Art. 1.
Negli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con almeno 30 dipendenti sono istituite, a cura dell'Amministrazione medesima, mense aziendali quando non e' consentita l'uscita del personale per la refezione.
Fermo restando il numero minimo del personale di cui al primo comma le mense possono essere istituite, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, anche negli altri opifici, stabilimenti, depositi ed uffici ove sia consentita l'uscita del personale per la refezione, quando se ne ravvisi la necessita'.
Negli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con almeno 30 dipendenti sono istituite, a cura dell'Amministrazione medesima, mense aziendali quando non e' consentita l'uscita del personale per la refezione.
Fermo restando il numero minimo del personale di cui al primo comma le mense possono essere istituite, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, anche negli altri opifici, stabilimenti, depositi ed uffici ove sia consentita l'uscita del personale per la refezione, quando se ne ravvisi la necessita'.