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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3298/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3298/2021 R.G., vertente TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Ettore Zagarese, domiciliata come in atti Ricorrente - opponente E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Gilda Avena, domiciliato come in atti Resistente - opposto OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Opposizione a precetto CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.10.2021, la ricorrente ha agito avverso il precetto notificatogli dall' per il recupero della somma di € 2.106,54 di cui al decreto CP_1 ingiuntivo n. 36/2005 dell'11.01.2005 emesso dal Tribunale di Catania in favore dell' , quale anticipatario, con il Fondo di Garanzia, del TFR dovuto Controparte_2 nei confronti dei dipendenti di , di cui la ricorrente è erede. Ha Persona_1 eccepito la mancata notifica del decreto ingiuntivo nonché la mancanza della formula di esecutività apposta dal Giudice;
in subordine ha eccepito, altresì, la prescrizione del credito. Ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto atto di precetto e di condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario.
Si è costituito tempestivamente in giudizio L' deducendo: che il decreto CP_1 ingiuntivo n. 36\2005 del Tribunale di Catania è stato notificato in forma esecutiva in
1 data 20.11.2007, con l'atto di precetto del 26.09.2007; che successivamente sono stati notificati diffida in data 11.12.2014 e l'atto di precetto qui opposto;
che tali atti hanno interrotto i termini prescrizionali. Ha, quindi, concluso chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e di confermare la validità, la legittimità e l'efficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese del giudizio.
La causa, già matura per la decisione, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare del 05.11.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., depositate solo dalla difesa del ricorrente, il Giudicante decide la causa con sentenza.
In via del tutto generale, occorre premettere ed evidenziare che, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., “in mancanza, le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo dove il precetto è stato notificato”. Da tale disposizione si ricava, a contrario, che competente a conoscere delle opposizioni a precetto è l'ufficio giudiziario del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o eletto domicilio poiché ivi si trovano beni del debitore da sottoporre ad esecuzione. Ciò vuol dire che il legislatore ha operato una scelta in punto di competenza ispirata all'obiettivo di realizzare una coincidenza tra il foro del giudice dell'opposizione a precetto ed il foro del giudice dell'esecuzione, puntando sulla collaborazione del creditore. Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, inoltre, l'elezione di domicilio (o la dichiarazione di residenza) compiuta dal creditore nell'atto di precetto è idonea a radicare la competenza del giudice dell'opposizione a precetto solo quando nel luogo prescelto dal creditore istante si trovino effettivamente cose del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 26 c.p.c.; diversamente, la competenza a conoscere dell'opposizione a precetto appartiene al giudice del luogo dove è stato notificato l'atto; nel giudizio così radicato sarà perciò onere del creditore che vi abbia interesse dimostrare che nel comune da lui prescelto attraverso l'elezione di domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore (cfr. Corte Cost. sent. n. 84/1973). In buona sostanza, quindi, il debitore che intenda proporre un'opposizione esecutiva preventiva, id est un'opposizione a precetto, dovrà introdurre la causa dinanzi all'ufficio giudiziario del luogo in cui il creditore abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio, sempreché in detto luogo si trovino beni del debitore da espropriare. Diversamente, se il debitore ritenga che la dichiarazione di residenza o domicilio siano inesatte perché eseguite in un Comune in cui non si trovano beni a lui appartenenti e suscettibili di essere aggrediti esecutivamente, l'opposizione esecutiva di tipo preventivo andrà proposta, in applicazione del foro sussidiario, dinanzi al Giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato. Il creditore in questa ultima ipotesi conserva la possibilità di dimostrare che la sua dichiarazione o elezione erano state effettuate in un luogo ove l'esecuzione poteva iniziare e, nel caso in cui riesca a fornire prova in
2 questo senso, il giudice dell'opposizione a precetto dovrà ritenersi competente (cfr. ex multis Cass. sent. n. 19876/2013). In ogni caso la contestazione in ordine alla mancata coincidenza tra il luogo del domicilio eletto nell'atto di precetto dal creditore e la circoscrizione del Giudice dell'esecuzione (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione ( cfr. C. 13219/2010; T. Santa Maria Capua Vetere 7.10.2010). Dunque, applicando i principi esposti al caso di specie, si rileva che il precetto opposto contiene l'elezione di domicilio e la dichiarazione di residenza del creditore istante nel Comune di Catania, pur essendo stato lo stesso notificato alla debitrice nel proprio comune di residenza, ovvero ZA (CS). Orbene, in ragione di quanto detto, la debitrice, ritenendo inefficaci la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio compiute dal creditore nell'atto di precetto, per assenza di beni alla stessa appartenenti nel predetto Comune, ha correttamente proposto opposizione davanti al Giudice del luogo nel qual e il precetto le è stato notificato. La competenza territoriale del Giudice adito si è, in tal modo, radicata in capo all'intestato Tribunale, dal momento che l'eccezione di incompetenza non è stata ritualmente eccepita o rilevata d'ufficio, nei termini e nelle forme di cui all'art. 38 c.p.c. Venendo al merito la proposta opposizione è infondata e non merita accoglimento. In riferimento all'eccepita omessa notifica nei confronti della ricorrente del titolo esecutivo posto a base del credito preteso con l'atto di precetto (D.I. n. 36/2005 del Tribunale di Catania), si evidenzia che vi è agli atti prova della notifica dello stesso in data 07.02.2005, altresì munito della formula esecutiva, rilasciata dal Giudice in data 02.05.2005, nei confronti di (cfr. documentazione allegata al fascicolo Parte_1 di parte opposta). Pertanto, il titolo esecutivo è da considerarsi pienamente valido ed efficace. Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione del credito proposta dall'opponente
– peraltro in maniera del tutto generica facendo la riferimento sia a una Pt_1 prescrizione quinquennale che decennale - per non essere, in realtà, decorso il termine di prescrizione né del titolo esecutivo nè del diritto azionato. Si osserva che il decreto ingiuntivo non è stato opposto. Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte precisando che “l'interruzione del termine di prescrizione con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art 2953 cc decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione ” (Cass. Civ., sent. n. 15157/2017; Cass. Civ., 13081/2004).
3 Nel caso di specie, il credito accertato con decreto ingiuntivo esecutivo non opposto, avendo lo stesso valore di una sentenza passata in giudicato si prescrive, quindi, in 10 anni. Decorrendo il termine di decorrenza della prescrizione decennale non dalla data di notifica né di esecutività del decreto ingiuntivo stesso, ma dal momento in cui questo non è più impugnabile (ovvero dalla scadenza dei quaranta giorni per proporre l'opposizione), ne consegue che la notifica del precetto curata dal creditore procedente CP_ in data 17.09.2021 (come risulta dall'avviso di ricevimento prodotto dall' è certamente tempestiva, in quanto il termine di prescrizione decennale sarebbe scaduto dopo la suddetta notifica. Invero, risultando, come detto, la notifica del D.I. nei confronti della ricorrete effettuata in data 07.02.2005, lo stesso è divenuto definitivo allo spirare dei successivi 40 giorni, maturati il 21 marzo 2005. L' ha dato prova CP_1 non solo che il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo ma che vi sono stati validi atti interruttivi della prescrizione, costituiti dal primo atto di precetto, notificato in data 20.11.2007, da successiva diffida notificata in data 11.12.2014. Ne consegue che la notifica del precetto curata dal creditore procedente e ricevuta in data 17.09.2021 è certamente tempestiva. A ciò si aggiunga che, dall'analisi del precetto opposto, oltre a doversi dare atto dell'analitico riferimento al titolo giudiziale fondante le pretese creditorie azionate, in ogni caso risulta esattamente determinato l'ammontare dei crediti pretesi. Ne consegue il rigetto della promossa opposizione. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Le spese del presente giudizio sono liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA parte RICORRENTE al pagamento in favore della parte RESISTENTE delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € CP_1
1.312,00 per compensi professionali oltre Iva e Cpa se dovute come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%; 3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 24.12.2025.
Il GIUDICE Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3298/2021 R.G., vertente TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Ettore Zagarese, domiciliata come in atti Ricorrente - opponente E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Gilda Avena, domiciliato come in atti Resistente - opposto OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Opposizione a precetto CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.10.2021, la ricorrente ha agito avverso il precetto notificatogli dall' per il recupero della somma di € 2.106,54 di cui al decreto CP_1 ingiuntivo n. 36/2005 dell'11.01.2005 emesso dal Tribunale di Catania in favore dell' , quale anticipatario, con il Fondo di Garanzia, del TFR dovuto Controparte_2 nei confronti dei dipendenti di , di cui la ricorrente è erede. Ha Persona_1 eccepito la mancata notifica del decreto ingiuntivo nonché la mancanza della formula di esecutività apposta dal Giudice;
in subordine ha eccepito, altresì, la prescrizione del credito. Ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto atto di precetto e di condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario.
Si è costituito tempestivamente in giudizio L' deducendo: che il decreto CP_1 ingiuntivo n. 36\2005 del Tribunale di Catania è stato notificato in forma esecutiva in
1 data 20.11.2007, con l'atto di precetto del 26.09.2007; che successivamente sono stati notificati diffida in data 11.12.2014 e l'atto di precetto qui opposto;
che tali atti hanno interrotto i termini prescrizionali. Ha, quindi, concluso chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e di confermare la validità, la legittimità e l'efficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese del giudizio.
La causa, già matura per la decisione, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare del 05.11.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., depositate solo dalla difesa del ricorrente, il Giudicante decide la causa con sentenza.
In via del tutto generale, occorre premettere ed evidenziare che, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., “in mancanza, le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo dove il precetto è stato notificato”. Da tale disposizione si ricava, a contrario, che competente a conoscere delle opposizioni a precetto è l'ufficio giudiziario del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o eletto domicilio poiché ivi si trovano beni del debitore da sottoporre ad esecuzione. Ciò vuol dire che il legislatore ha operato una scelta in punto di competenza ispirata all'obiettivo di realizzare una coincidenza tra il foro del giudice dell'opposizione a precetto ed il foro del giudice dell'esecuzione, puntando sulla collaborazione del creditore. Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, inoltre, l'elezione di domicilio (o la dichiarazione di residenza) compiuta dal creditore nell'atto di precetto è idonea a radicare la competenza del giudice dell'opposizione a precetto solo quando nel luogo prescelto dal creditore istante si trovino effettivamente cose del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 26 c.p.c.; diversamente, la competenza a conoscere dell'opposizione a precetto appartiene al giudice del luogo dove è stato notificato l'atto; nel giudizio così radicato sarà perciò onere del creditore che vi abbia interesse dimostrare che nel comune da lui prescelto attraverso l'elezione di domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore (cfr. Corte Cost. sent. n. 84/1973). In buona sostanza, quindi, il debitore che intenda proporre un'opposizione esecutiva preventiva, id est un'opposizione a precetto, dovrà introdurre la causa dinanzi all'ufficio giudiziario del luogo in cui il creditore abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio, sempreché in detto luogo si trovino beni del debitore da espropriare. Diversamente, se il debitore ritenga che la dichiarazione di residenza o domicilio siano inesatte perché eseguite in un Comune in cui non si trovano beni a lui appartenenti e suscettibili di essere aggrediti esecutivamente, l'opposizione esecutiva di tipo preventivo andrà proposta, in applicazione del foro sussidiario, dinanzi al Giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato. Il creditore in questa ultima ipotesi conserva la possibilità di dimostrare che la sua dichiarazione o elezione erano state effettuate in un luogo ove l'esecuzione poteva iniziare e, nel caso in cui riesca a fornire prova in
