Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/06/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito a udienza del 4 giugno
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2990/2024
TRA
C.F. e P. I.V.A , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Marco Battaglia, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo CP_1 C.F._1
Pagano, giusta procura in atti.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 30 maggio 2024, la in persona del Parte_1
rappresentante legale pro tempore, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
313/2024, emesso da Codesto Tribunale in data 11 aprile 2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1191/2024 R.G., notificato il 24 aprile 2024, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 6.472,00, oltre interessi legali e CP_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in € 283,50 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ali.
Rilevava, preliminarmente, che la somma di € 1.162,00, a titolo di tredicesima mensilità anno
2021, nonostante fosse stata indicata tra le voci dell'ingiunzione di pagamento, era stata già corrisposta con bonifico bancario del 17 gennaio 2023, nel quale era stata espressamente riportata come causale: “tredicesima mensilità 2021”.
Eccepiva l'erroneità dell'importo che era stato chiesto nel decreto ingiuntivo e, oltre a ribadire che quello relativo alla tredicesima mensilità 2021 risultava già pagato, si riservava di verificare se risultavano ulteriori pagamenti effettuati in favore dell'opposto.
Contestava, pertanto, integralmente i conteggi riportati da parte opposta, in quanto errati nella loro quantificazione e contestava, altresì, ogni sua riserva di ulteriore azione, posto che nulla di quanto paventato dallo stesso risultava dovuto.
Chiedeva, pertanto, che l'opposizione venisse accolta e che, per l'effetto, venisse revocato e/o annullato, con qualsiasi statuizione, il decreto ingiuntivo opposto e/o, in subordine, che venisse rideterminato l'importo dovuto in misura inferiore, decurtando la somma di € 1.162,00 già saldata e/o quell'altro importo già saldato che fosse emerso in corso di causa;
con vittoria di spese e compensi
2.- costituendosi in giudizio, confermava il pagamento della tredicesima CP_1 mensilità 2021, ma contestava per il resto la fondatezza dell'opposizione, ritenendola dilatoria in quanto il datore di lavoro non aveva provato di aver corrisposto le somme di cui al decreto ingiuntivo.
Chiedeva, conseguentemente - previa detrazione dell'importo di € 1.162,00 - che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per il rimanente importo di
€. 5.810,00 o, in via ulteriormente subordinata, che venisse disposta l'ingiunzione ex art. 423 comma 2 c.p.c. di una somma a titolo provvisorio, nei limiti della quantità per cui si fosse ritenuta già raggiunta la prova. Chiedeva poi, nel merito, previa parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto, che l'opponente venisse condannato alla corresponsione della somma complessiva di €. 5.810,00, pari alla somma indicata in ricorso, al netto dell'importo di €.
1.162,00 a titolo di tredicesima mensilità anno 2021 già corrisposta, e quindi, €. 3.475,00 a titolo di differenze retributive relative al piano di rientro di cui alle 14° mensilità degli anni
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ed alle 13° mensilità degli anni 2019, 2020; €. 1.170,00 a titolo di tredicesima mensilità anno 2022, ed €. 1.165,00 a titolo di quattordicesima mensilità anno
2022; instava per le spese di lite.
3.- All'udienza del 26 marzo 2025, il procuratore del ha precisato che la richiesta di CP_1
concessione di provvisoria esecuzione parziale o di ordinanza per il pagamento di somme non contestate era relativa alla somma di € 5310,00 e questo decidente, rilevato che la Parte_1 non aveva contestato la somma pari a € 5310,00 concedeva l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto n. 313/2024 nei limiti della somma pari a € 5310,00. 4.- L'udienza del 4 giugno 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Con il decreto ingiuntivo n. 313/2024 opposto, è stato intimato a parte opponente il pagamento, in favore di , della somma di € 6472,00, oltre interessi legali e CP_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura, liquidate in €
283,50 per onorario, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
In particolare, il decreto ingiuntivo opposto n. 313/2024, è stato emesso nell'ambito del giudizio monitorio recante R.G. 1191/2024, per differenze relative al piano di rientro depositato, nonché
a titolo di tredicesima mensilità anni 2021 e 2022 e quattordicesima mensilità anno 2022, risultanti dalle relative buste paga.
Tuttavia, va rilevato che, come osservato dalla Società opponente e confermato dallo stesso resistente opposto, in data 16 gennaio 2023 è stato disposto dalla un bonifico Parte_1
bancario di euro 1.162,00 in favore di , depositato in atti, avente come causale CP_1
“13a mens. 2021”, sicché tale importo va sottratto dalla somma ingiunta.
Per quanto riguarda le ulteriori somme, l'opponente, nel ricorso, ha contestato i conteggi effettuati da parte opposta deducendone l'erroneità nella quantificazione.
Tuttavia, la contestazione appare generica considerato che la somma è stata determinata sulla base delle risultanze del piano di rientro e delle buste paga.
Inoltre, parte ricorrente, su cui grava l'onere della prova, non ha dimostrato il pagamento, in favore del , di ulteriori somme rispetto alla tredicesima 2021. CP_1
6.- In ragione di quanto esposto, va pertanto revocato il decreto ingiuntivo n. 313/2024 e la in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata a corrispondere, Parte_1
a , la somma di euro 5.310,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal CP_1
dovuto al soddisfo.
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali comprensive del procedimento monitorio, vengono compensate per un quarto e la restante quota viene posta a carico dell'opponente e viene liquidate, in favore di parte opposta, come da dispositivo ex DM
10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti, tenuto conto della breve durata del giudizio e della semplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando così provvede:
- revoca il Decreto Ingiuntivo n. 313/2024 e condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , di euro 5.310,00 oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in Parte_1
favore di , di tre quarti delle spese giudiziali liquidate nella somma di euro CP_1
2233,12, oltre Iva, cpa e rimborso spese generali come per legge e dichiara compensata la restante quota.
Messina, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga