TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3566 dell'anno 2022., pendente
TRA
Parte_1
AVV. LICIA SPADONI, AVV. VINCENZO GERARDI
[...]
- PARTE INTIMANTE -
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: AVV. JODY GUETTA
- PARTE INTIMATA -
avente a oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
CONCLUSIONI
➢ Parte intimante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Nel merito:
- Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto in data 4.7.2017 per inadempimento del conduttore, e per l'effetto condannarlo alla immediata sua restituzione;
- Condannare per l'effetto la conduttrice (Cod. Fisc. con sede legale in CP_2 P.IVA_1
Livorno (LI) Piazzale Mascagni 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del della somma di € 47.762,00 per corrispettivi così come contabilizzati al 30.6.2022, Parte_1
1 a cui si deve aggiungere l'ulteriore importo di € 25.789,50 per corrispettivi maturati dal 1.7.2022 sino al rilascio, avvenuto in data 28.02.2023, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché le spese di procedura e tutte le successive occorrende
- Rigettare le domande riconvenzionali poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto, condannando la società opponente alla rifusione delle spese processuali”.
➢ Parte intimata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, per le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
• in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per carenza di interesse ad agire in capo all'attrice;
• in via principale, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
• in via riconvenzionale, accertare la sopravvenuta risoluzione del contratto di locazione in data 01.02.2022 per fatto imputabile alla locatrice e, per l'effetto, previa compensazione con il credito eventualmente accertato in capo all'attrice per canoni insoluti, condannare al Parte_1 pagamento in favore della convenuta di € 181.664,32, a titolo di risarcimento del danno e di indennità per la perdita dell'avviamento, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto all'introduzione della domanda e moratori dall'introduzione della domanda al saldo (art. 1284, quarto comma c.c.). Con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di intimazione ritualmente notificato Pt_1
ha intimato a sfratto per morosità relativo al contratto di locazione ad
[...] CP_2
uso diverso dall'abitativo stipulato in data 4.7.2017, avente ad oggetto l'immobile sito in Lucca, piazza Garibaldi, 68, contestualmente citando il conduttore per la convalida, nonché richiedendo l'emissione di ingiunzione di pagamento per i canoni insoluti pari ad euro 47.762,00, oltre ai canoni a scadere sino all'effettivo rilascio.
§1.1 – Per contestare la morosità ed opporsi alla convalida si è costituita CP_2
deducendo che il contratto si era già risolto in data 1.2.2022, a seguito dell'inutile
[...]
decorso del termine assegnato con diffida ad adempiere del 15.1.2022, per fatto e colpa della locatrice, che aveva omesso di adoperarsi onde eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria necessari ad emendare i gravi fenomeni di infiltrazione e
2 rigurgiti fognari che compromettevano sensibilmente il godimento della cosa locata, proponendo altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno ed il pagamento di un'indennità per perdita di avviamento, per la complessiva somma, al netto delle compensazioni con il controcredito della intimante, a tutto concedere maturato sino alla data della risoluzione stragiudiziale del contratto, pari ad euro
171.664,32.
§1.2 – Ordinato il mutamento del rito, concesso termine per il deposito di memorie integrative, assolta la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria e rilasciato spontaneamente l'immobile in data 28.2.2023, la causa è stata istruita tramite C.T.U.
§1.3 – Con sentenza non definitiva n. 2720/2024 il Tribunale ha dichiarato risolto il contratto per fatto e colpa della conduttrice, rigettando la domanda riconvenzionale della resistente e rimettendo la causa sul ruolo per la determinazione del residuo credito per canoni insoluti vantato dalla locatrice.
§1.4 – Previa concessione del termine di rito per note difensive, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 18 aprile 2025, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – La domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti che residua ancora da decidere, è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In particolare, non avendo il debitore dimostrato l'esatto adempimento alla scadenza, ai canoni insoluti quantificati nell'atto di intimazione, a far tempo dal gennaio 2021 sino al giugno 2022, per un totale di euro 47.762,00 (v. doc. 4 allegato all'intimazione), si sommano i canoni successivamente maturati dal 1.7.2022 sino all'effettivo rilascio del 28.2.2023, per un importo di euro 25.789,00, di tal che il totale ammonta ad euro 73.551,00, da cui vanno detratti euro 10.000,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale. In conclusione, la resistente va condannata al pagamento della somma di euro 63.551,00, con gli interessi moratori al saggio
3 maggiorato di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.
Alcun effetto liberatorio può essere annesso alle precedenti dichiarazioni di disponibilità della conduttrice al rilascio, mai tradottesi in offerte, anche solo informali, di restituzione (cfr. Cass. sent. n. 15876/2013), il che obbliga la resistente a corrispondere i canoni fino all'effettivo rilascio
§3. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, come da dispositivo, applicando i valori medi per il conferente scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Le spese di C.T.U. e c.t.p. sono irripetibili, non avendo la parte vittoriosa documentato il correlativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
Condanna a pagare a la somma di euro 63.551,00, CP_2 Parte_1
con gli interessi moratori al saggio maggiorato di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
14.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Lucca, 18 aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
4
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3566 dell'anno 2022., pendente
TRA
Parte_1
AVV. LICIA SPADONI, AVV. VINCENZO GERARDI
[...]
- PARTE INTIMANTE -
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: AVV. JODY GUETTA
- PARTE INTIMATA -
avente a oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
CONCLUSIONI
➢ Parte intimante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Nel merito:
- Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto in data 4.7.2017 per inadempimento del conduttore, e per l'effetto condannarlo alla immediata sua restituzione;
- Condannare per l'effetto la conduttrice (Cod. Fisc. con sede legale in CP_2 P.IVA_1
Livorno (LI) Piazzale Mascagni 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del della somma di € 47.762,00 per corrispettivi così come contabilizzati al 30.6.2022, Parte_1
1 a cui si deve aggiungere l'ulteriore importo di € 25.789,50 per corrispettivi maturati dal 1.7.2022 sino al rilascio, avvenuto in data 28.02.2023, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché le spese di procedura e tutte le successive occorrende
- Rigettare le domande riconvenzionali poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto, condannando la società opponente alla rifusione delle spese processuali”.
➢ Parte intimata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, per le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
• in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per carenza di interesse ad agire in capo all'attrice;
• in via principale, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
• in via riconvenzionale, accertare la sopravvenuta risoluzione del contratto di locazione in data 01.02.2022 per fatto imputabile alla locatrice e, per l'effetto, previa compensazione con il credito eventualmente accertato in capo all'attrice per canoni insoluti, condannare al Parte_1 pagamento in favore della convenuta di € 181.664,32, a titolo di risarcimento del danno e di indennità per la perdita dell'avviamento, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto all'introduzione della domanda e moratori dall'introduzione della domanda al saldo (art. 1284, quarto comma c.c.). Con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di intimazione ritualmente notificato Pt_1
ha intimato a sfratto per morosità relativo al contratto di locazione ad
[...] CP_2
uso diverso dall'abitativo stipulato in data 4.7.2017, avente ad oggetto l'immobile sito in Lucca, piazza Garibaldi, 68, contestualmente citando il conduttore per la convalida, nonché richiedendo l'emissione di ingiunzione di pagamento per i canoni insoluti pari ad euro 47.762,00, oltre ai canoni a scadere sino all'effettivo rilascio.
§1.1 – Per contestare la morosità ed opporsi alla convalida si è costituita CP_2
deducendo che il contratto si era già risolto in data 1.2.2022, a seguito dell'inutile
[...]
decorso del termine assegnato con diffida ad adempiere del 15.1.2022, per fatto e colpa della locatrice, che aveva omesso di adoperarsi onde eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria necessari ad emendare i gravi fenomeni di infiltrazione e
2 rigurgiti fognari che compromettevano sensibilmente il godimento della cosa locata, proponendo altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno ed il pagamento di un'indennità per perdita di avviamento, per la complessiva somma, al netto delle compensazioni con il controcredito della intimante, a tutto concedere maturato sino alla data della risoluzione stragiudiziale del contratto, pari ad euro
171.664,32.
§1.2 – Ordinato il mutamento del rito, concesso termine per il deposito di memorie integrative, assolta la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria e rilasciato spontaneamente l'immobile in data 28.2.2023, la causa è stata istruita tramite C.T.U.
§1.3 – Con sentenza non definitiva n. 2720/2024 il Tribunale ha dichiarato risolto il contratto per fatto e colpa della conduttrice, rigettando la domanda riconvenzionale della resistente e rimettendo la causa sul ruolo per la determinazione del residuo credito per canoni insoluti vantato dalla locatrice.
§1.4 – Previa concessione del termine di rito per note difensive, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 18 aprile 2025, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – La domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti che residua ancora da decidere, è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In particolare, non avendo il debitore dimostrato l'esatto adempimento alla scadenza, ai canoni insoluti quantificati nell'atto di intimazione, a far tempo dal gennaio 2021 sino al giugno 2022, per un totale di euro 47.762,00 (v. doc. 4 allegato all'intimazione), si sommano i canoni successivamente maturati dal 1.7.2022 sino all'effettivo rilascio del 28.2.2023, per un importo di euro 25.789,00, di tal che il totale ammonta ad euro 73.551,00, da cui vanno detratti euro 10.000,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale. In conclusione, la resistente va condannata al pagamento della somma di euro 63.551,00, con gli interessi moratori al saggio
3 maggiorato di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.
Alcun effetto liberatorio può essere annesso alle precedenti dichiarazioni di disponibilità della conduttrice al rilascio, mai tradottesi in offerte, anche solo informali, di restituzione (cfr. Cass. sent. n. 15876/2013), il che obbliga la resistente a corrispondere i canoni fino all'effettivo rilascio
§3. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, come da dispositivo, applicando i valori medi per il conferente scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Le spese di C.T.U. e c.t.p. sono irripetibili, non avendo la parte vittoriosa documentato il correlativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
Condanna a pagare a la somma di euro 63.551,00, CP_2 Parte_1
con gli interessi moratori al saggio maggiorato di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
14.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Lucca, 18 aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
4