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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/12/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Francesca Spena Presidente dott. Raffaele Califano giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1632/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata a [...] Parte_1
(Colombia) il 1.01.1982, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura C.F._1
in atti, dall'avv. Fabio Cimmino ed elettivamente domiciliata in Napoli al viale Letizia n. 9 e nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paola C.F._2
Forcione ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via E. Fioretti n. 10;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 13.08.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.08.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di
Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 3.07.2010 e che dalla loro unione è nato il figlio il 29.12.2012, hanno esposto che nell'ultimo periodo l'unione coniugale non è stata Per_1
felice e che il venire meno dell'affectio maritalis ha reso intollerabile la convivenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 13.11.2025 le parti si sono riportate alle condizioni rassegnate in ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse del figlio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
La Presidente dott.ssa Francesca Spena
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Francesca Spena Presidente dott. Raffaele Califano giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1632/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata a [...] Parte_1
(Colombia) il 1.01.1982, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura C.F._1
in atti, dall'avv. Fabio Cimmino ed elettivamente domiciliata in Napoli al viale Letizia n. 9 e nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paola C.F._2
Forcione ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via E. Fioretti n. 10;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 13.08.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.08.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di
Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 3.07.2010 e che dalla loro unione è nato il figlio il 29.12.2012, hanno esposto che nell'ultimo periodo l'unione coniugale non è stata Per_1
felice e che il venire meno dell'affectio maritalis ha reso intollerabile la convivenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 13.11.2025 le parti si sono riportate alle condizioni rassegnate in ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse del figlio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
La Presidente dott.ssa Francesca Spena
2/2