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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 732/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 732 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, nata a [...], in data [...]; Parte_1
elettivamente domiciliata in Alcamo, Via Pietro Lombardo n. 98, presso lo studio dell'Avv. Galbo Vito, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
e pagina 1 di 11
– resistente contumace –
Nei confronti del Curatore speciale della minore, avv. Lidia Lo Presti,
con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: come all'udienza del 20/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/03/2023, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio in data 15/02/2016,
[...]
regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
CALATAFIMI SEGESTA – Atto n.7, parte II, serie C, dell'anno 2019.
Deduceva, inoltre, che dalla loro unione è nata una figlia: Per_1
a DUSSELDORF il 04/03/2021.
[...]
Avanzava domanda di separazione con addebito, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale dovuta alle condotte violente poste in essere da parte del resistente nonchè alla dipendenza di quest'ultimo dal gioco di azzardo.
Rappresentava infatti che dall'ottobre del 2019 il resistente passava le sue giornate dormendo nelle ore diurne e giocando on line la notte, noncurante delle condizioni della moglie, che aveva subito un aborto spontaneo, impedendole di riposare e minacciandola quando la stessa gli chiedeva di non gridare mentre giocava d'azzardo.
La ricorrente riferiva, inoltre, di essere stata ingannata anche nella gestione delle proprie risorse economiche, dato che l' con la scusa P_
della poca conoscenza della lingua tedesca da parte della ricorrente, avrebbe pagina 2 di 11 provveduto a gestire il suo conto, facendole richiedere anche l'erogazione in un'unica soluzione di due anni di salario per la maternità, per poi prelevare ingenti somme di danaro e lasciarla priva di risparmi.
Deduceva, ancora, che nel giugno del 2021 il nucleo familiare si era trasferito dalla Germania nel Comune di Calatafimi – Segesta, fino a quando, a dicembre dello stesso anno, l' si era allontanato senza più P_
dare notizie di sé.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni:
“- accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi;
- dichiarare la loro separazione personale con addebito della medesima in capo al Sig. per i motivi spiegati in narrativa;
P_
- quindi dichiarare la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati - con obbligo di mutuo rispetto - alle seguenti condizioni;
1. la casa coniugale non esiste in Italia;
2. applicare alla fattispecie in esame il super affido della minore Per_1
n favore esclusivamente della ricorrente;
[...]
3. e quindi disporre che la figlia minore deve essere Persona_1
affidata esclusivamente alla madre, con facoltà del padre di vederla e stare con lui quando la stessa minore lo riterrà opportuno in base ai propri impegni sociali, scolastici e familiari e soprattutto in ambiente protetto;
4. il Sig. corrisponderà alla moglie per il mantenimento P_
della figlia minore la somma mensile di €. 750,00 presso il domicilio Per_1
di costei, entro il giorno 5 di ogni mese, che è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Aprile del corrente anno oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti alla minore come da Protocollo del Tribunale di Trapani;
Persona_1
pagina 3 di 11
5. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a P_ Parte_1 titolo di alimenti per se stessa la somma di €. 250,00 presso il domicilio di costei, entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere del mese di Aprile del corrente anno. Con ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge e con salvezza di ogni altro diritto e in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
*****
Alla prima udienza del 21/06/2023, veniva sentita la ricorrente, che confermava di non vedere il marito da dicembre 2021, quando aveva lasciato lei e sua figlia ed era partito per la Germania.
Alla stessa udienza pur regolarmente citato, non si P_
presentava né si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 29/06/2023, dichiarata la contumacia di P_
, valutati gli episodi riferiti dalla ricorrente, nonché l'assoluto
[...]
disinteresse di per la figlia, manifestato dalla mancata costituzione P_
nel presente procedimento e dagli atti del procedimento penale a carico dello stesso, per violazione di obblighi di assistenza, si disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del C.P.G. di concerto con i Servizi
Sociali competenti, e venivano pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“affida la minore alla madre, concentrando in capo alla stessa Per_1
ogni decisione in ordine all'educazione, istruzione, salute e residenza della figlia;
dispone, allo stato, l'interruzione di ogni rapporto tra il padre e la figlia
Per_1
pagina 4 di 11 pone a carico di l'obbligo di versare a P_ Parte_1
la somma mensile di complessivi euro 500,00, di cui euro 300,00
[...]
a titolo di contributo al mantenimento della piccola ed euro 200,00 Per_1
a titolo di mantenimento della ricorrente, oltre alle spese straordinarie nell'interesse della prole minore nella misura del 50%, determinate come da Protocollo presso questo Tribunale;
”.
Veniva anche nominato Curatore speciale, in considerazione della gravità delle condotte oggetto di allegazione.
All'udienza del 20/11/2024, preso atto della sussistente irreperibilità dell' la ricorrente insisteva nelle proprie richieste. P_
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, stante che la convivenza tra le parti è ormai cessata da dicembre 2021, come riferito dalla ricorrente in udienza, e che il resistente non è comparso in giudizio, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale, pertanto, non si può che accogliere la domanda di separazione, sulla scorta dell'art. 151 c.c..
Quanto alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1 n.14840 del 27 giugno 2006). Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, la pagina 5 di 11 dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840).
