Sentenza 31 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2026REG.PROV.COLL.
N. 00174/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Bono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. NO Lo TI e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza n. -OMISSIS-/2017 del 12 maggio 2017, notificata il 29 maggio 2017, il Comune di -OMISSIS- ordinava ai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo su un lotto di terreno di loro proprietà sito in -OMISSIS-, -OMISSIS- (N.C.T. foglio -OMISSIS-), così descritte: "un fabbricato ad una elevazione fuori terra di mq. 128,00 circa su una piattaforma in cemento di mq. 163,00 fuoriuscente dal piano di campagna cm. 60; nel retroprospetto del lotto, un manufatto in muratura ad una elevazione fuori terra dalle dimensioni di mq. 13,00 circa adibito in parte a locale cucina e in parte a w.c.; una tettoia dalle dimensioni di ml. 6,00 x 4,00 circa in ferro e soprastanti pannelli coibentati".
Il provvedimento traeva origine dalla nota informativa del Corpo di Polizia Municipale n. -OMISSIS- del 12 aprile 2017.
Con ricorso notificato il 12 luglio 2017 e depositato il 31 luglio 2017, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- impugnavano l'ordinanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia deducendo: (A) illegittimità per mancata allegazione del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, con conseguente lesione del diritto di difesa; (B) illegittimità per violazione del D.P.R. 380/2001 e della L.R. Sicilia n. 4/2003, sostenendo che il fabbricato di 128 mq esisterebbe da oltre trent'anni e che le opere indicate ai punti 2 e 3 (manufatto in muratura e tettoia) sarebbero precarie e sottratte al regime concessorio; (C) illegittimità per eccesso di potere e difetto di motivazione, lamentando che il decorso di oltre trent'anni e la prolungata inerzia amministrativa avrebbero ingenerato legittimo affidamento e imposto un onere motivazionale rafforzato circa l'interesse pubblico concreto alla demolizione.
Il Comune di -OMISSIS- non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 2578 del 2 agosto 2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II, respingeva il ricorso ritenendo: (i) infondata la doglianza sulla mancata allegazione del verbale, contenendo l'ordinanza compiuta descrizione delle opere e non essendovi vera motivazione per relationem; (ii) non provata l'epoca di realizzazione del fabbricato, gravando sul richiedente l'onere di fornire documentazione certa e univoca; (iii) non precarie le opere indicate ai punti 2 e 3, trattandosi di manufatti in muratura e tettoia in ferro con pannelli coibentati; (iv) non necessaria motivazione rafforzata, essendo l'ordine di demolizione atto vincolato che non richiede motivazione sull'interesse pubblico né essendo configurabile affidamento tutelabile per il decorso del tempo.
Avverso tale sentenza gli odierni appellanti hanno proposto appello articolato su quattro motivi.
Il Comune di-OMISSIS-non si è costituito neppure in questo grado di giudizio.
2. Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata allegazione del verbale di sopralluogo, sostenendo che tale omissione avrebbe leso il loro diritto di difesa impedendo la verifica della correttezza delle contestazioni.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza consolidata ha stabilito che la motivazione per “relationem " non ha rilievo invalidante quando l'atto contenga già la descrizione dell'abuso, la constatazione della sua esecuzione in assenza di titolo e l'individuazione delle disposizioni di legge violate. Il concetto di disponibilità dell'atto richiamato non comporta che l'atto debba essere unito al provvedimento che lo evoca, essendo sufficiente che sia reso disponibile mediante il procedimento di accesso ai documenti amministrativi (Cons di Stato sent. n. 3001/23).
Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata contiene la compiuta descrizione delle opere, la constatazione dell'assenza di titolo e l'individuazione delle norme violate, sicché non si configura neppure, a stretto rigore, motivazione per relationem . Gli appellanti, del resto, non hanno dimostrato di aver esercitato il diritto di accesso né di aver subito un diniego.
3. Con il secondo e il quarto motivo, strettamente connessi, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata l'epoca di realizzazione del fabbricato di 128 mq e ha escluso la necessità di motivazione rafforzata sull'interesse pubblico concreto alla demolizione.
I motivi sono infondati.
3.1. Sul piano probatorio, l'onere della prova dell'epoca di realizzazione di un abuso entro il termine di legge grava sul richiedente la sanatoria. Tale prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca o comunque su elementi oggettivi.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in quanto fondate sul mero ricordo del dichiarante, non assurgono di per sé sole a prova della datazione, necessitando di riscontri esterni di natura documentale o comunque oggettiva.
Nel caso di specie, gli appellanti non hanno prodotto né in primo grado né in appello alcuna documentazione oggettiva (fatture, aerofotogrammetrie, mappe catastali), limitandosi a generiche affermazioni sulla vetustà del manufatto.
Sul piano dell'affidamento e della motivazione rafforzata, la questione è stata definitivamente risolta dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017, secondo cui " il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata. Il principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso ".
Tale orientamento è stato ribadito dalla giurisprudenza recente: " l'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana" (Consiglio di Stato n. 2816/2025; n. 6523/2025; n. 1476/2026).
Nel caso di specie, gli appellanti non hanno dimostrato quando il Comune abbia avuto conoscenza dell'abuso, né risultano acquirenti in buona fede. La nota informativa della Polizia Municipale n. -OMISSIS- del 12.04.2017 costituisce il primo atto di conoscenza formale e l'ordinanza è stata adottata il 12 maggio 2017, a distanza di un solo mese. Non sussiste pertanto alcuna inerzia amministrativa prolungata né affidamento tutelabile.
4. Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il manufatto in muratura di 13 mq e la tettoia in ferro con pannelli coibentati non rientrino nell'art. 20 della L.R. Sicilia n. 4/2003 sulle opere precarie.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza ha chiarito che "per individuare la natura precaria di un'opera si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui se essa è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche ove realizzata con materiali facilmente amovibili" (Consiglio di Stato n. 4595/2024). "La precarietà postula un uso specifico ma temporalmente limitato del bene, diretto a soddisfare esigenze meramente temporanee" (Consiglio di Stato n. 8716/2025).
Un manufatto in muratura di 13 mq adibito a cucina e w.c., per sua natura, non è facilmente rimovibile né destinato a esigenze temporanee. La presenza di impianti (cucina e servizi igienici) ne conferma la destinazione stabile. Non è sufficiente che si tratti di un manufatto smontabile o non infisso stabilmente al suolo, ove lo stesso sia destinato al soddisfacimento di esigenze permanenti.
Quanto alla tettoia, la stessa è descritta come realizzata " in ferro e soprastanti pannelli coibentati". La coibentazione con pannelli e la struttura in ferro ancorata al suolo, unitamente alla circostanza che sotto la tettoia è ubicata la cucina in muratura, configurano un manufatto stabile destinato a soddisfare esigenze permanenti.
Una copertura costituita da elementi strutturali in acciaio ancorati al suolo tramite piastre e dotata di pannelli coibentati non ha carattere precario.
5. Per le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto.
Il Tribunale di primo grado ha correttamente applicato i principi consolidati in materia di: (i) sufficienza della motivazione dell'ordinanza di demolizione quando contenga la descrizione delle opere e l'assenza di titolo; (ii) natura vincolata del provvedimento, che non richiede motivazione rafforzata sull'interesse pubblico; (iii) insussistenza di affidamento tutelabile per il decorso del tempo; (iv) onere probatorio rigoroso sull'epoca di realizzazione; (v) interpretazione restrittiva dell'art. 20 L.R. n. 4/2003 sulle opere precarie, fondata sul criterio funzionale e non strutturale.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Carini esonera il Collegio dall'onere di provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
l 'appello.
Nulla per le pese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE GN, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
NO Lo TI, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO Lo TI | BE GN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.