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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2779 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettiva- Parte_2 C.F._2
mente domiciliato in VIA ROSARIO SALVO, 12 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. SALEMI LUCREZIA NADIA, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente do-
[...]
miciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO lecontainer Con ricorso depositato il 02/08/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- senso, parte ricorrente nella spiegata qualità, ritenuto che in sede di ATP la de cuius era stata riconosciuta soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione del- la domanda amministrativa, proponeva giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., per l'ac- certamento della invalidità diritto all'indennità di accompagnamento, con de- correnza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott.
[...]
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle mede- Per_1
sime conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documenta- zione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “la defunta IG.ra
, già riconosciuta “soggetto invalido ultrasessantacinquenne con Parte_2
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età, grave, 100%” avreb- be avuto diritto riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave (ex art. 3, comma 3 Legge 104/92). Per i motivi sopra esposti ritengo che la decorrenza di detto diritto debba essere riferita all'epoca di presentazione della domanda (giugno 2020). NON è possibile afferma- re con ragionevole certezza che la Paziente avrebbe avuto diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o In ordine alle spese di lite, ritenuto il riconoscimento in sede di ATP lecontainer dell'handicap grave con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, vanno compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che era soggetto portatore di handicap gra- Parte_2
ve ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con decorrenza dalla data di pre- sentazione della domanda amministrativa;
rigetta il ricorso in opposizione;
dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 09/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2779 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettiva- Parte_2 C.F._2
mente domiciliato in VIA ROSARIO SALVO, 12 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. SALEMI LUCREZIA NADIA, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente do-
[...]
miciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO lecontainer Con ricorso depositato il 02/08/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- senso, parte ricorrente nella spiegata qualità, ritenuto che in sede di ATP la de cuius era stata riconosciuta soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione del- la domanda amministrativa, proponeva giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., per l'ac- certamento della invalidità diritto all'indennità di accompagnamento, con de- correnza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott.
[...]
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle mede- Per_1
sime conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documenta- zione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “la defunta IG.ra
, già riconosciuta “soggetto invalido ultrasessantacinquenne con Parte_2
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età, grave, 100%” avreb- be avuto diritto riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave (ex art. 3, comma 3 Legge 104/92). Per i motivi sopra esposti ritengo che la decorrenza di detto diritto debba essere riferita all'epoca di presentazione della domanda (giugno 2020). NON è possibile afferma- re con ragionevole certezza che la Paziente avrebbe avuto diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o In ordine alle spese di lite, ritenuto il riconoscimento in sede di ATP lecontainer dell'handicap grave con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, vanno compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che era soggetto portatore di handicap gra- Parte_2
ve ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con decorrenza dalla data di pre- sentazione della domanda amministrativa;
rigetta il ricorso in opposizione;
dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 09/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile