Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza breve 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 05/05/2026, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04045/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4045 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Spadaro, con domicilio digitale presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Gardone, n. 8;
contro
Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore , e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento di archiviazione dell'istanza del datore di lavoro, volta al completamento della procedura di stipula del contratto di soggiorno, e successivo rilascio del relativo permesso in favore del ricorrente, senza numero, emesso dalla Prefettura UTG di Milano il 02/09/2025 e notificato in pari data;
- di ogni altro atto comunque preordinato e/o connesso e/o conseguenziale al provvedimento sopra impugnato, se e in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente, sebbene non conosciuto;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento n. 43218 di conferma propria, emesso dalla Prefettura UTG di Milano il 05/02/2026 e notificato via PEC al difensore in pari data, con il quale l’Amministrazione ha confermato il precedente provvedimento di archiviazione, senza numero, emesso dal medesimo Ufficio il precedente 02/09/2025;
- di ogni altro atto comunque preordinato e/o connesso e/o conseguenziale al provvedimento sopra impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano e del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa AL EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. In data 9 maggio 2025 il datore di lavoro del ricorrente, cittadino egiziano, otteneva il rilascio del nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale in favore del medesimo, che quindi giungeva in Italia l’11 luglio 2025.
1.1. Comunicato l’ingresso del lavoratore, il successivo 18 luglio 2025 la Prefettura chiedeva al datore di lavoro di fornire i specifici dati relativi all'ingresso del lavoratore (“ data e frontiera di ingresso ”), adempimento a cui il datore provvedeva.
1.2. Il successivo 31 luglio 2025, la Prefettura inviava il modello di contratto di soggiorno precompilato e ne chiedeva la restituzione, debitamente firmato, entro il termine di otto giorni decorrente dalla comunicazione medesima.
1.3. Con provvedimento del 2 settembre 2025 la Prefettura comunicava il provvedimento, di pari data, di archiviazione dell'istanza per il seguente motivo “ Mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (artt. 22 comma 5 ter e 6 del D. Lgs. n. 286/1998) ”.
2. Avverso l’archiviazione il lavoratore ha proposto il ricorso indicato in epigrafe, chiedendo l’annullamento del provvedimento, previa tutela cautelare.
2.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Milano, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
2.2. Con ordinanza n. 1394 del 12 dicembre 2025 questo Tribunale ha disposto il riesame della posizione del ricorrente.
2.3. La Prefettura, in esecuzione dell’ordinanza, con provvedimento del 5 febbraio 2026 ha confermato il precedente provvedimento di archiviazione, che il ricorrente ha impugnato con ricorso per motivi aggiunti, chiedendone, parimenti, l’annullamento previa tutela cautelare.
2.4. Alla camera di consiglio del 19 marzo 2026 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio.
3. Va preliminarmente osservato che il provvedimento del 5 febbraio 2026, confermativo della precedente archiviazione, è stato adottato dalla Prefettura in dichiarata esecuzione dell’ordinanza cautelare assunta da questo Collegio. Ne consegue che il secondo provvedimento, in quanto adottato esclusivamente a seguito dell’impulso del Tribunale, non può ritenersi costituire una sopravvenuta definizione dell’assetto di interessi, all’esito di una nuova e autonoma valutazione dell’Amministrazione. Ciò anche considerato il rilievo che, come si dirà meglio infra , il provvedimento di riesame si atteggia – nella sostanza – in termini di contestazione dell’ordinanza cautelare piuttosto che di rivalutazione delle circostanze di fatto emerse anche a seguito del ricorso.
Non può quindi, ad avviso del Collegio, ritenersi che il provvedimento assunto a seguito del riesame abbia “sostituito” il precedente nella regolazione dei rapporti giuridici, concatenandosi i due provvedimenti in una sorta di intreccio motivazionale.
Sicchè deve ritenersi sussistente l’interesse alla decisione in relazione ad entrambi i ricorsi proposti contro i due provvedimenti (cfr. Cons. Stato sez. III, 13 agosto 2018, n. 4938).
4. Con il ricorso introduttivo – con cui è stato impugnato il provvedimento di archiviazione dell’istanza - il ricorrente ha dedotto i mezzi di gravame di seguito sintetizzati:
I) violazione e falsa applicazione dell'art. 22 comma 6, d.lgs. 286/1998: ai sensi della norma richiamata entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia del lavoratore, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla Prefettura e procede, unitamente allo stesso, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nessuna disposizione prevedrebbe un termine successivo e autonomo, per la trasmissione del contratto da parte del datore di lavoro alla Prefettura;
II) eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta: il Ministero dell'Interno ha introdotto, mediante una procedura informatica resa nota sul proprio portale ALI (ma la cui origine normativa si sconosce) uno “spacchettamento” artificioso della fase prevista dal legislatore in un unico momento ex art. 22 cit. (comunicazione di ingresso - sottoscrizione contratto di soggiorno - invio alla Prefettura), scindendo il procedimento in due fasi, che vede prima la comunicazione d’ingresso, e poi la trasmissione del modello del contratto. Ciò osservato, la Prefettura non potrebbe pretendere di far decorrere un nuovo, medesimo termine di otto giorni lavorativi anche per la seconda fase, poiché la dilazione procedurale non sarebbe imputabile al datore di lavoro, ma all’organizzazione amministrativa;
III) violazione dei principi di collaborazione e buona fede procedimentale (art. 1 comma 2 bis, l. 241/1990): il datore di lavoro avrebbe rispettato il termine normativo di otto giorni per la comunicazione dell’ingresso. Anche volendo egli non avrebbe potuto contestualmente trasmettere alla Prefettura il contratto di soggiorno sottoscritto dalle parti, in quanto la procedura informatica ha previsto che il datore di lavoro dovesse attendere (peraltro senza una scansione temporale precisa) la ricezione del modello di contratto, per la sua successiva firma e trasmissione. Il successivo reinvio del contratto di soggiorno, avvenuto dopo la ricezione del modello prefettizio, non sarebbe soggetto ad alcun termine normativamente previsto; né la Prefettura avrebbe qualificato il termine inviato nella propria comunicazione del modello come un termine normativo; né infine, la medesima avrebbe comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza;
IV) eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: la Prefettura ha fondato l'archiviazione della pratica sull’assunto erroneo che il contratto di soggiorno sia stato inviato tardivamente, trasformando un passaggio formale nella gestione telematica della pratica (oltre tutto frutto di una scansione procedimentale introdotta in via amministrativa, e dunque priva di copertura normativa) in una causa sostanziale di decadenza. In realtà, la comunicazione tempestiva dell’ingresso avrebbe comunque soddisfatto l’obbligo sostanziale imposto dal legislatore, tenuto conto che lo scorporo dell'adempimento della firma e dell'invio del contratto di soggiorno dal termine iniziale corrisponde ad una scelta del Ministero. La successiva firma e trasmissione del contratto rappresenterebbero un adempimento meramente esecutivo, non soggetto a termini decadenziali autonomi, neppure previsti dalla legge.
V) violazione del principio di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento: l’intero procedimento si è svolto sulla base delle indicazioni operative fornite dallo stesso Ministero dell’Interno, che attraverso la piattaforma telematica ha determinato le tempistiche, nonché le modalità di scambio documentale, non essendo indicato alcun termine per l'invio del contratto di soggiorno. Sanzionare con l’archiviazione un comportamento conforme alle istruzioni operative e per di più non sottoposto ad un espresso termine (né normativo né, per quanto comunque irrilevante, di creazione ministeriale) integrerebbe una lesione dell’affidamento legittimo del privato nella correttezza e nella stabilità dell’azione amministrativa. Il principio di proporzionalità avrebbe imposto di preferire una soluzione conservativa (es. richiesta di chiarimenti sul momento della ricezione della richiesta documentale e sul ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno), anziché la decadenza automatica;
VI) violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990: l’archiviazione, provvedimento lesivo, sarebbe stato adottato senza la previa comunicazione della sussistenza di motivi ostativi;
VI) difetto di motivazione (art. 3 l. 241/1990): la Prefettura non avrebbe esplicitato in base a quale norma o disposizione ministeriale si sarebbe determinato il decorso del termine per la restituzione del contratto di soggiorno firmato, a parte l'art. 22, commi 5-ter e 6, che tuttavia non menzionano il termine che la Prefettura avrebbe preteso applicare;
VII) violazione dell'art. 97 cost.: l’introduzione di un termine non previsto dalla legge, fondato su (eventuali) prassi informatiche interne, comprometterebbe i principi di buon andamento, imparzialità e certezza giuridica, costringendo i privati ad adempiere ad obblighi temporali, indeterminati o inesistenti nella fonte normativa.
5. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da un’intima connessione logica e giuridica.
6. Il ricorso è fondato.
6.1. Nel testo vigente ratione temporis , l’art. 22 comma 6 del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – come modificato dal D.L. 11 ottobre 2024 n. 145, convertito con modificazione nella L. 9 dicembre 2024, n. 187 – prevedeva che “ Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa…Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ”.
6.2. Nel caso di specie l’archiviazione dell’istanza è motivata dal mancato rispetto del termine indicato dalla norma per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che è stato comunque sottoscritto, come da produzione documentale del ricorrente non contestata dall’Amministrazione (che, piuttosto, come si dirà successivamente, ne ha contestato la rilevanza procedimentale in quanto non prodotto nei termini predetti dal datore di lavoro).
Risulta pertanto documentalmente evidente la volontà del datore di lavoro e del lavoratore di instaurare un rapporto di lavoro.
Tale circostanza è centrale per l’esame della vicenda, in quanto dimostra il serio intento delle parti di concludere un contratto di lavoro subordinato, che legittima la permanenza in Italia del cittadino straniero, escludendo, conseguentemente, che vi possa essere elusione alla disciplina che sovrintende all’ingresso di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato. In altri termini deve ritenersi dimostrata la corrispondenza tra l'ingresso autorizzato e l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, al fine di assicurare il controllo sulla regolarità del soggiorno ed evitare abusi.
6.3. Ciò posto, il Collegio osserva che la Prefettura – a seguito della richiesta del 18 luglio 2025 di comunicazione dei dati dell’ingresso del lavoratore – il 31 luglio 2025 ha inviato il modello di contratto di soggiorno pre-compilato, da sottoscrivere, e ne ha chiesto la restituzione entro il termine di otto giorni decorrente dalla comunicazione medesima.
Non ricevendo entro il termine indicato il contratto di soggiorno ha quindi archiviato l’istanza.
6.4. Ebbene, come già rilevato in sede cautelare, l’Amministrazione ha riconnesso il mancato rispetto del termine di comunicazione del contratto di soggiorno all’invio del modello di contratto di soggiorno, così introducendo un termine di decorrenza non previsto dalla normativa, cui ha peraltro attribuito natura decadenziale.
6.4.1. Ed invero, secondo la procedura informatica descritta nella pagina web “Portale Servizi – Ali Sportello Unico” del sito internet del Ministero dell’Interno, a seguito dell’inserimento delle informazioni relative all’ingresso del lavoratore straniero sul portale dedicato, “ il datore di lavoro riceve, contestualmente, una PEC che riporta, in allegato, il codice fiscale definitivo assegnato al lavoratore straniero” e “ Successivamente, il datore di lavoro riceve una ulteriore PEC, recante in allegato il contratto di soggiorno da sottoscrivere digitalmente, ai sensi dell’art. 22, comma 6 del D. Lgs. n 286/1998 ”, che, una volta sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, deve essere trasmesso allo Sportello Unico mediante caricamento sul predetto portale.
6.4.2. La procedura sopra descritta, che si articola in un arco temporale neppure precisato, introduce adempimenti per così dire frammentati che non sono coerenti rispetto alla previsione legislativa che l’Amministrazione assumere violata.
L’invio del contratto di soggiorno da parte dell’Amministrazione, avvenuto il 31 luglio 2025, ben oltre gli otto giorni dall’ingresso del lavoratore straniero (avvenuto l’11 luglio), non trova copertura nella previsione di cui all’art. 22 comma 6 del D.lgs. n. 286/1998.
L’archiviazione della pratica per il mancato rispetto del termine di otto giorni decorrente dall’invio del contratto risulta, in altri termini, svincolata dal paradigma normativo.
6.5. Va aggiunto che la previsione di cui all’art. 22 comma 5 ter del D.lgs. n. 286/1998 - laddove prevede che il nulla osta è revocato qualora il contratto di soggiorno non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al comma 6 “ salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore” – postula necessariamente un contraddittorio con il lavoratore e il datore di lavoro, al fine di dimostrare l'eventuale non imputabilità del ritardo.
Nel caso di specie, al contrario, nessuna comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 è stata inviata né al datore di lavoro né al lavoratore. L’instaurazione del contraddittorio avrebbe consentito alle parti di dimostrare l’avvenuta sottoscrizione del contratto, e dunque la concreta volontà di rispettare la normativa sui flussi migratori, e all’Amministrazione di non procedere con automatismi ostativi non ammissibili laddove vengano in rilievo i diritti fondamentali dell'uomo.
7. In conclusione, il ricorso introduttivo è fondato, va accolto e per l’effetto va disposto l’annullamento del provvedimento di archiviazione impugnato.
8. Con il ricorso per motivi aggiunti – diretto contro il provvedimento di riesame in esecuzione dell’ordinanza cautelare – il ricorrente ha dedotto i motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) Violazione dell’obbligo di motivazione. Mutamento postumo dei presupposti fattuali e giuridici del provvedimento. Inammissibile integrazione motivazionale in sede di riesame. Violazione dell’art. 3 e dell’art. 21-octies, L. n. 241/1990: nel provvedimento originario veniva contestata la asserita trasmissione tardiva del contratto di soggiorno; nel provvedimento di conferma, invece, l’Amministrazione ha assunto come decisivo il presunto ritardo nella comunicazione dell’ingresso del lavoratore. Diversamente da quanto sostenuto dalla Prefettura dopo l'ingresso del lavoratore straniero nel nostro Paese in data 11 luglio 2025, il datore avrebbe informato la Prefettura entro i successivi otto giorni lavorativi, tant'è che il 18 luglio 2025 l'Amministrazione medesima ha chiesto di caricare sulla piattaforma l'informazione sulla data di ingresso e sulla frontiera, sul presupposto della già effettuata comunicazione da parte del datore di lavoro prima di quella data, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del D.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento di conferma avrebbe quindi violato l’obbligo di motivazione, introducendo in sede di riesame una nuova ricostruzione temporale e interpretativa della fattispecie;
II) Violazione e/o elusione dell’ordinanza cautelare. Difetto di leale collaborazione con il giudice: il Tribunale in sede cautelare ha valorizzato la sottoscrizione del contratto di soggiorno quale elemento sufficiente a dimostrare la genuinità del rapporto e l’assenza di abusi in materia migratoria. La Prefettura, affermando che la produzione giudiziale del contratto non sarebbe equiparabile alla trasmissione telematica, si sarebbe posta in aperto contrasto con quanto statuito dal giudice cautelare, omettendo di considerare l’impossibilità oggettiva derivante dalla applicazione della propria procedura informatica;
III) Indeterminatezza e ambiguità dell’oggetto del provvedimento di conferma. Violazione dei principi di chiarezza, certezza e tipicità dell’azione amministrativa: il provvedimento ha confermato l’archiviazione dell’istanza, ma contestualmente respingendo la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato. Tale conclusione sarebbe contraddittoria in quanto l’impugnazione in via principale è diretta nei confronti di un provvedimento di archiviazione dell’istanza, adottato in un momento successivo sia al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato sia al rilascio del visto di ingresso; inoltre nel ricorso introduttivo non si faceva questione di rilascio del nulla osta, trattandosi di titolo già rilasciato e, allo stato, non revocato;
IV) Contraddittorietà intrinseca della motivazione. Violazione del principio di non contraddizione dell’azione amministrativa: dandosi atto nel provvedimento di riesame che “ il datore di lavoro e il lavoratore hanno provveduto a indicare nel sistema informatico la data di ingresso nel territorio nazionale in data 30 luglio 2025, consentendo così l’attivazione della procedura informatizzata prevista dalla normativa vigente” , l’Amministrazione riconoscerebbe che con l’indicazione in data 30 luglio 2025 della data di ingresso in Italia del lavoratore, la procedura informatizzata prevista dalla normativa vigente sia stata correttamente attivata. Dunque, se l’attivazione della procedura è stata effettivamente consentita mediante l’adempimento indicato, non si comprenderebbe per quale ragione l’istanza volta alla conclusione del procedimento sia stata successivamente archiviata con esito negativo.
V) Erronea ricostruzione dei fatti. Avvenuta comunicazione dell’ingresso del lavoratore nel termine di legge: il datore di lavoro avrebbe comunicato l’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale entro il termine di otto giorni lavorativi previsto dalla normativa vigente. La successiva indicazione dei dati relativi alla data di ingresso e alla frontiera, operata su richiesta della Prefettura, non potrebbe essere confusa con la comunicazione dell’ingresso in sé (normativamente imposta al datore), trattandosi di informazioni ulteriori domandate in un momento successivo dalla stessa Amministrazione;
VI) Erronea qualificazione giuridica degli adempimenti come “mancati” anziché, al più, tardivi. Travisamento del fatto: diversamente da quanto ritenuto dalla Prefettura il datore di lavoro avrebbe comunicato l’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, successivamente indicato la data di ingresso e la frontiera e, infine, trasmesso il contratto di soggiorno. Pertanto, non potrebbe parlarsi di mancato adempimento degli obblighi procedimentali, essendo stati gli stessi comunque eseguiti. L’unico profilo che, per mera ipotesi dialettica, potrebbe venire in rilievo è quello della tardività di tali adempimenti, e non già della loro omissione. La qualificazione operata dall’Amministrazione come “mancato adempimento” è dunque erronea, poiché confonderebbe l’eventuale ritardo nell’esecuzione di un obbligo con la sua totale inosservanza, con conseguenze giuridiche del tutto diverse sul piano procedimentale e sanzionatorio;
VII) Violazione di legge per erronea imputazione al lavoratore di obblighi procedimentali non previsti dall’ordinamento: il provvedimento di conferma avrebbe attribuito reiteratamente al lavoratore obblighi procedimentali che la normativa non gli assegnerebbe;
VIII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 22, co. 6, d.lgs. n. 286/1998. Erronea interpretazione della scansione procedimentale: ai sensi della normativa di riferimento l’unico adempimento che dovrebbe essere effettuato entro il termine di otto giorni è esclusivamente la comunicazione dell’ingresso del lavoratore, intesa come mero fatto storico dell’avvenuto ingresso nel territorio nazionale, e non anche l’indicazione dei dati di dettaglio relativi all’ingresso. Ciò in quanto per la sottoscrizione e la trasmissione del contratto di soggiorno, sarebbe necessario attendere che la Prefettura trasmetta al datore di lavoro il modello di contratto;
IX) Confusione tra obblighi giuridici e meri requisiti tecnici del sistema informatico. Sviamento della funzione procedimentale: l’Amministrazione, nel provvedimento di conferma, ha posto in relazione la comunicazione dell’ingresso del lavoratore con l’inserimento del dato del medesimo ingresso nel sistema informatico. Ora, una cosa è comunicare l’avvenuto ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, altra cosa è indicare la data di ingresso e la frontiera di attraversamento. L’informazione che viene materialmente inserita nel sistema informatico riguarderebbe infatti la seconda fattispecie (data e frontiera), funzionale al corretto funzionamento dell’applicativo informatico SPI 2.0 e alla prosecuzione della procedura telematica, che tuttavia non potrebbe essere sovrapposto all’adempimento dell’obbligo normativo di comunicazione dell’avvenuto ingresso, che avrebbe un contenuto giuridico distinto e non coinciderebbe con le esigenze tecniche del sistema informatico;
X) Travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Riconoscimento implicito della tollerabilità temporale degli adempimenti. Violazione del principio di proporzionalità: se il termine di otto giorni (ancorchè esistente) fosse realmente perentorio anche per la comunicazione dei dati di dettaglio relativi all’ingresso (data e frontiera), non si spiegherebbe perché, decorso un termine di dodici giorni dalla richiesta di quei dati alla loro effettiva trasmissione, la Prefettura abbia comunque trasmesso al datore di lavoro il modello di contratto di soggiorno e ne abbia richiesto la sottoscrizione, anziché contestare immediatamente il presunto ritardo.
9. Anche il ricorso per motivi aggiunti risulta fondato.
9.1. I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente alla luce del contenuto motivazionale del provvedimento di riesame, che di seguito si riporta per quanto di rilievo:
“ CONSIDERATO che dagli atti risulta che il datore di lavoro e il lavoratore hanno provveduto a indicare nel sistema informatico la data di ingresso nel territorio nazionale in data 30 luglio 2025, consentendo così l’attivazione della procedura informatizzata prevista dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 22, co. 6 del d.lgs. n. 286 cit. entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale il datore di lavoro e il lavoratore straniero sono tenuti alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla sua trasmissione in via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione, quale adempimento imprescindibile ai fini della prosecuzione del procedimento e della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;
CONSIDERATO che la normativa vigente pone in capo al datore di lavoro e al lavoratore l’onere di comunicare l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale, atteso che, solo a seguito dell’inserimento di tale dato nel sistema informatico, l’applicativo informatico Spi 2.0 consente la generazione e la trasmissione del modello di contratto di soggiorno e l’attivazione dei termini per la sua sottoscrizione;
CONSIDERATO che, pertanto, la sequenza procedimentale è rigidamente vincolata e non consente all’Amministrazione di procedere in assenza del predetto adempimento, né di anticipare o surrogare attività che la legge riserva espressamente alle parti private;
RILEVATO che, anche tenendo contro delle osservazioni contenute nell’ordinanza del Tar Lombardia – Milano, non emerge alcun ritardo imputabile a questa Amministrazione, atteso che la generazione e la trasmissione del contratto di soggiorno risultano necessariamente subordinate all’inserimento della data di ingresso da parte dei soggetti obbligati;
RILEVATO che l’eventuale produzione del contratto di soggiorno in sede giudiziale non può in alcun modo equipararsi alla trasmissione telematica nei termini di legge allo Sportello Unico per l’Immigrazione, unico adempimento rilevante ai fini del corretto perfezionamento della procedura amministrativa;
…
CONSIDERATO che, alla luce del complessivo riesame effettuato, permane il mancato adempimento degli obblighi procedimentali posti dalla normativa vigente in capo al datore di lavoro e al lavoratore, con conseguente impossibilità di concludere positivamente il procedimento;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO - richiamati i vincoli di legge e la necessità di rispettare il dettato normativo sopra illustrati - si conclude l’odierna fase di riesame, confermando il contenuto del provvedimento oggetto di gravame e quindi intendendo respingere la richiesta nulla osta al lavoro subordinato n. MI5610282703 P MI/L/Q/2025/103978” .
9.2. Il Collegio osserva preliminarmente – come già anticipato - che il provvedimento confermativo si atteggia più come “replica” a quanto disposto nell’ordinanza di questo Tribunale – comunque non appellata - che come esercizio del potere di riesame, all’esito di una valutazione dei diversi elementi emersi, anche a seguito della proposizione del ricorso.
Richiamati i rilievi e le argomentazioni già espressi in relazione al ricorso introduttivo, va qui ulteriormente osservato che a fronte dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno – dunque del sostanziale e necessario adempimento previsto dalla legge ai fini di un regolare soggiorno dello straniero sul territorio nazionale – l’Amministrazione lamenta un perdurante “ mancato adempimento degli obblighi procedimentali posti dalla normativa vigente” .
Tale affermazione non considera che l’attuale situazione di fatto supera, all’evidenza, i ritardi nell’osservanza della scansione procedimentale, secondo un iter che, come sopra già rilevato, non risulta coerente con la normativa di riferimento.
Va ribadito che la legge richiedeva la sottoscrizione del contratto entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore, e non già dall’invio del contratto-tipo da parte dell’Amministrazione.
In ogni caso, l’avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro conferma in concreto la volontà delle parti di non eludere la disciplina legislativa e ben avrebbe dovuto essere valutata in sede di riesame.
L’Amministrazione non ha dato conto delle ragioni per le quali la regolare instaurazione del rapporto di lavoro non costituisca elemento rilevante ai fini del corretto perfezionamento del procedimento, tenuto conto che l’evidenza fattuale elimina qualunque dubbio circa l’effettiva intenzione delle parti contraenti.
10. In conclusione, per le ragioni che precedono, anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto.
11. Tenuto conto della particolarità della questione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AL NA EL, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AL NA EL | HA GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.