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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1356/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1356/2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615
c.p.c.) promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
9 98057 MILAZZO ITALIA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
NASTASI LETTERIO, c.f. , domiciliato in VIA UMBERTO I 78 98057 C.F._2
MILAZZO
ATTORE
CONTRO
, con sede in VIA FRANCESCO CRISPI N. 1 98057 MILAZZO, c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'ANNA ASSUNTA, c.f. P.IVA_1 C.F._3
domiciliato in VIA LUIGI PIRANDELLO 4/E 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30/10/2023 proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto notificato dal in data 6/10/2023, avente ad oggetto l'intimazione del Controparte_1 pagamento della somma di € 11.519,39, deducendo lo stato di dissesto finanziario dell'Ente convenuto e che “L'art. 252 Legge 18/08/2000 n. 265 (Testo Unico Enti Locali) al quarto comma dispone che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014” (pag. 1) e precisando che “L'intimazione di pagamento di € 11.519,39 contenuta nell'atto di precetto, oggetto della presente opposizione, corrisponde ad un residuo della somma dovuta dall'opponente rispetto a quella maggiore di € 25.822,85, il cui titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di primo grado n. 249/2007 e da quella di secondo grado n. 206/2008 emesse dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione
Siciliana” (pag. 2), ciò da cui desumere “la competenza a riscuotere i residui attivi appartiene alla
, unico soggetto legittimato dalla legge, trattandosi Controparte_2 nella specie di crediti del sorti prima del 2014” (pag. 2) e, quindi, la nullità del Controparte_1
precetto in ragione del difetto di legittimazione attiva in capo al CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 3/1/2024 si costituiva il , il quale Controparte_1 eccepiva l'infondatezza e l'inammissibilità della spiegata opposizione, stante la rappresentanza persistente in capo all'organo di vertice politico, quindi il Sindaco. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di lite, anche ex art. 96, co. 3, c.p.c..
Ritiene questo decidente che l'opposizione proposta sia infondata e che, pertanto, vada respinta per le ragioni di seguito esposte.
Si ricorda, anzitutto, in diritto che costituiscono principi affermati in giurisprudenza quelli per cui
“[…] dalla data della dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale nè alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente […]” (cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. trib., 11/8/2016, n. 16959) e, inoltre, per cui “[…] l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale nè si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente
(Cass. 27 gennaio 2001, n. 1191), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Sez. un., sent. n. 16059 del 2001) […]” (cfr., in motivazione,
Cass. civ., sez. I, 22/01/2010, n. 1097).
Sebbene i precedenti giurisprudenziali citati non riguardino specificamente la questione oggetto dell'odierna controversia, il loro richiamo è utile ai presenti fini, in uno alla disamina della disciplina di cui agli artt. 244 e ss. d.lgs. 267/2000, per prendere posizione in ordine all'eccezione sollevata da e, segnatamente, per concludere nel senso della relativa infondatezza. Parte_1
Si ritiene, in particolare, che le disposizioni invocate dall'odierno opponente non siano risolutive nella prospettiva dallo stesso delineata.
L'apertura della procedura di dissesto finanziario comporta senz'altro una separazione delle gestioni dell'Ente: quella, per così dire, ordinaria, di competenza del Comune e degli organi istituzionali, e quella straordinaria, affidata alla gestione dell'Organismo Straordinario di
Liquidazione (OSL).
A questo proposito, poi, gli artt. 255 d.lgs. 267/2000 e 7 d.P.R. 378/1993 dànno evidenza del fatto che la gestione straordinaria si concreta – in sintesi – nella riscossione dei residui attivi, nella richiesta di versamento dei canoni patrimoniali, nella richiesta del finanziamento previsto ex lege e, infine, nella liquidazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente, quindi, più in generale, nel compimento di “tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno” (art. 7, co. 1, citato).
Se la lettura delle citate disposizioni – ma tale non è l'oggetto della quaestio sottesa all'eccezione sollevata – può fondare il riconoscimento in capo all'OSL della legittimazione a rappresentare l'Ente in seno a procedure giudiziali volte al recupero dei crediti dallo stesso vantati e rientranti nella gestione straordinaria, nondimeno esse non avallano la conclusione prospettata dall'odierno opponente, cioè l'esclusione in capo agli organi istituzionali del del potere (e della CP_1
correlata capacità d'agire) di intimare il pagamento dei crediti suddetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 480 c.p.c..