Nel caso di specie, tuttavia i pur deprecabili episodi riferiti non risultano adeguatamente sostenuti sul piano istruttorio, anche tramite perspicua indicazione di soggetti eventualmente presenti a suddetti episodi, non potendosi così pervenire alla statuizione richiesta, che come detto necessita la rigida prova della loro verificazione prima della insorgenza della crisi e della separazione di fatto, solo all'esito della quale è poi dato presumerne la prevalenza causale.
*****
Invece la condotta tenuta successivamente e nel corso del procedimento – nel cui ambito sono state svolte le approfondite verifiche personologiche e socioambientali sopra menzionate, ben può influire sull'affidamento della prole minorenne.
Va a tal uopo rammentato che nonostante l'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, imponga di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, nel caso in esame, ritiene opportuno il Tribunale disporre l'affido esclusivo del minore in favore della odierna ricorrente, concentrando in pagina 6 di 11 capo a costei anche la responsabilità delle decisioni di maggiore interesse per la minore, anche in adesione alle conclusioni in tal senso spiegate dal
Curatore.
La ipotesi contraria si risolverebbe nell'attribuzione di compiti di decisione non correlati ai mezzi indispensabili per assolvervi.
Nella specie, infatti, non consta alcun elemento che possa dirsi di contrario segno rispetto all'allegato totale disinteresse paterno nei confronti della minore.
Il che rende oggettivamente impossibile – con gli elementi nella specie disponibili – una prognosi favorevole rispetto ala possibilità di una regolare cogestione per l'adozione di decisioni condivise in relazione alla gestione della responsabilità genitoriale, che presuppongono anche la possibilità di ascolto da parte del genitore, sì da potere essere concretamente in grado di valutare le aspirazioni, i bisogni e le inclinazioni del figlio al fine di adottare adeguate decisioni nel suo interesse.
Contr Dalle relazioni effettuate dal emerge invece che: “non è stato possibile procedere con una valutazione delle competenze genitoriali del sig. e di conseguenza indicare eventuali interventi a sostegno della P_
relazione padre-figlia in quanto non vi è stato accesso alla funzione paterna.” (cfr. rel. 21/10/2023); che la minore ha interiorizzato la figura paterna nella persona del nonno materno, costituendo le reti familiari materne solide risorse nella crescita della nipote.
Così la ricorrente è stata valutata dai servizi competenti come “un genitore attento, presente, dedita all'accudimento e alla crescita della figlia” coadiuvata da una rete familiare che “rappresenta un riferimento affettivo significativo e costante” (cfr. rel. 21/10/2023).
pagina 7 di 11 L'orientamento dominante della Cassazione Civile stabilisce, ancora in tema di affidamento, che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n.
26587).
Nel caso in esame, invero, non si è in presenza solo di una discontinuità nell'esercizio del diritto di visita, ma piuttosto di una vera e propria assenza protratta e consolidata, anche con la rete parentale paterna (cfr. anche quanto evidenziato in atti conclusivi dal Curatore). Dal che l'esclusione allo stato della opportunità di qualsivoglia regolamentazione del diritto di visita che, ove successivamente desiderato dal padre, dovrà essere oggetto di apposito ricorso e preventiva valutazione della sua rispondenza all'interesse superiore della minore.
Passando adesso al mantenimento della piccola, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Fatta questa premessa, considerato anche che nel caso di specie il genitore il ricorrente ormai, non condividendo spazi e tempi di pagina 8 di 11 mantenimento diretto della prole a suo carico, non contribuisce ad alleggerire – come invece avviene nel caso di concreta articolazione del diritto di visita in favore del genitore non collocatario - gli oneri e le esigenze ordinariamente connesse allo svolgersi della vita quotidiana, da cui
è gravata ex moglie cui la prole stessa è direttamente affidata, si ritiene di porre a carico di non constando impedimenti specifici alla P_
sua capacità lavorativa, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese un contributo al mantenimento della figlia ari Per_1
ad euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
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Per quanto attiene, infine, ai rapporti economici tra le parti, i giudici di legittimità hanno da tempo chiarito che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2017,
n. 789; Cass. civ., sez. VI, 4 aprile 2016, 6427).
Nel caso di specie consta che la ricorrente abbia capacità lavorativa concretamente declinata, come peraltro da ella stessa liberamente confermato, all'udienza del 20/11/2024: “ho lavorato in una scuola materna fino al mese scorso e a dicembre verrò assunta con un altro incarico annuale a Calatafimi” di talchè, all'evidenza disponibile, non ritiene il pagina 9 di 11 tribunale di imporre un contributo a carico del resistente anche per la ricorrente.
Quanto alle spese di lite, vista la opzione di contumacia e mancata opposizione del resistente, visto l'accoglimento parziale, possono rimanere a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio P_
in data 15/02/2016, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di CALATAFIMI SEGESTA – Atto n. 7, parte II, serie C, dell'anno 2019,
- dispone l'affidamento esclusivo della minore alla ricorrente, Per_1
concentrando solo in capo a costei anche la responsabilità di tutte le decisioni di maggiore interesse;
- pone a carico di l'obbligo di versare a P_ Parte_1
la somma mensile di complessivi euro 400,00 a titolo di
[...]
contributo al mantenimento della piccola oltre alle spese Per_1
straordinarie nell'interesse della prole minore nella misura del 50%, determinate come da Protocollo presso questo Tribunale;
respinge ogni altra domanda;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- lascia le spese del presente procedimento a carico di chi le ha sostenute.
pagina 10 di 11 Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 19.3.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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