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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4434 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014
Avente a oggetto: “Vendita di cose mobili - opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
, (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Giovanni Marfella (C.F. presso il cui studio in Casal C.F._2 di Principe (CE), alla via I. Nievo n.15 elettivamente domicilia;
-Opponente-
E
in persona dei l.r.p.t. (P.IVA ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv.to Salvatore Cammuso (C.F. presso il cui C.F._3 studio in Bellona (CE), alla via G. Deledda n.2 elettivamente domicilia;
-Opposta-
CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con ricorso per decreto ingiuntivo la società ingiungeva al sig. di pagare la somma CP_2 Parte_1 di € 12.900,00 giusta fattura 709/1 del 18.03.2005, dovuta a saldo per l'acquisto della vettura Fiat punto.
Con atto di citazione il sig. proponeva formale opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 583/14 ed asseriva di aver acquisto nell'anno 2005 presso la
Fiat Amica un'autovettura e concordato il pagamento del prezzo mediante un finanziamento concesso dalla previa garanzia del sig. , CP_3 Parte_2 completamente estinto.
In conseguenza di ciò, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della CP_2 ad ottenere il decreto ingiuntivo, la prescrizione del diritto di parte ricorrente ex art.
2955 c.c. comma 1 n.5 nonché l'estinzione dell'obbligazione portata nel d.i. opposto per avvenuto pagamento e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto. Vittoria di spese e competenze.
Si costituiva, con rituale comparsa di costituzione e risposta, la la quale CP_2 chiedeva il rigetto della eccezione di legittimazione passiva e della proposta opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 2.2.2015 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed i termini 183 comma 6 c.p.c. per l'articolazione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 08.06.2015 veniva disposta la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva congruamente istruita a mezzo prove documentali ed orali.
Nelle more del giudizio, in data 28.05.2024, si costituiva la società Controparte_1 incorporante della società cancellata dal Registro delle Imprese. CP_2
Esperita con esito negativo proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c, all'udienza del
30 settembre 2024, sulla precisazione delle conclusioni ed istanze delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 16 gennaio 2025 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di assumere chiarimenti dalle parti.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione senza termini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 12 ottobre 2021, come da decreto in atti. Sempre in via preliminare, è necessario esaminare la tempestività della opposizione formulata dal sig. . Parte_1
In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in opposizione va notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni.
Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr.
Cass. Sez. 1 del 03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998 n. 3316).
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata dall'ingiunzione. A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008 n. 11867 e Cass. Civ. n.
24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 08.04.2014 e, quanto al dies ad quem,
l'opposizione risulta perfezionata il 13.05.2014. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con il ricorso monitorio, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n.
11751 del 15.5.2013). Inoltre, parte opponente, sulla scorta delle allegazioni nel ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ.,
Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Priva di pregio giuridico è l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente essendo stato versato in giudizio l'atto per notar del Per_1
21.12.2012 rep. n.242663, racc.n. 34551 con il quale la società è CP_2 divenuta, ex art. 2343 ter c.c., conferitaria di tutti i beni materiali, crediti, debiti e di tutti i rapporti giuridici, nonché di tutto quanto è inerente al compendio immobiliare aziendale oggetto di conferimento.
In limine litis, il credito non può ritenersi venuto meno per effetto della prescrizione.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione presuntiva del credito, va osservato, infatti, che l'art. 2955 n.5 c.c. secondo cui si prescrive in un anno il diritto “dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio”, trova applicazione, per pacifica giurisprudenza della corte di legittimità, soltanto nel caso di alienazioni al minuto di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza (cfr. Cass. civ. 38591/2021; Cass. civ.
n.24579/22013; Cass. civ. n. 5959/1996).
La prescrizione presuntiva annuale dei crediti dei commercianti, di cui all'art. 2955
n. 5 c.c. non opera, peraltro, quando siano stati pattuiti dalle parti il differimento del saldo previo versamenti di uno o più acconti o il frazionamento del pagamento, in quanto in entrambi i casi il corrispettivo viene versato in più soluzioni, essendo il pagamento del prezzo della merce diluito nel tempo a seguito di un accordo tra le parti (cfr. Cass. civ. 5535/2003).
Nel caso di specie, deve rilevarsi da un lato che la vendita non ha ad oggetto un bene di largo consumo, tipico della vita quotidiana, quanto, piuttosto, l'alienazione di un veicolo di non limitato valore economico e, dall'altro, che le modalità di corresponsione del prezzo concordato tra le parti non prevedono l'esaurirsi del pagamento in un unico atto, compiuto senza alcuna formalità o pattuizione specifica, bensì, si contraddistinguono per il pagamento frazionato del bene, attraverso il differimento del saldo previo versamento di un acconto al momento della consegna. Pertanto, non può condividersi la doglianza di parte opponente, in ordine all'avvenuta prescrizione presuntiva in quanto si è al di fuori di quei rapporti aventi ad oggetto l'acquisto al minuto di beni di largo consumo caratterizzati dal pagamento immediato del prezzo e dunque dall'ambito di applicazione dell'art. 2955 n. 5 c.c.
Passando al merito della controversia, l'opposizione proposta da Parte_1
è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
[...]
Thema decidendum del presente giudizio riguarda unicamente l'estinzione dell'obbligazione e, quindi, l'eventuale versamento della somma in contanti che assume di avere versato all'opposta per l'estinzione del Parte_1 finanziamento contratto.
Valga solo in via di principio rammentare – ai fini di una migliore selezione degli argomenti utili per la risoluzione della controversia che - il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; v. anche Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003;
Cass. n. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 20613/2011).
Pertanto, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto-opposto mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'inesistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In limine, occorre rilevare come, vertendosi al cospetto di domanda di adempimento, debbano ritenersi operanti i criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella prassi in tema di azioni contrattuali, in punto di onere della prova dei fatti costitutivi, impeditivi e modificativi della pretesa creditoria azionata, in ossequio ai quali incombe (Cass. SS.UU. n. 13533/01) al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento").
Coniugando i superiori principi al caso di specie, va rilevato che parte opposta ha allegato sia il rapporto obbligatorio con l'opponente, peraltro non contestato, che il presunto credito vantato.
Al cospetto della prova fornita dall'opposta, in ordine al rapporto intercorso con l'opponente ed alle prestazioni in favore di esso (vendita di veicolo) l'opponente ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione per il tramite di pagamento in contanti del finanziamento attivato per l'acquisto.
All'esito dell''istruttoria svolta è emerso che il sig. acquistava l'auto dalla Parte_1 concessionaria chiedendo ed ottenendo un finanziamento alla Fiat Sava CP_2
(tramite la stessa concessionaria che versava direttamente alla Fiat Amica CP_2
l'importo finanziato, con restituzione rateale da parte del . Parte_1
Altresì, risulta dimostrato che dopo aver pagato alcune rate il finanziamento veniva estinto anticipatamente.
Le considerazioni fattuali che precedono trovano incontrovertibile riscontro nelle condizioni generali di contratto ove, all'art. 1 è statuito che: “La richiesta di finanziamento si conclude con l'erogazione da all'Ente di vendita nei 15 giorni CP_3 successivi alla data della richiesta stessa, dell'importo residuo che si costituisce a tutti gli effetti accettazione della proposta. Il cliente con dette richieste autorizza ad CP_3 erogare il citato importo all'Ente di vendita ad estinzione del suo debito residuo per
l'acquisto del veicolo”.
Le stesse condizioni, altresì, sono desumibili dal quadro normativo che qualifica la vicenda: difatti, la concessione di un finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo, attuata attraverso il pagamento diretto del venditore da parte del mutuante, dà vita ad un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo di scopo e quello di compravendita, a nulla rilevando che l'acquirente sia persona diversa dal mutuatario.
Tali circostanze sono avvalorate anche dalle svolte prove orali e specificatamente, dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dai signori , Testimone_1 escusso all'udienza del 30.05.2016 e , escussa all'udienza del Testimone_2
16 luglio 2018 i quali hanno entrambi confermato il versamento in contanti della somma necessaria per l'estinzione del residui del finanziamento ( €. 12.000,00/
13.000,00) all'impiegata della Amica Srl la quale assicurava all'opponente che avrebbe estinto il finanziamento al computer. Inoltre, gli stessi testi hanno riferito che il non ebbe a sottoscrivere documenti al momento della consegna del Parte_1 denaro contante all'impiegata della la quale rassicurava che sarebbe CP_2 pervenuto al sig. la pratica di estinzione e che non avrebbe Parte_2 dovuto pagare alcunché.
Orbene, ritiene questo Tribunale che le richiamate deposizioni testimoniali siano pienamente attendibili.
Sul punto, giova osservare che il giudice, nel caso in cui sussista un contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi oggettivi e soggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
Le testimonianze rese in favore di parte opponente risultano rispondenti ai fatti di causa in quanto rese in modo circostanziato. posto che le stesse, oltre a fornire reciproco riscontro, trovano conferma nelle risultanze documentali in atti (e sono connotate da sufficiente precisione del ricordo e da continenza espositiva).
Deve rilevarsi che, a fronte delle dichiarazioni rese dai teste di parte opponente del tutto generiche risultano essere le deposizioni dei teste di parte opposta.
Sul punto il teste, , escusso all'udienza del 16 luglio 2018, all'epoca Testimone_3 dei fatti direttore della sede di Capua, si limitava a dichiarare che il regolamento interno non prevedesse l'incasso in contanti e che la collaboratrice non potesse incassare le somme, non facendo parte delle sue mansioni tale operato. Specificava infine che la stessa era collocata al primo piano mentre lui al pian terreno (ragion per cui non avrebbe potuto assistere all'eventuale dazione di denaro); d'altronde non è stato neppure depositato, in tal senso, un regolamento che non prevedesse l'incasso in contanti.
Altrettanto generiche le dichiarazioni di , escusso nella medesima Testimone_4 udienza, all'epoca dei fatti responsabile dell che riferiva di non sapere CP_2 effettivamente se furono o meno incassati o portati tali soldi in contanti. Irrilevanti, infine, le dichiarazioni di , all'epoca dei fatti anche lei dipendente dell Tes_5 CP_2 che ha negato di aver ricevuto il denaro contante da e precisato
[...] Parte_1 che di non essere la sola collaboratrice presso l' CP_2
Inoltre, la missiva inviata dalla all'avv. Marfella (27 maggio 2015) Controparte_4 rileva solo ai fini dell'estinzione anticipata del finanziamento non avendo parte opposta, eventualmente onerata, dimostrato di aver adempiuto con soldi propri all'obbligazione per cui è causa.
Non risulta chiarito dalla opposta il motivo per cui avrebbe dovuto estinguere il finanziamento contratto dal sig. avendo già ricevuto dalla finanziaria Parte_1
l'intero importo per l'acquisto dell'autovettura e soprattutto senza prima ricevere da quest'ultimo la somma dovuta ed il proprio consenso.
La società opposta non ha allegato e documentato il prelievo da propri conti correnti dell'importo impiegato per l'estinzione del finanziamento e, pertanto, devono ritenersi sussistenti elementi significativi tali da far ritenere che il pagamento fatto dalla concessionaria alla Fiat Sava è stata la conseguenza del pagamento CP_2 imprudente in contanti da parte del che, per estinguere il proprio debito Parte_1 con la Fiat Sava.
Al riguardo –va ribadito che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella vantazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 12121/04; 1374/02);
Per tutto quanto esposto l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto n.
583/2014 revocato.
Non sussistono invece i presupposti fattuali e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.
147/2022, tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, considerata la complessità delle questioni trattate, le attività processuali svolte e l'attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione spiegata da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.583/14, nella causa NRG 4434/2014 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n.583/14;
2. Condanna la in p.l.r.p.t., a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che liquida in € 130,00 per spese vive, € 2540,00 per
[...] compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore per averne fatto anticipo.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 13.2.2025
IL G.o.p.
Dr.ssa Anna Ruotolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4434 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014
Avente a oggetto: “Vendita di cose mobili - opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
, (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Giovanni Marfella (C.F. presso il cui studio in Casal C.F._2 di Principe (CE), alla via I. Nievo n.15 elettivamente domicilia;
-Opponente-
E
in persona dei l.r.p.t. (P.IVA ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv.to Salvatore Cammuso (C.F. presso il cui C.F._3 studio in Bellona (CE), alla via G. Deledda n.2 elettivamente domicilia;
-Opposta-
CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con ricorso per decreto ingiuntivo la società ingiungeva al sig. di pagare la somma CP_2 Parte_1 di € 12.900,00 giusta fattura 709/1 del 18.03.2005, dovuta a saldo per l'acquisto della vettura Fiat punto.
Con atto di citazione il sig. proponeva formale opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 583/14 ed asseriva di aver acquisto nell'anno 2005 presso la
Fiat Amica un'autovettura e concordato il pagamento del prezzo mediante un finanziamento concesso dalla previa garanzia del sig. , CP_3 Parte_2 completamente estinto.
In conseguenza di ciò, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della CP_2 ad ottenere il decreto ingiuntivo, la prescrizione del diritto di parte ricorrente ex art.
2955 c.c. comma 1 n.5 nonché l'estinzione dell'obbligazione portata nel d.i. opposto per avvenuto pagamento e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto. Vittoria di spese e competenze.
Si costituiva, con rituale comparsa di costituzione e risposta, la la quale CP_2 chiedeva il rigetto della eccezione di legittimazione passiva e della proposta opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 2.2.2015 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed i termini 183 comma 6 c.p.c. per l'articolazione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 08.06.2015 veniva disposta la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva congruamente istruita a mezzo prove documentali ed orali.
Nelle more del giudizio, in data 28.05.2024, si costituiva la società Controparte_1 incorporante della società cancellata dal Registro delle Imprese. CP_2
Esperita con esito negativo proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c, all'udienza del
30 settembre 2024, sulla precisazione delle conclusioni ed istanze delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 16 gennaio 2025 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di assumere chiarimenti dalle parti.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione senza termini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 12 ottobre 2021, come da decreto in atti. Sempre in via preliminare, è necessario esaminare la tempestività della opposizione formulata dal sig. . Parte_1
In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in opposizione va notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni.
Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr.
Cass. Sez. 1 del 03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998 n. 3316).
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata dall'ingiunzione. A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008 n. 11867 e Cass. Civ. n.
24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 08.04.2014 e, quanto al dies ad quem,
l'opposizione risulta perfezionata il 13.05.2014. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con il ricorso monitorio, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n.
11751 del 15.5.2013). Inoltre, parte opponente, sulla scorta delle allegazioni nel ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ.,
Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Priva di pregio giuridico è l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente essendo stato versato in giudizio l'atto per notar del Per_1
21.12.2012 rep. n.242663, racc.n. 34551 con il quale la società è CP_2 divenuta, ex art. 2343 ter c.c., conferitaria di tutti i beni materiali, crediti, debiti e di tutti i rapporti giuridici, nonché di tutto quanto è inerente al compendio immobiliare aziendale oggetto di conferimento.
In limine litis, il credito non può ritenersi venuto meno per effetto della prescrizione.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione presuntiva del credito, va osservato, infatti, che l'art. 2955 n.5 c.c. secondo cui si prescrive in un anno il diritto “dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio”, trova applicazione, per pacifica giurisprudenza della corte di legittimità, soltanto nel caso di alienazioni al minuto di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza (cfr. Cass. civ. 38591/2021; Cass. civ.
n.24579/22013; Cass. civ. n. 5959/1996).
La prescrizione presuntiva annuale dei crediti dei commercianti, di cui all'art. 2955
n. 5 c.c. non opera, peraltro, quando siano stati pattuiti dalle parti il differimento del saldo previo versamenti di uno o più acconti o il frazionamento del pagamento, in quanto in entrambi i casi il corrispettivo viene versato in più soluzioni, essendo il pagamento del prezzo della merce diluito nel tempo a seguito di un accordo tra le parti (cfr. Cass. civ. 5535/2003).
Nel caso di specie, deve rilevarsi da un lato che la vendita non ha ad oggetto un bene di largo consumo, tipico della vita quotidiana, quanto, piuttosto, l'alienazione di un veicolo di non limitato valore economico e, dall'altro, che le modalità di corresponsione del prezzo concordato tra le parti non prevedono l'esaurirsi del pagamento in un unico atto, compiuto senza alcuna formalità o pattuizione specifica, bensì, si contraddistinguono per il pagamento frazionato del bene, attraverso il differimento del saldo previo versamento di un acconto al momento della consegna. Pertanto, non può condividersi la doglianza di parte opponente, in ordine all'avvenuta prescrizione presuntiva in quanto si è al di fuori di quei rapporti aventi ad oggetto l'acquisto al minuto di beni di largo consumo caratterizzati dal pagamento immediato del prezzo e dunque dall'ambito di applicazione dell'art. 2955 n. 5 c.c.
Passando al merito della controversia, l'opposizione proposta da Parte_1
è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
[...]
Thema decidendum del presente giudizio riguarda unicamente l'estinzione dell'obbligazione e, quindi, l'eventuale versamento della somma in contanti che assume di avere versato all'opposta per l'estinzione del Parte_1 finanziamento contratto.
Valga solo in via di principio rammentare – ai fini di una migliore selezione degli argomenti utili per la risoluzione della controversia che - il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; v. anche Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003;
Cass. n. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 20613/2011).
Pertanto, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto-opposto mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'inesistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In limine, occorre rilevare come, vertendosi al cospetto di domanda di adempimento, debbano ritenersi operanti i criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella prassi in tema di azioni contrattuali, in punto di onere della prova dei fatti costitutivi, impeditivi e modificativi della pretesa creditoria azionata, in ossequio ai quali incombe (Cass. SS.UU. n. 13533/01) al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento").
Coniugando i superiori principi al caso di specie, va rilevato che parte opposta ha allegato sia il rapporto obbligatorio con l'opponente, peraltro non contestato, che il presunto credito vantato.
Al cospetto della prova fornita dall'opposta, in ordine al rapporto intercorso con l'opponente ed alle prestazioni in favore di esso (vendita di veicolo) l'opponente ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione per il tramite di pagamento in contanti del finanziamento attivato per l'acquisto.
All'esito dell''istruttoria svolta è emerso che il sig. acquistava l'auto dalla Parte_1 concessionaria chiedendo ed ottenendo un finanziamento alla Fiat Sava CP_2
(tramite la stessa concessionaria che versava direttamente alla Fiat Amica CP_2
l'importo finanziato, con restituzione rateale da parte del . Parte_1
Altresì, risulta dimostrato che dopo aver pagato alcune rate il finanziamento veniva estinto anticipatamente.
Le considerazioni fattuali che precedono trovano incontrovertibile riscontro nelle condizioni generali di contratto ove, all'art. 1 è statuito che: “La richiesta di finanziamento si conclude con l'erogazione da all'Ente di vendita nei 15 giorni CP_3 successivi alla data della richiesta stessa, dell'importo residuo che si costituisce a tutti gli effetti accettazione della proposta. Il cliente con dette richieste autorizza ad CP_3 erogare il citato importo all'Ente di vendita ad estinzione del suo debito residuo per
l'acquisto del veicolo”.
Le stesse condizioni, altresì, sono desumibili dal quadro normativo che qualifica la vicenda: difatti, la concessione di un finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo, attuata attraverso il pagamento diretto del venditore da parte del mutuante, dà vita ad un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo di scopo e quello di compravendita, a nulla rilevando che l'acquirente sia persona diversa dal mutuatario.
