "titolo abilitativo all'insegnamento": non vi era quindi, secondo il TAR, alcuna necessità, qualora diplomato avesse inteso svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati Con e quindi inibito ai non diplomati) né frequenza di PAS (che, pur consentito agli , richiedeva di aver maturato entro l'a.s. 2014-2015 tre anni di servizio).
Conformemente a quanto argomentato dal Consiglio di Stato, ritiene questa Corte di condividere il ragionamento del primo giudice.
Il discorso non muta laddove la richiesta di inserimento non riguardi nelle graduatore ad esaurimento ma solo nella II fascia delle graduatore d'istituto (da cui si attinge per l'assunzione a tempo determinato) per il quale l'art. 5, comma 3, del D.M. n. 131/2007 non richiede l'abilitazione bensì il mero possesso di una idoneità per la partecipazione ai concorsi a cattedra, che l'art. 22 del d.lgs. n.
59/2017, con specifico riferimento alle classi di concorso tecnico-pratiche, individuava nel diploma di scuola secondaria superiore. Secondo la prospettazione il diploma di scuola secondaria superiore sarebbe transitoriamente ancora idoneo per la partecipazione ai concorsi per cattedre "tecnico pratiche".
Ciò in forza del regime (transitorio) di cui all'art. 402 del d.lgs. n. 297/1994, prorogato dapprima dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 19/2016 e attualmente dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017
("I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico- pratico, sarebbero rimasti fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, cioè i diplomi previsti dalla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tab. B del d.P.R.
n. 19/2016).
Tali argomentazioni sono già state respinte dal Consiglio di Stato che ha ritenuto di non doversi discostare da quanto affermato nella propria precedente sentenza 23 luglio 2018 n. 4507, in cui, ai fini de quo, era stato escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli
TP. L'abilitazione all'insegnamento come titolo distinto ed ulteriore per accedervi era stata prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, la norma, per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori, richiedeva un diploma post-universitario che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario - SSIS -, e con il superamento del relativo esame finale. Secondo il testo della norma stessa, infatti, "Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie".
La legge n. 341/1990 aveva, però, introdotto, per implicito ma inequivocabilmente, un'innovazione ulteriore nel sistema: nel prevedere che per ottenere l'abilitazione fosse necessario un corso post- laurea, aveva infatti escluso che gli insegnanti TP, i quali, per definizione, della laurea sono privi, potessero conseguire l'abilitazione stessa e quindi accedere al concorso.
La suddetta disposizione innovativa aveva, quindi, escluso per il futuro i diplomati dall'accesso all'insegnamento. L'art. 402 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, stabiliva che: "Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del , od Controparte_7 abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore".
Il principio per cui il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l'accesso diretto all'insegnamento è stato poi mantenuto anche nel sistema di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 in base al quale, secondo l'art. 5, per accedere al concorso è comunque necessaria la c.d. laurea breve.
Secondo le condivisibili argomentazioni del Consiglio di Stato, una eccezione al principio così introdotto, tale da consentire direttamente l'accesso all'insegnamento (che con l'inserimento nella II fascia delle graduatorie è immediato) al docente che non sia abilitato, si sarebbe potuta ritenere esistente solo nel caso di specifica previsione normativa derogatoria, ma tale circostanza non risultava essersi verificata non rinvenendosi alcuna disposizione in tal senso nell'ordinamento di settore, né nei numerosi testi legislativi e di prassi amministrativa che gli stessi docenti avevano richiamato, né altrove.
Aggiungeva il Consiglio di Stato, sempre in linea con quanto già affermato dalla sentenza della medesima Sezione n. 4507/2018 (sopra citata), che tale esito non si sarebbe potuto nemmeno ritenere contrario alla Costituzione, sul rilievo per cui i percorsi abilitanti previsti dalla legge n. 341/1990 e dalle norme successive non sarebbero stati in concreto attivati. Ciò avrebbe potuto giustificare la partecipazione degli TP a concorsi pubblici a cattedre che richiedono l'abilitazione semplicemente per parteciparvi, in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso si realizza attraverso il filtro della procedura concorsuale;
la mancanza dell'abilitazione però non poteva valere per ottenere l'iscrizione nella II fascia, che consente direttamente l'insegnamento.
Parimenti infondato è il motivo di appello, relativo al valore abilitante dei 24 CFU. La sentenza della
Corte d'Appello di Ancona n. 21/2022 del 24.1.2022 ha affermato il "... diritto ad essere inseriti nella
II Fascia gli aspiranti ad incarichi di supplenza temporanea, i quali, oltre al titolo di studio (diploma di laurea), possiedano tutti gli altri titoli richiesti dalla legge per l'utile partecipazione ai concorsi, laddove possono aspirare all'inserimento nell'inferiore III Fascia anche coloro che, pur in possesso del titolo di studio, non abbiano i requisiti per partecipare alle procedure concorsuali, secondo le vigenti disposizioni legislative".
Si richiama il disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 59/2017, emanato in attuazione della legge delega n.107/2015, che nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 792 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica "Requisiti di accesso", al primo comma dispone: <<
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..." e hanno ritenuto l'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU.
Tuttavia, le argomentazioni sulla equivalenza fra il possesso dell'abilitazione ed il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU non appaiono applicabili ai docenti che non sono in possesso del titolo di laurea, bensì solo dei 24 CFU.
Le censure sulla natura eccezionale o meno dell'ammissione dei docenti ai corsi di specializzazione sul sostegno appaiono del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Va, inoltre, ribadito che il principio per cui il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l'accesso diretto all'insegnamento è stato poi confermato anche nel sistema di cui al d.lgs.
13 aprile 2017, n. 59, in base al cui articolo 5 è comunque necessaria la c.d. laurea breve per accedere al concorso, a nulla rilevando che il regime transitorio previsto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n.
59/2017 fino all'anno scolastico 2024/2025 consenta in via transitoria l'accesso ai concorsi anche agli
TP privi del titolo di laurea. Tale previsione transitoria non costituisce una deroga espressa al descritto assetto ordinamentale, in cui l'abilitazione costituisce un requisito necessario per l'esercizio delle mansioni di docente anche con riferimento agli incarichi di docenza temporanei, ed in cui ii ricorso a docenti non abilitati (o impossibilitati ad abilitarsi con il possesso del solo diploma di scuola secondaria) per le supplenze è ben circoscritto in quanto giustificato da particolari contingenze.
Deve, poi, essere evidenziato che le disposizioni del DPR n. 19 del 2016 individuano, in realtà, i titoli validi ai fini della partecipazione a procedure di carattere concorsuale, senza prevedere che tali titoli possano valere anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia, le quali restano precluse, come sopra detto, ai soggetti privi dell'abilitazione stessa.
Tale esito ermeneutico non appare contrario alla Costituzione, nell'ordine di idee sostenuto dall'appellante con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione né risulta in contrasto con la normativa comunitaria. Va, invero, considerata una sostanziale differenza tra i soggetti provvisti di abilitazione e quelli che invece ne siano privi, ai fini dell'accesso diretto all'insegnamento (per come avviene per effetto della iscrizione nella II fascia delle graduatorie).
L'abilitazione è, infatti, il titolo che attesta il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente ed è, quindi, ragionevole e non discriminatoria (oltre che rispondente al principio di buon andamento dell'azione amministrativa) la scelta di consentire solo ai soggetti che di tale titolo siano muniti la possibilità di accedere in via diretta all'insegnamento.
Ne a conclusioni diverse induce la circostanza che i percorsi abilitanti non sarebbero in concreto stati attivati per le suddette categorie di docenti.
In sostanza, dunque, l'art. 2 del D.M. consente l'inserimento nella II fascia (ora riunita alla I fascia delle GPS) solo in favore degli aspiranti in possesso di abilitazione o d'idoneità all'insegnamento ottenuta a seguito di concorsi o di uno dei titoli di abilitazione ivi indicati, circostanza che nella fattispecie non sussiste.
Il possesso di 24 CFU non ha valore di per se' abilitante, onde non è idoneo all'inserimento nella II fascia, per accedere alla quale occorre che i docenti siano in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento, conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti,
o di uno degli specifici titoli di abilitazione previsti dal vigente ordinamento (vedi Consiglio di Stato, sez. VI 24/04/2020 n. 2632, id. sez. VI, 6 luglio 2018 n. 3158; id. 23 luglio 2018 n. 4503; id., 8 aprile
2019 n. 2268; id., 9 luglio 2019 n. 4820).
Sotto altro aspetto si deve ribadire che l'oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari, peraltro più volte attivati, non può valere per consentire comunque l'iscrizione al personale sprovvisto del prescritto titolo di abilitazione (che s'aggiunge al -e non si confonde col- titolo di studio del vecchio ordinamento), potendosi al più giustificare la partecipazione degli insegnanti “pregiudicati” a concorsi pubblici che richiedano l'abilitazione, in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale.
Del tutto inconferenti sono le censure relative alla violazione delle direttive sul riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplina comunitaria finalizzata ad agevolare la libera circolazione dei servizi garantita dai Trattati per quanti svolgono una professione regolamentata, sia come prestazione occasionale e temporanea di servizi professionali, in virtu' del titolo conseguito nello Stato di origine, sia come stabilimento attraverso le procedure di riconoscimento delle qualifiche. Secondo i principi stabiliti da tale normativa comunitaria, chi esercita una professione regolamentata può, così, svolgere la propria attività anche in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello nel quale ha conseguito la qualifica professionale.
Conclusivamente l'appello deve trovare integrale rigetto.
La mancata costituzione degli appellati, parti vincitrici, esonera il Collegio dall'onere della regola sulle spese nel presente grado.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive di cui all'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, lì 09/01/2024
Il Presidente Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Gabriella Piantadosi Consigliere
- dott. Isabella Parolari Consigliere all'udienza del 09/01/2024 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 718/2022 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. RAPONI ALESSANDRA Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 contumace
contumace Controparte_2
contumace Controparte_3
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 7757/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il
28.9.2021
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive di cui all'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, lì 09/01/2024
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Roma, notificato al , all' CP_4 [...]
e all' , l'attuale appellante allegava di Controparte_2 Controparte_3 essere in possesso di 24 Cfu in settori formativi psicoantropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017. Lamentava che con il DM 374/2017 le aveva precluso la possibilità di essere Controparte_1 inserita nella seconda fascia aggiuntiva della graduatorie di circolo e di istituto, laddove i 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs 59/2017 ed il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017; che in conformità alla legge delega il legislatore delegato con il di cui al D.Lgs
59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 Cfu in specifici SSD;
che nell'alveo dell'art. 1 comma 11 L. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione negli artt. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu.
Pertanto l'abilitazione è quindi - equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali ed anche alla seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto.
Si doleva l'attuale appellante che mediante l'adozione del Decreto Ministeriale le si è illegittimamente precluso l'accesso alla seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto, sussistendo invece identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa per la esclusione comporta una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.
E del resto il , mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente Controparte_1 la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno - riservati ai docenti abilitati - consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu;
quindi
è lo stesso mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante Controparte_1 della laurea unitamente ai 24 cfu.
Argomentando in diritto anche con richiamo alla normativa europea l'attuale appellante così concludeva:
“1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n.
374/2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi
e consequenziali, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla laurea più esami integrativi di economia per la propria classe di insegnamento e dei 24 cfu
2) ordinare al convenuto di inserire la ricorrente nella seconda fascia (II fascia) alla CP_1
riapertura delle graduatorie per la fascia di concorso A046;
3) ovvero ordinare al convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia aggiuntiva delle CP_1
graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso A046, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore.”
Procedutosi in contumacia degli intimati, il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, rigettava nel merito il ricorso rilevando che la ricorrente era in possesso di semplice titolo di studio e non di titolo abilitativo all'insegnamento; che l'abilitazione all'insegnamento costituisce un titolo ulteriore ed aggiuntivo rispetto al titolo di studio e che tale abilitazione non poteva ritenersi acquisita ex lege.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo gravame la , lamentando erronea valutazione Pt_1 della mancata attivazione dei percorsi CFU ed erronea statuizione sul valore non abilitante del titolo di studio posseduto, erronea esclusione del valore abilitante del possesso di 24 CPU (crediti formativi universitari, erronea valutazione degli effetti estintivi dell'abilitazione per effetto del D.Lgs 59/2017, violazione dei principi costituzionali ed eurocomunitari in materia di professione regolamentata, carenza di motivazione.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza:
“1) A) Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra l'illegittimità previa disapplicazione del
Decreto Ministeriale n. 374/2017, (art. 2, lettera A, n. 4) che, nell'individuare i titoli abilitanti per
l'inserimento in seconda fascia non contempla il conseguimento dei 24 CFU, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, in particolare del successivo D.M. n. 666 del 15/07/2019 (contenente disposizioni in ordine all'inserimento nella
II° fascia aggiuntiva), nonché della ordinanza ministeriale n. 60/2020 di aggiornamento la quale continua a riservare l'inserimento, nella II° fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle
GPS ai soli possessori di abilitazione escludendo, al contrario, i soggetti, come il ricorrente, in possesso di laurea magistrale, degli esami integrativi per la propria classe di insegnamento e dei 24
CFU;
B) Conseguentemente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea dagli esami integrativi e dei 24
CFU e ordinare al convenuto di inserire il ricorrente nella II fascia delle graduatorie di CP_1
istituto e nella I fascia delle GPS del personale docente per la classe di concorso A046 - Scienze
Giuridico Economiche, ovvero quella ritenuta accessibile in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge. 2. Condannare il resistente e/o resistenti al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo.”
.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Nella sostanza l'appellante deduce che i docenti in possesso di 24 CFU, pur se non abilitati, dovrebbero essere ammessi in graduatoria tutte le volte in cui, per la relativa classe concorsuale, non siano stati predisposti specifici percorsi di abilitazione ordinari. Come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, le ragioni del rigetto dell'originaria domanda si fondano essenzialmente sulla ritenuta carenza di un titolo abilitativo all'insegnamento, condizione imprescindibile per l'accesso alle predette graduatorie. Sotto tale assorbente profilo questa Corte intende dare continuità all'indirizzo, ampiamente condiviso, già espresso nelle sentenze di questa Corte n. 447/2022, n. 2171/2020 dell'11/11/2020 e n. 688/2021 del 24/02/2021, tra le altre. Invero la questione ha dato luogo a un contenzioso seriale analizzato anche dalla giurisprudenza Consiglio di Stato i cui passaggi motivazionali, di seguito riportati, appaiono pienamente aderenti al dettato normativo.
Con la sentenza n. 4095/2021 il Consiglio di Stato, ha riformato la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che aveva accolto l'impugnativa del decreto del
[...]
n. 374 del 2017 nella parte in cui consentiva Controparte_5
l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia solo ai soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati.
Il Tribunale amministrativo, con sentenza 7 agosto 2017, n. 9234, aveva accolto II ricorso affermando che il possesso del diploma (in quel caso TP), rientrante nell'elenco di cui all'allegato C al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria.
Secondo II TAR <<è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di "titolo abilitativo all'insegnamento" senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di tirocinio formativo attivo (..) nè di acquisire il relativo titolo mediante frequenza di percorsi abilitanti speciali>>.
Esaminando il gravame proposto dal , il Consiglio di Stato ha cosi ricostruito il quadro CP_1
C normativo rilevante: "La figura professionale dell' è stata creata dal D.Lgs. 7 Maggio 1948, n. 1277 (Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica). Essa, negli istituti tecnici e professionali, svolge la funzione di docente non laureato con competente tecnico pratiche che si occupa delle attività svolte nei laboratori.
L'abilitazione all'insegnamento costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante. Essa è stata prevista dall'art. 4, comma 2, della L. 19 novembre 1990, n. 341. Tale norma dispone che: 1) "Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione"; 2) "con una specifica scuola dispecializzazione articolata, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico"; 3) "l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea"; 4) i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione al corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie".
Si tratta di un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza di una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis), e con il superamento del relativo esame finale.
Tale sistema è stato poi superato dall'art. 64, comma 4-ter, del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha sospeso le procedure per l'accesso alle Ssis, di fatto abolendo il relativo percorso di abilitazione. L'art. 2, comma 416, della L.
24 dicembre 2007, n. 244 ha poi istituito il tirocinio formativo attivo (Ffa), anch'esso con valore abilitante. Esso è stato concretamente attivato solo con il successivo D.M. 10 settembre 2010 n. 249.
Il sistema non può ancora dirsi assestato a regime, poichè anche il Tfa è stato abolito a partire dal
2017 e attende di essere sostituito da un nuovo percorso abilitativo, il percorso di formazione, inserimento e tirocinio (Fit, previsto dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e dalle norme attuative del D.M.
10 agosto 2017, n. 616).
Il percorso sin qui descritto identifica le cd. procedure ordinarie, ovvero quelle aperte, ferma la sussistenza di taluni requisiti, a chiunque sia munito del prescritto titolo di studio ovvero di una laurea, senza che sia richiesto il previo svolgimento di attività di insegnamento a titolo precario nelle scuole statali (Cons. Stato, set. VI, 11 giugno 2018, n. 3544). Il sistema ha previsto anche i cdd, percorsi abilitanti speciali (Pas), che hanno la caratteristica comune di essere riservati a chi abbia già prestatoservizio per un periodo minimo come docente non di ruolo (cd. precario,) presso le scuole statali o paritarie.
Tali percorsi sono stati istituiti di volta in volta con norme specifiche e attualmente sono disciplinati dal D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (Cons. Stato, set. VI, n. 3544 del 2018) cit.).
Applicando la normativa sopra riportata alla fattispecie in esame, non puo ritenersi che il diploma abbia valore abilitante. Come questa Corte ha più volte ritenuto in sede caute/are (da ultimo, ordinane
6 luglio 2018, n. 3087; aprile 2018, n.1587) non risulta che l'appellante abbia seguito uno dei percorsi ordinari o speciali sopra riportati.
Ne il valore abilitante può desumersi, come suggerito dalla difesa appellante, dal D.M. 30 giugno
1998, n. 39, in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso.
Non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici, previsti dalla normativa sopra ricostruita sulla scorta della pronuncia del CdS, perche gli insegnanti in possesso del diploma abbiano diritto all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.
Rispetto alla illegittimità del decreto ministeriale l'accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari deve considerarsi che è diversa la circostanza in cui la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale rispetto all'ipotesi in cui si sostenga che la suddetta mancanza possa valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l'insegnamento.
A fronte della riportata ricostruzione giuridica del quadro normativo vigente, la domanda - spiegata sui medesimi presupporti fattuali e giuridici considerati nella condivisibile pronuncia del Giudice amministrativo - deve essere rigettata.
Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata è conforme alle precedenti pronunce (la prima delle quali è la n. 4503/2018 che ha riformato la sentenza resa dal T.A.R. Lazio n. 9234/2017).
Si è ribadito che l'esclusione dei diplomati TP dall'inserimento nelle graduatorie è legittimo e questa
Corte ritiene di non doversi discostare da tali pronunce.
Si è detto che il Consiglio di Stato ha riformato le sentenze con cui il Tar aveva accolto il ricorso del docenti TP (ma le argomentazioni utilizzate valgono anche per i docenti comuni) sul presupposto che il possesso di diploma TP - purché rientrante nell'elenco di cui all'Allegato C al D.M. n. 39/1998
– ai sensi dell'art. 2 del D.M. n.39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per ii cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria, con la conseguenza che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco andava riconosciuto valore di "titolo abilitativo all'insegnamento": non vi era quindi, secondo il TAR, alcuna necessità, qualora diplomato avesse inteso svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati Con e quindi inibito ai non diplomati) né frequenza di PAS (che, pur consentito agli , richiedeva di aver maturato entro l'a.s. 2014-2015 tre anni di servizio).
Conformemente a quanto argomentato dal Consiglio di Stato, ritiene questa Corte di condividere il ragionamento del primo giudice.
Il discorso non muta laddove la richiesta di inserimento non riguardi nelle graduatore ad esaurimento ma solo nella II fascia delle graduatore d'istituto (da cui si attinge per l'assunzione a tempo determinato) per il quale l'art. 5, comma 3, del D.M. n. 131/2007 non richiede l'abilitazione bensì il mero possesso di una idoneità per la partecipazione ai concorsi a cattedra, che l'art. 22 del d.lgs. n.
59/2017, con specifico riferimento alle classi di concorso tecnico-pratiche, individuava nel diploma di scuola secondaria superiore. Secondo la prospettazione il diploma di scuola secondaria superiore sarebbe transitoriamente ancora idoneo per la partecipazione ai concorsi per cattedre "tecnico pratiche".
Ciò in forza del regime (transitorio) di cui all'art. 402 del d.lgs. n. 297/1994, prorogato dapprima dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 19/2016 e attualmente dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017
("I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico- pratico, sarebbero rimasti fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, cioè i diplomi previsti dalla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tab. B del d.P.R.
n. 19/2016).
Tali argomentazioni sono già state respinte dal Consiglio di Stato che ha ritenuto di non doversi discostare da quanto affermato nella propria precedente sentenza 23 luglio 2018 n. 4507, in cui, ai fini de quo, era stato escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli
TP. L'abilitazione all'insegnamento come titolo distinto ed ulteriore per accedervi era stata prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, la norma, per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori, richiedeva un diploma post-universitario che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario - SSIS -, e con il superamento del relativo esame finale. Secondo il testo della norma stessa, infatti, "Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie".
La legge n. 341/1990 aveva, però, introdotto, per implicito ma inequivocabilmente, un'innovazione ulteriore nel sistema: nel prevedere che per ottenere l'abilitazione fosse necessario un corso post- laurea, aveva infatti escluso che gli insegnanti TP, i quali, per definizione, della laurea sono privi, potessero conseguire l'abilitazione stessa e quindi accedere al concorso.
La suddetta disposizione innovativa aveva, quindi, escluso per il futuro i diplomati dall'accesso all'insegnamento. L'art. 402 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, stabiliva che: "Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del , od Controparte_7 abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore".
Il principio per cui il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l'accesso diretto all'insegnamento è stato poi mantenuto anche nel sistema di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 in base al quale, secondo l'art. 5, per accedere al concorso è comunque necessaria la c.d. laurea breve.
Secondo le condivisibili argomentazioni del Consiglio di Stato, una eccezione al principio così introdotto, tale da consentire direttamente l'accesso all'insegnamento (che con l'inserimento nella II fascia delle graduatorie è immediato) al docente che non sia abilitato, si sarebbe potuta ritenere esistente solo nel caso di specifica previsione normativa derogatoria, ma tale circostanza non risultava essersi verificata non rinvenendosi alcuna disposizione in tal senso nell'ordinamento di settore, né nei numerosi testi legislativi e di prassi amministrativa che gli stessi docenti avevano richiamato, né altrove.
Aggiungeva il Consiglio di Stato, sempre in linea con quanto già affermato dalla sentenza della medesima Sezione n. 4507/2018 (sopra citata), che tale esito non si sarebbe potuto nemmeno ritenere contrario alla Costituzione, sul rilievo per cui i percorsi abilitanti previsti dalla legge n. 341/1990 e dalle norme successive non sarebbero stati in concreto attivati. Ciò avrebbe potuto giustificare la partecipazione degli TP a concorsi pubblici a cattedre che richiedono l'abilitazione semplicemente per parteciparvi, in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso si realizza attraverso il filtro della procedura concorsuale;
la mancanza dell'abilitazione però non poteva valere per ottenere l'iscrizione nella II fascia, che consente direttamente l'insegnamento.
Parimenti infondato è il motivo di appello, relativo al valore abilitante dei 24 CFU. La sentenza della
Corte d'Appello di Ancona n. 21/2022 del 24.1.2022 ha affermato il "... diritto ad essere inseriti nella
II Fascia gli aspiranti ad incarichi di supplenza temporanea, i quali, oltre al titolo di studio (diploma di laurea), possiedano tutti gli altri titoli richiesti dalla legge per l'utile partecipazione ai concorsi, laddove possono aspirare all'inserimento nell'inferiore III Fascia anche coloro che, pur in possesso del titolo di studio, non abbiano i requisiti per partecipare alle procedure concorsuali, secondo le vigenti disposizioni legislative".
Si richiama il disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 59/2017, emanato in attuazione della legge delega n.107/2015, che nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 792 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica "Requisiti di accesso", al primo comma dispone: <<
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..." e hanno ritenuto l'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU.
Tuttavia, le argomentazioni sulla equivalenza fra il possesso dell'abilitazione ed il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU non appaiono applicabili ai docenti che non sono in possesso del titolo di laurea, bensì solo dei 24 CFU.
Le censure sulla natura eccezionale o meno dell'ammissione dei docenti ai corsi di specializzazione sul sostegno appaiono del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Va, inoltre, ribadito che il principio per cui il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l'accesso diretto all'insegnamento è stato poi confermato anche nel sistema di cui al d.lgs.
13 aprile 2017, n. 59, in base al cui articolo 5 è comunque necessaria la c.d. laurea breve per accedere al concorso, a nulla rilevando che il regime transitorio previsto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n.
59/2017 fino all'anno scolastico 2024/2025 consenta in via transitoria l'accesso ai concorsi anche agli
TP privi del titolo di laurea. Tale previsione transitoria non costituisce una deroga espressa al descritto assetto ordinamentale, in cui l'abilitazione costituisce un requisito necessario per l'esercizio delle mansioni di docente anche con riferimento agli incarichi di docenza temporanei, ed in cui ii ricorso a docenti non abilitati (o impossibilitati ad abilitarsi con il possesso del solo diploma di scuola secondaria) per le supplenze è ben circoscritto in quanto giustificato da particolari contingenze.
Deve, poi, essere evidenziato che le disposizioni del DPR n. 19 del 2016 individuano, in realtà, i titoli validi ai fini della partecipazione a procedure di carattere concorsuale, senza prevedere che tali titoli possano valere anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia, le quali restano precluse, come sopra detto, ai soggetti privi dell'abilitazione stessa.
Tale esito ermeneutico non appare contrario alla Costituzione, nell'ordine di idee sostenuto dall'appellante con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione né risulta in contrasto con la normativa comunitaria. Va, invero, considerata una sostanziale differenza tra i soggetti provvisti di abilitazione e quelli che invece ne siano privi, ai fini dell'accesso diretto all'insegnamento (per come avviene per effetto della iscrizione nella II fascia delle graduatorie).
L'abilitazione è, infatti, il titolo che attesta il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente ed è, quindi, ragionevole e non discriminatoria (oltre che rispondente al principio di buon andamento dell'azione amministrativa) la scelta di consentire solo ai soggetti che di tale titolo siano muniti la possibilità di accedere in via diretta all'insegnamento.
Ne a conclusioni diverse induce la circostanza che i percorsi abilitanti non sarebbero in concreto stati attivati per le suddette categorie di docenti.
In sostanza, dunque, l'art. 2 del D.M. consente l'inserimento nella II fascia (ora riunita alla I fascia delle GPS) solo in favore degli aspiranti in possesso di abilitazione o d'idoneità all'insegnamento ottenuta a seguito di concorsi o di uno dei titoli di abilitazione ivi indicati, circostanza che nella fattispecie non sussiste.
Il possesso di 24 CFU non ha valore di per se' abilitante, onde non è idoneo all'inserimento nella II fascia, per accedere alla quale occorre che i docenti siano in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento, conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti,
o di uno degli specifici titoli di abilitazione previsti dal vigente ordinamento (vedi Consiglio di Stato, sez. VI 24/04/2020 n. 2632, id. sez. VI, 6 luglio 2018 n. 3158; id. 23 luglio 2018 n. 4503; id., 8 aprile
2019 n. 2268; id., 9 luglio 2019 n. 4820).
Sotto altro aspetto si deve ribadire che l'oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari, peraltro più volte attivati, non può valere per consentire comunque l'iscrizione al personale sprovvisto del prescritto titolo di abilitazione (che s'aggiunge al -e non si confonde col- titolo di studio del vecchio ordinamento), potendosi al più giustificare la partecipazione degli insegnanti “pregiudicati” a concorsi pubblici che richiedano l'abilitazione, in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale.
Del tutto inconferenti sono le censure relative alla violazione delle direttive sul riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplina comunitaria finalizzata ad agevolare la libera circolazione dei servizi garantita dai Trattati per quanti svolgono una professione regolamentata, sia come prestazione occasionale e temporanea di servizi professionali, in virtu' del titolo conseguito nello Stato di origine, sia come stabilimento attraverso le procedure di riconoscimento delle qualifiche. Secondo i principi stabiliti da tale normativa comunitaria, chi esercita una professione regolamentata può, così, svolgere la propria attività anche in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello nel quale ha conseguito la qualifica professionale.
Conclusivamente l'appello deve trovare integrale rigetto.
La mancata costituzione degli appellati, parti vincitrici, esonera il Collegio dall'onere della regola sulle spese nel presente grado.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive di cui all'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, lì 09/01/2024
Il Presidente Dr. Glauco Zaccardi