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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 404 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(p.i.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Grottaglie alla via Aristotele n. 12, presso lo studio dell'avv.
SC EI, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura, in atti,
- APPELLANTE -
E
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Gagliano del Capo alla via F.lli
Ciardo n, 73, presso lo studio dell'avv. Riccardo Monteduro, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti,
- APPELLATA –
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Basile e
TO LI, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in Taranto a via CP_2
Golfo di Taranto n. 7/D, in virtù di procura alle liti, in atti - APPELLATO –
E
, in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore,
- APPELLATO -
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza n. 3947/2019 il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_2
e , avverso l'intimazione di pagamento n. CP_3 Controparte_4
106.2018,6854359/000, presuntivamente notificata a mezzo p.e.c. il 15.10.2018, di complessivi €. 78.643,90, ma limitatamente all'importo di €. 11.804,41, preteso per crediti
CP_ previdenziali e premi volta ad ottenere l'annullamento per intervenuta CP_3
prescrizione dei seguenti atti, otto cartelle di pagamento e tre avvisi di addebito, riferiti tutti alle annualità contributive comprese tra il 2006 e il 2016:
1) n. 106201000077100521/000 presuntivamente notificata il 9.7.2010;
2) n. 10620100013019306/000 presuntivamente notificata il 5.11.2020;
3) n. 10620100014425525/000 presuntivamente notificata il 4.12.2010;
4) n. 10620110002998636/000 presuntivamente notificata il 26.3.2011;
5) n. 10620110004873903/000 presuntivamente notificata il 7.5.2011;
6) n. 10620140000615151/000 presuntivamente notificata il 28.1.2012;
7) n. 10620140005918979/000 presuntivamente notificata il 28.7.2014;
8) n. 10620170006742681/000 presuntivamente notificata il 25.8.2017;
9) n. 40620130000936215/000 presuntivamente notificato il 7.12.2013;
10) n. 40620140003215102/000 presuntivamente notificato il 18.2.2015;
11) n. 40620140003762986/000 presuntivamente notificato il 21.2.2015,
2 dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento innanzi indicate sub 1), 2), 3) e 5) per l'avvenuto sgravio, ex art. 4 d.l.119/2018 e rigettava nel il resto il ricorso, con integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Riteneva, in particolare, il Tribunale: a) la ritualità della notifica dell'opposta intimazione di pagamento e degli atti diversi da quelli sgravati, non risultando vanamente decorso il quinquennio dalla data di notifica dell'intimazione opposta (15.10.2018); b) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per non essere stata eccepita, a pena di decadenza nel termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
c) la tardività delle ulteriori doglianze per essere state dedotte con l'atto introduttivo del giudizio depositato il 9.1.2019, ossia oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
Resistevano l' e l' rilevando l'inammissibilità per Controparte_5
CP_ tardività dell'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito e di irritualità della notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento, insistendo per il rigetto dell'appello, vinte le spese.
Non si costituiva l . CP_3
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha sostenuto l'appellante l'erroneità della decisione per aver ritenuto la validità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento in formato “pdf” e non in formato “p7m” con conseguente annullamento delle prodromiche cartelle di pagamento.
Ha assunto, inoltre, l'errore del primo giudice per l'omessa pronuncia in ordine all'irritualità della notifica delle cartelle di pagamento innanzi indicate sub 6), 7) e 8) perché proveniente da indirizzo non censito nel pubblico registro e in ordine all'irregolarità della notifica dei
3 tre avvisi di addebito, evidenziando che l'avviso di ricevimento a mezzo posta, asseritamente riferito all'avviso di addebito n. 40620130000936215/000, in atti di , Controparte_1
è illeggibile, non evincendosi il nome del relativo destinatario, e che non vi è prova della notifica degli altri due avvisi di addebito n. 40620140003215102/000 e n.
40620140003762986/000. Ha insistito, pertanto, per la declaratoria di intervenuta prescrizione dei tre predetti avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento innanzi indicate contrassegnate dai nn. 6), 7), 8).
In sede di discussione l'appellante ha anche eccepito la tardività della costituzione dell , CP_2
avvenuta solo in data 12.9.2025, rispetto alla prima udienza di comparizione, fissata per il
13.9.2023, seguita da ulteriori rinvii di ufficio sino alla prima udienza di comparizione, nonché la inutilizzabilità dei documenti prodotti dallo stesso . CP_2
Le censure dell'appellante sono infondate.
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione formulata dall'appellante di tardività della
CP_ costituzione dell' Infatti, nell'ipotesi in cui il rinvio d'ufficio abbia ad oggetto l'udienza di discussione nel procedimento in materia di lavoro, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. n. 14288/2007) hanno ritenuto che “al fine di verificare il rispetto dei termini fissati – per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 c.p.c.- con riferimento alla «udienza di discussione», non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata
– ove, eventualmente, sopravvenga – in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga
CP_ effettivamente tenuta in sostituzione della prima”. E nella specie, l' si è costituito il
12.9.2025, nel rispetto dei 10 giorni, previsi dal citato art. 436 c.p.c., dalla prima udienza di discussione, tenutasi il 24.9.2025.
Va, inoltre, confermata la ritualità della notifica a mezzo pec della intimazione di pagamento n. 10620189000685435900, notificata da in data Controparte_1
15.10.2028, all'indirizzo mai disconosciuto, con Email_1
4 conseguente rigetto della relativa eccezione ribadita in questo grado di giudizio dalla
Parte_1
Infatti, la notifica è avvenuta e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26 D.P.R. 602/1973 che rinvia, sul punto, al D.P.R. 11.2.2005 n. 68 il cui art. 3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore. L'art. 6 del
D.P.R. citato, inoltre, precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati dì certificazione. La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
La notifica nel caso di specie è, quindi, avvenuta in conformità alla legge.
Peraltro, l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. E' infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
L'invio via PEC dell'intimazione di pagamento può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa, pertanto, del tutto irrilevante anche l'estensione del file “pdf”, non essendo prevista la necessità del formato “p7m”.
5 Infatti, il carattere immodificabile p7m, richiamato nell'atto di appello, riguarda la diversa e specifica ipotesi di disciplina della procedura di notificazione degli atti giudiziari, che prevedono la necessità della firma digitale. Il formato p7m gestisce l'algoritmo che presiede alla firma e che rende l'atto informatico unico e immodificabile, laddove il caso della notifica della cartella di pagamento e/o dell'intimazione di pagamento è diverso, trattandosi di atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, ma solo dei dati ed elementi stabiliti dalla norma, tutti presenti nel caso in esame.
In altri termini non si è in presenza di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali (vedi per tutte Cass., 16-2-2018, n. 3805; Cass., 14-3-2017, n. 6518; Cass., 18-4-
2016, n. 7665).
In ogni caso, in tema di processo telematico, a norma del D. Dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Reg. UE n. 910 del 2014, ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del
2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf"."
Tale regula iuris - per la quale, in caso di notifica a mezzo Pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso - è stata confermata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 19216 del 15.6.2022, la quale ha precisato che “la notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, costituito dal duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di un documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)” e che “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché, stante il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica
6 della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, non vi è ragione per non estendere anche alla cartella di pagamento l'applicazione di tale principio”.
In conclusione, la notifica via PEC oggetto di causa, quand'anche si volesse ritenere irregolare il formato del file inviato, deve ritenersi comunque sanata poichè la consegna dell'intimazione di pagamento all'indirizzo di posta certificata del destinatario ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, non essendo nemmeno enunciato dalla parte contribuente che quale pregiudizio sostanziale al diritto di difesa sia dipeso dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro (in termini Cass. n. 18684/2023; Cass. n.
884/2024; Cass. n. 19677/24).
Nella specie, la si è limitata a dedurre il vizio formale, mentre invece, occorreva la Parte_1
deduzione di uno specifico vulnus all'esercizio del diritto di difesa, che nella specie non è stato allegato.
Ciò posto, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, non è possibile rilevare i vizi attinenti alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito afferenti l'intimazione di pagamento notificata il 15.10.2018, qui opposta, non avendo l'appellante spiegato una tempestiva opposizione, a pena di decadenza, nel termine di 40 giorni, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99, risultando l'atto introduttivo del giudizio depositato soltanto in data 9.1.2019.
La mancata opposizione nei termini rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale, mentre deve essere comunque respinta l'eccezione di prescrizione riferibile soltanto all'intimazione di pagamento risultando, questa, notificata in data anteriore ai cinque anni dalla notifica ivi risultante delle cartelle e degli avvisi di addebito, avvenuta nel 2014, 2015 e 2017: “se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come
7 la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736)”.
Ne deriva il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
.
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.
900,00 in favore di ciascuna parte appellata costituita, oltre accessori di legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Taranto, 8.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 404 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(p.i.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Grottaglie alla via Aristotele n. 12, presso lo studio dell'avv.
SC EI, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura, in atti,
- APPELLANTE -
E
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Gagliano del Capo alla via F.lli
Ciardo n, 73, presso lo studio dell'avv. Riccardo Monteduro, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti,
- APPELLATA –
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Basile e
TO LI, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in Taranto a via CP_2
Golfo di Taranto n. 7/D, in virtù di procura alle liti, in atti - APPELLATO –
E
, in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore,
- APPELLATO -
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza n. 3947/2019 il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_2
e , avverso l'intimazione di pagamento n. CP_3 Controparte_4
106.2018,6854359/000, presuntivamente notificata a mezzo p.e.c. il 15.10.2018, di complessivi €. 78.643,90, ma limitatamente all'importo di €. 11.804,41, preteso per crediti
CP_ previdenziali e premi volta ad ottenere l'annullamento per intervenuta CP_3
prescrizione dei seguenti atti, otto cartelle di pagamento e tre avvisi di addebito, riferiti tutti alle annualità contributive comprese tra il 2006 e il 2016:
1) n. 106201000077100521/000 presuntivamente notificata il 9.7.2010;
2) n. 10620100013019306/000 presuntivamente notificata il 5.11.2020;
3) n. 10620100014425525/000 presuntivamente notificata il 4.12.2010;
4) n. 10620110002998636/000 presuntivamente notificata il 26.3.2011;
5) n. 10620110004873903/000 presuntivamente notificata il 7.5.2011;
6) n. 10620140000615151/000 presuntivamente notificata il 28.1.2012;
7) n. 10620140005918979/000 presuntivamente notificata il 28.7.2014;
8) n. 10620170006742681/000 presuntivamente notificata il 25.8.2017;
9) n. 40620130000936215/000 presuntivamente notificato il 7.12.2013;
10) n. 40620140003215102/000 presuntivamente notificato il 18.2.2015;
11) n. 40620140003762986/000 presuntivamente notificato il 21.2.2015,
2 dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento innanzi indicate sub 1), 2), 3) e 5) per l'avvenuto sgravio, ex art. 4 d.l.119/2018 e rigettava nel il resto il ricorso, con integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Riteneva, in particolare, il Tribunale: a) la ritualità della notifica dell'opposta intimazione di pagamento e degli atti diversi da quelli sgravati, non risultando vanamente decorso il quinquennio dalla data di notifica dell'intimazione opposta (15.10.2018); b) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per non essere stata eccepita, a pena di decadenza nel termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
c) la tardività delle ulteriori doglianze per essere state dedotte con l'atto introduttivo del giudizio depositato il 9.1.2019, ossia oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
Resistevano l' e l' rilevando l'inammissibilità per Controparte_5
CP_ tardività dell'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito e di irritualità della notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento, insistendo per il rigetto dell'appello, vinte le spese.
Non si costituiva l . CP_3
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha sostenuto l'appellante l'erroneità della decisione per aver ritenuto la validità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento in formato “pdf” e non in formato “p7m” con conseguente annullamento delle prodromiche cartelle di pagamento.
Ha assunto, inoltre, l'errore del primo giudice per l'omessa pronuncia in ordine all'irritualità della notifica delle cartelle di pagamento innanzi indicate sub 6), 7) e 8) perché proveniente da indirizzo non censito nel pubblico registro e in ordine all'irregolarità della notifica dei
3 tre avvisi di addebito, evidenziando che l'avviso di ricevimento a mezzo posta, asseritamente riferito all'avviso di addebito n. 40620130000936215/000, in atti di , Controparte_1
è illeggibile, non evincendosi il nome del relativo destinatario, e che non vi è prova della notifica degli altri due avvisi di addebito n. 40620140003215102/000 e n.
40620140003762986/000. Ha insistito, pertanto, per la declaratoria di intervenuta prescrizione dei tre predetti avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento innanzi indicate contrassegnate dai nn. 6), 7), 8).
In sede di discussione l'appellante ha anche eccepito la tardività della costituzione dell , CP_2
avvenuta solo in data 12.9.2025, rispetto alla prima udienza di comparizione, fissata per il
13.9.2023, seguita da ulteriori rinvii di ufficio sino alla prima udienza di comparizione, nonché la inutilizzabilità dei documenti prodotti dallo stesso . CP_2
Le censure dell'appellante sono infondate.
