Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2820/2024 R.V.G. avente ad oggetto:
CESSAZIONE EFFETI CIVILI DEL MATEIMONIO su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1
E
Controparte_1
- -, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Milano - -, C.F._3
CONIUGI RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO interventore ex lege
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024 i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del loro matrimonio.
- che si sono sposati, con rito concordatario, in Lioni il 25/07/1987;
- che il relativo atto era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 4 di tale comune e tale anno, alla Parte I, Ufficio I;
- che si sono separati consensualmente giusta decreto del 19 3 2002 con il quale il
Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi ha omologato la loro separazione e recepito le condizioni da loro concordate;
- che da allora hanno vissuto separatamene;
- che non vi è stata riconciliazione;
- che non è possibile la ricostituzione della precedente unione spirituale e materiale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza è stata confermata la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
2 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è intervenuta con il decreto di omologa innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla legge è ampiamente decorso.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale, in uno alla oramai lunga protrazione della stessa.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto. Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nato a [...] il [...] - e Parte_1 Controparte_1
- nata a [...] il [...] -, alle condizioni indicate in ricorso;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 15/02/2025.
Il Presidente estensore
Raffaele Califano