Articolo 1 della Legge 16 ottobre 1952, n. 1328
Articolo 2
Versione
15 novembre 1952
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1952