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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4876/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a OL DE MI (PA), in [...] Parte_1
13/05/1962, elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA MARCHESE DI
VILLABIANCA N. 61, presso lo studio dell'Avv. SALERNO ROSALINDA, che loa rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N.
61, presso lo studio dell'Avv. CUSUMANO GIUSEPPINA ALESSIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 28/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 16/10/2025 e sottoscritto il
21/7/2025.
All'udienza del 28/11/2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro
1 condizioni reddituali e patrimoniali;
, il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati secondo legge, con l'obbligo del reciproco rispetto, e resteranno liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno più opportuno, con obbligo reciproco di notificarsi eventuali variazioni di domicilio, e ciò anche ai fini del recapito e delle eventuali comunicazioni che si dovessero rendere necessarie;
2) il sig. riconosce in favore della moglie sig.ra Parte_1 [...]
la somma di € 250,00 mensili,a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della stessa -da corrispondereentro giorno 5 di ogni mese,a decorrere dalla data di deposito della domanda di separazione consensuale, a mezzo bonifico bancario-nella considerazione che la sig.ra non ha mai lavorato, CP_1 essendosi sempre occupata della cura della famiglia, dei figli e della casa coniugale;
3) la casa coniugale sita in Carini Via Alessandria n. 4rimarrà definitivamente assegnata al sig. , attesoche l'immobile è Parte_1 stato ricevuto per atto didonazione dai di lui genitori;
4) iconiugi dichiarano di avere regolato separatamente ogni questione di natura patrimonialee di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente per quanto di loro pertinenza;
5) entrambi i ricorrenti continuerannoa frequentare i propri figli oramai maggiorenni ed economicamente indipendenti secondo le modalità che riterranno opportune;
6) la sig.ra si impegna adeffettuare la variazione di Controparte_1 domicilio entro la data fissata per la comparizione personale delle parti avanti al Tribunale di Palermo;
7) le parti espressamente dichiaranoche,con la sottoscrizione del presente atto,di non volersi riconciliare e chiedono, pertanto,di sostituire l'udienza di comparizione personale con l'udienza cartolare atrattazione scritta”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
2 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Carini (PA) (atto n. 76 P. 2, S. A, Anno 1991) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4876/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a OL DE MI (PA), in [...] Parte_1
13/05/1962, elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA MARCHESE DI
VILLABIANCA N. 61, presso lo studio dell'Avv. SALERNO ROSALINDA, che loa rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N.
61, presso lo studio dell'Avv. CUSUMANO GIUSEPPINA ALESSIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 28/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 16/10/2025 e sottoscritto il
21/7/2025.
All'udienza del 28/11/2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro
1 condizioni reddituali e patrimoniali;
, il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati secondo legge, con l'obbligo del reciproco rispetto, e resteranno liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno più opportuno, con obbligo reciproco di notificarsi eventuali variazioni di domicilio, e ciò anche ai fini del recapito e delle eventuali comunicazioni che si dovessero rendere necessarie;
2) il sig. riconosce in favore della moglie sig.ra Parte_1 [...]
la somma di € 250,00 mensili,a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della stessa -da corrispondereentro giorno 5 di ogni mese,a decorrere dalla data di deposito della domanda di separazione consensuale, a mezzo bonifico bancario-nella considerazione che la sig.ra non ha mai lavorato, CP_1 essendosi sempre occupata della cura della famiglia, dei figli e della casa coniugale;
3) la casa coniugale sita in Carini Via Alessandria n. 4rimarrà definitivamente assegnata al sig. , attesoche l'immobile è Parte_1 stato ricevuto per atto didonazione dai di lui genitori;
4) iconiugi dichiarano di avere regolato separatamente ogni questione di natura patrimonialee di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente per quanto di loro pertinenza;
5) entrambi i ricorrenti continuerannoa frequentare i propri figli oramai maggiorenni ed economicamente indipendenti secondo le modalità che riterranno opportune;
6) la sig.ra si impegna adeffettuare la variazione di Controparte_1 domicilio entro la data fissata per la comparizione personale delle parti avanti al Tribunale di Palermo;
7) le parti espressamente dichiaranoche,con la sottoscrizione del presente atto,di non volersi riconciliare e chiedono, pertanto,di sostituire l'udienza di comparizione personale con l'udienza cartolare atrattazione scritta”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
2 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Carini (PA) (atto n. 76 P. 2, S. A, Anno 1991) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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