Tali circostanze sono avvalorate anche dalle svolte prove orali e specificatamente, dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dai signori , Testimone_1 escusso all'udienza del 30.05.2016 e , escussa all'udienza del Testimone_2
16 luglio 2018 i quali hanno entrambi confermato il versamento in contanti della somma necessaria per l'estinzione del residui del finanziamento ( €. 12.000,00/
13.000,00) all'impiegata della Amica Srl la quale assicurava all'opponente che avrebbe estinto il finanziamento al computer. Inoltre, gli stessi testi hanno riferito che il non ebbe a sottoscrivere documenti al momento della consegna del Parte_1 denaro contante all'impiegata della la quale rassicurava che sarebbe CP_2 pervenuto al sig. la pratica di estinzione e che non avrebbe Parte_2 dovuto pagare alcunché.
Orbene, ritiene questo Tribunale che le richiamate deposizioni testimoniali siano pienamente attendibili.
Sul punto, giova osservare che il giudice, nel caso in cui sussista un contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi oggettivi e soggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
Le testimonianze rese in favore di parte opponente risultano rispondenti ai fatti di causa in quanto rese in modo circostanziato. posto che le stesse, oltre a fornire reciproco riscontro, trovano conferma nelle risultanze documentali in atti (e sono connotate da sufficiente precisione del ricordo e da continenza espositiva).
Deve rilevarsi che, a fronte delle dichiarazioni rese dai teste di parte opponente del tutto generiche risultano essere le deposizioni dei teste di parte opposta.
Sul punto il teste, , escusso all'udienza del 16 luglio 2018, all'epoca Testimone_3 dei fatti direttore della sede di Capua, si limitava a dichiarare che il regolamento interno non prevedesse l'incasso in contanti e che la collaboratrice non potesse incassare le somme, non facendo parte delle sue mansioni tale operato. Specificava infine che la stessa era collocata al primo piano mentre lui al pian terreno (ragion per cui non avrebbe potuto assistere all'eventuale dazione di denaro); d'altronde non è stato neppure depositato, in tal senso, un regolamento che non prevedesse l'incasso in contanti.
Altrettanto generiche le dichiarazioni di , escusso nella medesima Testimone_4 udienza, all'epoca dei fatti responsabile dell che riferiva di non sapere CP_2 effettivamente se furono o meno incassati o portati tali soldi in contanti. Irrilevanti, infine, le dichiarazioni di , all'epoca dei fatti anche lei dipendente dell Tes_5 CP_2 che ha negato di aver ricevuto il denaro contante da e precisato
[...] Parte_1 che di non essere la sola collaboratrice presso l' CP_2
Inoltre, la missiva inviata dalla all'avv. Marfella (27 maggio 2015) Controparte_4 rileva solo ai fini dell'estinzione anticipata del finanziamento non avendo parte opposta, eventualmente onerata, dimostrato di aver adempiuto con soldi propri all'obbligazione per cui è causa.
Non risulta chiarito dalla opposta il motivo per cui avrebbe dovuto estinguere il finanziamento contratto dal sig. avendo già ricevuto dalla finanziaria Parte_1
l'intero importo per l'acquisto dell'autovettura e soprattutto senza prima ricevere da quest'ultimo la somma dovuta ed il proprio consenso.
La società opposta non ha allegato e documentato il prelievo da propri conti correnti dell'importo impiegato per l'estinzione del finanziamento e, pertanto, devono ritenersi sussistenti elementi significativi tali da far ritenere che il pagamento fatto dalla concessionaria alla Fiat Sava è stata la conseguenza del pagamento CP_2 imprudente in contanti da parte del che, per estinguere il proprio debito Parte_1 con la Fiat Sava.
Al riguardo –va ribadito che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella vantazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 12121/04; 1374/02);
Per tutto quanto esposto l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto n.
583/2014 revocato.
Non sussistono invece i presupposti fattuali e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.
147/2022, tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, considerata la complessità delle questioni trattate, le attività processuali svolte e l'attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione spiegata da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.583/14, nella causa NRG 4434/2014 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n.583/14;
2. Condanna la in p.l.r.p.t., a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che liquida in € 130,00 per spese vive, € 2540,00 per
[...] compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore per averne fatto anticipo.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 13.2.2025
IL G.o.p.
Dr.ssa Anna Ruotolo