TAR Milano, sez. III, sentenza breve 05/05/2026, n. 2182
TAR
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
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TAR
Sentenza breve 5 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990

    La previsione di cui all'art. 22 comma 5 ter del D.lgs. n. 286/1998 postula necessariamente un contraddittorio con il lavoratore e il datore di lavoro, al fine di dimostrare l'eventuale non imputabilità del ritardo. Nessuna comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 è stata inviata. L'instaurazione del contraddittorio avrebbe consentito alle parti di dimostrare l'avvenuta sottoscrizione del contratto.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 comma 6, d.lgs. 286/1998

    La Prefettura ha riconnesso il mancato rispetto del termine di comunicazione del contratto di soggiorno all'invio del modello di contratto, introducendo un termine di decorrenza non previsto dalla normativa e attribuendogli natura decadenziale. L'invio del contratto da parte dell'Amministrazione è avvenuto oltre otto giorni dall'ingresso del lavoratore, senza copertura normativa. L'archiviazione per mancato rispetto del termine di otto giorni decorrente dall'invio del contratto risulta svincolata dal paradigma normativo.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta

    La procedura informatica descritta dal Ministero dell'Interno articola gli adempimenti in modo frammentato, non coerente con la previsione legislativa. L'invio del contratto di soggiorno da parte dell'Amministrazione, avvenuto oltre otto giorni dall'ingresso del lavoratore, non trova copertura normativa. L'archiviazione per mancato rispetto del termine di otto giorni decorrente dall'invio del contratto risulta svincolata dal paradigma normativo.

  • Accolto
    Violazione dei principi di collaborazione e buona fede procedimentale

    La Prefettura ha riconnesso il mancato rispetto del termine di comunicazione del contratto di soggiorno all'invio del modello di contratto, introducendo un termine di decorrenza non previsto dalla normativa e attribuendogli natura decadenziale. L'invio del contratto da parte dell'Amministrazione è avvenuto oltre otto giorni dall'ingresso del lavoratore, senza copertura normativa. L'archiviazione per mancato rispetto del termine di otto giorni decorrente dall'invio del contratto risulta svincolata dal paradigma normativo.

  • Accolto
    Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto

    La Prefettura ha riconnesso il mancato rispetto del termine di comunicazione del contratto di soggiorno all'invio del modello di contratto, introducendo un termine di decorrenza non previsto dalla normativa e attribuendogli natura decadenziale. L'invio del contratto da parte dell'Amministrazione è avvenuto oltre otto giorni dall'ingresso del lavoratore, senza copertura normativa. L'archiviazione per mancato rispetto del termine di otto giorni decorrente dall'invio del contratto risulta svincolata dal paradigma normativo.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento

    La Prefettura ha riconnesso il mancato rispetto del termine di comunicazione del contratto di soggiorno all'invio del modello di contratto, introducendo un termine di decorrenza non previsto dalla normativa e attribuendogli natura decadenziale. L'invio del contratto da parte dell'Amministrazione è avvenuto oltre otto giorni dall'ingresso del lavoratore, senza copertura normativa. L'archiviazione per mancato rispetto del termine di otto giorni decorrente dall'invio del contratto risulta svincolata dal paradigma normativo.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Prefettura ha riconnesso il mancato rispetto del termine di comunicazione del contratto di soggiorno all'invio del modello di contratto, introducendo un termine di decorrenza non previsto dalla normativa e attribuendogli natura decadenziale. L'invio del contratto da parte dell'Amministrazione è avvenuto oltre otto giorni dall'ingresso del lavoratore, senza copertura normativa. L'archiviazione per mancato rispetto del termine di otto giorni decorrente dall'invio del contratto risulta svincolata dal paradigma normativo.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 97 cost.

    La Prefettura ha riconnesso il mancato rispetto del termine di comunicazione del contratto di soggiorno all'invio del modello di contratto, introducendo un termine di decorrenza non previsto dalla normativa e attribuendogli natura decadenziale. L'invio del contratto da parte dell'Amministrazione è avvenuto oltre otto giorni dall'ingresso del lavoratore, senza copertura normativa. L'archiviazione per mancato rispetto del termine di otto giorni decorrente dall'invio del contratto risulta svincolata dal paradigma normativo.

  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di motivazione. Mutamento postumo dei presupposti fattuali e giuridici del provvedimento.

    Il provvedimento confermativo si atteggia più come "replica" a quanto disposto nell'ordinanza del Tribunale che come esercizio del potere di riesame. A fronte dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'Amministrazione lamenta un perdurante "mancato adempimento degli obblighi procedimentali", non considerando che la situazione di fatto supera i ritardi nell'osservanza della scansione procedimentale. La legge richiedeva la sottoscrizione del contratto entro otto giorni dall'ingresso, non dall'invio del contratto-tipo.

  • Accolto
    Violazione e/o elusione dell'ordinanza cautelare. Difetto di leale collaborazione con il giudice.

    Il provvedimento confermativo si atteggia più come "replica" a quanto disposto nell'ordinanza del Tribunale che come esercizio del potere di riesame. A fronte dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'Amministrazione lamenta un perdurante "mancato adempimento degli obblighi procedimentali", non considerando che la situazione di fatto supera i ritardi nell'osservanza della scansione procedimentale. La legge richiedeva la sottoscrizione del contratto entro otto giorni dall'ingresso, non dall'invio del contratto-tipo.

  • Accolto
    Indeterminatezza e ambiguità dell’oggetto del provvedimento di conferma. Violazione dei principi di chiarezza, certezza e tipicità dell’azione amministrativa.

    Il provvedimento confermativo si atteggia più come "replica" a quanto disposto nell'ordinanza del Tribunale che come esercizio del potere di riesame. A fronte dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'Amministrazione lamenta un perdurante "mancato adempimento degli obblighi procedimentali", non considerando che la situazione di fatto supera i ritardi nell'osservanza della scansione procedimentale. La legge richiedeva la sottoscrizione del contratto entro otto giorni dall'ingresso, non dall'invio del contratto-tipo.

  • Accolto
    Contraddittorietà intrinseca della motivazione.

    Il provvedimento confermativo si atteggia più come "replica" a quanto disposto nell'ordinanza del Tribunale che come esercizio del potere di riesame. A fronte dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'Amministrazione lamenta un perdurante "mancato adempimento degli obblighi procedimentali", non considerando che la situazione di fatto supera i ritardi nell'osservanza della scansione procedimentale. La legge richiedeva la sottoscrizione del contratto entro otto giorni dall'ingresso, non dall'invio del contratto-tipo.

  • Accolto
    Erronea ricostruzione dei fatti. Avvenuta comunicazione dell’ingresso del lavoratore nel termine di legge.

    Il provvedimento confermativo si atteggia più come "replica" a quanto disposto nell'ordinanza del Tribunale che come esercizio del potere di riesame. A fronte dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'Amministrazione lamenta un perdurante "mancato adempimento degli obblighi procedimentali", non considerando che la situazione di fatto supera i ritardi nell'osservanza della scansione procedimentale. La legge richiedeva la sottoscrizione del contratto entro otto giorni dall'ingresso, non dall'invio del contratto-tipo.

  • Accolto
    Erronea qualificazione giuridica degli adempimenti come “mancati” anziché, al più, tardivi. Travisamento del fatto.

    Il provvedimento confermativo si atteggia più come "replica" a quanto disposto nell'ordinanza del Tribunale che come esercizio del potere di riesame. A fronte dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'Amministrazione lamenta un perdurante "mancato adempimento degli obblighi procedimentali", non considerando che la situazione di fatto supera i ritardi nell'osservanza della scansione procedimentale. La legge richiedeva la sottoscrizione del contratto entro otto giorni dall'ingresso, non dall'invio del contratto-tipo.

  • Accolto
    Violazione di legge per erronea imputazione al lavoratore di obblighi procedimentali non previsti dall’ordinamento.

    Il provvedimento confermativo si atteggia più come "replica" a quanto disposto nell'ordinanza del Tribunale che come esercizio del potere di riesame. A fronte dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'Amministrazione lamenta un perdurante "mancato adempimento degli obblighi procedimentali", non considerando che la situazione di fatto supera i ritardi nell'osservanza della scansione procedimentale. La legge richiedeva la sottoscrizione del contratto entro otto giorni dall'ingresso, non dall'invio del contratto-tipo.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 22, co. 6, d.lgs. n. 286/1998. Erronea interpretazione della scansione procedimentale.

    Il provvedimento confermativo si atteggia più come "replica" a quanto disposto nell'ordinanza del Tribunale che come esercizio del potere di riesame. A fronte dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'Amministrazione lamenta un perdurante "mancato adempimento degli obblighi procedimentali", non considerando che la situazione di fatto supera i ritardi nell'osservanza della scansione procedimentale. La legge richiedeva la sottoscrizione del contratto entro otto giorni dall'ingresso, non dall'invio del contratto-tipo.

  • Accolto
    Confusione tra obblighi giuridici e meri requisiti tecnici del sistema informatico. Sviamento della funzione procedimentale.

    Il provvedimento confermativo si atteggia più come "replica" a quanto disposto nell'ordinanza del Tribunale che come esercizio del potere di riesame. A fronte dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'Amministrazione lamenta un perdurante "mancato adempimento degli obblighi procedimentali", non considerando che la situazione di fatto supera i ritardi nell'osservanza della scansione procedimentale. La legge richiedeva la sottoscrizione del contratto entro otto giorni dall'ingresso, non dall'invio del contratto-tipo.

  • Accolto
    Travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Riconoscimento implicito della tollerabilità temporale degli adempimenti. Violazione del principio di proporzionalità.

    Il provvedimento confermativo si atteggia più come "replica" a quanto disposto nell'ordinanza del Tribunale che come esercizio del potere di riesame. A fronte dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'Amministrazione lamenta un perdurante "mancato adempimento degli obblighi procedimentali", non considerando che la situazione di fatto supera i ritardi nell'osservanza della scansione procedimentale. La legge richiedeva la sottoscrizione del contratto entro otto giorni dall'ingresso, non dall'invio del contratto-tipo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza breve 05/05/2026, n. 2182
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2182
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo