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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/10/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 1031/2024
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 16/10/2025 alle ore 12.30 sono comparsi per parte attrice l'Avv. Giulia Pesci, in sostituzione dell'Avv. DI GIORGI e dell'Avv. LO
PR, che precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale depositata e atto di citazione in appello, contestando tutto quanto dedotto argomentato ed eccepito dalla parte appellata, per parte convenuta l'Avv. Nicoletta Dal Sie, in sostituzione dell'Avv. CASTIONI, che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello e note conclusive.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 1031/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato in data 28.2.2024 da
, C.F. , in persona del Parte_1 PartitaIVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CARLO DI GIORGI e l'Avv. LO
PR AN, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, con domicilio eletto presso il suo studio in PALERMO
- parte attrice appellante - contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con l'Avv. MATTEO CASTIONI e l'Avv. ALBERTINI LUCIA, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, con domicilio eletto presso la PEC dell'Avv.
Castioni
- parte convenuta appellata –
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
Conclusioni delle parti: cfr. il verbale di udienza del 16/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte attrice propone appello nei confronti della sentenza n. 165/2024 pubblicata in data 8.2.2024 del Giudice di Pace di Treviso, con la quale la compagnia aerea odierna convenuta appellata è stata condannata al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria per intervenuta cancellazione del volo acquistato.
L'impugnazione è fondata esclusivamente sull'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite, in assenza dei presupposti di legge.
1.2 Parte convenuta appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione, per tutti i motivi meglio esposti nella comparsa di costituzione e risposta, con conferma della pronuncia del Giudice di Pace, ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, con limitazione della condanna di alla rifusione della sola fase di studio ed introduttiva ai valori CP_1 medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data 21.10.2024, e trattenuta in decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 350, co. 3 (ridotta complessità della causa), 350bis, co. 1, e
281sexies c.p.c.
Nel merito, quanto all'intervenuta compensazione delle spese di lite da parte del
Giudice di primo grado, pur a fronte della soccombenza della convenuta,
l'impugnazione deve ritenersi fondata. Infatti, dalla pronuncia impugnata non si comprende in cosa consista la “particolarità della vicenda trattata”, tale da giustificare – secondo il giudice di Pace - una compensazione delle spese di lite, senza contare che non si tratta di motivo che giustifichi la compensazione delle spese, in base all'art. 92 c.p.c. vigente anche all'epoca della pronuncia e dell'instaurazione dell'appello.
In ogni caso, come ben illustrato dal Giudice di Pace nella motivazione, è pur vero che condizioni meteorologiche avverse incompatibili con l'effettuazione di un
2 volo costituiscono circostanze eccezionali che escluderebbero il diritto del passeggero al risarcimento del danno per cancellazione del volo, in base alla
Convenzione di Montreal e al Regolamento n. 261/2004; tuttavia, nel caso in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che di detta eccezionalità la compagnia aerea non avesse fornito prova nel giudizio, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria attorea.
Non sono ravvisabili, pertanto, quelle gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto giustificare, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., letto alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (ragioni che, del resto, il medesimo Giudice persona fisica non ha ritenuto sussistenti nei due casi analoghi di riconoscimento del diritto risarcitorio del passeggero in relazione alla cancellazione del medesimo volo, cfr. sentenze n.
231 e 232 del 2024 del Giudice di Pace di Treviso).
L'appello risulta, pertanto, meritevole di accoglimento, di tal che, a parziale riforma della sentenza di primo grado, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado a favore di parte attrice, in misura pari all'importo di € 244,00 (corrispondente ai compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi previsti per le fasi istruttoria e decisoria, a fronte della decisione assunta all'esito della prima udienza, in assenza di deposito di atti conclusivi, e dell'assenza di attività istruttoria e di istanze istruttorie), con distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari che ne hanno fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3. In ragione della soccombenza, parte convenuta appellata deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore di parte attrice, in misura pari all'importo di € 332,00, corrispondente ai compensi minimi previsti per tutte le fasi, a fronte dell'assenza di questioni giuridiche controverse (atteso che l'appello è stato proposto solo in punto spese), del numero di udienze tenutesi, della decisione assunta a seguito di discussione orale (in assenza di deposito di atti conclusivi) e dell'assenza di attività istruttoria e di istanze istruttorie, con distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
3 1) in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 in parziale riforma della sentenza n. 165/2024 in data 8.2.2024 del Giudice di
Pace di Treviso, condanna parte convenuta appellata alla rifusione CP_1 delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di parte attrice appellante
, liquidate nell'importo di € 244,00 a titolo di Parte_1 compenso e di € 43,00 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari
Avv. Francesco Lo Presti e Avv. Carlo Di Giorgi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
2) condanna parte convenuta appellata a rifondere a parte CP_1 attrice appellante le spese del presente Parte_1 procedimento, liquidate nell'importo di € 332,00 a titolo di compenso e di € 64,50
a titolo di spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari Avv. Francesco Lo Presti e Avv. Carlo Di Giorgi ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Treviso, 16/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
4
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 1031/2024
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 16/10/2025 alle ore 12.30 sono comparsi per parte attrice l'Avv. Giulia Pesci, in sostituzione dell'Avv. DI GIORGI e dell'Avv. LO
PR, che precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale depositata e atto di citazione in appello, contestando tutto quanto dedotto argomentato ed eccepito dalla parte appellata, per parte convenuta l'Avv. Nicoletta Dal Sie, in sostituzione dell'Avv. CASTIONI, che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello e note conclusive.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 1031/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato in data 28.2.2024 da
, C.F. , in persona del Parte_1 PartitaIVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CARLO DI GIORGI e l'Avv. LO
PR AN, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, con domicilio eletto presso il suo studio in PALERMO
- parte attrice appellante - contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con l'Avv. MATTEO CASTIONI e l'Avv. ALBERTINI LUCIA, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, con domicilio eletto presso la PEC dell'Avv.
Castioni
- parte convenuta appellata –
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
Conclusioni delle parti: cfr. il verbale di udienza del 16/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte attrice propone appello nei confronti della sentenza n. 165/2024 pubblicata in data 8.2.2024 del Giudice di Pace di Treviso, con la quale la compagnia aerea odierna convenuta appellata è stata condannata al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria per intervenuta cancellazione del volo acquistato.
L'impugnazione è fondata esclusivamente sull'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite, in assenza dei presupposti di legge.
1.2 Parte convenuta appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione, per tutti i motivi meglio esposti nella comparsa di costituzione e risposta, con conferma della pronuncia del Giudice di Pace, ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, con limitazione della condanna di alla rifusione della sola fase di studio ed introduttiva ai valori CP_1 medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data 21.10.2024, e trattenuta in decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 350, co. 3 (ridotta complessità della causa), 350bis, co. 1, e
281sexies c.p.c.
Nel merito, quanto all'intervenuta compensazione delle spese di lite da parte del
Giudice di primo grado, pur a fronte della soccombenza della convenuta,
l'impugnazione deve ritenersi fondata. Infatti, dalla pronuncia impugnata non si comprende in cosa consista la “particolarità della vicenda trattata”, tale da giustificare – secondo il giudice di Pace - una compensazione delle spese di lite, senza contare che non si tratta di motivo che giustifichi la compensazione delle spese, in base all'art. 92 c.p.c. vigente anche all'epoca della pronuncia e dell'instaurazione dell'appello.
In ogni caso, come ben illustrato dal Giudice di Pace nella motivazione, è pur vero che condizioni meteorologiche avverse incompatibili con l'effettuazione di un
2 volo costituiscono circostanze eccezionali che escluderebbero il diritto del passeggero al risarcimento del danno per cancellazione del volo, in base alla
Convenzione di Montreal e al Regolamento n. 261/2004; tuttavia, nel caso in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che di detta eccezionalità la compagnia aerea non avesse fornito prova nel giudizio, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria attorea.
Non sono ravvisabili, pertanto, quelle gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto giustificare, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., letto alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (ragioni che, del resto, il medesimo Giudice persona fisica non ha ritenuto sussistenti nei due casi analoghi di riconoscimento del diritto risarcitorio del passeggero in relazione alla cancellazione del medesimo volo, cfr. sentenze n.
231 e 232 del 2024 del Giudice di Pace di Treviso).
L'appello risulta, pertanto, meritevole di accoglimento, di tal che, a parziale riforma della sentenza di primo grado, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado a favore di parte attrice, in misura pari all'importo di € 244,00 (corrispondente ai compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi previsti per le fasi istruttoria e decisoria, a fronte della decisione assunta all'esito della prima udienza, in assenza di deposito di atti conclusivi, e dell'assenza di attività istruttoria e di istanze istruttorie), con distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari che ne hanno fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3. In ragione della soccombenza, parte convenuta appellata deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore di parte attrice, in misura pari all'importo di € 332,00, corrispondente ai compensi minimi previsti per tutte le fasi, a fronte dell'assenza di questioni giuridiche controverse (atteso che l'appello è stato proposto solo in punto spese), del numero di udienze tenutesi, della decisione assunta a seguito di discussione orale (in assenza di deposito di atti conclusivi) e dell'assenza di attività istruttoria e di istanze istruttorie, con distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
3 1) in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 in parziale riforma della sentenza n. 165/2024 in data 8.2.2024 del Giudice di
Pace di Treviso, condanna parte convenuta appellata alla rifusione CP_1 delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di parte attrice appellante
, liquidate nell'importo di € 244,00 a titolo di Parte_1 compenso e di € 43,00 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari
Avv. Francesco Lo Presti e Avv. Carlo Di Giorgi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
2) condanna parte convenuta appellata a rifondere a parte CP_1 attrice appellante le spese del presente Parte_1 procedimento, liquidate nell'importo di € 332,00 a titolo di compenso e di € 64,50
a titolo di spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari Avv. Francesco Lo Presti e Avv. Carlo Di Giorgi ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Treviso, 16/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
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