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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2229/2020 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Mangione, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Schirinzi, procuratore domiciliatario;
, Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gabellone, procuratore domiciliatario
- convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
e la al fine di conseguire il ristoro dei danni patrimoniali e non subiti nel sinistro
[...] CP_3
occorso il 01.3.2013 alle ore 02,30 circa nel centro abitato del Comune di , allorquando mentre CP_1
transitava su via del Mare con la propria autovettura Peugeot 206 Plus tg. EA 447 KF “...improvvisamente ed imprevedibilmente subito dopo una curva destrorsa e cieca, si vedeva tagliare la strada da un grosso cane randagio di colore chiaro, sbucato dal lato destro;
purtroppo, la stessa conducente, non riusciva ad evitare l'impatto violento con l'animale e la parte anteriore del proprio veicolo, provocando ciò la perdita del controllo e l'urto contro il muro di cinta dell'immobile testé menzionato, posto sul lato sinistro di via del Mare, come da denuncia di sinistro all'uopo firmata”.
Con distinte comparse depositate in data 14.06.2020 e 04.07.2020 si costituivano in giudizio, rispettivamente, la e il evocato contestando la sussistenza dei presupposti CP_3 CP_1
dell'ipotizzata responsabilità.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 22.12.2021 il
Tribunale ha ammesso i mezzi istruttori richiesti, alla cui assunzione ha proceduto il 22.09.2022, il
28.03.2023 ed il 10.10.2023.
Quindi ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio nominando la dott. ssa al Persona_1
fine di stimare i postumi residuati all'attrice nel sinistro per cui è causa.
Depositato l'elaborato peritale, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda non meriti accoglimento per le considerazioni che seguono.
Decidendo la causa secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 (“Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), valuta il Tribunale che, pur volendo soprassedere dal discutere della legittimazione passiva dei convenuti alla luce della recente Cassazione civile sez. III, 31/05/2024 n.15244 (“La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi”), difetta prova che i danni lamentati dall'attrice, patrimoniali e non, siano ascrivili all'omessa attivazione del controllo sul fenomeno del randagismo da parte dell'organo designato dalla vigente Legge Regionale, piuttosto che alla spericolata condotta di guida della stessa.
Chiarito infatti che il sinistro de quo si è verificato il 01.3.2013 alle ore 02.30, mentre l' , gravida Pt_1
alla nona settimana, rientrava a casa proveniente dall'abitazione del fidanzato, e pur volendo ritenere che un cane di colore chiaro le abbia tagliato la strada urtando sulla parte anteriore la sua autovettura, stante il ritrovamento “…di ciuffi di pelo di animale di colore bianco incastrati tra la targa e il porta targa anteriore dell'autovettura” dai Carabinieri della Compagnia di Casarano, intervenuti nell'immediatezza del sinistro, rileva il decidente che non solo all'atto del ricovero quella notte l'attrice ai sanitari ebbe a riferire distinta dinamica, ma soprattutto che i punti d'urto che l'auto presenta e le caratteristiche delle lesioni subite inducono a concludere che la causa del sinistro sia ascrivibile alla perdita di controllo del veicolo da parte della , con conseguente deviazione della traiettoria ed abbattimento di un muro Pt_1
di recinzione posto ben oltre la banchina.
Sotto il primo profilo, si legge nell'anamnesi della cartella clinica inerente il ricovero del 01.3.2013, che fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni rese dalla paziente, che “Mentre era alla guida della sua auto perdeva il controllo della vettura a causa di un altro veicolo che invadeva la sua corsia. Usciva pertanto fuori strada riportando un trauma cranico senza perdita di conoscenza”.
Quanto al secondo, osserva il Tribunale che, pure ad ipotizzare che il cane che le avrebbe tagliato la strada sia quello bianco rinvenuto deceduto dai VVUU del Comune di nei pressi del muro di CP_1
cinta abbattuto nell'incidente, sebbene non sia mai stato accertato da alcuno che non avesse il microchip, la visione delle foto in atti relative al veicolo condotto dall'attrice evidenzia che nessun danno esso presenta sulla parte anteriore, dove sono stati rinvenuti i ciuffi di pelo e dove quindi dovrebbe essere avvenuto l'impatto, bensì l'autovettura appare vistosamente e gravemente rientrata all'altezza degli sportelli anteriore e posteriore di destra.
Alla stregua di siffatte risultanze, ed in assenza di testi oculari, valuta il Tribunale che non solo residuino seri dubbi circa la dinamica riferita in citazione, difforme da quella narrata “a caldo” ai sanitari, ma in ogni caso, pure ad ipotizzare che un cane quella notte ebbe ad attraversare la strada percorsa dall'attrice, nel mentre affrontava una curva, i danni materiali e non verificatisi furono conseguenza non già della deviazione della traiettoria subita dall'autovettura per effetto del minimo urto con il cane - non si sa se randagio -, ma della spericolata condotta di guida tenuta dalla in pieno centro abitato, in Pt_1 ispregio al disposto di cui all'art. 141 CdS che le imponeva di “…regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, … nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici…”, e
“…sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, come di certo poteva essere in piena notte un animale vagante.
Senza poi trascurare infine che, pure a voler in via ulteriormente subordinata supporre che il cane fosse randagio, difetterebbe prova della segnalazione della presenza di esso all'organo preposto, ai fini dell'attivazione.
Premesso che come condivisibilmente ritenuto da Cassazione civile sez. VI, 24/03/2022, n.9621, nello stesso senso di Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9671 “In base alla legislazione regionale della
Regione Puglia l'attività di ricovero, implicante la cattura, dei cani randagi, è estranea ai compiti dei Comuni, i quali devono limitarsi alla gestione dei canili ai fini della mera accoglienza dei cani, mentre al ricovero provvedono
i soggetti tenuti al recupero dei cani randagi, e cioè i servizi veterinari delle Il di conseguenza, è privo CP_1 di legittimazione passiva con riguardo alla domanda di danni proposta dall'attore per i danni subiti a seguito della aggressione di alcuni cani randagi di grossa taglia.”, nessuna prova è stata fornita dell'esistenza di precedenti segnalazioni anteriori al sinistro, fatte pervenire alla , unica competente, circa la presenza di Pt_2
cani vaganti nella zona teatro del sinistro.
Sul punto, sebbene i testimoni di parte attrice abbiano dichiarato di aver effettuato precedenti segnalazioni al ( “..ho chiamato una volta o due la Polizia Locale, ma mi Controparte_1 Testimone_1
rispondevano che non era loro competenza. Preciso che ho chiamato telefonicamente la Polizia Locale proprio nel periodo a ridosso del sinistro. Mi sono recata anche personalmente all'ufficio della Polizia Locale, ma non ricordo con chi ho parlato, mi pare fosse un uomo e non so se ora è in pensione. Non saprei descrivere fisicamente i vigili con cui ho parlato, dato che sono andata varie volte al Comando..”; : “..preciso che più volte ho Tes_2
segnalato telefonicamente la presenza di cani randagi ai vigili urbani del ed ai responsabili del CP_1 CP_1 canile…Preciso che abbiamo allertato solo i vigili urbani per conto del e nessun altra autorità”), non solo CP_1
nessuna denuncia è stata allegata dall'attrice al fine di comprovare l'avvenuta segnalazione, ma tale assunto non risulta riscontrato né dal teste agente della Polizia Locale di Testimone_3 CP_1
(“nel periodo del sinistro mi occupavo tra le altre cose della prevenzione del randagismo. Non ricordo che vi siano state segnalazioni della presenza di animali randagi sulla via del mare sp 223. Non ricordo se ve ne siano state negli anni seguenti. Se vi fossero state segnalazioni saremmo intervenuti chiamando l per gli interventi di rito.
In ogni caso siamo tenuti a redigere relazione di servizio dell'intervento eseguito su chiamata”), né dal teste dirigente del Servizio Veterinario della all'epoca dell'occorso, che in sede di Testimone_4 Pt_2
istruttoria ha dichiarato che: “per quanto è a mia conoscenza e lo saprei, non risulta pervenuta alcuna segnalazione alla di un cane randagio nella zona interessata. Il servizio veterinario non è stato attivato nemmeno dopo il sinistro. So che nell'immediatezza sono intervenuti i carabinieri, ma la mattina seguente sono intervenuti anche i vigili…”.
Ne consegue quindi che non può intendersi provata la conoscenza da parte della della Pt_2
sussistenza del pericolo alla cui prevenzione essa è preposta in via esclusiva, con conseguente inesigibilità della condotta omessa: “In applicazione dei principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art.
2043 c.c., non è sufficiente — per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio
— individuare semplicemente l'Ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi e occorre dunque che sia specificamente allegato e provato che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nel caso di specie possibile ed esigibile.”,
Cassazione civile sez. VI, 14/05/2018, n.11591.
Per tutte queste ragioni conclude il Tribunale per il rigetto della domanda, compensando integralmente le spese di lite tra le parti in considerazione del rilievo officioso delle ragioni del rigetto, e ponendo a carico dell'attrice le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, cui la medesima ha insistito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 03/6/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2229/2020 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Mangione, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Schirinzi, procuratore domiciliatario;
, Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gabellone, procuratore domiciliatario
- convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
e la al fine di conseguire il ristoro dei danni patrimoniali e non subiti nel sinistro
[...] CP_3
occorso il 01.3.2013 alle ore 02,30 circa nel centro abitato del Comune di , allorquando mentre CP_1
transitava su via del Mare con la propria autovettura Peugeot 206 Plus tg. EA 447 KF “...improvvisamente ed imprevedibilmente subito dopo una curva destrorsa e cieca, si vedeva tagliare la strada da un grosso cane randagio di colore chiaro, sbucato dal lato destro;
purtroppo, la stessa conducente, non riusciva ad evitare l'impatto violento con l'animale e la parte anteriore del proprio veicolo, provocando ciò la perdita del controllo e l'urto contro il muro di cinta dell'immobile testé menzionato, posto sul lato sinistro di via del Mare, come da denuncia di sinistro all'uopo firmata”.
Con distinte comparse depositate in data 14.06.2020 e 04.07.2020 si costituivano in giudizio, rispettivamente, la e il evocato contestando la sussistenza dei presupposti CP_3 CP_1
dell'ipotizzata responsabilità.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 22.12.2021 il
Tribunale ha ammesso i mezzi istruttori richiesti, alla cui assunzione ha proceduto il 22.09.2022, il
28.03.2023 ed il 10.10.2023.
Quindi ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio nominando la dott. ssa al Persona_1
fine di stimare i postumi residuati all'attrice nel sinistro per cui è causa.
Depositato l'elaborato peritale, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda non meriti accoglimento per le considerazioni che seguono.
Decidendo la causa secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 (“Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), valuta il Tribunale che, pur volendo soprassedere dal discutere della legittimazione passiva dei convenuti alla luce della recente Cassazione civile sez. III, 31/05/2024 n.15244 (“La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi”), difetta prova che i danni lamentati dall'attrice, patrimoniali e non, siano ascrivili all'omessa attivazione del controllo sul fenomeno del randagismo da parte dell'organo designato dalla vigente Legge Regionale, piuttosto che alla spericolata condotta di guida della stessa.
Chiarito infatti che il sinistro de quo si è verificato il 01.3.2013 alle ore 02.30, mentre l' , gravida Pt_1
alla nona settimana, rientrava a casa proveniente dall'abitazione del fidanzato, e pur volendo ritenere che un cane di colore chiaro le abbia tagliato la strada urtando sulla parte anteriore la sua autovettura, stante il ritrovamento “…di ciuffi di pelo di animale di colore bianco incastrati tra la targa e il porta targa anteriore dell'autovettura” dai Carabinieri della Compagnia di Casarano, intervenuti nell'immediatezza del sinistro, rileva il decidente che non solo all'atto del ricovero quella notte l'attrice ai sanitari ebbe a riferire distinta dinamica, ma soprattutto che i punti d'urto che l'auto presenta e le caratteristiche delle lesioni subite inducono a concludere che la causa del sinistro sia ascrivibile alla perdita di controllo del veicolo da parte della , con conseguente deviazione della traiettoria ed abbattimento di un muro Pt_1
di recinzione posto ben oltre la banchina.
Sotto il primo profilo, si legge nell'anamnesi della cartella clinica inerente il ricovero del 01.3.2013, che fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni rese dalla paziente, che “Mentre era alla guida della sua auto perdeva il controllo della vettura a causa di un altro veicolo che invadeva la sua corsia. Usciva pertanto fuori strada riportando un trauma cranico senza perdita di conoscenza”.
Quanto al secondo, osserva il Tribunale che, pure ad ipotizzare che il cane che le avrebbe tagliato la strada sia quello bianco rinvenuto deceduto dai VVUU del Comune di nei pressi del muro di CP_1
cinta abbattuto nell'incidente, sebbene non sia mai stato accertato da alcuno che non avesse il microchip, la visione delle foto in atti relative al veicolo condotto dall'attrice evidenzia che nessun danno esso presenta sulla parte anteriore, dove sono stati rinvenuti i ciuffi di pelo e dove quindi dovrebbe essere avvenuto l'impatto, bensì l'autovettura appare vistosamente e gravemente rientrata all'altezza degli sportelli anteriore e posteriore di destra.
Alla stregua di siffatte risultanze, ed in assenza di testi oculari, valuta il Tribunale che non solo residuino seri dubbi circa la dinamica riferita in citazione, difforme da quella narrata “a caldo” ai sanitari, ma in ogni caso, pure ad ipotizzare che un cane quella notte ebbe ad attraversare la strada percorsa dall'attrice, nel mentre affrontava una curva, i danni materiali e non verificatisi furono conseguenza non già della deviazione della traiettoria subita dall'autovettura per effetto del minimo urto con il cane - non si sa se randagio -, ma della spericolata condotta di guida tenuta dalla in pieno centro abitato, in Pt_1 ispregio al disposto di cui all'art. 141 CdS che le imponeva di “…regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, … nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici…”, e
“…sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, come di certo poteva essere in piena notte un animale vagante.
Senza poi trascurare infine che, pure a voler in via ulteriormente subordinata supporre che il cane fosse randagio, difetterebbe prova della segnalazione della presenza di esso all'organo preposto, ai fini dell'attivazione.
Premesso che come condivisibilmente ritenuto da Cassazione civile sez. VI, 24/03/2022, n.9621, nello stesso senso di Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9671 “In base alla legislazione regionale della
Regione Puglia l'attività di ricovero, implicante la cattura, dei cani randagi, è estranea ai compiti dei Comuni, i quali devono limitarsi alla gestione dei canili ai fini della mera accoglienza dei cani, mentre al ricovero provvedono
i soggetti tenuti al recupero dei cani randagi, e cioè i servizi veterinari delle Il di conseguenza, è privo CP_1 di legittimazione passiva con riguardo alla domanda di danni proposta dall'attore per i danni subiti a seguito della aggressione di alcuni cani randagi di grossa taglia.”, nessuna prova è stata fornita dell'esistenza di precedenti segnalazioni anteriori al sinistro, fatte pervenire alla , unica competente, circa la presenza di Pt_2
cani vaganti nella zona teatro del sinistro.
Sul punto, sebbene i testimoni di parte attrice abbiano dichiarato di aver effettuato precedenti segnalazioni al ( “..ho chiamato una volta o due la Polizia Locale, ma mi Controparte_1 Testimone_1
rispondevano che non era loro competenza. Preciso che ho chiamato telefonicamente la Polizia Locale proprio nel periodo a ridosso del sinistro. Mi sono recata anche personalmente all'ufficio della Polizia Locale, ma non ricordo con chi ho parlato, mi pare fosse un uomo e non so se ora è in pensione. Non saprei descrivere fisicamente i vigili con cui ho parlato, dato che sono andata varie volte al Comando..”; : “..preciso che più volte ho Tes_2
segnalato telefonicamente la presenza di cani randagi ai vigili urbani del ed ai responsabili del CP_1 CP_1 canile…Preciso che abbiamo allertato solo i vigili urbani per conto del e nessun altra autorità”), non solo CP_1
nessuna denuncia è stata allegata dall'attrice al fine di comprovare l'avvenuta segnalazione, ma tale assunto non risulta riscontrato né dal teste agente della Polizia Locale di Testimone_3 CP_1
(“nel periodo del sinistro mi occupavo tra le altre cose della prevenzione del randagismo. Non ricordo che vi siano state segnalazioni della presenza di animali randagi sulla via del mare sp 223. Non ricordo se ve ne siano state negli anni seguenti. Se vi fossero state segnalazioni saremmo intervenuti chiamando l per gli interventi di rito.
In ogni caso siamo tenuti a redigere relazione di servizio dell'intervento eseguito su chiamata”), né dal teste dirigente del Servizio Veterinario della all'epoca dell'occorso, che in sede di Testimone_4 Pt_2
istruttoria ha dichiarato che: “per quanto è a mia conoscenza e lo saprei, non risulta pervenuta alcuna segnalazione alla di un cane randagio nella zona interessata. Il servizio veterinario non è stato attivato nemmeno dopo il sinistro. So che nell'immediatezza sono intervenuti i carabinieri, ma la mattina seguente sono intervenuti anche i vigili…”.
Ne consegue quindi che non può intendersi provata la conoscenza da parte della della Pt_2
sussistenza del pericolo alla cui prevenzione essa è preposta in via esclusiva, con conseguente inesigibilità della condotta omessa: “In applicazione dei principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art.
2043 c.c., non è sufficiente — per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio
— individuare semplicemente l'Ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi e occorre dunque che sia specificamente allegato e provato che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nel caso di specie possibile ed esigibile.”,
Cassazione civile sez. VI, 14/05/2018, n.11591.
Per tutte queste ragioni conclude il Tribunale per il rigetto della domanda, compensando integralmente le spese di lite tra le parti in considerazione del rilievo officioso delle ragioni del rigetto, e ponendo a carico dell'attrice le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, cui la medesima ha insistito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 03/6/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore