Art. 5.
Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al successivo articolo 7, e' fatto obbligo all'ufficio liquidatore di trasmettere, a ciascuna amministrazione destinataria di personale dell'ente soppresso, altrettante copie autenticate del vigente regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale per quante sono le unita' di personale trasferito.
Ai medesimi fini, le amministrazioni destinatarie sono tenute ad allegare detta copia autenticata di regolamento agli atti del fascicolo personale di ciascun dipendente trasferito dall'ente soppresso.
E' fatto, altresi', obbligo all'ufficio liquidatore di fornire, a richiesta del personale trasferito, copia autenticata del regolamento dell'ente soppresso.
Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al successivo articolo 7, e' fatto obbligo all'ufficio liquidatore di trasmettere, a ciascuna amministrazione destinataria di personale dell'ente soppresso, altrettante copie autenticate del vigente regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale per quante sono le unita' di personale trasferito.
Ai medesimi fini, le amministrazioni destinatarie sono tenute ad allegare detta copia autenticata di regolamento agli atti del fascicolo personale di ciascun dipendente trasferito dall'ente soppresso.
E' fatto, altresi', obbligo all'ufficio liquidatore di fornire, a richiesta del personale trasferito, copia autenticata del regolamento dell'ente soppresso.