Articolo 60 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 59Articolo 61
Versione
9 agosto 1967
Art. 60.
Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province di Bolzano e di Trento non avranno efficacia le norme della presente legge in contrasto con i rispettivi ordinamenti.
Le norme stabilite dalla presente legge che risultassero in eventuale contrasto con le leggi istitutive delle Regioni decadranno automaticamente all'atto in cui dette leggi saranno emanate.
Entrata in vigore il 9 agosto 1967
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