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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14665/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LV Governatori Presidente dott.ssa Monica AR Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice con l'intervento del PM (visti in data 27/11/2025 e 11/12/2025) avente oggetto: ricorso ex art 316 c.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14665/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
MA (Firenze), Via Vittorio Veneto n. 73 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Mugnaini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Piazza Niccolò Acciaiuoli n. 19
ATTORE contro
), nato in [...]-Shkoder (Albania) il 19/9/1981 CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Iervolino del Foro di Firenze, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, in Piazza San Jacopino n.7
CONVENUTO con l'intervento ex lege del PM (visto del 11/12/2025) avente ad oggetto: autorizzazione all'espatrio posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17/12/2025: “a) Ciascuna parte si impegna a rilasciare delega a due persone di fiducia per ritirare i bambini a scuola;
b) Ciascun genitore si impegna a assentire che l'altro genitore possa portare la prole in Albania per trovare le rispettive famiglie d'origine e per portare la prole a visitare la famiglia di origine dell'altro genitore;
c) Le parti si impegno a rinvenire una soluzione conciliativa per la gestione della figlia più piccola di 9 Per_1 anni, nella prima settimana di scuola, a settembre 2026, quando la minore uscirà da scuola alle 12:00;
d) Le parti si impegnano a portare i figli all'estero in periodi coincidendo per lo più con le vacanze previste dal calendario scolastico italiano;
e) Spese di lite interamente compensate”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la richiesta della ricorrente di essere autorizzata Parte_1
a portare in Albania per il periodo 17/01/2026-26/01/2026 i figli minori (05/05/2012), Persona_2
(28/03/2014) e (11/08/2016), nati nel corso del matrimonio contratto con Persona_3 Persona_4
, dal quale si è separata con sentenza del Tribunale di Prato n. 451/24 del 3/06/2024; si è Persona_5 costituito il , opponendosi alla richiesta formulata dalla ricorrente di essere autorizzata Pt_1 all'espatrio della prole minorenne, in quanto richiesto per un periodo coincidente con la ripresa della frequentazione scolastica dei tre minori dopo le vacanze natalizie;
nel corso dell'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 17/12/2025, le parti hanno raggiunto un articolato accordo avente ad oggetto al necessaria collaborazione tra i due genitori nella gestione della prole minorenne, come in epigrafe riportate, di tal chè il G.D. ha rimesso la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge e non pregiudizievoli dell'interesse della prole minorenne.
3. Quanto alle spese di lite le stesse vanno integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto delle condizioni concordate di cui al verbale di udienza del 17/12/2025, come in epigrafe riportate, disponendo in conformità; pagina 2 di 3 - dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le Parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17/12/2025 su relazione della dott.ssa Monica
AR
Il Giudice Relatore La Presidente
Monica AR LV Governatori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LV Governatori Presidente dott.ssa Monica AR Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice con l'intervento del PM (visti in data 27/11/2025 e 11/12/2025) avente oggetto: ricorso ex art 316 c.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14665/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
MA (Firenze), Via Vittorio Veneto n. 73 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Mugnaini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Piazza Niccolò Acciaiuoli n. 19
ATTORE contro
), nato in [...]-Shkoder (Albania) il 19/9/1981 CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Iervolino del Foro di Firenze, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, in Piazza San Jacopino n.7
CONVENUTO con l'intervento ex lege del PM (visto del 11/12/2025) avente ad oggetto: autorizzazione all'espatrio posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17/12/2025: “a) Ciascuna parte si impegna a rilasciare delega a due persone di fiducia per ritirare i bambini a scuola;
b) Ciascun genitore si impegna a assentire che l'altro genitore possa portare la prole in Albania per trovare le rispettive famiglie d'origine e per portare la prole a visitare la famiglia di origine dell'altro genitore;
c) Le parti si impegno a rinvenire una soluzione conciliativa per la gestione della figlia più piccola di 9 Per_1 anni, nella prima settimana di scuola, a settembre 2026, quando la minore uscirà da scuola alle 12:00;
d) Le parti si impegnano a portare i figli all'estero in periodi coincidendo per lo più con le vacanze previste dal calendario scolastico italiano;
e) Spese di lite interamente compensate”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la richiesta della ricorrente di essere autorizzata Parte_1
a portare in Albania per il periodo 17/01/2026-26/01/2026 i figli minori (05/05/2012), Persona_2
(28/03/2014) e (11/08/2016), nati nel corso del matrimonio contratto con Persona_3 Persona_4
, dal quale si è separata con sentenza del Tribunale di Prato n. 451/24 del 3/06/2024; si è Persona_5 costituito il , opponendosi alla richiesta formulata dalla ricorrente di essere autorizzata Pt_1 all'espatrio della prole minorenne, in quanto richiesto per un periodo coincidente con la ripresa della frequentazione scolastica dei tre minori dopo le vacanze natalizie;
nel corso dell'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 17/12/2025, le parti hanno raggiunto un articolato accordo avente ad oggetto al necessaria collaborazione tra i due genitori nella gestione della prole minorenne, come in epigrafe riportate, di tal chè il G.D. ha rimesso la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge e non pregiudizievoli dell'interesse della prole minorenne.
3. Quanto alle spese di lite le stesse vanno integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto delle condizioni concordate di cui al verbale di udienza del 17/12/2025, come in epigrafe riportate, disponendo in conformità; pagina 2 di 3 - dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le Parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17/12/2025 su relazione della dott.ssa Monica
AR
Il Giudice Relatore La Presidente
Monica AR LV Governatori
pagina 3 di 3