Articolo 2 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 1Articolo 3
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1 agosto 1965
Art. 2. Ordinamento del Fondo e soppressione della Cassa nazionale della gente dell'aria

Il Fondo di cui al precedente articolo 1 costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Al Fondo medesimo, e per esso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono trasferite le attivita' e le passivita', gli oneri ed i diritti e quanto altro di pertinenza della "Cassa nazionale della gente dell'aria" di cui al regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2264 , che viene soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui gestione si considera cessata con la data predetta. Alle operazioni di stralcio della gestione soppressa provvede il Fondo di previdenza regolato dalla presente legge.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965
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