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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1234/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA Sezione Seconda Civile dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1234/2020 R.G. A.C. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Barduagni ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Battista Tiepolo n.21 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
( c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Filippucci ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Macerata Via Velluti n. 19 presso lo studio del difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 26 ottobre 2022
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
Macerata i sigg. , , e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
al fine di ottenere il pagamento di Euro 9.260,40 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia corrispondente ad una quota di urgenti lavori edili di ristrutturazione eseguiti su una unità immobiliare di proprietà di parte attrice/appellata e ricadenti, in parte, anche su di una porzione immobiliare di proprietà dei convenuti.
pagina 1 di 5 A sostegno della domanda riferiva di aver acquistato in data 15/05/2012 la proprietà dell'unità immobiliare costituita da un antico fabbricato cielo-terra disposto su tre piani sito in Visto (MC),
Località Borgo Sant'NI, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Visto al Foglio 34, Particella
191: a) il piano terra risulta composto da due cantine di cui, una di proprietà di parte attrice, e l'altra - oggetto del giudizio - di proprietà per diritto acquisito mediante usucapione mai regolarizzato - del sig. ; b) il primo e secondo piano dall'unità abitativa con soggiorno, camere, Parte_1
cucina e bagno. Tale immobile, a seguito degli eventi sismici del 1997, risultava lesionato tanto da essere oggetto di dichiarazione di inagibilità con l'Ordinanza sindacale n. 833 di prot. Del 02/02/1998 ( cfr all) con la conseguenza che i lavori erano urgenti ed indifferibili. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda. Rimanevano contumaci , Parte_1 Controparte_2
e . Controparte_3 Controparte_4
All'esito dell' espletata istruttoria ( produzioni documentali , prove per testi e CTU ) il Tribunale di
Macerata con sentenza resa ex art 281 sexies nr. 846/2020 pubblicata in data 06/10/2020 così decideva: “ Accoglie la domanda promossa da nei confronti di e CP_1 Parte_1
per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento in favore della attrice della complessiva somma di
€. 10.641,99, oltre accessori di legge ed oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo. Condanna
al rimborso in favore di delle spese del presente giudizio, che si Parte_1 CP_1
liquidano in euro 4.835,00 oltre il rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, nonché euro
264,00 per esborsi ed oltre le spese di CTU come liquidate con decreto del 20/05/2019. Rigetta la domanda di parte attrice nei confronti dei convenuti contumaci , Controparte_2 CP_4
e ”.
[...] Controparte_3
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello chiedendo, in riforma Parte_1
“dichiarare l'inammissibilità della domanda di rimborso delle somme, pari al 10% del totale, in favore della sig.ra relative ai lavori di ristrutturazione del fabbricato sito in Visso alla loc. Borgo CP_1
Sant'NI (foglio 34 particella 191). Conseguentemente condannare la sig.ra alla CP_1
restituzione dell'importo percepito di Euro 19.578,09, con gli interessi legali dalla data della ricezione,
2.11.2020 al saldo effettivo Con vittoria di spese. Si costituiva l' appellata chiedendo il CP_1
rigetto dell' appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 26 ottobre 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 L' appellante con il primo motivo lamenta “Erronea e/o omessa valutazione delle prove prodotte”. In particolare contesta che il primo giudice abbia fondato il proprio convincimento sulla CTU non considerando che anche secondo il consulente l'attrice avrebbe dovuto “coinvolgere gli altri proprietari nella decisione di procedere alla immediata ristrutturazione dell'immobile”.
Il motivo non è fondato.
Risulta dagli atti che con nota raccomandata in data 22 giugno 2012 (cfr. all. sub 5 atto di citazione) ricevuta dal in data 25 giugno la aveva informato gli allora convenuti, sia di avere Parte_1 CP_1
dovuto riparare urgentemente il tetto, “onde evitare danni alla pubblica e privata incolumità”, e sia dei lavori di ristrutturazione da effettuare informando i i convenuti che “ Nella ristrutturazione in corso è previsto anche il rinforzo dei muri perimetrali” ed invitandoli ad “un incontro per esaminare in via amichevole la situazione e prendere gli opportuni accordi secondo le intese da raggiungere”.
Tale nota è rimasta priva di riscontro, tanto che il a pg. 2 della comparsa di costituzione si Parte_1
limita a sostenere che la raccomandata “ era prettamente strumentale e finalizzata ad ottenere la cessione sostanzialmente gratuita della cantina”.
E comunque il tutto viene superato da quanto si esporrà al punto successivo.
Con il secondo motivo viene eccepita infatti “ Erronea applicazione dell'art. 1134 c.c.” In particolare l'appellante contesta che il Tribunale ha erroneamente applicato l'art 1134 c.c. in quanto nulla ha provato circa l'impossibilità di avvisare il sig. Parte_1
Anche tale doglianza è priva di pregio.
L'art. 1134 stabilisce che il condomino che ha eseguito spontaneamente spese per le cose comuni ha diritto al rimborso da parte degli altri condomini quando si tratti di spese urgenti: “ Istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poiché tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art.1134 cod. civ.» (Cass. 12 ottobre 2011
n. 21015; cfr Cassazione civile sez. VI – 2, sentenza n. 620/2019).
In particolare, sempre secondo la S.C. è “urgente” la spesa la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del bonus pater familias, allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune. E nel caso di specie, le spese di messa in sicurezza e di ripristino funzionale dell' immobile erano certamente urgenti: nella perizia in atti si legge infatti ( cfr. pg 20 elaborato ) che " Inoltre occorre anche evidenziare che l'immobile, a seguito degli eventi pagina 3 di 5 sismici susseguitisi a cavallo degli anni 1997/98, era stato dichiarato inagibile con ordinanza sindacale del 02.02.1998. Pertanto, in base a tutto quanto sopra rappresentato, si può senza ombra di dubbio determinare che vi sia stata la necessità e l'urgenza da parte attrice nell'eseguire le opere di ristrutturazione dell'intero immobile. Si evidenzia inoltre che parte attrice è intervenuta senza ulteriori indugi e con una certa celerità immediatamente dopo l'acquisto dell'immobile, presumibilmente al fine di non compromettere ancor di più uno stato di abbandono e una situazione ormai improcrastinabile e a distanza di 15 anni dagli eventi sismici”.
E ciò conforta ulteriormente il criterio della indifferibilità dei lavori da eseguire, sancito dalla EM
Corte , che risulta così certamente integrato.
Peraltro l' elaborato risulta esaustivo, analitico ed immune da vizi logici e non ci sono ad avviso del
Collegio ragioni per discostarsene neanche in ordine al quantum riconosciuto alla : il CTU, ha CP_1
redatto la perizia seguito di sopralluoghi ( cfr. documentazione fotografica, elaborati grafici di riferimento e contabilità lavori ) ed ha anche risposto alle osservazioni delle parti in maniera analitica ed esaustiva confermando sostanzialmente la perizia già depositata in ogni sua parte.
Quanto statuito comporta il respingimento delle ulteriori doglianze delle parti.
L' appello deve pertanto essere rigettato e la gravata sentenza confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro ed avverso la sentenza del Tribunale di Macerata resa ex art 281 sexies
[...] CP_1
nr. 846/2020 pubblicata in data 06/10/2020 così provvede:
- rigetta l' appello
- conferma per l'effetto l' impugnata pronuncia;
- condanna a rifondere in favore della le spese del grado, spese che Parte_1 CP_1
si ritiene dover liquidare in complessivi €. 3.966,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% , nonché €.150,00 per esborsi ed oneri di legge.
pagina 4 di 5 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2023
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA Sezione Seconda Civile dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1234/2020 R.G. A.C. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Barduagni ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Battista Tiepolo n.21 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
( c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Filippucci ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Macerata Via Velluti n. 19 presso lo studio del difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 26 ottobre 2022
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
Macerata i sigg. , , e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
al fine di ottenere il pagamento di Euro 9.260,40 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia corrispondente ad una quota di urgenti lavori edili di ristrutturazione eseguiti su una unità immobiliare di proprietà di parte attrice/appellata e ricadenti, in parte, anche su di una porzione immobiliare di proprietà dei convenuti.
pagina 1 di 5 A sostegno della domanda riferiva di aver acquistato in data 15/05/2012 la proprietà dell'unità immobiliare costituita da un antico fabbricato cielo-terra disposto su tre piani sito in Visto (MC),
Località Borgo Sant'NI, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Visto al Foglio 34, Particella
191: a) il piano terra risulta composto da due cantine di cui, una di proprietà di parte attrice, e l'altra - oggetto del giudizio - di proprietà per diritto acquisito mediante usucapione mai regolarizzato - del sig. ; b) il primo e secondo piano dall'unità abitativa con soggiorno, camere, Parte_1
cucina e bagno. Tale immobile, a seguito degli eventi sismici del 1997, risultava lesionato tanto da essere oggetto di dichiarazione di inagibilità con l'Ordinanza sindacale n. 833 di prot. Del 02/02/1998 ( cfr all) con la conseguenza che i lavori erano urgenti ed indifferibili. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda. Rimanevano contumaci , Parte_1 Controparte_2
e . Controparte_3 Controparte_4
All'esito dell' espletata istruttoria ( produzioni documentali , prove per testi e CTU ) il Tribunale di
Macerata con sentenza resa ex art 281 sexies nr. 846/2020 pubblicata in data 06/10/2020 così decideva: “ Accoglie la domanda promossa da nei confronti di e CP_1 Parte_1
per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento in favore della attrice della complessiva somma di
€. 10.641,99, oltre accessori di legge ed oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo. Condanna
al rimborso in favore di delle spese del presente giudizio, che si Parte_1 CP_1
liquidano in euro 4.835,00 oltre il rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, nonché euro
264,00 per esborsi ed oltre le spese di CTU come liquidate con decreto del 20/05/2019. Rigetta la domanda di parte attrice nei confronti dei convenuti contumaci , Controparte_2 CP_4
e ”.
[...] Controparte_3
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello chiedendo, in riforma Parte_1
“dichiarare l'inammissibilità della domanda di rimborso delle somme, pari al 10% del totale, in favore della sig.ra relative ai lavori di ristrutturazione del fabbricato sito in Visso alla loc. Borgo CP_1
Sant'NI (foglio 34 particella 191). Conseguentemente condannare la sig.ra alla CP_1
restituzione dell'importo percepito di Euro 19.578,09, con gli interessi legali dalla data della ricezione,
2.11.2020 al saldo effettivo Con vittoria di spese. Si costituiva l' appellata chiedendo il CP_1
rigetto dell' appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 26 ottobre 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 L' appellante con il primo motivo lamenta “Erronea e/o omessa valutazione delle prove prodotte”. In particolare contesta che il primo giudice abbia fondato il proprio convincimento sulla CTU non considerando che anche secondo il consulente l'attrice avrebbe dovuto “coinvolgere gli altri proprietari nella decisione di procedere alla immediata ristrutturazione dell'immobile”.
Il motivo non è fondato.
Risulta dagli atti che con nota raccomandata in data 22 giugno 2012 (cfr. all. sub 5 atto di citazione) ricevuta dal in data 25 giugno la aveva informato gli allora convenuti, sia di avere Parte_1 CP_1
dovuto riparare urgentemente il tetto, “onde evitare danni alla pubblica e privata incolumità”, e sia dei lavori di ristrutturazione da effettuare informando i i convenuti che “ Nella ristrutturazione in corso è previsto anche il rinforzo dei muri perimetrali” ed invitandoli ad “un incontro per esaminare in via amichevole la situazione e prendere gli opportuni accordi secondo le intese da raggiungere”.
Tale nota è rimasta priva di riscontro, tanto che il a pg. 2 della comparsa di costituzione si Parte_1
limita a sostenere che la raccomandata “ era prettamente strumentale e finalizzata ad ottenere la cessione sostanzialmente gratuita della cantina”.
E comunque il tutto viene superato da quanto si esporrà al punto successivo.
Con il secondo motivo viene eccepita infatti “ Erronea applicazione dell'art. 1134 c.c.” In particolare l'appellante contesta che il Tribunale ha erroneamente applicato l'art 1134 c.c. in quanto nulla ha provato circa l'impossibilità di avvisare il sig. Parte_1
Anche tale doglianza è priva di pregio.
L'art. 1134 stabilisce che il condomino che ha eseguito spontaneamente spese per le cose comuni ha diritto al rimborso da parte degli altri condomini quando si tratti di spese urgenti: “ Istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poiché tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art.1134 cod. civ.» (Cass. 12 ottobre 2011
n. 21015; cfr Cassazione civile sez. VI – 2, sentenza n. 620/2019).
In particolare, sempre secondo la S.C. è “urgente” la spesa la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del bonus pater familias, allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune. E nel caso di specie, le spese di messa in sicurezza e di ripristino funzionale dell' immobile erano certamente urgenti: nella perizia in atti si legge infatti ( cfr. pg 20 elaborato ) che " Inoltre occorre anche evidenziare che l'immobile, a seguito degli eventi pagina 3 di 5 sismici susseguitisi a cavallo degli anni 1997/98, era stato dichiarato inagibile con ordinanza sindacale del 02.02.1998. Pertanto, in base a tutto quanto sopra rappresentato, si può senza ombra di dubbio determinare che vi sia stata la necessità e l'urgenza da parte attrice nell'eseguire le opere di ristrutturazione dell'intero immobile. Si evidenzia inoltre che parte attrice è intervenuta senza ulteriori indugi e con una certa celerità immediatamente dopo l'acquisto dell'immobile, presumibilmente al fine di non compromettere ancor di più uno stato di abbandono e una situazione ormai improcrastinabile e a distanza di 15 anni dagli eventi sismici”.
E ciò conforta ulteriormente il criterio della indifferibilità dei lavori da eseguire, sancito dalla EM
Corte , che risulta così certamente integrato.
Peraltro l' elaborato risulta esaustivo, analitico ed immune da vizi logici e non ci sono ad avviso del
Collegio ragioni per discostarsene neanche in ordine al quantum riconosciuto alla : il CTU, ha CP_1
redatto la perizia seguito di sopralluoghi ( cfr. documentazione fotografica, elaborati grafici di riferimento e contabilità lavori ) ed ha anche risposto alle osservazioni delle parti in maniera analitica ed esaustiva confermando sostanzialmente la perizia già depositata in ogni sua parte.
Quanto statuito comporta il respingimento delle ulteriori doglianze delle parti.
L' appello deve pertanto essere rigettato e la gravata sentenza confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro ed avverso la sentenza del Tribunale di Macerata resa ex art 281 sexies
[...] CP_1
nr. 846/2020 pubblicata in data 06/10/2020 così provvede:
- rigetta l' appello
- conferma per l'effetto l' impugnata pronuncia;
- condanna a rifondere in favore della le spese del grado, spese che Parte_1 CP_1
si ritiene dover liquidare in complessivi €. 3.966,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% , nonché €.150,00 per esborsi ed oneri di legge.
pagina 4 di 5 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2023
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
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