TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9195 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24576/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CO Matteo RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24576/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGEZZI DONATO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE PIO II, 3 MILANO, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCAROLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 46 ROMA, presso il difensore parte opposta pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“In via preliminare/pregiudiziale:
dichiarare nullo, illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n.7582/2025
emesso dal Tribunale di Milano a motivo dell'omessa notifica all'Azienda opponente dei due atti di
cessione (docc. avv. n.1 e n.13), previo accertamento dell'insussistenza della legittimazione attiva di
ad azionare i crediti ingiunti e/o della titolarità dei medesimi, e/o comunque Controparte_1
dell'inopponibilità ad di Milano dei due atti di cessione di credito fondanti la Parte_1
pretesa della Banca opposta, per i motivi tutti richiamati al paragrafo n.1 della parte in diritto del
presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel merito:
dichiarare nullo e/o illegittimo e revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.7582/2025
opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente a
per le causali agli atti e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande Controparte_1
dell'opposta, a motivo dell'inesistenza del titolo contrattuale relativo ai crediti per sorte capitale dai
quali discendono i crediti ingiunti, per assenza di allegazione e prova del termine di pagamento delle
fatture per sorte capitale sottese alle fatture per interessi di mora azionati, /o per intervenuta
prescrizione dei crediti ingiunti, per i motivi tutti richiamati in fatto e diritto nel ricorso in opposizione,
nella prima memoria autorizzata e nella presente memoria.
In ogni caso:
dichiarare non dovuti gli interessi ex D. Lgs. 231/2002 e succ. modd. dalle singole scadenze al saldo pagina 2 di 15 effettivo liquidati in sede monitoria, e, in ogni caso, gli interessi maturati dopo la cessione dei crediti a
del 15.1.2015 e del 18.3.2016, a motivo dell'inesistenza di transazioni commerciali e/o Controparte_1
rapporti contrattuali stipulati per iscritto (forma ad substantiam) fra le società cedenti ( e CP_2
Roche s.p.a.) e le due estinte ed AO San CA OR di Milano), Controparte_3 CP_4
oltreché, ed in ogni caso, per l'inesistenza di transazioni commerciali fra e l' Controparte_1 [...]
di Milano, per i motivi richiamati nel ricorso in opposizione nonché nella presente Parte_1
memoria.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Per parte opposta:
“In via preliminare:
previa conversione del rito da semplificato ad ordinario ex art. 281 duodecies c.p.c.,
concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico emesso dal
Tribunale di Milano n° 7582/2025 emesso in data 06.05.2025 (R.G. 39756/2024) e notificato il
13.05.2025, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su
prova scritta, né essendo di pronta soluzione per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito:
accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della presente opposizione, rigettarsi
in toto ogni domanda avversaria, e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo telematico emesso
dal Tribunale di Milano n° 7582/2025 emesso in data 06.05.2025 (R.G. 39756/2024) e notificato il
13.05.2025, condannando l'odierna opponente al pagamento delle somme ivi indicate, maggiorate
degli interessi moratori come per legge, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo, nonché delle
pagina 3 di 15 spese legali liquidate in decreto.
In subordine:
condannare l' in persona del legale rappr. p.t. al pagamento, in Parte_2
favore della per i titoli di cui al decreto opposto, della somma di € 22.215,83, o di Controparte_1
quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta anche a seguito di istruttoria, oltre interessi moratori
come per legge, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
In estremo subordine:
condannare l' in persona del legale rappr. p.t. al pagamento, in Parte_2
favore di di ogni diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di indennizzo ex art. Controparte_1
2041 c.c. per l'ingiustificato arricchimento derivato dal tardivo pagamento delle fatture dicapitale
sottese alle fatture per interessi di mora azionate con il decreto ingiuntivo qui opposto.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, e con riserva di ulteriormente produrre e articolare mezzi
istruttori nei termini stabiliti ex lege”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 23.6.2025, l Parte_3
conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il
[...] Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 7582/2025 emesso dal Tribunale di Milano e notificatole da parte opposta in data
13.05.2025.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a 22.215,83 euro, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al pagina 4 di 15 saldo effettivo, era riferita a somme pretesamente dovute a titolo di interessi moratori maturati in forza di contratti di fornitura che sarebbero stati conclusi tra L' Controparte_5
e l'
[...] Controparte_6
- che in data 1.01.2016 L'AO e l'AO San CA OR erano confluite, giusta CP_5
delibera della Giunta di Regione BA del 10.12.2015, nella neocostituita
[...]
; Parte_2
Contro
- che i crediti per interessi moratori sarebbero stati ceduti da Roche e a Controparte_1
- che non aveva provveduto a notificare all' l'avvenuta cessione dei crediti, CP_1 Pt_1
avendo notificato la cessione esclusivamente all' e all' Controparte_5 [...]
; Controparte_6
- che parte opposta non aveva prodotto alcun contratto scritto in forza del quale fosse maturata la pretesa oggetto del decreto ingiuntivo di cui è causa;
- che non vi era prova dell'esecuzione delle prestazioni oggetto degli originari contratti di fornitura, contestandosi che le fatture versate in atti fossero sufficienti a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale;
- che i crediti per interessi di mora sarebbero stati comunque prescritti;
- che non dovessero comunque riconoscersi gli ulteriori interessi di mora sulla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ed adverso dedotto e, in via Controparte_1
preliminare, eccependo la tardività del ricorso avversario ed evidenziando nel merito che l'avvenuto pagamento, tardivo, delle fatture prodotte in sede monitoria costituiva prova della sussistenza del rapporto contrattuale azionato.
pagina 5 di 15 All'udienza del 25.11.2025, senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, le parti precisavano le proprie conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla tardività dell'opposizione
Parte opposta ha eccepito la tardività del ricorso di parte opponente, affermando, dapprima, che il ricorso fosse stato iscritto a ruolo in data 27.6.2025, e, successivamente, mediante memoria di replica, rappresentando di aver ricevuto la notifica del ricorso in data 21.7.2025, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo ricevuta dalla opponente in data 13.5.2025.
L'eccezione formulata da parte opposta non può trovare condivisione, in quanto ai sensi dell'art. 641 c.p.c. l'opposizione a decreto ingiuntivo deve avvenire entro quaranta giorni dalla notifica dello stesso al debitore e nel caso di ricorso ex art. 281-decies c.p.c. il momento di instaurazione del procedimento deve considerarsi quello del deposito del ricorso di parte opponente (cfr. Cass. sez. II, Ord. n. 34501 del 23/11/2022). Nel caso di specie il deposito del ricorso è regolarmente avvenuto nel primo giorno non festivo successivo allo scadere de quarantesimo giorno dalla notifica,
ovvero in data 23.6.2025 e non in data 27.6.2025, giorno quest'ultimo di effettuazione della sola operazione di cancelleria registrata dal software di gestione dei procedimenti.
Sulla opponibilità delle cessioni di crediti a parte opponente
pagina 6 di 15 Parte opponente ha eccepito l'inopponibilità nei propri confronti delle cessioni di credito
Contr avvenute da parte di Roche e a favore di . Invero, l' lamenta di non aver CP_1 Pt_1
ricevuto notifica dell'avvenuta cessione ai sensi dell'art. 117, D.Lgs. 163/2006, in quanto tale comunicazione è avvenuta nei confronti delle Azienda originariamente legate dal preteso rapporto contrattuale. Secondo quanto rappresentato dall'opponente, la mancata notifica ha impedito che potessero decorrere i 45 giorni entro i quali la Pubblica Amministrazione si sarebbe potuta opporre alla cessione.
Deve rilevarsi che le notifiche sono andate a buon fine rispettivamente in data 15.1.2015 per l'AO e in data 18.3.2016 per l'AO San CA OR presso l' . CP_5 Parte_2
La fusione delle nell'attuale , con conseguente Controparte_7 Parte_3
successione nei rapporti giuridici delle aziende cessate, deve farsi risalire al 1° gennaio 2016. Ne deriva che entrambe le notifiche si sono correttamente perfezionate in quanto la prima è stata effettuata nei riguardi dell' in un momento antecedente la fusione e la seconda è stata sì indirizzata CP_8
all'AO San CA OR, ma presso l' neocostituita, all'indirizzo corrispondente alla sua sede Pt_1
legale e quindi anche nei suoi confronti.
È pertanto inutilmente decorso il termine che l'amministrazione aveva per opporsi alla cessione ai sensi dell'art. 117 D.Lgs.163/2006, applicato ratione temporis ai rapporti di cui è causa, antecedenti al 19.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016.
Sulla prova dell'esistenza del credito
Parte opponente contesta la mancanza di prova del credito di cui è causa. In particolare, oggetto del presente procedimento sono crediti per interessi moratori che sarebbero maturati nel corso di diversi pagina 7 di 15 rapporti contrattuali tra ditte private fornitrici e le confluite nell' odierna Controparte_7 Pt_3
opponente.
L'onere di provare la sussistenza del credito incombe ex artt. 1218 e 2697 c.c. su parte opposta,
mentre su parte opponente ricade l'onere di provare di aver correttamente adempiuto.
Al fine di dar prova della propria pretesa e del suo ammontare, avrebbe, in primo CP_1
luogo, dovuto produrre i contratti di fornitura da cui sono derivati i crediti per sorte capitale, al fine di provare il titolo alla base della propria pretesa. Tali contratti, in quanto coinvolgenti una Pubblica
Amministrazione, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, richiedono inoltre la forma scritta ad substantiam, che “assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento
dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma
negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al
controllo dell'autorità tutoria” (Cfr. Cass. sez. I, sent. n. 20590 del 13.10.2016).
Crediti per interessi moratori ceduti da Roche
Per quanto concerne i crediti che Roche avrebbe maturato nei confronti dell'Azienda pubblica,
parte opposta ha prodotto nell'ambito del procedimento monitorio una convenzione conclusa con la centrale acquisti di Regione BA (della durata dal 14.2.2014 al 13.2.2015) alla quale l'AO San
CA OR avrebbe aderito (doc. 11 della comparsa di costituzione). La convenzione, all'art. 5 co.
2 e 5 dispone che “i singoli Contratti di Fornitura si concludono con gli Enti Contraenti con la
semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi
dagli Enti Contraenti attraverso il NECA [Negozio Elettronico Centrale Acquisti]” e che “Gli
Ordinativi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni: - l'Importo della
pagina 8 di 15 Fornitura; - il CIG della procedura di gara di cui alle premesse ed il CIG dedicato;
- i riferimenti per
la fatturazione”. Pur non emergendo dagli atti l'adesione alla convenzione delle strutture ospedaliere mediante atto del legale rappresentante, sono state depositate in data 8.10.2025 dodici fatture per le forniture di farmaci emesse da Roche, ciascuna corredata di un corrispondente ordinativo proveniente dall' e sottoscritta dal Direttore della Unità Operativa Controparte_6
oltre ai relativi documenti di trasporto. Parte_4
Gli ordini provenienti dall' assumono pertanto rilievo di regolamento Controparte_6
contrattuale scritto tra le parti in uno alla convenzione-quadro, che costituisce titolo della pretesa monitoria, limitatamente agli interessi di mora maturati sulle sole fatture prodotte corredate di ordinativo. In tali ordinativi viene altresì indicata la scadenza per il relativo pagamento “CONTO
CORRENTE BANCARIO N. SCAD. 60 GIORNI”.
Quanto alla prova del ritardo nel pagamento di quanto dovuto in base agli ordinativi trasmessi,
in adesione all'orientamento della Suprema Corte, si osserva che “nel caso di ritardo nell'adempimento
di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione
convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 [… ] equipara, ai fini
della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della
fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e
fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata
assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra
l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da
parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o
pagina 9 di 15 ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare
che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di
non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento
dell'obbligazione” (Cass., sez. III, ord. n. 17684 del 25.08.2020).
Ricade, dunque, su parte opponente la dimostrazione di aver pagato nei termini. Nel caso di specie, l' non ha dato dimostrazione alcuna di aver corrisposto quanto dovuto alle scadenze Pt_1
pattuite e stabilite nei propri ordinativi.
Per tutte le ragioni sopra esposte parte opponente risulta tenuta a versare a parte opposta l'ammontare degli interessi moratori maturati relativamente al ritardo nel pagamento delle fatture nn.
6744310632 (importo capitale di euro 39.308,72), 6744310973 (importo capitale di 13.282,81),
6744312549 (importo capitale di 32.528,54), 6744312356 (importo capitale di 27.745,58), 6744315154
(importo capitale di 25.166,02), 6744316321 (importo capitale di euro 11.080,08), 6744316804
(importo capitale di euro 26.331,91), 6744316805 (importo capitale di euro 6.726,27), 6744318488
(importo capitale di 14.119,19), 6744318730 (importo capitale di euro 57.884,42), 6744321418
(importo capitale di euro 16.030,08), 6744321630 (importo capitale di euro 63.935,52) emesse da
Roche per l'importo complessivo di euro 2.500,04, oltre interessi di mora decorrenti dal sessantunesimo giorno successivo alla data di emissione delle fatture n. 200000678 e n. 200000416,
contenenti, tra altri importi, gli interessi di mora per le fatture di cui agli ordinativi (doc. 14 e 16 del fascicolo monitorio).
Il saggio di tali interessi è quello legale da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 c.c. e, dunque, non dovrà essere determinato sin dalla decorrenza ai sensi del D. Lgs. N. 231/2002, come richiesto da parte pagina 10 di 15 opposta, ma solo dalla proposizione della domanda giudiziale, in quanto la somma è dovuta a titolo di interessi moratori e solo indirettamente correlata a una prestazione commerciale antecedente.
Quanto a tutti gli altri crediti indicati nelle fatture di cui ai docc. 14, 15, 16 e 17, per i quali non
è stata prodotto il corrispondente ordinativo, difetta la prova del contratto e dell'effettiva realizzazione della fornitura a favore dell' e, pertanto, la pretesa monitoria affermata da parte Controparte_6
opposta non può trovare accoglimento.
Contr
Crediti per interessi moratori ceduti da
Contr
Quanto ai crediti ceduti da parte opposta ha invece rappresentato di non essere stata in grado di reperire alcun contratto.
Non sono sufficienti a superare questa carenza istruttoria le fatture depositate da CP_1
recanti gli interessi di mora ceduti (docc. da 2 a 12), né quelle per sorte capitale, il ritardato pagamento delle quali avrebbe comportato la maturazione dei predetti interessi (docc. allegati alla nota di deposito del 6.11.2025).
Invero le fatture, quali documenti di formazione unilaterale ad opera della stessa parte opposta,
di cui non vi è neppure prova della trasmissione a controparte, sono inidonee a fornire la prova della sussistenza del credito azionato con il presente giudizio, il cui relativo onere incombeva su parte opposta.
In ordine alla valenza probatoria delle fatture, la Corte di Cassazione si è, invero, espressa nel senso che la fattura “in nessun caso assume la veste di atto scritto avente [sì] che nell'eventuale
giudizio di opposizione la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere
pagina 11 di 15 dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova” (cfr. Cass. sez. II, ord. n. 3091 del 7.02.2025).
Anche il foglio di calcolo prodotto da parte opposta in data 5.11.2025 non assume alcuna valenza probatoria essendo anch'esso un documento formato da una delle aziende private fornitrici mediante il quale sarebbero stati calcolati gli interessi di mora mediante indicazione delle date in cui era dovuto ciascuno dei pagamenti, senza alcun rimando al contratto a eventuali scadenze dallo stesso derivanti.
Contr
Ne discende che, quanto ai crediti per interessi moratori ceduti da a , la pretesa CP_1
fatta valere da parte opposta in sede monitoria non possa trovare definitivo accoglimento in mancanza di elementi sufficienti a dimostrare la debenza e l'entità del credito azionato a fronte dell'incertezza, in primo luogo, in ordine all'esistenza del rapporto di fornitura originario.
Sulla prescrizione
Parte opponente ha rappresentato che agli interessi moratori debba essere applicata la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c. e che dunque la pretesa monitoria non possa trovare definitivo accoglimento per essere decorso il termine prescrizionale senza che vi fosse alcun atto interruttivo da parte del titolare del credito.
Tale interpretazione non può essere condivisa in quanto il termine breve di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. non trova applicazione agli interessi che non abbiano il carattere della periodicità in quanto la disposizione speciale si deve intendere dedicata esclusivamente agli interessi che, per accordo tra le parti, debbano pagarsi periodicamente.
Non sono da considerarsi invece periodici gli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo del pagamento di un corrispettivo per una prestazione (in questo senso anche Cass., sez. I, sent.
pagina 12 di 15 n. 22276 del 03.11.2016) e, pertanto, all'obbligazione di pagamento degli interessi oggetto di causa si applica l'ordinaria prescrizione decennale.
Ne discende che il termine prescrizionale decorrente dalla maturazione del diritto agli interessi
(rispettivamente l'11.05.2014 per la fattura n. 6744310632, il 12.05.2015 per la fattura n. 6744310973,
il 25.05.2014 oper la fattura n. 6744312549, il 24.05.2014 per la fattura n. 6744312356, il 10.06.2014
per la fattura n. 6744315154, il 17.6.2014 per la fattura n. 6744316321, il 23.6.2014 per le fatture nn.
6744316804 e 6744316805, il 7.07.2014 per la fattura n. 6744318488, l'8.07.2014 per la fattura
674431873, il 27.7.2014 per la fattura 674432141, il 28.07.2014 per la fattura n. 6744321630) è
l'ordinario termine decennale ex. art. 2946 c.c.
È stato contestato da parte opponente che il sollecito di pagamento di cui all'allegato 20 del fascicolo monitorio, quale atto interruttivo della prescrizione datato 8.10.2019, sia stato effettivamente recapitato alla debitrice: Non si ravvisa, invero, in atti la prova dell'avvenuta consegna, essendo stato depositato in uno alla comparsa di costituzione solo un file recante la scansione della ricevuta di “accettazione” di posta elettronica certificata e non di consegna (doc. 13). Non assume inoltre rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione l'avviso di cessione del credito notificato in data 15.1.2015, il quale contiene esclusivamente il contratto di cessione e il relativo allegato, ma non la richiesta di corresponsione di quanto dovuto.
Può invece considerarsi atto interruttivo della prescrizione, intervenuto nel decennio successivo alla maturazione degli interessi, la comunicazione del 2.03.2022 recante una proposta transattiva per il pagamento di un importo a titolo di interessi di mora, a cui sono allegati degli elenchi di fatture, tra le quali risultano altresì la n. 200000678 e la n. 200000416, che corrispondono a quelle sulla scorta delle quali è stata avanzata la richiesta di decreto ingiuntivo (doc. 14 e 16 del fascicolo monitorio).
pagina 13 di 15 Relativamente a tale comunicazione è stata fornita una schermata dalla quale emerge l'avvenuta consegna alla casella di posta elettronica certificata dell'opponente in data 2.3.2022.
Da tutto quanto sopra discende che il credito non sia da considerarsi prescritto, potendo, pertanto,
costituire oggetto di legittima pretesa condannatoria.
Conclusioni
Per le ragioni esposte, la domanda giudiziale, introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, in questa sede valutata nel merito, deve essere parzialmente accolta. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opposta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 2.500,03, oltre interessi di mora decorrenti dal sessantunesimo giorno successivo alle date di emissione delle fatture n.
200000678 e n. 200000416 per interessi di mora.
Le spese di lite devono essere compensate per gravi ed eccezionali ragioni consistenti nel rilevante divario tra la pretesa avanzata da , come da conclusioni rassegnate, e la somma CP_1
effettivamente riconosciuta all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così
dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall Parte_3
nei confronti di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_1
7582/2025 emesso dal Tribunale di Milano;
- condanna l' al pagamento nei confronti Parte_3
di della somma di euro 2.500,03, oltre interessi di mora come indicati in motivazione;
CP_1 pagina 14 di 15 - compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano il 1 dicembre 2025
Il giudice
CO RI
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CO Matteo RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24576/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGEZZI DONATO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE PIO II, 3 MILANO, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCAROLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 46 ROMA, presso il difensore parte opposta pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“In via preliminare/pregiudiziale:
dichiarare nullo, illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n.7582/2025
emesso dal Tribunale di Milano a motivo dell'omessa notifica all'Azienda opponente dei due atti di
cessione (docc. avv. n.1 e n.13), previo accertamento dell'insussistenza della legittimazione attiva di
ad azionare i crediti ingiunti e/o della titolarità dei medesimi, e/o comunque Controparte_1
dell'inopponibilità ad di Milano dei due atti di cessione di credito fondanti la Parte_1
pretesa della Banca opposta, per i motivi tutti richiamati al paragrafo n.1 della parte in diritto del
presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel merito:
dichiarare nullo e/o illegittimo e revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.7582/2025
opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente a
per le causali agli atti e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande Controparte_1
dell'opposta, a motivo dell'inesistenza del titolo contrattuale relativo ai crediti per sorte capitale dai
quali discendono i crediti ingiunti, per assenza di allegazione e prova del termine di pagamento delle
fatture per sorte capitale sottese alle fatture per interessi di mora azionati, /o per intervenuta
prescrizione dei crediti ingiunti, per i motivi tutti richiamati in fatto e diritto nel ricorso in opposizione,
nella prima memoria autorizzata e nella presente memoria.
In ogni caso:
dichiarare non dovuti gli interessi ex D. Lgs. 231/2002 e succ. modd. dalle singole scadenze al saldo pagina 2 di 15 effettivo liquidati in sede monitoria, e, in ogni caso, gli interessi maturati dopo la cessione dei crediti a
del 15.1.2015 e del 18.3.2016, a motivo dell'inesistenza di transazioni commerciali e/o Controparte_1
rapporti contrattuali stipulati per iscritto (forma ad substantiam) fra le società cedenti ( e CP_2
Roche s.p.a.) e le due estinte ed AO San CA OR di Milano), Controparte_3 CP_4
oltreché, ed in ogni caso, per l'inesistenza di transazioni commerciali fra e l' Controparte_1 [...]
di Milano, per i motivi richiamati nel ricorso in opposizione nonché nella presente Parte_1
memoria.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Per parte opposta:
“In via preliminare:
previa conversione del rito da semplificato ad ordinario ex art. 281 duodecies c.p.c.,
concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico emesso dal
Tribunale di Milano n° 7582/2025 emesso in data 06.05.2025 (R.G. 39756/2024) e notificato il
13.05.2025, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su
prova scritta, né essendo di pronta soluzione per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito:
accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della presente opposizione, rigettarsi
in toto ogni domanda avversaria, e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo telematico emesso
dal Tribunale di Milano n° 7582/2025 emesso in data 06.05.2025 (R.G. 39756/2024) e notificato il
13.05.2025, condannando l'odierna opponente al pagamento delle somme ivi indicate, maggiorate
degli interessi moratori come per legge, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo, nonché delle
pagina 3 di 15 spese legali liquidate in decreto.
In subordine:
condannare l' in persona del legale rappr. p.t. al pagamento, in Parte_2
favore della per i titoli di cui al decreto opposto, della somma di € 22.215,83, o di Controparte_1
quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta anche a seguito di istruttoria, oltre interessi moratori
come per legge, dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
In estremo subordine:
condannare l' in persona del legale rappr. p.t. al pagamento, in Parte_2
favore di di ogni diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di indennizzo ex art. Controparte_1
2041 c.c. per l'ingiustificato arricchimento derivato dal tardivo pagamento delle fatture dicapitale
sottese alle fatture per interessi di mora azionate con il decreto ingiuntivo qui opposto.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, e con riserva di ulteriormente produrre e articolare mezzi
istruttori nei termini stabiliti ex lege”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 23.6.2025, l Parte_3
conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il
[...] Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 7582/2025 emesso dal Tribunale di Milano e notificatole da parte opposta in data
13.05.2025.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a 22.215,83 euro, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al pagina 4 di 15 saldo effettivo, era riferita a somme pretesamente dovute a titolo di interessi moratori maturati in forza di contratti di fornitura che sarebbero stati conclusi tra L' Controparte_5
e l'
[...] Controparte_6
- che in data 1.01.2016 L'AO e l'AO San CA OR erano confluite, giusta CP_5
delibera della Giunta di Regione BA del 10.12.2015, nella neocostituita
[...]
; Parte_2
Contro
- che i crediti per interessi moratori sarebbero stati ceduti da Roche e a Controparte_1
- che non aveva provveduto a notificare all' l'avvenuta cessione dei crediti, CP_1 Pt_1
avendo notificato la cessione esclusivamente all' e all' Controparte_5 [...]
; Controparte_6
- che parte opposta non aveva prodotto alcun contratto scritto in forza del quale fosse maturata la pretesa oggetto del decreto ingiuntivo di cui è causa;
- che non vi era prova dell'esecuzione delle prestazioni oggetto degli originari contratti di fornitura, contestandosi che le fatture versate in atti fossero sufficienti a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale;
- che i crediti per interessi di mora sarebbero stati comunque prescritti;
- che non dovessero comunque riconoscersi gli ulteriori interessi di mora sulla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ed adverso dedotto e, in via Controparte_1
preliminare, eccependo la tardività del ricorso avversario ed evidenziando nel merito che l'avvenuto pagamento, tardivo, delle fatture prodotte in sede monitoria costituiva prova della sussistenza del rapporto contrattuale azionato.
pagina 5 di 15 All'udienza del 25.11.2025, senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, le parti precisavano le proprie conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla tardività dell'opposizione
Parte opposta ha eccepito la tardività del ricorso di parte opponente, affermando, dapprima, che il ricorso fosse stato iscritto a ruolo in data 27.6.2025, e, successivamente, mediante memoria di replica, rappresentando di aver ricevuto la notifica del ricorso in data 21.7.2025, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo ricevuta dalla opponente in data 13.5.2025.
L'eccezione formulata da parte opposta non può trovare condivisione, in quanto ai sensi dell'art. 641 c.p.c. l'opposizione a decreto ingiuntivo deve avvenire entro quaranta giorni dalla notifica dello stesso al debitore e nel caso di ricorso ex art. 281-decies c.p.c. il momento di instaurazione del procedimento deve considerarsi quello del deposito del ricorso di parte opponente (cfr. Cass. sez. II, Ord. n. 34501 del 23/11/2022). Nel caso di specie il deposito del ricorso è regolarmente avvenuto nel primo giorno non festivo successivo allo scadere de quarantesimo giorno dalla notifica,
ovvero in data 23.6.2025 e non in data 27.6.2025, giorno quest'ultimo di effettuazione della sola operazione di cancelleria registrata dal software di gestione dei procedimenti.
Sulla opponibilità delle cessioni di crediti a parte opponente
pagina 6 di 15 Parte opponente ha eccepito l'inopponibilità nei propri confronti delle cessioni di credito
Contr avvenute da parte di Roche e a favore di . Invero, l' lamenta di non aver CP_1 Pt_1
ricevuto notifica dell'avvenuta cessione ai sensi dell'art. 117, D.Lgs. 163/2006, in quanto tale comunicazione è avvenuta nei confronti delle Azienda originariamente legate dal preteso rapporto contrattuale. Secondo quanto rappresentato dall'opponente, la mancata notifica ha impedito che potessero decorrere i 45 giorni entro i quali la Pubblica Amministrazione si sarebbe potuta opporre alla cessione.
Deve rilevarsi che le notifiche sono andate a buon fine rispettivamente in data 15.1.2015 per l'AO e in data 18.3.2016 per l'AO San CA OR presso l' . CP_5 Parte_2
La fusione delle nell'attuale , con conseguente Controparte_7 Parte_3
successione nei rapporti giuridici delle aziende cessate, deve farsi risalire al 1° gennaio 2016. Ne deriva che entrambe le notifiche si sono correttamente perfezionate in quanto la prima è stata effettuata nei riguardi dell' in un momento antecedente la fusione e la seconda è stata sì indirizzata CP_8
all'AO San CA OR, ma presso l' neocostituita, all'indirizzo corrispondente alla sua sede Pt_1
legale e quindi anche nei suoi confronti.
È pertanto inutilmente decorso il termine che l'amministrazione aveva per opporsi alla cessione ai sensi dell'art. 117 D.Lgs.163/2006, applicato ratione temporis ai rapporti di cui è causa, antecedenti al 19.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016.
Sulla prova dell'esistenza del credito
Parte opponente contesta la mancanza di prova del credito di cui è causa. In particolare, oggetto del presente procedimento sono crediti per interessi moratori che sarebbero maturati nel corso di diversi pagina 7 di 15 rapporti contrattuali tra ditte private fornitrici e le confluite nell' odierna Controparte_7 Pt_3
opponente.
L'onere di provare la sussistenza del credito incombe ex artt. 1218 e 2697 c.c. su parte opposta,
mentre su parte opponente ricade l'onere di provare di aver correttamente adempiuto.
Al fine di dar prova della propria pretesa e del suo ammontare, avrebbe, in primo CP_1
luogo, dovuto produrre i contratti di fornitura da cui sono derivati i crediti per sorte capitale, al fine di provare il titolo alla base della propria pretesa. Tali contratti, in quanto coinvolgenti una Pubblica
Amministrazione, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, richiedono inoltre la forma scritta ad substantiam, che “assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento
dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma
negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al
controllo dell'autorità tutoria” (Cfr. Cass. sez. I, sent. n. 20590 del 13.10.2016).
Crediti per interessi moratori ceduti da Roche
Per quanto concerne i crediti che Roche avrebbe maturato nei confronti dell'Azienda pubblica,
parte opposta ha prodotto nell'ambito del procedimento monitorio una convenzione conclusa con la centrale acquisti di Regione BA (della durata dal 14.2.2014 al 13.2.2015) alla quale l'AO San
CA OR avrebbe aderito (doc. 11 della comparsa di costituzione). La convenzione, all'art. 5 co.
2 e 5 dispone che “i singoli Contratti di Fornitura si concludono con gli Enti Contraenti con la
semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi
dagli Enti Contraenti attraverso il NECA [Negozio Elettronico Centrale Acquisti]” e che “Gli
Ordinativi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni: - l'Importo della
pagina 8 di 15 Fornitura; - il CIG della procedura di gara di cui alle premesse ed il CIG dedicato;
- i riferimenti per
la fatturazione”. Pur non emergendo dagli atti l'adesione alla convenzione delle strutture ospedaliere mediante atto del legale rappresentante, sono state depositate in data 8.10.2025 dodici fatture per le forniture di farmaci emesse da Roche, ciascuna corredata di un corrispondente ordinativo proveniente dall' e sottoscritta dal Direttore della Unità Operativa Controparte_6
oltre ai relativi documenti di trasporto. Parte_4
Gli ordini provenienti dall' assumono pertanto rilievo di regolamento Controparte_6
contrattuale scritto tra le parti in uno alla convenzione-quadro, che costituisce titolo della pretesa monitoria, limitatamente agli interessi di mora maturati sulle sole fatture prodotte corredate di ordinativo. In tali ordinativi viene altresì indicata la scadenza per il relativo pagamento “CONTO
CORRENTE BANCARIO N. SCAD. 60 GIORNI”.
Quanto alla prova del ritardo nel pagamento di quanto dovuto in base agli ordinativi trasmessi,
in adesione all'orientamento della Suprema Corte, si osserva che “nel caso di ritardo nell'adempimento
di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione
convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 [… ] equipara, ai fini
della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della
fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e
fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata
assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra
l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da
parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o
pagina 9 di 15 ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare
che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di
non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento
dell'obbligazione” (Cass., sez. III, ord. n. 17684 del 25.08.2020).
Ricade, dunque, su parte opponente la dimostrazione di aver pagato nei termini. Nel caso di specie, l' non ha dato dimostrazione alcuna di aver corrisposto quanto dovuto alle scadenze Pt_1
pattuite e stabilite nei propri ordinativi.
Per tutte le ragioni sopra esposte parte opponente risulta tenuta a versare a parte opposta l'ammontare degli interessi moratori maturati relativamente al ritardo nel pagamento delle fatture nn.
6744310632 (importo capitale di euro 39.308,72), 6744310973 (importo capitale di 13.282,81),
6744312549 (importo capitale di 32.528,54), 6744312356 (importo capitale di 27.745,58), 6744315154
(importo capitale di 25.166,02), 6744316321 (importo capitale di euro 11.080,08), 6744316804
(importo capitale di euro 26.331,91), 6744316805 (importo capitale di euro 6.726,27), 6744318488
(importo capitale di 14.119,19), 6744318730 (importo capitale di euro 57.884,42), 6744321418
(importo capitale di euro 16.030,08), 6744321630 (importo capitale di euro 63.935,52) emesse da
Roche per l'importo complessivo di euro 2.500,04, oltre interessi di mora decorrenti dal sessantunesimo giorno successivo alla data di emissione delle fatture n. 200000678 e n. 200000416,
contenenti, tra altri importi, gli interessi di mora per le fatture di cui agli ordinativi (doc. 14 e 16 del fascicolo monitorio).
Il saggio di tali interessi è quello legale da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 c.c. e, dunque, non dovrà essere determinato sin dalla decorrenza ai sensi del D. Lgs. N. 231/2002, come richiesto da parte pagina 10 di 15 opposta, ma solo dalla proposizione della domanda giudiziale, in quanto la somma è dovuta a titolo di interessi moratori e solo indirettamente correlata a una prestazione commerciale antecedente.
Quanto a tutti gli altri crediti indicati nelle fatture di cui ai docc. 14, 15, 16 e 17, per i quali non
è stata prodotto il corrispondente ordinativo, difetta la prova del contratto e dell'effettiva realizzazione della fornitura a favore dell' e, pertanto, la pretesa monitoria affermata da parte Controparte_6
opposta non può trovare accoglimento.
Contr
Crediti per interessi moratori ceduti da
Contr
Quanto ai crediti ceduti da parte opposta ha invece rappresentato di non essere stata in grado di reperire alcun contratto.
Non sono sufficienti a superare questa carenza istruttoria le fatture depositate da CP_1
recanti gli interessi di mora ceduti (docc. da 2 a 12), né quelle per sorte capitale, il ritardato pagamento delle quali avrebbe comportato la maturazione dei predetti interessi (docc. allegati alla nota di deposito del 6.11.2025).
Invero le fatture, quali documenti di formazione unilaterale ad opera della stessa parte opposta,
di cui non vi è neppure prova della trasmissione a controparte, sono inidonee a fornire la prova della sussistenza del credito azionato con il presente giudizio, il cui relativo onere incombeva su parte opposta.
In ordine alla valenza probatoria delle fatture, la Corte di Cassazione si è, invero, espressa nel senso che la fattura “in nessun caso assume la veste di atto scritto avente [sì] che nell'eventuale
giudizio di opposizione la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere
pagina 11 di 15 dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova” (cfr. Cass. sez. II, ord. n. 3091 del 7.02.2025).
Anche il foglio di calcolo prodotto da parte opposta in data 5.11.2025 non assume alcuna valenza probatoria essendo anch'esso un documento formato da una delle aziende private fornitrici mediante il quale sarebbero stati calcolati gli interessi di mora mediante indicazione delle date in cui era dovuto ciascuno dei pagamenti, senza alcun rimando al contratto a eventuali scadenze dallo stesso derivanti.
Contr
Ne discende che, quanto ai crediti per interessi moratori ceduti da a , la pretesa CP_1
fatta valere da parte opposta in sede monitoria non possa trovare definitivo accoglimento in mancanza di elementi sufficienti a dimostrare la debenza e l'entità del credito azionato a fronte dell'incertezza, in primo luogo, in ordine all'esistenza del rapporto di fornitura originario.
Sulla prescrizione
Parte opponente ha rappresentato che agli interessi moratori debba essere applicata la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c. e che dunque la pretesa monitoria non possa trovare definitivo accoglimento per essere decorso il termine prescrizionale senza che vi fosse alcun atto interruttivo da parte del titolare del credito.
Tale interpretazione non può essere condivisa in quanto il termine breve di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. non trova applicazione agli interessi che non abbiano il carattere della periodicità in quanto la disposizione speciale si deve intendere dedicata esclusivamente agli interessi che, per accordo tra le parti, debbano pagarsi periodicamente.
Non sono da considerarsi invece periodici gli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo del pagamento di un corrispettivo per una prestazione (in questo senso anche Cass., sez. I, sent.
pagina 12 di 15 n. 22276 del 03.11.2016) e, pertanto, all'obbligazione di pagamento degli interessi oggetto di causa si applica l'ordinaria prescrizione decennale.
Ne discende che il termine prescrizionale decorrente dalla maturazione del diritto agli interessi
(rispettivamente l'11.05.2014 per la fattura n. 6744310632, il 12.05.2015 per la fattura n. 6744310973,
il 25.05.2014 oper la fattura n. 6744312549, il 24.05.2014 per la fattura n. 6744312356, il 10.06.2014
per la fattura n. 6744315154, il 17.6.2014 per la fattura n. 6744316321, il 23.6.2014 per le fatture nn.
6744316804 e 6744316805, il 7.07.2014 per la fattura n. 6744318488, l'8.07.2014 per la fattura
674431873, il 27.7.2014 per la fattura 674432141, il 28.07.2014 per la fattura n. 6744321630) è
l'ordinario termine decennale ex. art. 2946 c.c.
È stato contestato da parte opponente che il sollecito di pagamento di cui all'allegato 20 del fascicolo monitorio, quale atto interruttivo della prescrizione datato 8.10.2019, sia stato effettivamente recapitato alla debitrice: Non si ravvisa, invero, in atti la prova dell'avvenuta consegna, essendo stato depositato in uno alla comparsa di costituzione solo un file recante la scansione della ricevuta di “accettazione” di posta elettronica certificata e non di consegna (doc. 13). Non assume inoltre rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione l'avviso di cessione del credito notificato in data 15.1.2015, il quale contiene esclusivamente il contratto di cessione e il relativo allegato, ma non la richiesta di corresponsione di quanto dovuto.
Può invece considerarsi atto interruttivo della prescrizione, intervenuto nel decennio successivo alla maturazione degli interessi, la comunicazione del 2.03.2022 recante una proposta transattiva per il pagamento di un importo a titolo di interessi di mora, a cui sono allegati degli elenchi di fatture, tra le quali risultano altresì la n. 200000678 e la n. 200000416, che corrispondono a quelle sulla scorta delle quali è stata avanzata la richiesta di decreto ingiuntivo (doc. 14 e 16 del fascicolo monitorio).
pagina 13 di 15 Relativamente a tale comunicazione è stata fornita una schermata dalla quale emerge l'avvenuta consegna alla casella di posta elettronica certificata dell'opponente in data 2.3.2022.
Da tutto quanto sopra discende che il credito non sia da considerarsi prescritto, potendo, pertanto,
costituire oggetto di legittima pretesa condannatoria.
Conclusioni
Per le ragioni esposte, la domanda giudiziale, introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, in questa sede valutata nel merito, deve essere parzialmente accolta. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opposta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 2.500,03, oltre interessi di mora decorrenti dal sessantunesimo giorno successivo alle date di emissione delle fatture n.
200000678 e n. 200000416 per interessi di mora.
Le spese di lite devono essere compensate per gravi ed eccezionali ragioni consistenti nel rilevante divario tra la pretesa avanzata da , come da conclusioni rassegnate, e la somma CP_1
effettivamente riconosciuta all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così
dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall Parte_3
nei confronti di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_1
7582/2025 emesso dal Tribunale di Milano;
- condanna l' al pagamento nei confronti Parte_3
di della somma di euro 2.500,03, oltre interessi di mora come indicati in motivazione;
CP_1 pagina 14 di 15 - compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano il 1 dicembre 2025
Il giudice
CO RI
pagina 15 di 15