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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
n. 143/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 143/2022 RG Lav. promossa da: Parte_1
nel presente giudizio dagli avv. CARETTA ADRIANO e CARETTA Fabio e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
CP_1 entato e difeso nel presente giudizio dagli avv. DALLA RIVA ROLANDO e DONAZZAN Odetta e domiciliato presso la sede di CP_1
Vicenza resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 12/09/2024. Oggetto : Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. motivazione Premesso che:
- Con ricorso depositato in data 02/12/2022, la ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla percezione delle indennità previste dalla legge in materia di malattie professionali e infortuni sul lavoro, con conseguente condanna dell' ad erogare le relative prestazioni. Allegava CP_1 la ricorrente di avere subito in data 03/06/2019 infortunio in itinere per una caduta, avvenuta mentre era intenta a salire in auto per recarsi al lavoro, che aveva provocato un trauma scapolo omerale con esiti permanenti. Aveva quindi chiesto ad il riconoscimento di tali esiti, ottenendo tuttavia il CP_1
pagina 1 di 4 rigetto dell'istanza perché l' riconosceva l'infortunio, erogando CP_2 indennità per inabilità temporanea assoluta, ma non la menomazione dell'integrità psico-fisica.
- L' , tempestivamente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 ritenendo dubbia la dinamica riferita dalla ricorrente e ribadendo la mancanza di danno biologico indennizzabile e di ulteriori periodi di invalidità temporanea oltre a quelli già riconosciuti.
- Veniva disposta nel corso del giudizio CTU medico legale sulla patologia denunciata, sulla riconducibilità della stessa all'infortunio, sul grado di menomazione permanente da essa determinato e sulla durata dell'invalidità temporanea cagionata.
Ritenuto che:
- all'esito dell'istruttoria espletata, il ricorso deve essere accolto, avendo l'espletata CTU confermato l'esistenza di lesioni permanenti in esito all'infortunio (trauma contusivo-distorsivo della spalla dx, con rottura del tendine del m. sovraspinoso (SVS)), quantificando le menomazioni da essa derivate nella misura del 7%, e un'invalidità temporanea totale lavorativa di 391 gg.
- Deve innanzi tutto rilevarsi che i dubbi espressi dall' sulle differenze CP_1 riscontrate nelle varie narrazioni della dinamica infortunistica espresse dalla ricorrente, appaiono irrilevanti in considerazione del fatto che l'Istituto ha riconosciuto il sinistro come infortunio in itinere liquidando un limitato periodo di invalidità temporanea, ed ha conseguentemente ritenuto necessaria, nel presente giudizio, la sola prova tecnica mediante CTU medico legale.
- Quanto agli esiti della caduta, secondo il CTU incaricato “[….] Parte_1
a causa dell'infortunio del 3/6/19 riportava un trauma contusivo-distorsivo della spalla dx, con rottura del tendine del m. sovraspinoso (SVS).
Le modalità dell'evento riferite dalla periziata sono state dettagliate a pag. VII del presente elaborato (cui si rimanda, nella parte relativa alla anamnesi), risultando la lesione pienamente compatibile con esse.
Il trauma agiva su un preesistente quadro di tendinosi cronica bilaterale della spalla (calcifica a dx), aggravandone la disfunzionalità.
In particolare, riguardo all'imaging per la lesione del tendine SVS,
pagina 2 di 4 - data una vera e propria condizione di locus minoris resistentiae,
- considerata la persistenza di un versamento articolare, di per sé sufficiente ed idoneo a mascherare una precisa definizione del quadro anatomo-patologico per tutto il corso della vicenda fino al riscontro chirurgico, si sostiene con alta probabilità anche la ipotesi relativa ad una sua rottura in due tempi.”
Il CTU ha inoltre ritenuto che l'iter clinico documentalmente riscontrato e la necessità del contemporaneo riposo giustifichino una ITT fino al 28/06/2020, per totali 391 gg. (pagg. VIII, IX e X relazione di CTU).
- Dette conclusioni sono state confermate anche a seguito delle osservazioni formulate dal CTP dell' , in particolare chiarendo che le lesioni CP_1 riscontrate sono compatibili con una caduta al suolo come quella descritta dalla ricorrente, e che la valutazione delle RM della spalla destra, fatta con l'ausilio di un radiologo, interpellato dal consulente senza formalità, ha portato a ritenere che “nella fattispecie lo stato persistente di edema non ha potuto concedere la precisa definizione del quadro anatomo-patologico, se non alla fine, con il riscontro chirurgico (come già espresso al 1° capoverso di pag. IX del presente elaborato)”.
- A fronte degli ulteriori dubbi sollevati dalla parte convenuta il CTU è stato altresì ascoltato in udienza (cfr. verbale dell'8/06/2023), ove ha ribadito che
“le evidenze sono nel senso di attribuire alla caduta l'effetto di rottura immediata del tendine o, come già indicato in relazione di CTU, una lesione che ha provocato, nel quadro degenerativo già in atto, un indebolimento del tendine che è poi esitato nella rottura vera e propria (ipotesi indicata nella relazione come “rottura in due tempi”). Entrambe le ipotesi secondo il CTU hanno la medesima alta probabilità, escludendo comunque con certezza una rottura meramente degenerativa. In ogni caso ribadisce che le immagini delle RMN del giugno e luglio 2019 sono suggestive di una situazione di lesione traumatica del tendine, che non poteva essere meglio descritta a causa dell'edema presente nei tessuti adiacenti (verosimile capsulite adesiva che filtrava la definizione delle immagini). Inoltre ulteriore conferma della lesione traumatica del tendine, e non semplicemente degenerativa, è data dalla RMN di novembre in cui viene segnalata una ridotta imbibizione dei tessuti del tendine, il che significa che la situazione di edema del tendine stesso era in fase di regressione, circostanza compatibile con un evento traumatico e non con la degenerazione progressiva legata alla patologia cronica.”, chiarendo altresì che il nesso tra infortunio e rottura del tendine non è escluso dal referto ecografico che indica che i tendini erano visibili e di spessore normale, poiché “l'ecografia non pagina 3 di 4 ha alta definizione e viene pertanto effettuata, di prassi, la RM per avere la diagnosi precisa, come nel caso di specie”, così come non è ostativo alle conclusioni formulate il riscontrato edema osseo in incremento, essendo più probabile l'ipotesi che esso fosse “legato alla combinazione dei fattori flogistico/degenerativo e traumatico” rispetto a quella di un secondo trauma verificatosi medio tempore nella medesima posizione del primo.
- Le sopra esposte valutazioni del CTU appaiono scevre da vizi logici e intrinsecamente coerenti. Tale valutazione giustifica l'accoglimento della domanda.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
- È inoltre posto definitivamente e integralmente a carico dell' il costo CP_1 della CTU.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa:
- Accerta il diritto della ricorrente alle prestazioni di legge previste dal D.Lgs n. 38/2000, in conseguenza dell'infortunio subito in data 3/06/2019, determinante un danno biologico permanente del 7% ed invalidità temporanea totale lavorativa per 391 giorni, e per l'effetto
- condanna il convenuto a corrispondere in favore della ricorrente i CP_1 relativi indennizzi, previa liquidazione degli stessi, oltre interessi legali;
- condanna l' a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente, a CP_1 tale titolo liquidando per l'intero la somma di € 5.700,00, di cui € 300,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari;
- pone i costi di CTU definitivamente ed integralmente a carico della parte resistente . CP_1
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni. Vicenza, 12/09/2024 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 143/2022 RG Lav. promossa da: Parte_1
nel presente giudizio dagli avv. CARETTA ADRIANO e CARETTA Fabio e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
CP_1 entato e difeso nel presente giudizio dagli avv. DALLA RIVA ROLANDO e DONAZZAN Odetta e domiciliato presso la sede di CP_1
Vicenza resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 12/09/2024. Oggetto : Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. motivazione Premesso che:
- Con ricorso depositato in data 02/12/2022, la ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla percezione delle indennità previste dalla legge in materia di malattie professionali e infortuni sul lavoro, con conseguente condanna dell' ad erogare le relative prestazioni. Allegava CP_1 la ricorrente di avere subito in data 03/06/2019 infortunio in itinere per una caduta, avvenuta mentre era intenta a salire in auto per recarsi al lavoro, che aveva provocato un trauma scapolo omerale con esiti permanenti. Aveva quindi chiesto ad il riconoscimento di tali esiti, ottenendo tuttavia il CP_1
pagina 1 di 4 rigetto dell'istanza perché l' riconosceva l'infortunio, erogando CP_2 indennità per inabilità temporanea assoluta, ma non la menomazione dell'integrità psico-fisica.
- L' , tempestivamente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 ritenendo dubbia la dinamica riferita dalla ricorrente e ribadendo la mancanza di danno biologico indennizzabile e di ulteriori periodi di invalidità temporanea oltre a quelli già riconosciuti.
- Veniva disposta nel corso del giudizio CTU medico legale sulla patologia denunciata, sulla riconducibilità della stessa all'infortunio, sul grado di menomazione permanente da essa determinato e sulla durata dell'invalidità temporanea cagionata.
Ritenuto che:
- all'esito dell'istruttoria espletata, il ricorso deve essere accolto, avendo l'espletata CTU confermato l'esistenza di lesioni permanenti in esito all'infortunio (trauma contusivo-distorsivo della spalla dx, con rottura del tendine del m. sovraspinoso (SVS)), quantificando le menomazioni da essa derivate nella misura del 7%, e un'invalidità temporanea totale lavorativa di 391 gg.
- Deve innanzi tutto rilevarsi che i dubbi espressi dall' sulle differenze CP_1 riscontrate nelle varie narrazioni della dinamica infortunistica espresse dalla ricorrente, appaiono irrilevanti in considerazione del fatto che l'Istituto ha riconosciuto il sinistro come infortunio in itinere liquidando un limitato periodo di invalidità temporanea, ed ha conseguentemente ritenuto necessaria, nel presente giudizio, la sola prova tecnica mediante CTU medico legale.
- Quanto agli esiti della caduta, secondo il CTU incaricato “[….] Parte_1
a causa dell'infortunio del 3/6/19 riportava un trauma contusivo-distorsivo della spalla dx, con rottura del tendine del m. sovraspinoso (SVS).
Le modalità dell'evento riferite dalla periziata sono state dettagliate a pag. VII del presente elaborato (cui si rimanda, nella parte relativa alla anamnesi), risultando la lesione pienamente compatibile con esse.
Il trauma agiva su un preesistente quadro di tendinosi cronica bilaterale della spalla (calcifica a dx), aggravandone la disfunzionalità.
In particolare, riguardo all'imaging per la lesione del tendine SVS,
pagina 2 di 4 - data una vera e propria condizione di locus minoris resistentiae,
- considerata la persistenza di un versamento articolare, di per sé sufficiente ed idoneo a mascherare una precisa definizione del quadro anatomo-patologico per tutto il corso della vicenda fino al riscontro chirurgico, si sostiene con alta probabilità anche la ipotesi relativa ad una sua rottura in due tempi.”
Il CTU ha inoltre ritenuto che l'iter clinico documentalmente riscontrato e la necessità del contemporaneo riposo giustifichino una ITT fino al 28/06/2020, per totali 391 gg. (pagg. VIII, IX e X relazione di CTU).
- Dette conclusioni sono state confermate anche a seguito delle osservazioni formulate dal CTP dell' , in particolare chiarendo che le lesioni CP_1 riscontrate sono compatibili con una caduta al suolo come quella descritta dalla ricorrente, e che la valutazione delle RM della spalla destra, fatta con l'ausilio di un radiologo, interpellato dal consulente senza formalità, ha portato a ritenere che “nella fattispecie lo stato persistente di edema non ha potuto concedere la precisa definizione del quadro anatomo-patologico, se non alla fine, con il riscontro chirurgico (come già espresso al 1° capoverso di pag. IX del presente elaborato)”.
- A fronte degli ulteriori dubbi sollevati dalla parte convenuta il CTU è stato altresì ascoltato in udienza (cfr. verbale dell'8/06/2023), ove ha ribadito che
“le evidenze sono nel senso di attribuire alla caduta l'effetto di rottura immediata del tendine o, come già indicato in relazione di CTU, una lesione che ha provocato, nel quadro degenerativo già in atto, un indebolimento del tendine che è poi esitato nella rottura vera e propria (ipotesi indicata nella relazione come “rottura in due tempi”). Entrambe le ipotesi secondo il CTU hanno la medesima alta probabilità, escludendo comunque con certezza una rottura meramente degenerativa. In ogni caso ribadisce che le immagini delle RMN del giugno e luglio 2019 sono suggestive di una situazione di lesione traumatica del tendine, che non poteva essere meglio descritta a causa dell'edema presente nei tessuti adiacenti (verosimile capsulite adesiva che filtrava la definizione delle immagini). Inoltre ulteriore conferma della lesione traumatica del tendine, e non semplicemente degenerativa, è data dalla RMN di novembre in cui viene segnalata una ridotta imbibizione dei tessuti del tendine, il che significa che la situazione di edema del tendine stesso era in fase di regressione, circostanza compatibile con un evento traumatico e non con la degenerazione progressiva legata alla patologia cronica.”, chiarendo altresì che il nesso tra infortunio e rottura del tendine non è escluso dal referto ecografico che indica che i tendini erano visibili e di spessore normale, poiché “l'ecografia non pagina 3 di 4 ha alta definizione e viene pertanto effettuata, di prassi, la RM per avere la diagnosi precisa, come nel caso di specie”, così come non è ostativo alle conclusioni formulate il riscontrato edema osseo in incremento, essendo più probabile l'ipotesi che esso fosse “legato alla combinazione dei fattori flogistico/degenerativo e traumatico” rispetto a quella di un secondo trauma verificatosi medio tempore nella medesima posizione del primo.
- Le sopra esposte valutazioni del CTU appaiono scevre da vizi logici e intrinsecamente coerenti. Tale valutazione giustifica l'accoglimento della domanda.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
- È inoltre posto definitivamente e integralmente a carico dell' il costo CP_1 della CTU.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa:
- Accerta il diritto della ricorrente alle prestazioni di legge previste dal D.Lgs n. 38/2000, in conseguenza dell'infortunio subito in data 3/06/2019, determinante un danno biologico permanente del 7% ed invalidità temporanea totale lavorativa per 391 giorni, e per l'effetto
- condanna il convenuto a corrispondere in favore della ricorrente i CP_1 relativi indennizzi, previa liquidazione degli stessi, oltre interessi legali;
- condanna l' a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente, a CP_1 tale titolo liquidando per l'intero la somma di € 5.700,00, di cui € 300,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari;
- pone i costi di CTU definitivamente ed integralmente a carico della parte resistente . CP_1
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni. Vicenza, 12/09/2024 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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