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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4041/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA n. R.G. 4041/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 giugno 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia
Visto l'art. 127 ter ultimo comma, c.p.c., dato atto del deposito delle note scritte, come indicato nell'ordinanza di fissazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni, come precisate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc.
Si comunichi ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4041/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARSENI GIORGIO presso il difensore Parte_1 P.IVA_1 avv. ARSENI GIORGIO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURI MARCO CP_1 C.F._1 e dell'avv. RUTA FERDINANDO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VENTURI MARCO
CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SCHIRATTI GIUSEPPE, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SCHIRATTI GIUSEPPE
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso: “- IN VIA PRELIMINARE DI RITO: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, sia dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Belluno, in ragione della clausola di cui all'art. 7 del contratto di fornitura, di cui l'accordo 06.09.2018 costituisce parte integrante. - NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 2658 c.c., l'opponente nulla deve all'ingiungente in relazione al rapporto contrattuale per cui è causa, essendo stata ceduta l'azienda con contratto di affitto di azienda 19.07.2021, e con essa i contratti per l'esercizio della stessa, contratto di fornitura e accordo commerciale 06.09.2018. Per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Verona, decreto ingiuntivo n. 1098/2024, R.G. 1774/2024, del 14.05.2024, notificato il 15.05.2024. Qualora si ritenesse che il contratto di fornitura e l'accordo commerciale 06.09.2018 siano rimasti validi ed efficaci anche successivamente all'affitto di azienda 19.07.2021, sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva sostanziale in capo a Controparte_3 dovendo essere rivolta ogni pretesa dell'opposta nei confronti di Sia in ogni caso Controparte_2 rigettata la domanda riconvenzionale trasversale di nei confronti di per Controparte_2 Controparte_3 intervenuto espresso accordo con rinuncia ad ogni reciproca domanda in tal senso, in sede di Negoziazione Assistita, accordo firmato in data 07.06.2024. - IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un credito a favore della convenuta opposta per le causali di cui al ricorso monitorio, sia determinato lo stesso in relazione a quanto oggetto di rigorosa prova, previa pagina 2 di 6 revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Verona, decreto ingiuntivo n.
1098/2024, R.G. 1774/2024, del 14.05.2024, notificato il 15.05.2024. - IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
in ipotesi di rideterminazione del quantum dovuto con compensazione integrale delle spese di lite.”.
La parte convenuta opposta ha concluso: “Nel merito, in via principale - accertata l'infondatezza delle eccezioni di parte opponente, rigettare l'opposizione da questa formulata in quanto infondata, in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1098/2024 (1774/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di Verona e, in virtù dell'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da svolta indicando Controparte_3 [...] come legittimata passiva, condannare alla rifusione delle spese processuali e CP_2 Controparte_3 di giustizia sostenute da e comunque a tenere indenne dal pagamento Controparte_2 CP_1 delle stesse, in forza del principio di causazione richiamato supra. Nel merito, in via subordinata - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte e comunque di revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 1098/2024 (1774/20243 R.G. Tribunale di Verona), previa traslatio judicii, accertare e dichiarare il diritto di credito della signora nei confronti della società CP_1 [...] in virtù dell'accordo commerciale per cui è causa, pari ad € 16.136,43 oltre interessi CP_3 moratori maturati e maturandi dalla domanda monitoria al saldo, e, per l'effetto, condannare la società al pagamento, a favore dell'odierna parte opposta, della somma di € 16.136,43 CP_3 oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla domanda monitoria al saldo e, in virtù dell'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da Controparte_3 svolta indicando come legittimata passiva, condannare alla rifusione Controparte_2 Controparte_3 delle spese processuali e di giustizia sostenute da e comunque a tenere indenne Controparte_2 CP_1 dal pagamento delle stesse, in forza del principio di causazione richiamato supra. Nel merito,
[...] in via ulteriormente subordinata - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da e comunque di revoca e/o Controparte_3 annullamento e/o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 1098/2024 (1774/20243 R.G. Tribunale di Verona), accertare e dichiarare il diritto di credito della signora nei CP_1 confronti della società in virtù dell'accordo commerciale per cui è causa, pari ad € Controparte_2
16.136,43 oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla domanda al saldo e, per l'effetto, condannare la società al pagamento, a favore dell'odierna parte opposta, della somma di CP_2
€ 16.136,43 oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla domanda monitoria al saldo. In ogni caso - Con vittoria di spese, compensi, rimb. forf. 15%, C.P.A. 4% oltre IVA se dovuta, con maggiorazione del 30% dei compensi ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”.
Il terzo chiamato ha concluso: “in rito: - dichiarare inammissibile la domanda della chiamante in causa nei confronti della per omessa notifica dell'atto di citazione di terzo nel termine Controparte_2 perentorio assegnato dal Giudice;
- dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di
Belluno ovvero del Tribunale di Bolzano ovvero del Tribunale di Treviso;
- in subordine (ed anche nel merito) accertare e dichiarare che la domanda dalla chiamante in causa nei confronti della CP_2 non poteva essere proposta stante il giudicato formatosi a seguito del definitivo accoglimento del
[...] ricorso per ingiunzione RG n. 229/24 del Giudice di Pace di Verona e comunque stante il divieto di abusivo frazionamento del credito;
in subordine nel merito: - rigettare ogni domani proposta nei confronti della in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in ulteriore subordine, in via Controparte_2 riconvenzionale trasversale, condannare la a pagare alla a titolo di Controparte_3 Controparte_2 risarcimento del danno, ogni somma che la avesse essere condannata a pagare alla Controparte_2 chiamante in causa in accoglimento della domanda di quest'ultima; in ogni caso: - condannare la
pagina 3 di 6 chiamante in causa a risarcire alla il danno ex art. 96, terzo comma, cpc nella misura Controparte_2 che verrà ritenuta di equità; - spese rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
visto che con decreto ingiuntivo n. 1098/2024, R.G. 1774/2024, del 14.05.2024, notificato il 15.05.2024, il Tribunale di Verona ha ingiunto all'opponente di pagare la somma di € 16.136,43, oltre ad interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 come da domanda, oltre alla rifusione delle spese legali e compensi di procedura, a favore di CP_1 rilevato che:
- in data 10.09.2018 comodataria e la ditta comodante sottoscrivevano il CP_1 CP_4 contratto di comodato d'uso gratuito avente ad oggetto la concessione alla de “i propri CP_5 marchi ed insegne contraddistinti dai colori , i distributori, i serbatoi nonché le ulteriori Parte_1 attrezzature costituenti l'impianto per la distribuzione dei carburanti ubicato in Albaredo d'Adige (VR) alla Via Serega n. 20”;
- nel mese di settembre 2018 la sottoscriveva altresì un contratto di fornitura con CP_5 CP_3 avente ad oggetto la fornitura di carburante, con la previsione che “sulle forniture di carburante
[...] effettuate dalla concessionaria – – al gestore, gli sconti al gestore – – Controparte_3 CP_1 saranno di € 20,66/m3 + iva (euroventivirgolasessantasei/00 per ogni 1.000 litri di prodotto) pari a 0,02066 + iva al litro (zerovirgolazeroventisessantasei)”;
- in data 6.9.2018 la e sottoscrivevano altresì un accordo commerciale della CP_5 Controparte_3 durata di un anno, tacitamente rinnovabile e rinnovatosi di anno in anno da ultimo in data 17.8.2021, con il quale convenivano che “il margine riconosciuto al gestore – – sui litri erogati CP_1 di benzina e gasolio sarà pari a 20,66 €/mc + iva” e che “ riconoscerà alla CP_3 CP_5 un'integrazione del margine mensile percepito in modo da garantire l'importo di euro 2.000 (duemila/00) al mese” (doc.3 fascicolo monitorio, accordo commerciale);
pagina 4 di 6 - in data 19.7.2021 e affittavano a i rami d'azienda relativi CP_4 Controparte_3 Controparte_2 all'impianto sopra richiamato;
in particolare: affittava il ramo d'azienda contenente il CP_4 contratto di comodato d'uso dell'impianto; Oli Italia s.r.l. affittava il ramo d'azienda contenente il contratto di fornitura di carburante (doc. contratto d'affitto di rami d'azienda); rilevato che l'opposta afferma che in esecuzione dell'accordo commerciale sub doc. 3 monitorio, per il periodo da agosto 2021 e marzo 2022, come integrazione del margine mensile percepito Controparte_3 dalla sig.ra in modo da garantire l'importo di euro 2.000 (duemila/00) al mese, avrebbe dovuto CP_1 corrispondere alla un conguaglio che ammonta in linea capitale ad € 10.909,78 oltre IVA, per CP_1 un totale di € 13.309,93; rilevato che nel costituirsi eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona in CP_3 favore del Tribunale di Belluno ed affermava l'infondatezza della pretesa e la cessazione di efficacia dell'accordo commerciale all'esito dell'affitto d'azienda e all'esito della cessazione delle forniture esclusive di , in subordine eccepiva il difetto di legittimazione passiva di in quanto CP_3 CP_3 l'obbligato alla prestazione sarebbe Sia terzo chiamato;
CP_2 visto che il contratto di affitto di ramo d'azienda del 19/07/21 prevede la cessione in affitto a CP_2 dell'impianto che qui interessa sito in Albaredo d'Adige, già oggetto del contratto di comodato tra e del 10/09/2018 e del contratto di fornitura tra e CP_4 CP_1 CP_1 CP_3
(privo di data ma sottoscritto, anche specificamente, dalle parti), entrambi allegati al contratto di affitto di ramo d'azienda; rilevato che del contratto commerciale 06/09/2018 tra e non si fa menzione alcuna nel CP_1 CP_3 contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con l'atto notarile del 19/07/2021, che disciplina compiutamente ogni aspetto della cessione in affitto, eppure non contempla l'accordo 06/09/2018, ma solamente il contratto di comodato e il contratto di fornitura;
considerato che
Sia parte affittuaria del contratto 19/07/21, non risulta essere stata a conoscenza CP_2 di tale accordo commerciale, in quanto l'accordo non è allegato né menzionato nel contratto notarile di affitto;
ritenuto che
tali rilievi denotino l'evidenza che l'accordo tra le parti e sia stato CP_1 CP_3 inteso come ulteriore ed autonomo rispetto al contratto di fornitura e non sia da intendersi come semplice integrazione dello stesso;
considerato che
nel contratto commerciale 06/09/18 le parti hanno stabilito anche una durata e modalità di disdetta diverse rispetto al contratto di fornitura, precisamente hanno stabilito che: “il presente accordo avrà durata di un anno con inizio 17/09/2018 e scadenza il giorno 31/08/2019. A tale data il contratto si rinnoverà automaticamente, salvo disdetta di una delle parti da darsi a mezzo raccomandata a.r. in qualsiasi momento 30 giorni prima della scadenza desiderata”. In deroga al precedente punto le parti concordano che la ditta potrà in qualsiasi momento revocare unilateralmente – e CP_3 quindi annullare – il presente accordo senza alcun preavviso nel caso in cui il gestore non dovesse rispettare gli obblighi assunti”; considerato che il contratto commerciale 06/09/2018, sebbene sia strettamente collegato al contratto di fornitura, non ne segue le sorti, in base a quanto sopra specificato;
considerato che
il foro esclusivo tra le parti e è previsto espressamente solo nel CP_1 CP_3 contratto di fornitura (e in quello di comodato), ma non nel contratto commerciale 06/09/18; visti gli att. 20 c.p.c. e 1498 comma 3 c.c. in combinato disposto e rilevata la competenza del Tribunale di Verona;
considerato, altresì che, alla luce di quanto esposto, il contratto commerciale 06/09/18 non è opponibile alla terza chiamata che appare del tutto estranea all'accordo, e dunque non può rispondere del CP_2 debito contratto dall'opponente , ma è tenuta eventualmente per quanto previsto e stabilito CP_3 espressamente nel contratto di affitto di ramo d'azienda del 19/07/21;
considerato che
l'opponente non ha dato disdetta al contratto commerciale 06/09/18, CP_3 nonostante la stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda del 19/07/21;
pagina 5 di 6 rilevato che la chiamata in causa di nel presente procedimento è stata determinata Controparte_2 dall'eccezione formulata da nel proprio atto di citazione;
CP_3 considerato che, pertanto, alla luce delle risultanze documentali, l'opposizione non può essere accolta;
considerato che
la condanna alle spese di segue il principio della soccombenza, CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda conferma il decreto ingiuntivo n. 1098/2024, R.G. 1774/2024, del 14.05.2024, emesso dal Tribunale di
Verona, e per l'effetto condanna
(C.F. , al pagamento della somma di € 16.136,43, oltre ad interessi;
Parte_1 P.IVA_1 condanna
(C.F. , al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(C.F. ), che liquida in € 5.078,52 oltre IVA, cpa e 15% spese
[...] C.F._1 generali. Spese di lite compensate nei confronti di (C.F. ). CP_2 P.IVA_2
16 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA n. R.G. 4041/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 giugno 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia
Visto l'art. 127 ter ultimo comma, c.p.c., dato atto del deposito delle note scritte, come indicato nell'ordinanza di fissazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni, come precisate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc.
Si comunichi ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4041/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARSENI GIORGIO presso il difensore Parte_1 P.IVA_1 avv. ARSENI GIORGIO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURI MARCO CP_1 C.F._1 e dell'avv. RUTA FERDINANDO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VENTURI MARCO
CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SCHIRATTI GIUSEPPE, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SCHIRATTI GIUSEPPE
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso: “- IN VIA PRELIMINARE DI RITO: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, sia dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Belluno, in ragione della clausola di cui all'art. 7 del contratto di fornitura, di cui l'accordo 06.09.2018 costituisce parte integrante. - NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 2658 c.c., l'opponente nulla deve all'ingiungente in relazione al rapporto contrattuale per cui è causa, essendo stata ceduta l'azienda con contratto di affitto di azienda 19.07.2021, e con essa i contratti per l'esercizio della stessa, contratto di fornitura e accordo commerciale 06.09.2018. Per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Verona, decreto ingiuntivo n. 1098/2024, R.G. 1774/2024, del 14.05.2024, notificato il 15.05.2024. Qualora si ritenesse che il contratto di fornitura e l'accordo commerciale 06.09.2018 siano rimasti validi ed efficaci anche successivamente all'affitto di azienda 19.07.2021, sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva sostanziale in capo a Controparte_3 dovendo essere rivolta ogni pretesa dell'opposta nei confronti di Sia in ogni caso Controparte_2 rigettata la domanda riconvenzionale trasversale di nei confronti di per Controparte_2 Controparte_3 intervenuto espresso accordo con rinuncia ad ogni reciproca domanda in tal senso, in sede di Negoziazione Assistita, accordo firmato in data 07.06.2024. - IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un credito a favore della convenuta opposta per le causali di cui al ricorso monitorio, sia determinato lo stesso in relazione a quanto oggetto di rigorosa prova, previa pagina 2 di 6 revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Verona, decreto ingiuntivo n.
1098/2024, R.G. 1774/2024, del 14.05.2024, notificato il 15.05.2024. - IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
in ipotesi di rideterminazione del quantum dovuto con compensazione integrale delle spese di lite.”.
La parte convenuta opposta ha concluso: “Nel merito, in via principale - accertata l'infondatezza delle eccezioni di parte opponente, rigettare l'opposizione da questa formulata in quanto infondata, in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1098/2024 (1774/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di Verona e, in virtù dell'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da svolta indicando Controparte_3 [...] come legittimata passiva, condannare alla rifusione delle spese processuali e CP_2 Controparte_3 di giustizia sostenute da e comunque a tenere indenne dal pagamento Controparte_2 CP_1 delle stesse, in forza del principio di causazione richiamato supra. Nel merito, in via subordinata - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte e comunque di revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 1098/2024 (1774/20243 R.G. Tribunale di Verona), previa traslatio judicii, accertare e dichiarare il diritto di credito della signora nei confronti della società CP_1 [...] in virtù dell'accordo commerciale per cui è causa, pari ad € 16.136,43 oltre interessi CP_3 moratori maturati e maturandi dalla domanda monitoria al saldo, e, per l'effetto, condannare la società al pagamento, a favore dell'odierna parte opposta, della somma di € 16.136,43 CP_3 oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla domanda monitoria al saldo e, in virtù dell'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da Controparte_3 svolta indicando come legittimata passiva, condannare alla rifusione Controparte_2 Controparte_3 delle spese processuali e di giustizia sostenute da e comunque a tenere indenne Controparte_2 CP_1 dal pagamento delle stesse, in forza del principio di causazione richiamato supra. Nel merito,
[...] in via ulteriormente subordinata - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da e comunque di revoca e/o Controparte_3 annullamento e/o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 1098/2024 (1774/20243 R.G. Tribunale di Verona), accertare e dichiarare il diritto di credito della signora nei CP_1 confronti della società in virtù dell'accordo commerciale per cui è causa, pari ad € Controparte_2
16.136,43 oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla domanda al saldo e, per l'effetto, condannare la società al pagamento, a favore dell'odierna parte opposta, della somma di CP_2
€ 16.136,43 oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla domanda monitoria al saldo. In ogni caso - Con vittoria di spese, compensi, rimb. forf. 15%, C.P.A. 4% oltre IVA se dovuta, con maggiorazione del 30% dei compensi ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”.
Il terzo chiamato ha concluso: “in rito: - dichiarare inammissibile la domanda della chiamante in causa nei confronti della per omessa notifica dell'atto di citazione di terzo nel termine Controparte_2 perentorio assegnato dal Giudice;
- dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di
Belluno ovvero del Tribunale di Bolzano ovvero del Tribunale di Treviso;
- in subordine (ed anche nel merito) accertare e dichiarare che la domanda dalla chiamante in causa nei confronti della CP_2 non poteva essere proposta stante il giudicato formatosi a seguito del definitivo accoglimento del
[...] ricorso per ingiunzione RG n. 229/24 del Giudice di Pace di Verona e comunque stante il divieto di abusivo frazionamento del credito;
in subordine nel merito: - rigettare ogni domani proposta nei confronti della in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in ulteriore subordine, in via Controparte_2 riconvenzionale trasversale, condannare la a pagare alla a titolo di Controparte_3 Controparte_2 risarcimento del danno, ogni somma che la avesse essere condannata a pagare alla Controparte_2 chiamante in causa in accoglimento della domanda di quest'ultima; in ogni caso: - condannare la
pagina 3 di 6 chiamante in causa a risarcire alla il danno ex art. 96, terzo comma, cpc nella misura Controparte_2 che verrà ritenuta di equità; - spese rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
visto che con decreto ingiuntivo n. 1098/2024, R.G. 1774/2024, del 14.05.2024, notificato il 15.05.2024, il Tribunale di Verona ha ingiunto all'opponente di pagare la somma di € 16.136,43, oltre ad interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 come da domanda, oltre alla rifusione delle spese legali e compensi di procedura, a favore di CP_1 rilevato che:
- in data 10.09.2018 comodataria e la ditta comodante sottoscrivevano il CP_1 CP_4 contratto di comodato d'uso gratuito avente ad oggetto la concessione alla de “i propri CP_5 marchi ed insegne contraddistinti dai colori , i distributori, i serbatoi nonché le ulteriori Parte_1 attrezzature costituenti l'impianto per la distribuzione dei carburanti ubicato in Albaredo d'Adige (VR) alla Via Serega n. 20”;
- nel mese di settembre 2018 la sottoscriveva altresì un contratto di fornitura con CP_5 CP_3 avente ad oggetto la fornitura di carburante, con la previsione che “sulle forniture di carburante
[...] effettuate dalla concessionaria – – al gestore, gli sconti al gestore – – Controparte_3 CP_1 saranno di € 20,66/m3 + iva (euroventivirgolasessantasei/00 per ogni 1.000 litri di prodotto) pari a 0,02066 + iva al litro (zerovirgolazeroventisessantasei)”;
- in data 6.9.2018 la e sottoscrivevano altresì un accordo commerciale della CP_5 Controparte_3 durata di un anno, tacitamente rinnovabile e rinnovatosi di anno in anno da ultimo in data 17.8.2021, con il quale convenivano che “il margine riconosciuto al gestore – – sui litri erogati CP_1 di benzina e gasolio sarà pari a 20,66 €/mc + iva” e che “ riconoscerà alla CP_3 CP_5 un'integrazione del margine mensile percepito in modo da garantire l'importo di euro 2.000 (duemila/00) al mese” (doc.3 fascicolo monitorio, accordo commerciale);
pagina 4 di 6 - in data 19.7.2021 e affittavano a i rami d'azienda relativi CP_4 Controparte_3 Controparte_2 all'impianto sopra richiamato;
in particolare: affittava il ramo d'azienda contenente il CP_4 contratto di comodato d'uso dell'impianto; Oli Italia s.r.l. affittava il ramo d'azienda contenente il contratto di fornitura di carburante (doc. contratto d'affitto di rami d'azienda); rilevato che l'opposta afferma che in esecuzione dell'accordo commerciale sub doc. 3 monitorio, per il periodo da agosto 2021 e marzo 2022, come integrazione del margine mensile percepito Controparte_3 dalla sig.ra in modo da garantire l'importo di euro 2.000 (duemila/00) al mese, avrebbe dovuto CP_1 corrispondere alla un conguaglio che ammonta in linea capitale ad € 10.909,78 oltre IVA, per CP_1 un totale di € 13.309,93; rilevato che nel costituirsi eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona in CP_3 favore del Tribunale di Belluno ed affermava l'infondatezza della pretesa e la cessazione di efficacia dell'accordo commerciale all'esito dell'affitto d'azienda e all'esito della cessazione delle forniture esclusive di , in subordine eccepiva il difetto di legittimazione passiva di in quanto CP_3 CP_3 l'obbligato alla prestazione sarebbe Sia terzo chiamato;
CP_2 visto che il contratto di affitto di ramo d'azienda del 19/07/21 prevede la cessione in affitto a CP_2 dell'impianto che qui interessa sito in Albaredo d'Adige, già oggetto del contratto di comodato tra e del 10/09/2018 e del contratto di fornitura tra e CP_4 CP_1 CP_1 CP_3
(privo di data ma sottoscritto, anche specificamente, dalle parti), entrambi allegati al contratto di affitto di ramo d'azienda; rilevato che del contratto commerciale 06/09/2018 tra e non si fa menzione alcuna nel CP_1 CP_3 contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con l'atto notarile del 19/07/2021, che disciplina compiutamente ogni aspetto della cessione in affitto, eppure non contempla l'accordo 06/09/2018, ma solamente il contratto di comodato e il contratto di fornitura;
considerato che
Sia parte affittuaria del contratto 19/07/21, non risulta essere stata a conoscenza CP_2 di tale accordo commerciale, in quanto l'accordo non è allegato né menzionato nel contratto notarile di affitto;
ritenuto che
tali rilievi denotino l'evidenza che l'accordo tra le parti e sia stato CP_1 CP_3 inteso come ulteriore ed autonomo rispetto al contratto di fornitura e non sia da intendersi come semplice integrazione dello stesso;
considerato che
nel contratto commerciale 06/09/18 le parti hanno stabilito anche una durata e modalità di disdetta diverse rispetto al contratto di fornitura, precisamente hanno stabilito che: “il presente accordo avrà durata di un anno con inizio 17/09/2018 e scadenza il giorno 31/08/2019. A tale data il contratto si rinnoverà automaticamente, salvo disdetta di una delle parti da darsi a mezzo raccomandata a.r. in qualsiasi momento 30 giorni prima della scadenza desiderata”. In deroga al precedente punto le parti concordano che la ditta potrà in qualsiasi momento revocare unilateralmente – e CP_3 quindi annullare – il presente accordo senza alcun preavviso nel caso in cui il gestore non dovesse rispettare gli obblighi assunti”; considerato che il contratto commerciale 06/09/2018, sebbene sia strettamente collegato al contratto di fornitura, non ne segue le sorti, in base a quanto sopra specificato;
considerato che
il foro esclusivo tra le parti e è previsto espressamente solo nel CP_1 CP_3 contratto di fornitura (e in quello di comodato), ma non nel contratto commerciale 06/09/18; visti gli att. 20 c.p.c. e 1498 comma 3 c.c. in combinato disposto e rilevata la competenza del Tribunale di Verona;
considerato, altresì che, alla luce di quanto esposto, il contratto commerciale 06/09/18 non è opponibile alla terza chiamata che appare del tutto estranea all'accordo, e dunque non può rispondere del CP_2 debito contratto dall'opponente , ma è tenuta eventualmente per quanto previsto e stabilito CP_3 espressamente nel contratto di affitto di ramo d'azienda del 19/07/21;
considerato che
l'opponente non ha dato disdetta al contratto commerciale 06/09/18, CP_3 nonostante la stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda del 19/07/21;
pagina 5 di 6 rilevato che la chiamata in causa di nel presente procedimento è stata determinata Controparte_2 dall'eccezione formulata da nel proprio atto di citazione;
CP_3 considerato che, pertanto, alla luce delle risultanze documentali, l'opposizione non può essere accolta;
considerato che
la condanna alle spese di segue il principio della soccombenza, CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda conferma il decreto ingiuntivo n. 1098/2024, R.G. 1774/2024, del 14.05.2024, emesso dal Tribunale di
Verona, e per l'effetto condanna
(C.F. , al pagamento della somma di € 16.136,43, oltre ad interessi;
Parte_1 P.IVA_1 condanna
(C.F. , al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(C.F. ), che liquida in € 5.078,52 oltre IVA, cpa e 15% spese
[...] C.F._1 generali. Spese di lite compensate nei confronti di (C.F. ). CP_2 P.IVA_2
16 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
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