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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11868 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18611/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento prestazioni professionali TRA
– CF: , IN PROPRIO E Parte_1 C.F._1
QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zeoli, come da P.IVA_1 procura in atti;
RICORRENTE E
– CF: Controparte_2
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carini e Raffaele P.IVA_2
Moreno, come da procura in atti;
RESISTENTE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso semplificato depositato in data 13.09.2023, notificato unitamente al decreto in data 2.10.2023, l'arch. in Parte_1 proprio e quale amministratore unico della esponeva di Controparte_1 essere stato incaricato con delibera assembleare del 29.10.2021 dal per la progettazione e Controparte_3 la fattibilità dell'intervento di eco-sisma bonus 110% di cui al D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito nella L. 17.7.2020 n. 77 e che in data 11.5.2022 ebbe a trasmettere a mezzo Pec al relativo amministratore p.t. i seguenti elaborati: relazione di fattibilità tecnico-amministrativa, computo metrico- estimativo, quadro economico e relazione tecnica progetto e successivamente, in data 8.7.2022, ebbe a consegnare a mani dell'allora amm.re p.t. del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/15 condominio, dr. gli altri seguenti elaborati: studio di fattibilità Parte_2 tecnico-economica (già consegnato con Pec dell'11.5.2022), fascicolo visure catastali, fascicolo planimetrie catastale, relazione tecnica progetto (già consegnata con Pec dell'11.5.2022), computo metrico estimativo (già consegnato con Pec dell'11.5.2022), quadro economico (già consegnato con Pec dell'11.5.2022), elenco prezzi, schemi contratti, capitolato speciale d'appalto, rilievo fotografico, grafici inquadramento territoriale e planimetrie rilievo, grafici rilievo - prospetti e sezioni, grafici progetto (localizzazione intervento consolidamento), grafici progetto (localizzazione intervento cuciture murarie), grafici progetto (localizzazione ulteriori interventi). Deduceva che con deliberazione del 13.7.2022 l'assemblea condominiale ebbe ad approvare all'unanimità la indicata documentazione progettuale, conferendo mandato all'amministratore a predisporre e firmare il contratto di incarico professionale ad esso arch. ed all' Parte_1 CP_1
comprensivo di tutti gli adempimenti necessari (tra gli altri,
[...] progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, asseverazione, collaudo) per lo svolgimento dei suddetti lavori e l'ottenimento dei bonus fiscali, per cui in data 2.9.2022, l'amministratore condominiale ebbe a sottoscrivere il contratto di incarico professionale all' ed al professionista indicato, unitamente ai Controparte_1 relativi allegati denominati “Determinazioni dei corrispettivi Servizi relativi all'architettura e all'ingegneria – Progettazione ed esecuzione dei lavori (sismabonus)” e “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/08)”. Ai sensi e per gli effetti dell'art.
5.1 del suindicato contratto, le parti predeterminavano ed accettavano il corrispettivo per le prestazioni professionali convenute nella misura complessiva di euro 394.155,78, per la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e per la (diversa) fase di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (il tutto oltre I.V.A e contributi previdenziali come per legge), importo parametrato al costo delle opere (€ 1.548.603,42) indicate nel computo metrico accettato e deliberato nell'assemblea condominiale del 13.7.2022, nonché al grado di complessità dell'incarico conferito, alla stregua di quanto contemplato dal D.M. del 17.6.2016 (tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché dalle disposizioni in materia di eco-sisma bonus 110% di cui alla L. 17.7.2020 n. 77. Evidenziava che il detto importo di € 394.155,78 (oltre accessori di legge), per espressa pattuizione contrattuale –
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/15 al terz'ultimo rigo art.
5.1 del contratto- veniva accettato, ritenuto e qualificato quale compenso equo dalle parti anche ai sensi dell'art. 19 quaterdecies del D.L. 16.10.2017 n. 148 (disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, oggi regolamentate dalla L. 21 aprile 2023, n. 49). Allegava che in data 18.11.2022, esso arch. Parte_1
, in proprio e nella sua qualità di amministratore unico della
[...] [...]
avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 10.3 del contratto CP_1
(rubricato “Recesso unilaterale del Professionista”), era costretto a rassegnare
– prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori - le dimissioni dall'incarico professionale conferito, atteso il venir meno del rapporto fiduciario con il committente. Seguiva, in data 17.12.2022, Pec con la quale l'
[...]
in persona del suo amminastrotore unico ed il medesimo Controparte_4 arch. , nel confermare le dimissioni rassegnate in data Parte_1
18.11.2022, inoltrava all'amministratore del compendio condominiale – come preannunciato nell'assemblea del 18.11.2022 - tutti gli ulteriori elaborati progettuali già completati prima delle giuste dimissioni medesime e con separata comunicazione Pec - inoltrata in pari data – veniva costituito in mora il Condominio per il pagamento dei corrispettivi per le attività svolte in favore del committente. Precisava che in relazione alle attività effettivamente espletate per intero prima delle giuste dimissioni formalizzate in data 18.11.2022 esso architetto aveva diritto a vedersi corrispondere le seguenti somme: a) € 7.162,24 (voce “a.I)” Studi di fattibilità tabella riepilogativa allegato al contratto denominato “Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all'Architettura ed all'Ingegneria – D.M. 17.6.2016 – Progettazione ed esecuzione dei lavori Sismabonus”); b) € 4.407,53 (voce “a.II)” Stime e valutazioni tabella riepilogativa allegato al contratto denominato
“Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all'Architettura ed all'Ingegneria – D.M. 17.6.2016 – Progettazione ed esecuzione dei lavori Sismabonus”); c) € 34.709,29 (voce “b.I)” Progettazione preliminare tabella riepilogativa allegato al contratto denominato “Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all'Architettura ed all'Ingegneria – D.M. 17.6.2016 – Progettazione ed esecuzione dei lavori Sismabonus” pari ad € 33.607,41 + voce “b.I)” Progettazione preliminare tabella riepilogativa allegato al contratto denominato “Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all'Architettura ed all'Ingegneria – D.M. 17.6.2016 – Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”, pari ad € 1.101,88); d) € 66.112,94 (voce “b.III)” Progettazione esecutiva tabella riepilogativa allegato al contratto denominato “Determinazione dei corrispettivi – Servizi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/15 relativi all'Architettura ed all'Ingegneria – D.M. 17.6.2016 – Progettazione ed esecuzione dei lavori Sismabonus” pari ad € 55.094,12 + voce “b.I)” Progettazione esecutiva tabella riepilogativa allegato al contratto denominato
“Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all'Architettura ed all'Ingegneria – D.M. 17.6.2016 – Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”, pari ad € 11.018,82); e così per un importo complessivo di € 112.392,00, a cui va aggiunta la maggiorazione del 25% ex artt. 10 e 18 L. 143/1949 per incarico parziale (nei lavori privati, architetti e ingegneri, in caso di sospensione dell'incarico, hanno sempre diritto alla maggiorazione del 25% prevista per le prestazioni parziali), per un totale complessivo di € 140.490,00, oltre I.V.A. (al 22%) e contributo Inarcassa (4%), come per legge. Il ricorrente, sempre sia in proprio che quale amministratore unico della aggiungeva che aveva altresì Controparte_1 diritto a vedersi corrispondere le ulteriori somme per le sole attività effettivamente espletate rientranti nell'ambito della voce “b.II – Progettazione Definitiva” di cui agli allegati al contratto (per le fasi di Progettazione ed esecuzione dei lavori Sismabonus e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), rilevando che all'epoca delle intervenute dimissioni per giusta causa, non erano state - delle complessive voci che compongono la sola “progettazione definitiva - espletate (di tutte le attività previste per complessivi € 104.678,83, come da contratto ed allegati) le seguenti attività: relazione sismica, relazione sui materiali, verifica sismica (attività imprescindibili per il deposito della pratica presso il Genio Civile di ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione), evidenziando, CP_2 però, che a tale fase non si era pervenuti per inadempienze imputabili esclusivamente al , il quale non aveva mai perfezionato alcun CP_2 accordo con l'impresa appaltatrice dei lavori. Il ricorrente precisava, dunque, che per tale motivo aveva provveduto a defalcare, dall'importo totale convenuto di € 104.678,83 per la detta voce di progettazione definitiva, la somma di € 36.362,96 afferente le sole dette attività non espletate, determinata sulla base delle indicazioni e dei criteri di computo dettati dal D.M. 17/06/2016. Pertanto, la somma dovuta per le sole attività di progettazione definitiva espletate era di € 68.315,87. A tale importo aggiungeva la maggiorazione del 25% ex artt. 10 e 18 L. 143/1949 per incarico parziale, nonché gli accessori di legge (IVA e Cassa). Ciò posto, l'importo complessivo dovuto per le prestazioni effettuate relativamente alla voce “Progettazione definitiva” era pari ad € 68.315,87 (per le dette attività) +
€ 17.078,97 (a titolo di maggiorazione del 25%), così giungendosi alla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/15 somma di € 85.394,84, il tutto oltre contributo Inarcassa (4%) e IVA al 22%, come per legge. Per tali motivi il ricorrente chiedeva al giudice di condannare il al pagamento in Controparte_5 favore dei ricorrenti, in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, dell'importo di € 225.884,84 ovvero di quello diverso (maggiore o minore) che sarà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia, oltre I.V.A. al 22% e contributo Inarcassa al 4%, come per legge, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali a far data dall'atto di costituzione in mora (17.12.2022) sino all'effettivo soddisfo. Costituitosi in giudizio, il deduceva che il rapporto CP_2 contrattuale oggetto di giudizio era collegato all'ottenimento dei benefici del
, attraverso i quali avrebbero avuto luogo anche i Parte_3 pagamenti del tecnico, per cui tutta la vicenda doveva essere esaminato in questo ambito interpretativo. Fatta tale premessa, Il Condominio ricordava che l'assemblea del 29.03.2021 aveva conferito l'incarico di verificare la fattibilità e la progettazione per l'accesso ai benefici “eco-sisma-bonus” chiedendo espressamente che il tecnico incaricato rilasciasse dichiarazioni precise circa “l'effettivo diritto ad ottenere i benefici fiscali stabiliti dalla legge”. Con delibera del 13.07.2022, l'assemblea aveva approvato alcuni elaborati progettuali strumentali alla realizzazione delle opere attraverso i benefici fiscali e decidendo sul capo successivo dava mandato all'amministratore di redigere e sottoscrivere il contratto con il professionista, Arch. per disciplinare tutti gli adempimenti finalizzati Parte_1 all'ottenimento del bonus. Formalizzato il contratto, in esso veniva indicato un compenso per l'intera attività strumentale all'ottenimento dei benefici per tutta la esecuzione delle opere, percentualizzandolo sul valore totale di esse, secondo la stessa previsione del prezzo fornita dal tecnico. Inoltre, come per tutti i contratti similari, al pagamento del compenso veniva onerato il nominando general contractor che vi avrebbe provveduto secondo il sistema della cessione del credito con sconto in fattura, in occasione dei singoli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) essendo in ciò ricompreso anche il corrispettivo per l'attività progettuale. Successivamente il Condominio in occasione della assemblea del 18.11.2022 soffermandosi sui rilievi critici proposti dal condomino , conveniva sull'esigenza che si rivedessero i CP_6 prezzi riportati dall'Arch. nel suo piano di spesa, in quanto essi Parte_1 apparivano di entità spropositata rispetto ai valori correnti di mercato e, preoccupato anche che questo potesse determinare la perdita dei benefici,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/15 sollecitava una approfondita verifica in merito proponendo di nominare una commissione che affiancasse il tecnico. Di tutta risposta, l'Arch. Parte_1 anziché fornire i doverosi chiarimenti in ragione del ruolo da lui assunto, riteneva di recedere unilateralmente dal contratto precisando che tale facoltà gli derivava dal contratto e, in particolare dalla clausola n. 10.3, nel quale viene attribuita al tecnico la facoltà di recedere unilateralmente al contratto anche qualora “a suo insindacabile giudizio” fosse venuto meno il rapporto fiduciario con il committente o, nell'ambito della giusta causa, in caso di disaccordo del committente sulle disposizioni di “pertinenza del professionista”. Inoltre, tale clausola contemplava anche una esclusione generalizzata da responsabilità del professionista anche se il condominio avesse subito un danno dal recesso unilaterale, fermo l'obbligo di pagamento a favore del primo per l'attività compiuta. Ciò premesso in fatto, il deduceva che il recesso unilateralmente esercitato dal ricorrente CP_2 fosse del tutto illegittimo, così come illegittima era la relativa facoltà contenuta nella clausola contrattuale. Argomentava che il contratto sottoscritto dall'amministratore e dal tecnico, e mai ratificato dall'assemblea, doveva essere conforme alla volontà espressa dall'assemblea e rispettare la finalità da realizzare, per cui eventuali clausole che esorbitassero da essa, quale quella meramente potestativa sopra richiamata, dovendo essere espressamente accettate dai condomini, non erano valide ed efficaci nei confronti del . In particolare le suddette clausole di recesso CP_2 discrezionale ed esoneratrici della responsabilità del tecnico erano nulle anche alla luce delle norme a tutela del consumatore (artt. 33 e 34 Codice del Consumo), atteso che per pacifica giurisprudenza il condominio è considerato cliente “consumatore” e quindi ad esso si applicano le relative norme nel contratto col professionista. Ne conseguiva che, nella fattispecie, la clausola n. 10.3 era inefficace in quanto vessatoria. In ogni caso il tecnico non aveva operato un legittimo recesso, in quanto il lo aveva incaricato di CP_2 predisporre un piano di fattibilità che garantisse l'accesso ai benefici fiscali secondo le previsioni normative, le osservazioni e le delibere formulate in occasione dell'assemblea del 18.11.2022 e che avrebbero dovuto essere dallo stesso riscontrate, fornendo gli opportuni chiarimenti e magari confutazioni, perché tale era l'incarico contrattualmente a lui affidato. Il Condominio allegava che a seguito dell'incarico conferito, l'arch. , in data Parte_1
11/05/2022, aveva trasmesso a mezzo pec i seguenti elaborati:
1. Studio di fattibilità tecnico-economica;
2. Progetto Definitivo Relazione Tecnica;
3. Computo metrico estimativo;
4. Quadro economico. Tuttavia lo studio di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/15 fattibilità, che attestava l'esistenza del fabbricato, riportava gli identificativi catastali delle unità immobiliari in esso ricadenti ed evidenziava la risalenza ad epoca ottocentesca del fabbricato originario, era palesemente insufficiente ed inidoneo ad attestare con il dovuto grado di probabilità che i benefici richiesti non fossero a rischio. Difatti il tecnico, pur evidenziando l'esistenza di difformità di notevolissima entità, come quelle relative a delle sopraelevazioni, non provvide a dettagliarle, né individuò i condomini proprietari delle unità immobiliari con presenza di difformità, né evidenziò in alcun modo agli stessi quali sarebbero state le conseguenze di una autodenuncia dei vari abusi, limitandosi a dedurre che il decreto
“semplificazioni” escludeva la decadenza dal beneficio fiscale per gli immobili non urbanisticamente conformi. Invero, alla luce delle superfetazioni presenti nell'edificio e della presenza di balconi con struttura portante in calcestruzzo cementizio armato in un fabbricato ottocentesco, non poteva affatto escludersi un rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione a concedere i contributi. Produceva, all'uopo, una ctp dell' ing. Per_1
redatta su incarico del Condominio, che rilevava come il comma 16-
[...] quater prevedeva espressamente: “Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”. In sostanza, nonostante il c.d. Decreto Semplificazioni, restava impregiudicato il potere di vigilanza della pubblica amministrazione. Ciò significava che il tecnico avrebbe dovuto evidenziare che qualsiasi intervento (anche di manutenzione ordinaria) realizzato su un immobile che presentava degli abusi, rappresentasse una ripresa dell'attività edilizia illegale, con riflessi di natura penale. Tale problematica non era stata analizzata dal ricorrente, nel cui studio di fattibilità mancava del tutto il riferimento alla presenza di abusi edilizi e alle conseguenze degli stessi sul diritto alle agevolazioni fiscali, in contrasto con la volontà espressa dai condomini all'assemblea del 29.10.2021, quando, nel conferire incarico al tecnico, avevano chiesto che lo stesso “ rilasci dichiarazioni circa l'effettivo diritto ad ottenere il beneficio fiscale, previsto dalla legge”. Altro rilievo di inadempienza era quello relativo alla richiesta di rivisitazione delle voci di spesa richiesta dall'assemblea condominiale. Difatti di fronte ad una prospettazione di importi esorbitanti il , facendo legittima CP_2 applicazione della sua posizione contrattuale, aveva richiesto che il tecnico desse le rassicurazioni del caso, mentre lo stesso aveva preferito recedere ingiustificatamente dal contratto. Sul punto il ctp Ing. nella citata Per_1 perizia in atti, aveva fatto rilevare che “l'edificio oggetto di intervento ha una
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/15 superficie lorda di circa 2.850 metri quadrati, come da voce 9 del computo metrico estimativo. Nel caso di un ordinario intervento su di un fabbricato di tipologia simile a quello oggetto di verifica, fino a poco tempo addietro esisteva un parametro di primo approccio alla stima che consisteva nell'ipotizzare un costo di € 100,00 al metro quadrato, circostanza che condurrebbe ad un importo atteso di € 280.000,00 per i lavori. Nel caso di specie l'ammontare del computo metrico estimativo è di € 1.571.145,86, circostanza che comporta un costo unitario parametrico di € 550,00 al metro quadrato. Ferma restando l'esecuzione aggiuntiva rispetto ad un intervento ordinario delle opere di rinforzo strutturale, appare legittima la richiesta dei Condomini in relazione alla verifica di un importo, quanto meno apparentemente, eccedente di 5,5 volte un lavoro ordinario. Si evidenzia che il tariffario DEI adottato dal tecnico per la redazione del computo metrico estimativo presenta alcuni prezzi unitario pari a circa tre volte quelli riportati per le medesime lavorazioni nella Tariffa per le Opere Pubbliche della del medesimo periodo”. Riguardo all'attività svolta dal Controparte_7 ricorrente e al compenso dallo stesso richiesto, il deduceva che CP_2 dal prospetto trasmesso dal tecnico con la comunicazione del 11.05.2022, le prestazioni che avrebbero dovuto seguire erano le seguenti: coordinamento sicurezza 81/08; studio di fattibilità; stime e valutazioni;
progettazione preliminare;
progettazione definitiva;
progettazione esecutiva;
direzione lavori;
verifiche e collaudi;
servizi integrativi pratiche COSAP. Orbene, dalla documentazione versata in atti emergeva che i primi elaborati trasmessi al tecnico sono quelli di cui alla comunicazione del 11.05.2022: 1. Studio di fattibilità tecnico-economica;
2. Progetto Definitivo Relazione Tecnica;
3. Computo metrico estimativo;
4. Quadro economico. Pertanto il tecnico aveva omesso la redazione e la trasmissione del progetto preliminare che aveva tuttavia computato per il suo compenso. In data 08/07/2022 il tecnico aveva poi trasmesso un maggior numero di elaborati, parte dei quali facenti parte del contenuto di quattro di cui alla trasmissione dell'11.05.2022 sopra descritta. A distanza di circa un mese dalle dimissioni del 18.11.2022, in data 17.12.2022, il tecnico aveva poi consegnato altri documenti che sosteneva che erano già stati precedentemente predisposti con la dicitura “progetto esecutivo” nella mascherina delle tavole:
1. Rilievo CP_8 fotografico;
2. 02T ESE RET Relazione tecnica progetto;
3. 03T ESE CME Computo metrico estimativo;
4. Elenco prezzi;
5. 05T ESE CP_9
QEC Quadro economico;
6. Capitolato speciale d'appalto; 7. CP_10
07T ESE PMO Piano Manutenzione;
8. 08T ESE PSC Piano sicurezza e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/15 coordinamento;
9. 01D ESE RIL Grafici rilievo. Piante, prospetti e sezioni;
10. PRO Grafici progetto: localizzazione intervento CP_11 consolidamento;
11. progetto: localizzazione Controparte_12 intervento cuciture murarie;
12. progetto: Controparte_13 Cont localizzazione ulteriori interventi;
13. 05D DEF Grafici progetto. particolari costruttivi. Rilevava che tali documenti, in primo luogo, risultavano identici o con minime modifiche rispetto a quelli già trasmessi precedentemente, con la dicitura “progetto definitivo” in luogo di quella
“progetto esecutivo”, quali:
1. Rilievo fotografico;
2. 02T ESE CP_8
RET Relazione tecnica progetto;
3. 03T ESE CME Computo metrico estimativo;
4. Elenco prezzi;
5. 05T ESE QEC Quadro CP_9 economico;
6. Capitolato speciale d'appalto; 7. 01D ESE RIL CP_10
Grafici rilievo. Piante, prospetti e sezioni;
8. PRO Grafici progetto: CP_11 localizzazione intervento consolidamento;
9. 04D DEF PRO Grafici progetto: localizzazione ulteriori interventi. In secondo luogo, tale ulteriore attività non poteva assolutamente essere riconosciuta ai fini del compenso, posto che era stata consegnata – e verosimilmente eseguita – dal ricorrente dopo le sue dimissioni, tanto era vero che era stata trasmessa ad un mese di distanza dalla cessazione del rapporto contrattuale. Dunque, evidenziava il condominio, in base all'attività effettivamente svolta dal tecnico, erano da escludere certamente la voce progettazione esecutiva (€ 55.094,10) perché eseguita dopo le dimissioni, la voce progettazione preliminare (€ 33.607,41), perché non eseguita lo studio di fattibilità perché inidoneo (€ 7.162,24) e l'incremento del 25% non sussistendone minimamente i presupposti né contrattuali né di legge. Per tali motivi il chiedeva al giudice di CP_2 rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto ed in via gradata di determinare il compenso sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite in relazione agli impegni contenuti nel contratto professionale ed alla finalità di esso, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di contributi da superbonus, con l'ausilio di un nominando ctu, riducendo proporzionalmente il compenso richiesto e riportandolo in ogni caso ad equità e giustizia. Il precedente giudice istruttore, rigettata la richiesta di ctu e le richieste di prova dichiarativa perché riferite a circostanze generiche o da provare con documenti, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la decisione, all'esito della quale la causa veniva decisa. La domanda è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/15 Giova premettere, contrariamente da quanto prospettato dal ricorrente, che la vicenda contrattuale de qua va comunque valutata tenendo presente che le prestazioni richieste e rese dall'arch. non erano del tutto Parte_1 svincolate dalla finalità perseguita dal Condominio, in quanto chiaramente volte all'esecuzione dei lavori all'edificio condominiale mediante l'ottenimento dei benefici fiscali del Superbonus 110%, nel quale erano ricomprese anche le spese tecniche. Sul punto basta richiamare il titolo dato al contratto “Contratto per prestazioni professionali relativo alle opere di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico (SISMABONUS) nel Comune di – Accesso agli incentivi CP_2 Controparte_2 statali previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 Superbonus 110 per cento”; e ciò anche se effettivamente il contratto di incarico non condizionava affatto il diritto al compenso del tecnico all'effettivo ottenimento del beneficio dello sconto in fattura e relativa cessione del credito fiscale. Fatta tale premessa, è incontestato e documentale: 1) che l'assemblea condominiale del 29.03.2021 ebbe a conferire al ricorrente l'incarico di verificare la fattibilità e la progettazione dei lavori per l'accesso ai benefici
“sismabonus” chiedendo espressamente che il tecnico incaricato rilasciasse dichiarazioni precise circa “l'effettivo diritto ad ottenere i benefici fiscali stabiliti dalla legge”; 2) che con delibera del 13.07.2022, l'assemblea approvò gli elaborati progettuali e il quadro economico, anche relativo alle spese tecniche, come redatto dal ricorrente, dando mandato all'amministratore di redigere e sottoscrivere un contratto con il professionista;
3) che il contratto fu formalizzato in data 2.09.2022 indicando un compenso per l'intera attività strumentale all'ottenimento dei benefici per tutta la esecuzione delle opere, percentualizzandolo sul valore totale di esse, secondo la stessa previsione del prezzo fornita dal tecnico e prevedendo il pagamento rateale ad approvazione Part di ogni singolo in considerazione della futura nomina del general contractor, che avrebbe provveduto secondo il sistema della cessione del credito con sconto in fattura;
4) che l'assemblea condominiale del 18.11.2022, soffermandosi sui rilievi critici proposti dal condomino , CP_6 conveniva sull'esigenza che l'Arch. fornisse chiarimenti sul piano Parte_1 di spesa da esso predisposto – e quindi anche sui compensi previsti in suo favore per spese tecniche - in quanto appariva di entità spropositata rispetto ai valori correnti di mercato e stante la preoccupazione che questo potesse determinare la perdita dei benefici, sollecitava una approfondita verifica in merito. Anche eventualmente con la nomina di una commissione tecnica;
5) che l'Arch. , anziché fornire i chiarimenti, in ragione del ruolo da Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/15 lui assunto, comunicò in data 18.11.2022 di recedere unilateralmente dal contratto, costituendo in mora il per il pagamento dei CP_2 corrispettivi per le attività già svolte;
6) che in data 17.12.2022, a distanza di circa un mese dalle dimissioni e dalla richiesta di pagamento dell'attività svolta, il tecnico trasmise al Condominio altri elaborati tecnici, asseritamente già predisposti prima delle sue dimissioni, relativi al “progetto esecutivo”. Accertato quanto sopra in fatto, il primo punto da valutare è se il recesso del ricorrente dal rapporto contrattuale fu legittimo e giustificato. E' vero che il contratto di incarico, al n. 10.3, prevede per il tecnico la facoltà di recedere unilateralmente sia per giusta causa sia qualora “a suo insindacabile giudizio” fosse venuto meno il rapporto fiduciario con il committente. Per giusta causa di recesso, venivano poi previste come ipotesi il mancato adempimento degli obblighi contrattuali e il disaccordo del committente sulle disposizioni di pertinenza del professionista. L'art. 10.3 continua prevedendo, inoltre, una esclusione generalizzata da responsabilità del professionista anche se il condominio avesse subito un danno dal recesso unilaterale, facendo fermo l'obbligo di pagamento a favore del primo per l'attività compiuta. Orbene, va osservato in diritto, che al Condominio si applicano le norme garantiste del Codice del Consumo e segnatamente gli art. 33-34-35 e 36, per le quali non vi è dubbio che le clausole previste all'art. 10.3 del contratto di incarico, sono vessatorie e quindi nulle ed inefficaci per il Condominio consumatore. D'altra parte lo stesso contratto di incarico prevedeva innanzi tutto un recesso per giusta causa, richiamando così la normativa codicistica di cui all'art. 2237 c.c., dalla quale non si può prescindere e che comunque assicura al professionista il diritto al compenso per l'opera svolta. Ciò considerato, risulta che all'assemblea condominiale del 18.11.2022, cui era presente anche l'arch. , fu letta la lettera del condomino Parte_1
, nella quale era testualmente scritto: “Buongiorno , faccio Persona_2 Pt_2 seguito alle ns interlocuzioni telefoniche ed a mezzo whatsapp con cui ti esprimevo il mio disagio di condomino per il computo metrico ed il piano di spesa redatto dall'Architetto per i lavori da effettuarsi nel CP_15 condominio di in Orbene, come già espresso nelle CP_2 CP_2 suddette circostanze, alla luce della lettura del piano di spesa trovo del tutto incongruente che siano previste competenze professionali per circa 470.000,00 euro che diverrebbero circa 540.000,00 euro con gli imprevisti a fronte di lavori per 1.496.000,00 euro di lavori. Mi chiedo, chiedo a te e chiedo agli altri condomini, senza troppi giri di parole, se i costi previsti per le competenze professionali siano il vero scopo del progetto di spesa o se lo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/15 sia il progetto dei lavori a farsi che dovrebbe dare solidità e decoro al fabbricato. Ricordo, a scanso di equivoci che i prezzi dei lavori e nel caso di specie delle competenze professionali debbano essere i prezzi di mercato e debbano avere come massimale i prezzi stabiliti dalla o Controparte_7 dalle tariffe del genio civile e non debbano essere i massimali di quest'ultimo. Né la misura del contributo del 110% debba indurre a considerazioni del tipo "che ce ne importa tanto paga lo Stato" essendo l'intensità degli aiuti pari al 110% della spesa. Anche perché lo Stato siamo noi. Oltre a non essere d'accordo con i costi preventivati per le competenze professionali, per i quali ti esprimo il mie dissenso come condomino sin da ora, ritengo che, alla luce dei prezzi di mercato per le competenze professionali enormemente più bassi di quelli riportati nel piano di spese, qualora si perseguisse concretamente in tale pianificata spesa, non potrò che denunciare il tutto alla competenti autorità (Procura della Repubblica) per appurare che non si incorra in reati penali, come io invece ritengo ed essere così correi. In altre parole ti/vi invito alla prudenza ed al rispetto delle regole e ad intravedere nel progetto previsto per il un opportunità da cogliere con lo spirito Controparte_2 previsto dal legislatore e non una “corsa” ad un arricchimento professionale dei soggetti coinvolti. Ritengo necessaria ed indispensabile una rivisitazione del piano di spesa da parte di un professionista terzo rispetto a chi ha redatto il piano di spesa ed il computo metrico. Aggiungo che noi non possiamo essere prigionieri di alcun accordo che non rispetti le regole professionali di qualsiasi ordine professionale oltre che di buon senso. Ad oggi è semmai è qualcun altro che dovrà renderci conto di quanto ha messo per iscritto. Ti ricordo che un eventuale condotta che non rispetti le regole nell'esercizio di quel piano di spesa avra' principalmente due conseguenze: - un profilo penale per chi è correo (in proposito già ti ho scritto su quello che sarà il mio comportamento di denuncia vs le autorità competenti)! - la richiesta di rimborso rivalutata negli anni ai condomini da parte del Ministero competente per quelle che sono le spese ritenute non congrue! Infine aggiungo che, guardando per un attimo al di là di quelle che sono le competenze professionali, ad oggi non mi risulta che la società che dovrebbe effettuare i lavori abbia avuto alcuna delibera di approvazione della cessione del credito da parte di Banche o Fondi o altre entità finanziarie con il rischio di vanificare qualsiasi progetto di realizzazione dell'investimento. Ciò capisci bene che è indispensabile per praticare lo sconto in fattura a meno che non si tratti di una società con una solidità finanziaria da poter eseguire i lavori a prescindere dalla finanza di terzi. Qualora fosse confermato che non è stata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/15 deliberata alcuna delibera sulla cessione del credito alla società che dovrà eseguire i lavori ritengo sia necessario individuare un'altra società e procedere celermente nella direzione dì iniziare i lavori a prezzi congrui onde evitare di non poter accedere e completare i suddetti lavori nei tempi previsti dal legislatore….”. Orbene, se il contenuto della lettera appare per nulla affatto peregrino – e sul punto trova conferma nella ctp dell'ing. prodotta dal Condominio – non vi è dubbio che il non potè che sentirsi del tutto sfiduciato dal Parte_1
Condominio, la cui assemblea fece proprie le serie – e non certo diffamanti - perplessità sollevate dal . Va ritenuto, quindi, che pur in CP_2 CP_6 assenza di una giusta causa, il recesso operato dal ricorrente fu comunque legittimo, essendo venuta mena la reciproca fiducia tra le parti, atteso che di certo il non poteva continuare a svolgere le sue prestazioni con la Parte_1 continua minaccia di una denuncia alla Procura della Repubblica, segnatamente se non avesse rivisto al ribasso le competenze come già stabilite in contratto. E' vero che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto fornire i chiarimenti legittimamente richiesti dal , ma considerati anche i CP_2 toni utilizzati nell'assemblea condominiale, oggettivamente non vi era più spazio per una continuazione del rapporto, tanto è vero che mentre il
[...]
nulla rispose a chiarimenti, nemmeno il nulla fece nel Pt_1 CP_2 trattenerlo nell'incarico che gli aveva conferito. Ciò stabilito, va sicuramente escluso il compenso richiesto dal ricorrente per gli elaborati consegnati al un mese dopo le sue dimissioni CP_2 dall'incarico, per due ragioni: 1) non vi alcuna prova del compimento dell'attività prima del 18.11.2022, anzi deve ritenersi che se fosse stata già svolta il tecnico avrebbe consegnati gli elaborati già prima del recesso o quanto meno immediatamente dopo;
peraltro nella messa in mora del 18.11.2022 non fece alcun riferimento al compenso per il progetto esecutivo non ancora consegnato;
2) alcuna affidabilità poteva porre il su CP_2 pretesi elaborati di progetto esecutivo eseguiti e consegnati dal tecnico dopo la rottura del rapporto di fiducia tra le parti. Sempre al solo fine della determinazione del giusto compenso spettante al ricorrente, in relazione alla qualità e quantità dell'attività professionale svolta prima delle sue dimissione, va rilevato la non condivisibilità della tesi attorea, circa il fatto che l'incarico relativo allo studio di fattibilità afferisse alla sola verifica del possesso delle caratteristiche tecnico-amministrative relative all'edificio condominiale, che permettesse al Condominio di accedere alle agevolazioni fiscali del cd. quindi senza alcuna necessità di Parte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/15 verifica della conformità catastale e urbanistica dell'edificio condominiale. Invero, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico dell'edificio condominiale nel suo complesso, non vi è dubbio che la presenza di addizioni, di superfetazioni, sopraelevazioni e rifacimenti di balconi ottocenteschi rifatti con calcestruzzo armato, avrebbero richiesto una attenzione maggiore da parte del . E' indubbio, infatti, che lo Parte_1 studio di fattibilità dell'intervento ai fini dell'agevolazione Parte_3 richiedeva necessariamente – alla luce della normativa di settore richiamata dalle parti e delle istruzioni della Agenzia delle Entrate - la verifica e il superamento di eventuali abusi edilizi, anche se minori, pena la decadenza dai benefici fiscali. Non a caso anche il ricorrente ha ammesso che sul punto era indispensabile, per eseguire gli interventi, quanto meno una CILA, che in sé richiede appunto l'indicazione e la verifica dei titoli edilizi dell'edificio condominiale e l'asseverazione della conformità catastale e urbanistica. Ciò posto, considerata la natura unilaterale del recesso operato dal ricorrente e le omissioni contenute nel piano di fattibilità, che integrano un adempimento parziale o comunque un non perfetto adempimento, si ritiene che il compenso spettante al ricorrente possa essere così rideterminato: a) € Pa 7.162,24 (voce “a.I)” Studi fattibilità; b) € 4.407,53 (voce “a.II)” Stime e valutazioni;
c) € 34.709,29 (voce “b.I)” Progettazione preliminare;
d) Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”, pari ad € 1.101,88 e così per un importo complessivo di € 47.380,94 senza alcuna maggiorazione del 25% per incarico parziale, per essere stata l'interruzione del rapporto contrattuale una scelta discrezionale del ricorrente, che non ritenne di dover rendere chiarimenti al resistente su questioni non peregrine incidenti su aspetti civili, amministrativi, urbanistici, fiscali e penali delle vicenda contrattuale. Il va dunque condannato al pagamento in favore del CP_2 ricorrente, in proprio e nella qualità, della complessiva somma di 47.380,94 oltre I.V.A. e contributo Inarcassa come per legge e con l'aggiunta dei soli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. Considerata la reciproca soccombenza, con la domanda del ricorrente accolta solo in minima parte rispetto all'importo richiesto in ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/15 1) Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente, in proprio e nella qualità, della complessiva somma di euro 47.380,94 oltre I.V.A. e contributo Inarcassa, come per legge e con l'aggiunta dei soli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in data 16.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/15
– CF: , IN PROPRIO E Parte_1 C.F._1
QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zeoli, come da P.IVA_1 procura in atti;
RICORRENTE E
– CF: Controparte_2
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carini e Raffaele P.IVA_2
Moreno, come da procura in atti;
RESISTENTE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso semplificato depositato in data 13.09.2023, notificato unitamente al decreto in data 2.10.2023, l'arch. in Parte_1 proprio e quale amministratore unico della esponeva di Controparte_1 essere stato incaricato con delibera assembleare del 29.10.2021 dal per la progettazione e Controparte_3 la fattibilità dell'intervento di eco-sisma bonus 110% di cui al D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito nella L. 17.7.2020 n. 77 e che in data 11.5.2022 ebbe a trasmettere a mezzo Pec al relativo amministratore p.t. i seguenti elaborati: relazione di fattibilità tecnico-amministrativa, computo metrico- estimativo, quadro economico e relazione tecnica progetto e successivamente, in data 8.7.2022, ebbe a consegnare a mani dell'allora amm.re p.t. del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/15 condominio, dr. gli altri seguenti elaborati: studio di fattibilità Parte_2 tecnico-economica (già consegnato con Pec dell'11.5.2022), fascicolo visure catastali, fascicolo planimetrie catastale, relazione tecnica progetto (già consegnata con Pec dell'11.5.2022), computo metrico estimativo (già consegnato con Pec dell'11.5.2022), quadro economico (già consegnato con Pec dell'11.5.2022), elenco prezzi, schemi contratti, capitolato speciale d'appalto, rilievo fotografico, grafici inquadramento territoriale e planimetrie rilievo, grafici rilievo - prospetti e sezioni, grafici progetto (localizzazione intervento consolidamento), grafici progetto (localizzazione intervento cuciture murarie), grafici progetto (localizzazione ulteriori interventi). Deduceva che con deliberazione del 13.7.2022 l'assemblea condominiale ebbe ad approvare all'unanimità la indicata documentazione progettuale, conferendo mandato all'amministratore a predisporre e firmare il contratto di incarico professionale ad esso arch. ed all' Parte_1 CP_1
comprensivo di tutti gli adempimenti necessari (tra gli altri,
[...] progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, asseverazione, collaudo) per lo svolgimento dei suddetti lavori e l'ottenimento dei bonus fiscali, per cui in data 2.9.2022, l'amministratore condominiale ebbe a sottoscrivere il contratto di incarico professionale all' ed al professionista indicato, unitamente ai Controparte_1 relativi allegati denominati “Determinazioni dei corrispettivi Servizi relativi all'architettura e all'ingegneria – Progettazione ed esecuzione dei lavori (sismabonus)” e “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/08)”. Ai sensi e per gli effetti dell'art.
5.1 del suindicato contratto, le parti predeterminavano ed accettavano il corrispettivo per le prestazioni professionali convenute nella misura complessiva di euro 394.155,78, per la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e per la (diversa) fase di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (il tutto oltre I.V.A e contributi previdenziali come per legge), importo parametrato al costo delle opere (€ 1.548.603,42) indicate nel computo metrico accettato e deliberato nell'assemblea condominiale del 13.7.2022, nonché al grado di complessità dell'incarico conferito, alla stregua di quanto contemplato dal D.M. del 17.6.2016 (tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché dalle disposizioni in materia di eco-sisma bonus 110% di cui alla L. 17.7.2020 n. 77. Evidenziava che il detto importo di € 394.155,78 (oltre accessori di legge), per espressa pattuizione contrattuale –
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/15 al terz'ultimo rigo art.
5.1 del contratto- veniva accettato, ritenuto e qualificato quale compenso equo dalle parti anche ai sensi dell'art. 19 quaterdecies del D.L. 16.10.2017 n. 148 (disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, oggi regolamentate dalla L. 21 aprile 2023, n. 49). Allegava che in data 18.11.2022, esso arch. Parte_1
, in proprio e nella sua qualità di amministratore unico della
[...] [...]
avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 10.3 del contratto CP_1
(rubricato “Recesso unilaterale del Professionista”), era costretto a rassegnare
– prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori - le dimissioni dall'incarico professionale conferito, atteso il venir meno del rapporto fiduciario con il committente. Seguiva, in data 17.12.2022, Pec con la quale l'
[...]
in persona del suo amminastrotore unico ed il medesimo Controparte_4 arch. , nel confermare le dimissioni rassegnate in data Parte_1
18.11.2022, inoltrava all'amministratore del compendio condominiale – come preannunciato nell'assemblea del 18.11.2022 - tutti gli ulteriori elaborati progettuali già completati prima delle giuste dimissioni medesime e con separata comunicazione Pec - inoltrata in pari data – veniva costituito in mora il Condominio per il pagamento dei corrispettivi per le attività svolte in favore del committente. Precisava che in relazione alle attività effettivamente espletate per intero prima delle giuste dimissioni formalizzate in data 18.11.2022 esso architetto aveva diritto a vedersi corrispondere le seguenti somme: a) € 7.162,24 (voce “a.I)” Studi di fattibilità tabella riepilogativa allegato al contratto denominato “Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all'Architettura ed all'Ingegneria – D.M. 17.6.2016 – Progettazione ed esecuzione dei lavori Sismabonus”); b) € 4.407,53 (voce “a.II)” Stime e valutazioni tabella riepilogativa allegato al contratto denominato
“Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all'Architettura ed all'Ingegneria – D.M. 17.6.2016 – Progettazione ed esecuzione dei lavori Sismabonus”); c) € 34.709,29 (voce “b.I)” Progettazione preliminare tabella riepilogativa allegato al contratto denominato “Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all'Architettura ed all'Ingegneria – D.M. 17.6.2016 – Progettazione ed esecuzione dei lavori Sismabonus” pari ad € 33.607,41 + voce “b.I)” Progettazione preliminare tabella riepilogativa allegato al contratto denominato “Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all'Architettura ed all'Ingegneria – D.M. 17.6.2016 – Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”, pari ad € 1.101,88); d) € 66.112,94 (voce “b.III)” Progettazione esecutiva tabella riepilogativa allegato al contratto denominato “Determinazione dei corrispettivi – Servizi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/15 relativi all'Architettura ed all'Ingegneria – D.M. 17.6.2016 – Progettazione ed esecuzione dei lavori Sismabonus” pari ad € 55.094,12 + voce “b.I)” Progettazione esecutiva tabella riepilogativa allegato al contratto denominato
“Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all'Architettura ed all'Ingegneria – D.M. 17.6.2016 – Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”, pari ad € 11.018,82); e così per un importo complessivo di € 112.392,00, a cui va aggiunta la maggiorazione del 25% ex artt. 10 e 18 L. 143/1949 per incarico parziale (nei lavori privati, architetti e ingegneri, in caso di sospensione dell'incarico, hanno sempre diritto alla maggiorazione del 25% prevista per le prestazioni parziali), per un totale complessivo di € 140.490,00, oltre I.V.A. (al 22%) e contributo Inarcassa (4%), come per legge. Il ricorrente, sempre sia in proprio che quale amministratore unico della aggiungeva che aveva altresì Controparte_1 diritto a vedersi corrispondere le ulteriori somme per le sole attività effettivamente espletate rientranti nell'ambito della voce “b.II – Progettazione Definitiva” di cui agli allegati al contratto (per le fasi di Progettazione ed esecuzione dei lavori Sismabonus e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), rilevando che all'epoca delle intervenute dimissioni per giusta causa, non erano state - delle complessive voci che compongono la sola “progettazione definitiva - espletate (di tutte le attività previste per complessivi € 104.678,83, come da contratto ed allegati) le seguenti attività: relazione sismica, relazione sui materiali, verifica sismica (attività imprescindibili per il deposito della pratica presso il Genio Civile di ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione), evidenziando, CP_2 però, che a tale fase non si era pervenuti per inadempienze imputabili esclusivamente al , il quale non aveva mai perfezionato alcun CP_2 accordo con l'impresa appaltatrice dei lavori. Il ricorrente precisava, dunque, che per tale motivo aveva provveduto a defalcare, dall'importo totale convenuto di € 104.678,83 per la detta voce di progettazione definitiva, la somma di € 36.362,96 afferente le sole dette attività non espletate, determinata sulla base delle indicazioni e dei criteri di computo dettati dal D.M. 17/06/2016. Pertanto, la somma dovuta per le sole attività di progettazione definitiva espletate era di € 68.315,87. A tale importo aggiungeva la maggiorazione del 25% ex artt. 10 e 18 L. 143/1949 per incarico parziale, nonché gli accessori di legge (IVA e Cassa). Ciò posto, l'importo complessivo dovuto per le prestazioni effettuate relativamente alla voce “Progettazione definitiva” era pari ad € 68.315,87 (per le dette attività) +
€ 17.078,97 (a titolo di maggiorazione del 25%), così giungendosi alla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/15 somma di € 85.394,84, il tutto oltre contributo Inarcassa (4%) e IVA al 22%, come per legge. Per tali motivi il ricorrente chiedeva al giudice di condannare il al pagamento in Controparte_5 favore dei ricorrenti, in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, dell'importo di € 225.884,84 ovvero di quello diverso (maggiore o minore) che sarà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia, oltre I.V.A. al 22% e contributo Inarcassa al 4%, come per legge, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali a far data dall'atto di costituzione in mora (17.12.2022) sino all'effettivo soddisfo. Costituitosi in giudizio, il deduceva che il rapporto CP_2 contrattuale oggetto di giudizio era collegato all'ottenimento dei benefici del
, attraverso i quali avrebbero avuto luogo anche i Parte_3 pagamenti del tecnico, per cui tutta la vicenda doveva essere esaminato in questo ambito interpretativo. Fatta tale premessa, Il Condominio ricordava che l'assemblea del 29.03.2021 aveva conferito l'incarico di verificare la fattibilità e la progettazione per l'accesso ai benefici “eco-sisma-bonus” chiedendo espressamente che il tecnico incaricato rilasciasse dichiarazioni precise circa “l'effettivo diritto ad ottenere i benefici fiscali stabiliti dalla legge”. Con delibera del 13.07.2022, l'assemblea aveva approvato alcuni elaborati progettuali strumentali alla realizzazione delle opere attraverso i benefici fiscali e decidendo sul capo successivo dava mandato all'amministratore di redigere e sottoscrivere il contratto con il professionista, Arch. per disciplinare tutti gli adempimenti finalizzati Parte_1 all'ottenimento del bonus. Formalizzato il contratto, in esso veniva indicato un compenso per l'intera attività strumentale all'ottenimento dei benefici per tutta la esecuzione delle opere, percentualizzandolo sul valore totale di esse, secondo la stessa previsione del prezzo fornita dal tecnico. Inoltre, come per tutti i contratti similari, al pagamento del compenso veniva onerato il nominando general contractor che vi avrebbe provveduto secondo il sistema della cessione del credito con sconto in fattura, in occasione dei singoli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) essendo in ciò ricompreso anche il corrispettivo per l'attività progettuale. Successivamente il Condominio in occasione della assemblea del 18.11.2022 soffermandosi sui rilievi critici proposti dal condomino , conveniva sull'esigenza che si rivedessero i CP_6 prezzi riportati dall'Arch. nel suo piano di spesa, in quanto essi Parte_1 apparivano di entità spropositata rispetto ai valori correnti di mercato e, preoccupato anche che questo potesse determinare la perdita dei benefici,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/15 sollecitava una approfondita verifica in merito proponendo di nominare una commissione che affiancasse il tecnico. Di tutta risposta, l'Arch. Parte_1 anziché fornire i doverosi chiarimenti in ragione del ruolo da lui assunto, riteneva di recedere unilateralmente dal contratto precisando che tale facoltà gli derivava dal contratto e, in particolare dalla clausola n. 10.3, nel quale viene attribuita al tecnico la facoltà di recedere unilateralmente al contratto anche qualora “a suo insindacabile giudizio” fosse venuto meno il rapporto fiduciario con il committente o, nell'ambito della giusta causa, in caso di disaccordo del committente sulle disposizioni di “pertinenza del professionista”. Inoltre, tale clausola contemplava anche una esclusione generalizzata da responsabilità del professionista anche se il condominio avesse subito un danno dal recesso unilaterale, fermo l'obbligo di pagamento a favore del primo per l'attività compiuta. Ciò premesso in fatto, il deduceva che il recesso unilateralmente esercitato dal ricorrente CP_2 fosse del tutto illegittimo, così come illegittima era la relativa facoltà contenuta nella clausola contrattuale. Argomentava che il contratto sottoscritto dall'amministratore e dal tecnico, e mai ratificato dall'assemblea, doveva essere conforme alla volontà espressa dall'assemblea e rispettare la finalità da realizzare, per cui eventuali clausole che esorbitassero da essa, quale quella meramente potestativa sopra richiamata, dovendo essere espressamente accettate dai condomini, non erano valide ed efficaci nei confronti del . In particolare le suddette clausole di recesso CP_2 discrezionale ed esoneratrici della responsabilità del tecnico erano nulle anche alla luce delle norme a tutela del consumatore (artt. 33 e 34 Codice del Consumo), atteso che per pacifica giurisprudenza il condominio è considerato cliente “consumatore” e quindi ad esso si applicano le relative norme nel contratto col professionista. Ne conseguiva che, nella fattispecie, la clausola n. 10.3 era inefficace in quanto vessatoria. In ogni caso il tecnico non aveva operato un legittimo recesso, in quanto il lo aveva incaricato di CP_2 predisporre un piano di fattibilità che garantisse l'accesso ai benefici fiscali secondo le previsioni normative, le osservazioni e le delibere formulate in occasione dell'assemblea del 18.11.2022 e che avrebbero dovuto essere dallo stesso riscontrate, fornendo gli opportuni chiarimenti e magari confutazioni, perché tale era l'incarico contrattualmente a lui affidato. Il Condominio allegava che a seguito dell'incarico conferito, l'arch. , in data Parte_1
11/05/2022, aveva trasmesso a mezzo pec i seguenti elaborati:
1. Studio di fattibilità tecnico-economica;
2. Progetto Definitivo Relazione Tecnica;
3. Computo metrico estimativo;
4. Quadro economico. Tuttavia lo studio di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/15 fattibilità, che attestava l'esistenza del fabbricato, riportava gli identificativi catastali delle unità immobiliari in esso ricadenti ed evidenziava la risalenza ad epoca ottocentesca del fabbricato originario, era palesemente insufficiente ed inidoneo ad attestare con il dovuto grado di probabilità che i benefici richiesti non fossero a rischio. Difatti il tecnico, pur evidenziando l'esistenza di difformità di notevolissima entità, come quelle relative a delle sopraelevazioni, non provvide a dettagliarle, né individuò i condomini proprietari delle unità immobiliari con presenza di difformità, né evidenziò in alcun modo agli stessi quali sarebbero state le conseguenze di una autodenuncia dei vari abusi, limitandosi a dedurre che il decreto
“semplificazioni” escludeva la decadenza dal beneficio fiscale per gli immobili non urbanisticamente conformi. Invero, alla luce delle superfetazioni presenti nell'edificio e della presenza di balconi con struttura portante in calcestruzzo cementizio armato in un fabbricato ottocentesco, non poteva affatto escludersi un rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione a concedere i contributi. Produceva, all'uopo, una ctp dell' ing. Per_1
redatta su incarico del Condominio, che rilevava come il comma 16-
[...] quater prevedeva espressamente: “Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”. In sostanza, nonostante il c.d. Decreto Semplificazioni, restava impregiudicato il potere di vigilanza della pubblica amministrazione. Ciò significava che il tecnico avrebbe dovuto evidenziare che qualsiasi intervento (anche di manutenzione ordinaria) realizzato su un immobile che presentava degli abusi, rappresentasse una ripresa dell'attività edilizia illegale, con riflessi di natura penale. Tale problematica non era stata analizzata dal ricorrente, nel cui studio di fattibilità mancava del tutto il riferimento alla presenza di abusi edilizi e alle conseguenze degli stessi sul diritto alle agevolazioni fiscali, in contrasto con la volontà espressa dai condomini all'assemblea del 29.10.2021, quando, nel conferire incarico al tecnico, avevano chiesto che lo stesso “ rilasci dichiarazioni circa l'effettivo diritto ad ottenere il beneficio fiscale, previsto dalla legge”. Altro rilievo di inadempienza era quello relativo alla richiesta di rivisitazione delle voci di spesa richiesta dall'assemblea condominiale. Difatti di fronte ad una prospettazione di importi esorbitanti il , facendo legittima CP_2 applicazione della sua posizione contrattuale, aveva richiesto che il tecnico desse le rassicurazioni del caso, mentre lo stesso aveva preferito recedere ingiustificatamente dal contratto. Sul punto il ctp Ing. nella citata Per_1 perizia in atti, aveva fatto rilevare che “l'edificio oggetto di intervento ha una
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/15 superficie lorda di circa 2.850 metri quadrati, come da voce 9 del computo metrico estimativo. Nel caso di un ordinario intervento su di un fabbricato di tipologia simile a quello oggetto di verifica, fino a poco tempo addietro esisteva un parametro di primo approccio alla stima che consisteva nell'ipotizzare un costo di € 100,00 al metro quadrato, circostanza che condurrebbe ad un importo atteso di € 280.000,00 per i lavori. Nel caso di specie l'ammontare del computo metrico estimativo è di € 1.571.145,86, circostanza che comporta un costo unitario parametrico di € 550,00 al metro quadrato. Ferma restando l'esecuzione aggiuntiva rispetto ad un intervento ordinario delle opere di rinforzo strutturale, appare legittima la richiesta dei Condomini in relazione alla verifica di un importo, quanto meno apparentemente, eccedente di 5,5 volte un lavoro ordinario. Si evidenzia che il tariffario DEI adottato dal tecnico per la redazione del computo metrico estimativo presenta alcuni prezzi unitario pari a circa tre volte quelli riportati per le medesime lavorazioni nella Tariffa per le Opere Pubbliche della del medesimo periodo”. Riguardo all'attività svolta dal Controparte_7 ricorrente e al compenso dallo stesso richiesto, il deduceva che CP_2 dal prospetto trasmesso dal tecnico con la comunicazione del 11.05.2022, le prestazioni che avrebbero dovuto seguire erano le seguenti: coordinamento sicurezza 81/08; studio di fattibilità; stime e valutazioni;
progettazione preliminare;
progettazione definitiva;
progettazione esecutiva;
direzione lavori;
verifiche e collaudi;
servizi integrativi pratiche COSAP. Orbene, dalla documentazione versata in atti emergeva che i primi elaborati trasmessi al tecnico sono quelli di cui alla comunicazione del 11.05.2022: 1. Studio di fattibilità tecnico-economica;
2. Progetto Definitivo Relazione Tecnica;
3. Computo metrico estimativo;
4. Quadro economico. Pertanto il tecnico aveva omesso la redazione e la trasmissione del progetto preliminare che aveva tuttavia computato per il suo compenso. In data 08/07/2022 il tecnico aveva poi trasmesso un maggior numero di elaborati, parte dei quali facenti parte del contenuto di quattro di cui alla trasmissione dell'11.05.2022 sopra descritta. A distanza di circa un mese dalle dimissioni del 18.11.2022, in data 17.12.2022, il tecnico aveva poi consegnato altri documenti che sosteneva che erano già stati precedentemente predisposti con la dicitura “progetto esecutivo” nella mascherina delle tavole:
1. Rilievo CP_8 fotografico;
2. 02T ESE RET Relazione tecnica progetto;
3. 03T ESE CME Computo metrico estimativo;
4. Elenco prezzi;
5. 05T ESE CP_9
QEC Quadro economico;
6. Capitolato speciale d'appalto; 7. CP_10
07T ESE PMO Piano Manutenzione;
8. 08T ESE PSC Piano sicurezza e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/15 coordinamento;
9. 01D ESE RIL Grafici rilievo. Piante, prospetti e sezioni;
10. PRO Grafici progetto: localizzazione intervento CP_11 consolidamento;
11. progetto: localizzazione Controparte_12 intervento cuciture murarie;
12. progetto: Controparte_13 Cont localizzazione ulteriori interventi;
13. 05D DEF Grafici progetto. particolari costruttivi. Rilevava che tali documenti, in primo luogo, risultavano identici o con minime modifiche rispetto a quelli già trasmessi precedentemente, con la dicitura “progetto definitivo” in luogo di quella
“progetto esecutivo”, quali:
1. Rilievo fotografico;
2. 02T ESE CP_8
RET Relazione tecnica progetto;
3. 03T ESE CME Computo metrico estimativo;
4. Elenco prezzi;
5. 05T ESE QEC Quadro CP_9 economico;
6. Capitolato speciale d'appalto; 7. 01D ESE RIL CP_10
Grafici rilievo. Piante, prospetti e sezioni;
8. PRO Grafici progetto: CP_11 localizzazione intervento consolidamento;
9. 04D DEF PRO Grafici progetto: localizzazione ulteriori interventi. In secondo luogo, tale ulteriore attività non poteva assolutamente essere riconosciuta ai fini del compenso, posto che era stata consegnata – e verosimilmente eseguita – dal ricorrente dopo le sue dimissioni, tanto era vero che era stata trasmessa ad un mese di distanza dalla cessazione del rapporto contrattuale. Dunque, evidenziava il condominio, in base all'attività effettivamente svolta dal tecnico, erano da escludere certamente la voce progettazione esecutiva (€ 55.094,10) perché eseguita dopo le dimissioni, la voce progettazione preliminare (€ 33.607,41), perché non eseguita lo studio di fattibilità perché inidoneo (€ 7.162,24) e l'incremento del 25% non sussistendone minimamente i presupposti né contrattuali né di legge. Per tali motivi il chiedeva al giudice di CP_2 rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto ed in via gradata di determinare il compenso sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite in relazione agli impegni contenuti nel contratto professionale ed alla finalità di esso, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di contributi da superbonus, con l'ausilio di un nominando ctu, riducendo proporzionalmente il compenso richiesto e riportandolo in ogni caso ad equità e giustizia. Il precedente giudice istruttore, rigettata la richiesta di ctu e le richieste di prova dichiarativa perché riferite a circostanze generiche o da provare con documenti, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la decisione, all'esito della quale la causa veniva decisa. La domanda è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/15 Giova premettere, contrariamente da quanto prospettato dal ricorrente, che la vicenda contrattuale de qua va comunque valutata tenendo presente che le prestazioni richieste e rese dall'arch. non erano del tutto Parte_1 svincolate dalla finalità perseguita dal Condominio, in quanto chiaramente volte all'esecuzione dei lavori all'edificio condominiale mediante l'ottenimento dei benefici fiscali del Superbonus 110%, nel quale erano ricomprese anche le spese tecniche. Sul punto basta richiamare il titolo dato al contratto “Contratto per prestazioni professionali relativo alle opere di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico (SISMABONUS) nel Comune di – Accesso agli incentivi CP_2 Controparte_2 statali previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 Superbonus 110 per cento”; e ciò anche se effettivamente il contratto di incarico non condizionava affatto il diritto al compenso del tecnico all'effettivo ottenimento del beneficio dello sconto in fattura e relativa cessione del credito fiscale. Fatta tale premessa, è incontestato e documentale: 1) che l'assemblea condominiale del 29.03.2021 ebbe a conferire al ricorrente l'incarico di verificare la fattibilità e la progettazione dei lavori per l'accesso ai benefici
“sismabonus” chiedendo espressamente che il tecnico incaricato rilasciasse dichiarazioni precise circa “l'effettivo diritto ad ottenere i benefici fiscali stabiliti dalla legge”; 2) che con delibera del 13.07.2022, l'assemblea approvò gli elaborati progettuali e il quadro economico, anche relativo alle spese tecniche, come redatto dal ricorrente, dando mandato all'amministratore di redigere e sottoscrivere un contratto con il professionista;
3) che il contratto fu formalizzato in data 2.09.2022 indicando un compenso per l'intera attività strumentale all'ottenimento dei benefici per tutta la esecuzione delle opere, percentualizzandolo sul valore totale di esse, secondo la stessa previsione del prezzo fornita dal tecnico e prevedendo il pagamento rateale ad approvazione Part di ogni singolo in considerazione della futura nomina del general contractor, che avrebbe provveduto secondo il sistema della cessione del credito con sconto in fattura;
4) che l'assemblea condominiale del 18.11.2022, soffermandosi sui rilievi critici proposti dal condomino , CP_6 conveniva sull'esigenza che l'Arch. fornisse chiarimenti sul piano Parte_1 di spesa da esso predisposto – e quindi anche sui compensi previsti in suo favore per spese tecniche - in quanto appariva di entità spropositata rispetto ai valori correnti di mercato e stante la preoccupazione che questo potesse determinare la perdita dei benefici, sollecitava una approfondita verifica in merito. Anche eventualmente con la nomina di una commissione tecnica;
5) che l'Arch. , anziché fornire i chiarimenti, in ragione del ruolo da Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/15 lui assunto, comunicò in data 18.11.2022 di recedere unilateralmente dal contratto, costituendo in mora il per il pagamento dei CP_2 corrispettivi per le attività già svolte;
6) che in data 17.12.2022, a distanza di circa un mese dalle dimissioni e dalla richiesta di pagamento dell'attività svolta, il tecnico trasmise al Condominio altri elaborati tecnici, asseritamente già predisposti prima delle sue dimissioni, relativi al “progetto esecutivo”. Accertato quanto sopra in fatto, il primo punto da valutare è se il recesso del ricorrente dal rapporto contrattuale fu legittimo e giustificato. E' vero che il contratto di incarico, al n. 10.3, prevede per il tecnico la facoltà di recedere unilateralmente sia per giusta causa sia qualora “a suo insindacabile giudizio” fosse venuto meno il rapporto fiduciario con il committente. Per giusta causa di recesso, venivano poi previste come ipotesi il mancato adempimento degli obblighi contrattuali e il disaccordo del committente sulle disposizioni di pertinenza del professionista. L'art. 10.3 continua prevedendo, inoltre, una esclusione generalizzata da responsabilità del professionista anche se il condominio avesse subito un danno dal recesso unilaterale, facendo fermo l'obbligo di pagamento a favore del primo per l'attività compiuta. Orbene, va osservato in diritto, che al Condominio si applicano le norme garantiste del Codice del Consumo e segnatamente gli art. 33-34-35 e 36, per le quali non vi è dubbio che le clausole previste all'art. 10.3 del contratto di incarico, sono vessatorie e quindi nulle ed inefficaci per il Condominio consumatore. D'altra parte lo stesso contratto di incarico prevedeva innanzi tutto un recesso per giusta causa, richiamando così la normativa codicistica di cui all'art. 2237 c.c., dalla quale non si può prescindere e che comunque assicura al professionista il diritto al compenso per l'opera svolta. Ciò considerato, risulta che all'assemblea condominiale del 18.11.2022, cui era presente anche l'arch. , fu letta la lettera del condomino Parte_1