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione formulata dall'appellante di tardività della
CP_ costituzione dell' Infatti, nell'ipotesi in cui il rinvio d'ufficio abbia ad oggetto l'udienza di discussione nel procedimento in materia di lavoro, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. n. 14288/2007) hanno ritenuto che “al fine di verificare il rispetto dei termini fissati – per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 c.p.c.- con riferimento alla «udienza di discussione», non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata
– ove, eventualmente, sopravvenga – in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga
CP_ effettivamente tenuta in sostituzione della prima”. E nella specie, l' si è costituito il
12.9.2025, nel rispetto dei 10 giorni, previsi dal citato art. 436 c.p.c., dalla prima udienza di discussione, tenutasi il 24.9.2025.
Va, inoltre, confermata la ritualità della notifica a mezzo pec della intimazione di pagamento n. 10620189000685435900, notificata da in data Controparte_1
15.10.2028, all'indirizzo mai disconosciuto, con Email_1
4 conseguente rigetto della relativa eccezione ribadita in questo grado di giudizio dalla
Parte_1
Infatti, la notifica è avvenuta e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26 D.P.R. 602/1973 che rinvia, sul punto, al D.P.R. 11.2.2005 n. 68 il cui art. 3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore. L'art. 6 del
D.P.R. citato, inoltre, precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati dì certificazione. La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
La notifica nel caso di specie è, quindi, avvenuta in conformità alla legge.
Peraltro, l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. E' infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
L'invio via PEC dell'intimazione di pagamento può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa, pertanto, del tutto irrilevante anche l'estensione del file “pdf”, non essendo prevista la necessità del formato “p7m”.
5 Infatti, il carattere immodificabile p7m, richiamato nell'atto di appello, riguarda la diversa e specifica ipotesi di disciplina della procedura di notificazione degli atti giudiziari, che prevedono la necessità della firma digitale. Il formato p7m gestisce l'algoritmo che presiede alla firma e che rende l'atto informatico unico e immodificabile, laddove il caso della notifica della cartella di pagamento e/o dell'intimazione di pagamento è diverso, trattandosi di atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, ma solo dei dati ed elementi stabiliti dalla norma, tutti presenti nel caso in esame.
In altri termini non si è in presenza di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali (vedi per tutte Cass., 16-2-2018, n. 3805; Cass., 14-3-2017, n. 6518; Cass., 18-4-
2016, n. 7665).
In ogni caso, in tema di processo telematico, a norma del D. Dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Reg. UE n. 910 del 2014, ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del
2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf"."
Tale regula iuris - per la quale, in caso di notifica a mezzo Pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso - è stata confermata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 19216 del 15.6.2022, la quale ha precisato che “la notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, costituito dal duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di un documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)” e che “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché, stante il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica
6 della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, non vi è ragione per non estendere anche alla cartella di pagamento l'applicazione di tale principio”.
In conclusione, la notifica via PEC oggetto di causa, quand'anche si volesse ritenere irregolare il formato del file inviato, deve ritenersi comunque sanata poichè la consegna dell'intimazione di pagamento all'indirizzo di posta certificata del destinatario ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, non essendo nemmeno enunciato dalla parte contribuente che quale pregiudizio sostanziale al diritto di difesa sia dipeso dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro (in termini Cass. n. 18684/2023; Cass. n.
884/2024; Cass. n. 19677/24).
Nella specie, la si è limitata a dedurre il vizio formale, mentre invece, occorreva la Parte_1
deduzione di uno specifico vulnus all'esercizio del diritto di difesa, che nella specie non è stato allegato.
Ciò posto, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, non è possibile rilevare i vizi attinenti alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito afferenti l'intimazione di pagamento notificata il 15.10.2018, qui opposta, non avendo l'appellante spiegato una tempestiva opposizione, a pena di decadenza, nel termine di 40 giorni, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99, risultando l'atto introduttivo del giudizio depositato soltanto in data 9.1.2019.
La mancata opposizione nei termini rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale, mentre deve essere comunque respinta l'eccezione di prescrizione riferibile soltanto all'intimazione di pagamento risultando, questa, notificata in data anteriore ai cinque anni dalla notifica ivi risultante delle cartelle e degli avvisi di addebito, avvenuta nel 2014, 2015 e 2017: “se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come
7 la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736)”.
Ne deriva il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
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1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.
900,00 in favore di ciascuna parte appellata costituita, oltre accessori di legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Taranto, 8.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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