2 questo senso, il giudice dell'opposizione a precetto dovrà ritenersi competente (cfr. ex multis Cass. sent. n. 19876/2013). In ogni caso la contestazione in ordine alla mancata coincidenza tra il luogo del domicilio eletto nell'atto di precetto dal creditore e la circoscrizione del Giudice dell'esecuzione (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione ( cfr. C. 13219/2010; T. Santa Maria Capua Vetere 7.10.2010). Dunque, applicando i principi esposti al caso di specie, si rileva che il precetto opposto contiene l'elezione di domicilio e la dichiarazione di residenza del creditore istante nel Comune di Catania, pur essendo stato lo stesso notificato alla debitrice nel proprio comune di residenza, ovvero ZA (CS). Orbene, in ragione di quanto detto, la debitrice, ritenendo inefficaci la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio compiute dal creditore nell'atto di precetto, per assenza di beni alla stessa appartenenti nel predetto Comune, ha correttamente proposto opposizione davanti al Giudice del luogo nel qual e il precetto le è stato notificato. La competenza territoriale del Giudice adito si è, in tal modo, radicata in capo all'intestato Tribunale, dal momento che l'eccezione di incompetenza non è stata ritualmente eccepita o rilevata d'ufficio, nei termini e nelle forme di cui all'art. 38 c.p.c. Venendo al merito la proposta opposizione è infondata e non merita accoglimento. In riferimento all'eccepita omessa notifica nei confronti della ricorrente del titolo esecutivo posto a base del credito preteso con l'atto di precetto (D.I. n. 36/2005 del Tribunale di Catania), si evidenzia che vi è agli atti prova della notifica dello stesso in data 07.02.2005, altresì munito della formula esecutiva, rilasciata dal Giudice in data 02.05.2005, nei confronti di (cfr. documentazione allegata al fascicolo Parte_1 di parte opposta). Pertanto, il titolo esecutivo è da considerarsi pienamente valido ed efficace. Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione del credito proposta dall'opponente
– peraltro in maniera del tutto generica facendo la riferimento sia a una Pt_1 prescrizione quinquennale che decennale - per non essere, in realtà, decorso il termine di prescrizione né del titolo esecutivo nè del diritto azionato. Si osserva che il decreto ingiuntivo non è stato opposto. Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte precisando che “l'interruzione del termine di prescrizione con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art 2953 cc decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione ” (Cass. Civ., sent. n. 15157/2017; Cass. Civ., 13081/2004).
3 Nel caso di specie, il credito accertato con decreto ingiuntivo esecutivo non opposto, avendo lo stesso valore di una sentenza passata in giudicato si prescrive, quindi, in 10 anni. Decorrendo il termine di decorrenza della prescrizione decennale non dalla data di notifica né di esecutività del decreto ingiuntivo stesso, ma dal momento in cui questo non è più impugnabile (ovvero dalla scadenza dei quaranta giorni per proporre l'opposizione), ne consegue che la notifica del precetto curata dal creditore procedente CP_ in data 17.09.2021 (come risulta dall'avviso di ricevimento prodotto dall' è certamente tempestiva, in quanto il termine di prescrizione decennale sarebbe scaduto dopo la suddetta notifica. Invero, risultando, come detto, la notifica del D.I. nei confronti della ricorrete effettuata in data 07.02.2005, lo stesso è divenuto definitivo allo spirare dei successivi 40 giorni, maturati il 21 marzo 2005. L' ha dato prova CP_1 non solo che il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo ma che vi sono stati validi atti interruttivi della prescrizione, costituiti dal primo atto di precetto, notificato in data 20.11.2007, da successiva diffida notificata in data 11.12.2014. Ne consegue che la notifica del precetto curata dal creditore procedente e ricevuta in data 17.09.2021 è certamente tempestiva. A ciò si aggiunga che, dall'analisi del precetto opposto, oltre a doversi dare atto dell'analitico riferimento al titolo giudiziale fondante le pretese creditorie azionate, in ogni caso risulta esattamente determinato l'ammontare dei crediti pretesi. Ne consegue il rigetto della promossa opposizione. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Le spese del presente giudizio sono liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA parte RICORRENTE al pagamento in favore della parte RESISTENTE delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € CP_1
1.312,00 per compensi professionali oltre Iva e Cpa se dovute come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%; 3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 24.12.2025.
Il GIUDICE Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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