CASS
Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/07/2024, n. 30089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30089 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IB NT, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 3470/23 RGA della Corte di appello di Torino del 16 ottobre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto ANIELLO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 30089 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 16 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino ha dichiarato la inammissibilità dell'appello presentato da UD NT avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 28 marzo 2023 con la quale, in esisto a giudizio celebrato in assenza dell'imputato, era stata dichiarata la penale responsabilità del UD in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, del dPR n. 309 del 1990 e, pertanto, lo stesso era stato condannato alla pena di giustizia. La Corte territoriale, nel rilevare la inammissibilità della impugnazione del UD, ha osservato che questi non aveva depositato, unitamente all'atto di gravame, lo specifico mandato ad impugnare la sentenza emessa in primo grado né aveva contestualmente esternato la elezione o dichiarazione di domicilio. Sulla base di tali elementi, visto l'art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen., la Corte subalpina aveva dichiarato la inammissibilità dell'appello dell'imputato. Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria del UD osservando che doveva ritenersi valida la dichiarazione di domicilio già in atti, la quale era stata, peraltro, doppiata, da una successiva elezione di domicilio presentata successivamente alla presentazione del ricorso in appello. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Va, infatti, rilevato - premesso che, per come risulta incontestatamente dalla ordinanza impugnata, il giudizio a carico del ricorrente era stato celebrato, in primo grado, in assenza dell'imputato - che l'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen., disposizione indubbiamente applicabile al caso in esame essendo stata pronunziata la sentenza di primo grado in data 28 marzo 2023, cioè nella sicura vigenza della citata norma, prevede espressamente, sanzionando con la inammissibilità del gravame la mancata ottemperanza alla prescrizione di cui si parla, che, nel caso di imputato rispetto al quale si sia proceduto in assenza, unitamente all'atto di impugnazione debba essere depositato uno specifico mandato, rilasciato in favore del difensore "dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di 2 domicilio" ai fini della notificazione al ricorrente del decreto di citazione a giudizio. Pertanto il chiaro tenore letterale della disposizione in discorso, evidenziando il dato secondo il quale sia il mandato ad impugnare che la elezione o dichiarazione di domicilio debbano essere successivi alla pronunzia della sentenza emessa in primo grado, rende palesemente inconferente ogni argomentazione sulla sufficienza di un'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio anteriore asiffatta pronunzia, senza neppure dovere rilevare che, in ogni caso, Itricorrente non prende assolutamente posizione sulla circostanza che, nell'occasione, oltre alla mancanza della elezione di domicilio era stata riscontrata, ragione di per sé sufficiente a giustificare la dichiarata inammissibilità del gravame, la assenza del mandato ad impugnare la sentenza emessa a carico del UD dal Tribunale di Torino lo scorso 28 marzo 2023. Nessun rilievo è possibile, in ogni caso, attribuire all'atto che il ricorrente riferisce di avere depositato successivamente alla presentazione dell'appello, posto che la citata novella legislativa, nell'evidenziare che il mandato ad impugnare con la elezione o dichiarazioni di domicilio, vanno depositati "con l'atto di impugnazione", fa evidentemente riferimento ad una contestualità anche temporale fra la presentazione della impugnazione ed il deposito della documentazione di cui sopra, per cui una allegazione postuma rispetto alla presentazione del ricorso non può essere ritenuta tempestiva e, pertanto, essa non è idonea a scongiurare la inammissibilità della impugnazione. Il ricorso - non sussistendo il lamentato malgoverno della norma processuale, essendo, invece, stata applicata secondo il suo immediato significato precettivo, ed essendo risultato quello, peraltro, non esaustivo nella critica del provvedimento impugnato, avendo il ricorrente esaminato silo una delle ragioni che avevano condotto la Corte territoriale a ritenere inammissibile il gravame - va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. 3 Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto ANIELLO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 30089 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 16 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino ha dichiarato la inammissibilità dell'appello presentato da UD NT avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 28 marzo 2023 con la quale, in esisto a giudizio celebrato in assenza dell'imputato, era stata dichiarata la penale responsabilità del UD in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, del dPR n. 309 del 1990 e, pertanto, lo stesso era stato condannato alla pena di giustizia. La Corte territoriale, nel rilevare la inammissibilità della impugnazione del UD, ha osservato che questi non aveva depositato, unitamente all'atto di gravame, lo specifico mandato ad impugnare la sentenza emessa in primo grado né aveva contestualmente esternato la elezione o dichiarazione di domicilio. Sulla base di tali elementi, visto l'art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen., la Corte subalpina aveva dichiarato la inammissibilità dell'appello dell'imputato. Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria del UD osservando che doveva ritenersi valida la dichiarazione di domicilio già in atti, la quale era stata, peraltro, doppiata, da una successiva elezione di domicilio presentata successivamente alla presentazione del ricorso in appello. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Va, infatti, rilevato - premesso che, per come risulta incontestatamente dalla ordinanza impugnata, il giudizio a carico del ricorrente era stato celebrato, in primo grado, in assenza dell'imputato - che l'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen., disposizione indubbiamente applicabile al caso in esame essendo stata pronunziata la sentenza di primo grado in data 28 marzo 2023, cioè nella sicura vigenza della citata norma, prevede espressamente, sanzionando con la inammissibilità del gravame la mancata ottemperanza alla prescrizione di cui si parla, che, nel caso di imputato rispetto al quale si sia proceduto in assenza, unitamente all'atto di impugnazione debba essere depositato uno specifico mandato, rilasciato in favore del difensore "dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di 2 domicilio" ai fini della notificazione al ricorrente del decreto di citazione a giudizio. Pertanto il chiaro tenore letterale della disposizione in discorso, evidenziando il dato secondo il quale sia il mandato ad impugnare che la elezione o dichiarazione di domicilio debbano essere successivi alla pronunzia della sentenza emessa in primo grado, rende palesemente inconferente ogni argomentazione sulla sufficienza di un'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio anteriore asiffatta pronunzia, senza neppure dovere rilevare che, in ogni caso, Itricorrente non prende assolutamente posizione sulla circostanza che, nell'occasione, oltre alla mancanza della elezione di domicilio era stata riscontrata, ragione di per sé sufficiente a giustificare la dichiarata inammissibilità del gravame, la assenza del mandato ad impugnare la sentenza emessa a carico del UD dal Tribunale di Torino lo scorso 28 marzo 2023. Nessun rilievo è possibile, in ogni caso, attribuire all'atto che il ricorrente riferisce di avere depositato successivamente alla presentazione dell'appello, posto che la citata novella legislativa, nell'evidenziare che il mandato ad impugnare con la elezione o dichiarazioni di domicilio, vanno depositati "con l'atto di impugnazione", fa evidentemente riferimento ad una contestualità anche temporale fra la presentazione della impugnazione ed il deposito della documentazione di cui sopra, per cui una allegazione postuma rispetto alla presentazione del ricorso non può essere ritenuta tempestiva e, pertanto, essa non è idonea a scongiurare la inammissibilità della impugnazione. Il ricorso - non sussistendo il lamentato malgoverno della norma processuale, essendo, invece, stata applicata secondo il suo immediato significato precettivo, ed essendo risultato quello, peraltro, non esaustivo nella critica del provvedimento impugnato, avendo il ricorrente esaminato silo una delle ragioni che avevano condotto la Corte territoriale a ritenere inammissibile il gravame - va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. 3 Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente