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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/08/2025, n. 4274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4274 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nella causa n. 4282/2024 r.g.
Promossa da argentina, nata il Parte_1
19.1.1982, e argentino, nato il [...], Parte_2 residenti in R.20 Km 14 M. 69 L. 4 SNC, quartiere Verandas de Siete
Soles, Malagueno, Santa Maria, Cordoba. Parte_1
e , in proprio diritto e in nome, per conto Parte_2
e nell'interesse dei loro figli minorenni, , Persona_1 argentino, nato il [...], ed , Persona_2 argentina, nata il [...], entrambi residenti presso lo stesso indirizzo dei genitori;
, argentina, Controparte_1 nata in data [...], residente in [...], Pueyrredon,
Cordoba, Capoluogo, Cordoba;
, argentino, Controparte_2 nato il [...], residente in [...], Residencial Velez
Sarsfield, Cordoba Capoluogo, Cordoba;
Controparte_3 argentino, nato il [...], , residente in [...]53 lote 2 SNC, Las
Canitas, Malagu;
, argentina, nata il [...], Controparte_4
e argentino, nato il [...], entrambi residenti in CP_5 Parte_3
Via Isaac Newton n. 5870, Villa Belgrano, Cordoba Capolugo,
Cordoba. e agiscono in proprio Controparte_4 Controparte_6 nonché in nome, per conto e nell'interesse della figlia minorenne, 1 , argentina, nata il [...], residente nello Persona_3 stesso indirizzo dei genitori;
, argentino, Parte_4 nato il [...], residente in [...], quartiere Pinares, Almafuerte, , Cordoba;
Persona_4 [...]
, argentina, nata il [...], residente in “Mza 34 Controparte_7
Lote 9” SNC, Alto de Manantiales, Cordoba Capoluogo, Cordoba;
, argentina, nata il [...], residente in Controparte_8
Via Cacheuta n. 4067, Pque Atlatica, Cordoba Capoluogo, Cordoba;
, nata a [...], provincia di Parte_5
Chubut, Argentina, il 26.4.1983 e residente in [...],
Ostende, circondario di Pinamar, provincia di Buenos Aires,
Argentina; nato a [...], provincia di Misiones, Parte_6
Argentina, il 19.1.1974, residente in [...], Km. 380, quartiere
Deportiva 1 Lore 111, Costa Esmeralda, circondario di La Costa, provincia di Buenos Aires;
e Parte_5 Parte_6 agiscono in proprio nonché in nome, per conto e nell'interesse dei loro figli minorenni, , nato nella città di Mar del Plata, Persona_5 provincia di Buenos Aires, il 3.8.2012, residente in [...], Km.
380, quartiere Deportiva 1 Lote 111, Costa Esmeralda, circondario di
La Costa, provincia di Buenos Aires, Argentina, e Parte_7 nato nella città di Mar del Plata, provincia di Buenos Aires, il 15.9.2015, residente in [...], Km. 380, quartiere Deportiva 1 Lote 111, Costa
Esmeralda, circondario di La Costa, provincia di Buenos Aires,
Argentina, tutti, sia in proprio che nell'interesse dei figli minori, rappresentati e difesi dall'Avvocato Fabrizio PLAGENZA
Ricorrenti
Contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_9 dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti della Procura della Repubblica di Catania
2 Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni concludendo per l'accoglimento del ricorso e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nato a [...] Persona_6
l'11/11/1898, cittadino italiano, emigrato in Argentina dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti, alla luce dell'allora vigente legge n.
555 del 1912.
Il si è costituito in giudizio formulando le Controparte_9 seguenti conclusioni: <voglia l'adito tribunale: • dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva;
in subordine, nel merito, valutare la domanda alla luce dei principi qui compendiati, relazione agli elementi probatori offerti da controparte;
conseguentemente, caso declaratoria inammissibilità passiva, condannare alle spese del presente grado, che, conformità ai parametri d.m.
55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei valori medi;
• nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, compensare le spese del procedimento.
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il
3 seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Il richiedente dovrebbe limitarsi a Controparte_9 chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. Parte attrice chiede infatti la concessione della CP_9 cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita. In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n.
572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11,
13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Controparte_9
Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il
4 rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n.
33 è di 730 giorni.
Nella specie i ricorrenti hanno dato prova di avere effettuato senza successo diversi tentativi di prenotazione attraverso la piattaforma
Prenot@mi presso il Consolato d'Italia in Argentina. È evidente che il
, che non riesce neanche a concedere un appuntamento a chi CP_9 lo richiede, difficilmente potrà rispettare il termine di 730 giorni previsti per la definizione del procedimento.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non
è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis alle figlie e ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempli passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L.
n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
5 Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal . Controparte_9
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
In particolare, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
1)In data 11 Novembre 1898 nasceva in SO (SR), il Sig. Per_6
[...]
2) Dall'unione con nascevano : , Parte_8 CP_10
e Persona_7 Persona_8
6 3) Dall'unione tra e , nasceva CP_10 CP_11 [...]
Persona_9
4) Dall'unione tra e Persona_7 Persona_10
nasceva e
[...] Persona_11 Persona_12
[...]
5) Dall'unione tra e Persona_8 Persona_13 nasceva Persona_14
6) Dall'unione tra e Persona_9 Persona_15
, nascevano e
[...] Parte_4 Persona_16
;
[...]
7) Dall'unione tra e Persona_11 CP_12 nascevano e
[...] Controparte_7 [...]
Persona_17
8) Dall'unione tra e , Persona_12 Controparte_13 nascevano , e Controparte_3 Parte_5 [...]
e ; Persona_18 Controparte_4
9) contraeva matrimonio con Parte_4 Per_19
; contraeva matrimonio con
[...] Controparte_7 [...]
; Persona_20
10) Dall'unione tra e nasceva Controparte_4 Controparte_6
; Persona_3
11) Dall'unione tra e , nascevano Parte_5 Parte_6
e ; Persona_21 Persona_22
12) contraeva matrimonio con Controparte_2 [...]
; CP_14
13)Dall'unione tra e Persona_14 Per_23 Per_24
nascevano e
[...] Parte_1 [...]
; Controparte_1
7 14 ) dall'unione tra e Parte_1 Parte_2
, nascevano e
[...] Persona_2 Persona_1
[...]
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_9
Il nulla ha opposto al riconoscimento della CP_9 cittadinanza italiana richiesto e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, le spese possono essere compensate.
Va inoltre precisato che la domanda proposta da Parte_2
, e merita accoglimento
[...] Controparte_6 Parte_6 limitatamente a quella proposta in nome e per conto dei rispettivi figli minori dovendo essere rigettata quella proposta “in proprio” per carenza dei presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_4
, ,
[...] Controparte_7 Persona_17
, ,
[...] Controparte_3 Parte_5 [...]
, , Persona_18 Controparte_4 Persona_3
, , Persona_21 Persona_22 Parte_1
[...] Controparte_1 Persona_2
e sono cittadini italiani iure
[...] Persona_1
8 sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_9
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Rigetta la domanda di riconoscimento della cittadinanza proposta da , e “in Parte_2 Controparte_6 Parte_6 proprio”;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 14/07/2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Giovanna Calvino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nella causa n. 4282/2024 r.g.
Promossa da argentina, nata il Parte_1
19.1.1982, e argentino, nato il [...], Parte_2 residenti in R.20 Km 14 M. 69 L. 4 SNC, quartiere Verandas de Siete
Soles, Malagueno, Santa Maria, Cordoba. Parte_1
e , in proprio diritto e in nome, per conto Parte_2
e nell'interesse dei loro figli minorenni, , Persona_1 argentino, nato il [...], ed , Persona_2 argentina, nata il [...], entrambi residenti presso lo stesso indirizzo dei genitori;
, argentina, Controparte_1 nata in data [...], residente in [...], Pueyrredon,
Cordoba, Capoluogo, Cordoba;
, argentino, Controparte_2 nato il [...], residente in [...], Residencial Velez
Sarsfield, Cordoba Capoluogo, Cordoba;
Controparte_3 argentino, nato il [...], , residente in [...]53 lote 2 SNC, Las
Canitas, Malagu;
, argentina, nata il [...], Controparte_4
e argentino, nato il [...], entrambi residenti in CP_5 Parte_3
Via Isaac Newton n. 5870, Villa Belgrano, Cordoba Capolugo,
Cordoba. e agiscono in proprio Controparte_4 Controparte_6 nonché in nome, per conto e nell'interesse della figlia minorenne, 1 , argentina, nata il [...], residente nello Persona_3 stesso indirizzo dei genitori;
, argentino, Parte_4 nato il [...], residente in [...], quartiere Pinares, Almafuerte, , Cordoba;
Persona_4 [...]
, argentina, nata il [...], residente in “Mza 34 Controparte_7
Lote 9” SNC, Alto de Manantiales, Cordoba Capoluogo, Cordoba;
, argentina, nata il [...], residente in Controparte_8
Via Cacheuta n. 4067, Pque Atlatica, Cordoba Capoluogo, Cordoba;
, nata a [...], provincia di Parte_5
Chubut, Argentina, il 26.4.1983 e residente in [...],
Ostende, circondario di Pinamar, provincia di Buenos Aires,
Argentina; nato a [...], provincia di Misiones, Parte_6
Argentina, il 19.1.1974, residente in [...], Km. 380, quartiere
Deportiva 1 Lore 111, Costa Esmeralda, circondario di La Costa, provincia di Buenos Aires;
e Parte_5 Parte_6 agiscono in proprio nonché in nome, per conto e nell'interesse dei loro figli minorenni, , nato nella città di Mar del Plata, Persona_5 provincia di Buenos Aires, il 3.8.2012, residente in [...], Km.
380, quartiere Deportiva 1 Lote 111, Costa Esmeralda, circondario di
La Costa, provincia di Buenos Aires, Argentina, e Parte_7 nato nella città di Mar del Plata, provincia di Buenos Aires, il 15.9.2015, residente in [...], Km. 380, quartiere Deportiva 1 Lote 111, Costa
Esmeralda, circondario di La Costa, provincia di Buenos Aires,
Argentina, tutti, sia in proprio che nell'interesse dei figli minori, rappresentati e difesi dall'Avvocato Fabrizio PLAGENZA
Ricorrenti
Contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_9 dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti della Procura della Repubblica di Catania
2 Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni concludendo per l'accoglimento del ricorso e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nato a [...] Persona_6
l'11/11/1898, cittadino italiano, emigrato in Argentina dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti, alla luce dell'allora vigente legge n.
555 del 1912.
Il si è costituito in giudizio formulando le Controparte_9 seguenti conclusioni: <voglia l'adito tribunale: • dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva;
in subordine, nel merito, valutare la domanda alla luce dei principi qui compendiati, relazione agli elementi probatori offerti da controparte;
conseguentemente, caso declaratoria inammissibilità passiva, condannare alle spese del presente grado, che, conformità ai parametri d.m.
55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei valori medi;
• nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, compensare le spese del procedimento.
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il
3 seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Il richiedente dovrebbe limitarsi a Controparte_9 chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. Parte attrice chiede infatti la concessione della CP_9 cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita. In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n.
572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11,
13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Controparte_9
Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il
4 rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n.
33 è di 730 giorni.
Nella specie i ricorrenti hanno dato prova di avere effettuato senza successo diversi tentativi di prenotazione attraverso la piattaforma
Prenot@mi presso il Consolato d'Italia in Argentina. È evidente che il
, che non riesce neanche a concedere un appuntamento a chi CP_9 lo richiede, difficilmente potrà rispettare il termine di 730 giorni previsti per la definizione del procedimento.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non
è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis alle figlie e ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempli passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L.
n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
5 Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal . Controparte_9
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
In particolare, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
1)In data 11 Novembre 1898 nasceva in SO (SR), il Sig. Per_6
[...]
2) Dall'unione con nascevano : , Parte_8 CP_10
e Persona_7 Persona_8
6 3) Dall'unione tra e , nasceva CP_10 CP_11 [...]
Persona_9
4) Dall'unione tra e Persona_7 Persona_10
nasceva e
[...] Persona_11 Persona_12
[...]
5) Dall'unione tra e Persona_8 Persona_13 nasceva Persona_14
6) Dall'unione tra e Persona_9 Persona_15
, nascevano e
[...] Parte_4 Persona_16
;
[...]
7) Dall'unione tra e Persona_11 CP_12 nascevano e
[...] Controparte_7 [...]
Persona_17
8) Dall'unione tra e , Persona_12 Controparte_13 nascevano , e Controparte_3 Parte_5 [...]
e ; Persona_18 Controparte_4
9) contraeva matrimonio con Parte_4 Per_19
; contraeva matrimonio con
[...] Controparte_7 [...]
; Persona_20
10) Dall'unione tra e nasceva Controparte_4 Controparte_6
; Persona_3
11) Dall'unione tra e , nascevano Parte_5 Parte_6
e ; Persona_21 Persona_22
12) contraeva matrimonio con Controparte_2 [...]
; CP_14
13)Dall'unione tra e Persona_14 Per_23 Per_24
nascevano e
[...] Parte_1 [...]
; Controparte_1
7 14 ) dall'unione tra e Parte_1 Parte_2
, nascevano e
[...] Persona_2 Persona_1
[...]
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_9
Il nulla ha opposto al riconoscimento della CP_9 cittadinanza italiana richiesto e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, le spese possono essere compensate.
Va inoltre precisato che la domanda proposta da Parte_2
, e merita accoglimento
[...] Controparte_6 Parte_6 limitatamente a quella proposta in nome e per conto dei rispettivi figli minori dovendo essere rigettata quella proposta “in proprio” per carenza dei presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_4
, ,
[...] Controparte_7 Persona_17
, ,
[...] Controparte_3 Parte_5 [...]
, , Persona_18 Controparte_4 Persona_3
, , Persona_21 Persona_22 Parte_1
[...] Controparte_1 Persona_2
e sono cittadini italiani iure
[...] Persona_1
8 sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_9
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Rigetta la domanda di riconoscimento della cittadinanza proposta da , e “in Parte_2 Controparte_6 Parte_6 proprio”;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 14/07/2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Giovanna Calvino
9