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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/07/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 746/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 746/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, via Parte_1 C.F._1
Alento n. 94/12 presso lo studio dell'Avv. SBARAGLIA SABRINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, via G. Mazzini Controparte_1 C.F._2
n. 146 presso lo studio degli Avv.ti DI MEDIO LUANA e CANDOLI BRUNELLA che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1686/2019 (R.G. 2535/2019) emessa dal Tribunale di Pescara in data 18.11.2019 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in sede di separazione fra i SIg.ri e;
detto accordo prevedeva il versamento, a Parte_1 Controparte_1
carico del SI. e a titolo di contributo al mantenimento, della somma di euro 150,00 per Parte_1
ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 il chiedeva la modifica delle statuizioni del Parte_1
divorzio, di cui alla sentenza 1686/2019, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, nello specifico, disporsi la revoca del contributo al mantenimento di euro 300,00 complessivi in favore dei figli minori nonché disporsi la divisione paritaria dell'Assegno Unico.
3. La resistente si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda proposta dal ricorrente poiché infondata per le ragioni versate in atti, chiedendo confermarsi l'obbligo posto a carico del SI.
di versare la somma di euro 150,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, Parte_1 nonché confermarsi il diritto di percepire integralmente l'assegno unico universale.
4. All'udienza del 12 giugno 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, a parziale modifica delle condizioni statuite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
1686/2019 così pattuendo:
a. Fermo l'affidamento condiviso dei due figli minori e ad Persona_1 Controparte_2
entrambi i genitori, i medesimi vengono collocati prevalentemente presso il padre in Pescara, alla via
Caduti per Servizio nr. 21;
b. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di domicilio e/o residenza finché i figli saranno minori;
c. Il SI. si occuperà per intero del mantenimento ordinario dei figli minori;
Parte_1
d. la SI.ra vedrà e terrà con sé i figli minori con la più ampia libertà, compatibilmente Controparte_1
con gli impegni lavorativi e con le eSIenze dei figli medesimi;
pagina 2 di 4 e. a decorrere dal mese di giugno 2025 viene revocato l'obbligo del SI. di Parte_1 versare alla SI.ra l'assegno di mantenimento del complessivo importo di € 300,00 Controparte_1
mensili in favore dei figli minori e Persona_1 Controparte_2
f. i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie scolastiche, ludiche e medico-specialistiche non rimborsabili dal S.S.N. necessarie per i figli, come da “Protocollo
Famiglia” del Tribunale di Pescara;
g. l'assegno unico universale per i figli, erogato dall' continuerà ad essere percepito CP_3
integralmente dalla SI.ra ; Controparte_1
h. ferme nel resto le altre condizioni indicate nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Pescara il 18.11.2019 nel procedimento iscritto al nr. 2535/2019
R.G.;
i. spese di lite integralmente compensate.
5. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative e all'interesse dei figli minori.
6. Spese compensate così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero così dispone:
a) dispone la parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa da questo Tribunale in data 18.11.2019, sentenza n. 1686/2019, alle condizioni concordate dalle parti e indicate nella parte motiva;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Pescara, il 3 luglio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 3 di 4 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 746/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, via Parte_1 C.F._1
Alento n. 94/12 presso lo studio dell'Avv. SBARAGLIA SABRINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, via G. Mazzini Controparte_1 C.F._2
n. 146 presso lo studio degli Avv.ti DI MEDIO LUANA e CANDOLI BRUNELLA che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1686/2019 (R.G. 2535/2019) emessa dal Tribunale di Pescara in data 18.11.2019 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in sede di separazione fra i SIg.ri e;
detto accordo prevedeva il versamento, a Parte_1 Controparte_1
carico del SI. e a titolo di contributo al mantenimento, della somma di euro 150,00 per Parte_1
ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 il chiedeva la modifica delle statuizioni del Parte_1
divorzio, di cui alla sentenza 1686/2019, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, nello specifico, disporsi la revoca del contributo al mantenimento di euro 300,00 complessivi in favore dei figli minori nonché disporsi la divisione paritaria dell'Assegno Unico.
3. La resistente si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda proposta dal ricorrente poiché infondata per le ragioni versate in atti, chiedendo confermarsi l'obbligo posto a carico del SI.
di versare la somma di euro 150,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, Parte_1 nonché confermarsi il diritto di percepire integralmente l'assegno unico universale.
4. All'udienza del 12 giugno 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, a parziale modifica delle condizioni statuite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
1686/2019 così pattuendo:
a. Fermo l'affidamento condiviso dei due figli minori e ad Persona_1 Controparte_2
entrambi i genitori, i medesimi vengono collocati prevalentemente presso il padre in Pescara, alla via
Caduti per Servizio nr. 21;
b. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di domicilio e/o residenza finché i figli saranno minori;
c. Il SI. si occuperà per intero del mantenimento ordinario dei figli minori;
Parte_1
d. la SI.ra vedrà e terrà con sé i figli minori con la più ampia libertà, compatibilmente Controparte_1
con gli impegni lavorativi e con le eSIenze dei figli medesimi;
pagina 2 di 4 e. a decorrere dal mese di giugno 2025 viene revocato l'obbligo del SI. di Parte_1 versare alla SI.ra l'assegno di mantenimento del complessivo importo di € 300,00 Controparte_1
mensili in favore dei figli minori e Persona_1 Controparte_2
f. i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie scolastiche, ludiche e medico-specialistiche non rimborsabili dal S.S.N. necessarie per i figli, come da “Protocollo
Famiglia” del Tribunale di Pescara;
g. l'assegno unico universale per i figli, erogato dall' continuerà ad essere percepito CP_3
integralmente dalla SI.ra ; Controparte_1
h. ferme nel resto le altre condizioni indicate nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Pescara il 18.11.2019 nel procedimento iscritto al nr. 2535/2019
R.G.;
i. spese di lite integralmente compensate.
5. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative e all'interesse dei figli minori.
6. Spese compensate così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero così dispone:
a) dispone la parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa da questo Tribunale in data 18.11.2019, sentenza n. 1686/2019, alle condizioni concordate dalle parti e indicate nella parte motiva;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Pescara, il 3 luglio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 3 di 4 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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