, nella quale era testualmente scritto: “Buongiorno , faccio Persona_2 Pt_2 seguito alle ns interlocuzioni telefoniche ed a mezzo whatsapp con cui ti esprimevo il mio disagio di condomino per il computo metrico ed il piano di spesa redatto dall'Architetto per i lavori da effettuarsi nel CP_15 condominio di in Orbene, come già espresso nelle CP_2 CP_2 suddette circostanze, alla luce della lettura del piano di spesa trovo del tutto incongruente che siano previste competenze professionali per circa 470.000,00 euro che diverrebbero circa 540.000,00 euro con gli imprevisti a fronte di lavori per 1.496.000,00 euro di lavori. Mi chiedo, chiedo a te e chiedo agli altri condomini, senza troppi giri di parole, se i costi previsti per le competenze professionali siano il vero scopo del progetto di spesa o se lo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/15 sia il progetto dei lavori a farsi che dovrebbe dare solidità e decoro al fabbricato. Ricordo, a scanso di equivoci che i prezzi dei lavori e nel caso di specie delle competenze professionali debbano essere i prezzi di mercato e debbano avere come massimale i prezzi stabiliti dalla o Controparte_7 dalle tariffe del genio civile e non debbano essere i massimali di quest'ultimo. Né la misura del contributo del 110% debba indurre a considerazioni del tipo "che ce ne importa tanto paga lo Stato" essendo l'intensità degli aiuti pari al 110% della spesa. Anche perché lo Stato siamo noi. Oltre a non essere d'accordo con i costi preventivati per le competenze professionali, per i quali ti esprimo il mie dissenso come condomino sin da ora, ritengo che, alla luce dei prezzi di mercato per le competenze professionali enormemente più bassi di quelli riportati nel piano di spese, qualora si perseguisse concretamente in tale pianificata spesa, non potrò che denunciare il tutto alla competenti autorità (Procura della Repubblica) per appurare che non si incorra in reati penali, come io invece ritengo ed essere così correi. In altre parole ti/vi invito alla prudenza ed al rispetto delle regole e ad intravedere nel progetto previsto per il un opportunità da cogliere con lo spirito Controparte_2 previsto dal legislatore e non una “corsa” ad un arricchimento professionale dei soggetti coinvolti. Ritengo necessaria ed indispensabile una rivisitazione del piano di spesa da parte di un professionista terzo rispetto a chi ha redatto il piano di spesa ed il computo metrico. Aggiungo che noi non possiamo essere prigionieri di alcun accordo che non rispetti le regole professionali di qualsiasi ordine professionale oltre che di buon senso. Ad oggi è semmai è qualcun altro che dovrà renderci conto di quanto ha messo per iscritto. Ti ricordo che un eventuale condotta che non rispetti le regole nell'esercizio di quel piano di spesa avra' principalmente due conseguenze: - un profilo penale per chi è correo (in proposito già ti ho scritto su quello che sarà il mio comportamento di denuncia vs le autorità competenti)! - la richiesta di rimborso rivalutata negli anni ai condomini da parte del Ministero competente per quelle che sono le spese ritenute non congrue! Infine aggiungo che, guardando per un attimo al di là di quelle che sono le competenze professionali, ad oggi non mi risulta che la società che dovrebbe effettuare i lavori abbia avuto alcuna delibera di approvazione della cessione del credito da parte di Banche o Fondi o altre entità finanziarie con il rischio di vanificare qualsiasi progetto di realizzazione dell'investimento. Ciò capisci bene che è indispensabile per praticare lo sconto in fattura a meno che non si tratti di una società con una solidità finanziaria da poter eseguire i lavori a prescindere dalla finanza di terzi. Qualora fosse confermato che non è stata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/15 deliberata alcuna delibera sulla cessione del credito alla società che dovrà eseguire i lavori ritengo sia necessario individuare un'altra società e procedere celermente nella direzione dì iniziare i lavori a prezzi congrui onde evitare di non poter accedere e completare i suddetti lavori nei tempi previsti dal legislatore….”. Orbene, se il contenuto della lettera appare per nulla affatto peregrino – e sul punto trova conferma nella ctp dell'ing. prodotta dal Condominio – non vi è dubbio che il non potè che sentirsi del tutto sfiduciato dal Parte_1
Condominio, la cui assemblea fece proprie le serie – e non certo diffamanti - perplessità sollevate dal . Va ritenuto, quindi, che pur in CP_2 CP_6 assenza di una giusta causa, il recesso operato dal ricorrente fu comunque legittimo, essendo venuta mena la reciproca fiducia tra le parti, atteso che di certo il non poteva continuare a svolgere le sue prestazioni con la Parte_1 continua minaccia di una denuncia alla Procura della Repubblica, segnatamente se non avesse rivisto al ribasso le competenze come già stabilite in contratto. E' vero che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto fornire i chiarimenti legittimamente richiesti dal , ma considerati anche i CP_2 toni utilizzati nell'assemblea condominiale, oggettivamente non vi era più spazio per una continuazione del rapporto, tanto è vero che mentre il
[...]
nulla rispose a chiarimenti, nemmeno il nulla fece nel Pt_1 CP_2 trattenerlo nell'incarico che gli aveva conferito. Ciò stabilito, va sicuramente escluso il compenso richiesto dal ricorrente per gli elaborati consegnati al un mese dopo le sue dimissioni CP_2 dall'incarico, per due ragioni: 1) non vi alcuna prova del compimento dell'attività prima del 18.11.2022, anzi deve ritenersi che se fosse stata già svolta il tecnico avrebbe consegnati gli elaborati già prima del recesso o quanto meno immediatamente dopo;
peraltro nella messa in mora del 18.11.2022 non fece alcun riferimento al compenso per il progetto esecutivo non ancora consegnato;
2) alcuna affidabilità poteva porre il su CP_2 pretesi elaborati di progetto esecutivo eseguiti e consegnati dal tecnico dopo la rottura del rapporto di fiducia tra le parti. Sempre al solo fine della determinazione del giusto compenso spettante al ricorrente, in relazione alla qualità e quantità dell'attività professionale svolta prima delle sue dimissione, va rilevato la non condivisibilità della tesi attorea, circa il fatto che l'incarico relativo allo studio di fattibilità afferisse alla sola verifica del possesso delle caratteristiche tecnico-amministrative relative all'edificio condominiale, che permettesse al Condominio di accedere alle agevolazioni fiscali del cd. quindi senza alcuna necessità di Parte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/15 verifica della conformità catastale e urbanistica dell'edificio condominiale. Invero, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico dell'edificio condominiale nel suo complesso, non vi è dubbio che la presenza di addizioni, di superfetazioni, sopraelevazioni e rifacimenti di balconi ottocenteschi rifatti con calcestruzzo armato, avrebbero richiesto una attenzione maggiore da parte del . E' indubbio, infatti, che lo Parte_1 studio di fattibilità dell'intervento ai fini dell'agevolazione Parte_3 richiedeva necessariamente – alla luce della normativa di settore richiamata dalle parti e delle istruzioni della Agenzia delle Entrate - la verifica e il superamento di eventuali abusi edilizi, anche se minori, pena la decadenza dai benefici fiscali. Non a caso anche il ricorrente ha ammesso che sul punto era indispensabile, per eseguire gli interventi, quanto meno una CILA, che in sé richiede appunto l'indicazione e la verifica dei titoli edilizi dell'edificio condominiale e l'asseverazione della conformità catastale e urbanistica. Ciò posto, considerata la natura unilaterale del recesso operato dal ricorrente e le omissioni contenute nel piano di fattibilità, che integrano un adempimento parziale o comunque un non perfetto adempimento, si ritiene che il compenso spettante al ricorrente possa essere così rideterminato: a) € Pa 7.162,24 (voce “a.I)” Studi fattibilità; b) € 4.407,53 (voce “a.II)” Stime e valutazioni;
c) € 34.709,29 (voce “b.I)” Progettazione preliminare;
d) Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”, pari ad € 1.101,88 e così per un importo complessivo di € 47.380,94 senza alcuna maggiorazione del 25% per incarico parziale, per essere stata l'interruzione del rapporto contrattuale una scelta discrezionale del ricorrente, che non ritenne di dover rendere chiarimenti al resistente su questioni non peregrine incidenti su aspetti civili, amministrativi, urbanistici, fiscali e penali delle vicenda contrattuale. Il va dunque condannato al pagamento in favore del CP_2 ricorrente, in proprio e nella qualità, della complessiva somma di 47.380,94 oltre I.V.A. e contributo Inarcassa come per legge e con l'aggiunta dei soli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. Considerata la reciproca soccombenza, con la domanda del ricorrente accolta solo in minima parte rispetto all'importo richiesto in ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/15 1) Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente, in proprio e nella qualità, della complessiva somma di euro 47.380,94 oltre I.V.A. e contributo Inarcassa, come per legge e con l'aggiunta dei soli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in data 16.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/15