Si ricorda, anzitutto, che l'odierna opposizione ha ad oggetto il precetto del 6/10/2023 notificato dal in persona del Sindaco, e dunque un atto stragiudiziale concretantesi in una intimazione di CP_1
pagamento.
La contestata mancanza della legittimazione ad agire trova, dunque, un primo ostacolo nel fatto che, in realtà, il credito è senz'altro del sicché non può efficacemente porsi in dubbio la CP_1
titolarità in capo a quest'ultimo della pretesa oggetto di controversia. La questione è, piuttosto, se il nella persona del Sindaco, possa validamente esigere il pagamento di un credito che CP_1
rientra nella gestione propria dell'OSL.
Ritiene questo decidente che la soluzione al quesito sia positiva.
Anzitutto, in ossequio ai principi dinanzi richiamati, occorre rimarcare che l non CP_3
perde la propria capacità processuale né si verifica una sostituzione dell'organismo straordinario agli organi istituzionali dell'Ente, prova ne sia che nelle azioni di cognizione pendenti o di nuova instaurazione il è rappresentato dal Sindaco. Nonostante l'indubbia assimilazione della CP_1
procedura de qua ad un procedimento di tipo concorsuale (e al netto della parimenti indubbie differenze che, nondimeno, connotano la prima rispetto al secondo), manca infatti nella disciplina del dissesto finanziario una norma corrispondente a quella prevista dall'art. 143, co. 1, d.lgs.
14/2019 (già art. 43 r.d. 267/1942), secondo cui “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore”. La detta mancanza è, invero, la conseguenza del fatto che l'apertura del procedimento di dissesto finanziario (determina sì una separazione delle gestioni nei termini supra specificati, ma) non determina lo spossessamento tipico della procedura concorsuale: ne è riprova, ad esempio, il fatto che la gestione liquidatoria non ricomprende tutti i residui attivi (cfr. art. 5, co. 1 bis, d.P.R.
378/1993 e art. 255, co. 10, d.P.R. 267/2000) e, ancora, il fatto che l'Ente può validamente opporsi alla gestione dell'OSL di procedere alla liquidazione di un cespite immobiliare (cfr. art. 7, u.c.,
d.P.R. 255, co. 9, d.P.R. 267/2000).
Inoltre, non si ravvisa nella disciplina normativa richiamata altresì una norma analoga a quella dettata dall'art. 144, co. 1, d.lgs. 14/2019 (già art. 44 r.d. 267/1942), secondo cui “Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori”. Se ne desume, dunque, che il è abilitato a ricevere CP_1
pagamenti con efficacia solutoria pur dopo l'apertura del dissesto finanziario;
d'altro canto, il prosegue le azioni di cognizione pendenti e, conseguentemente, nulla esclude che possa CP_1
definirle anche in via stragiudiziale o conciliativa, con accordi che prevedano il pagamento della pretesa ivi dedotta.
In coerenza a ciò, allora, deve escludersi che fuoriesca dai poteri propri dell'organo istituzionale rappresentativo dell'Ente e, quindi, dal perimetro (anche) della gestione ordinaria dell'Ente
l'intimazione volta al pagamento di un credito da questi vantato e sorto anteriormente alla procedura di dissesto, al netto dell'imputazione della somma riscossa e del suo impiego ai fini del risanamento del dissesto. Allo stesso modo, deve escludersi che la gestione straordinaria determini la disponibilità dei crediti vantati dall'Ente in capo ad un soggetto diverso dal che dunque CP_1
rimane legittimato alla riscossione (anche coattiva) degli stessi. Da ciò, in conclusione, discende l'infondatezza dell'eccezione sollevata e, quindi, dell'opposizione proposta da , con Parte_1
conseguente rigetto della domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi ex d.m. 55/2014, tenuto conto delle questioni affrontate e del valore della causa, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata e in ogni caso concretatasi nella mera reiterazione delle difese già svolte negli atti introduttivi. Non sussistono, invece, i presupposti di cui all'invocato art. 96, co. 3, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1356/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'opposizione. Condanna al pagamento nei confronti del delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 13/05/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1356/2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615
c.p.c.) promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
9 98057 MILAZZO ITALIA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
NASTASI LETTERIO, c.f. , domiciliato in VIA UMBERTO I 78 98057 C.F._2
MILAZZO
ATTORE
CONTRO
, con sede in VIA FRANCESCO CRISPI N. 1 98057 MILAZZO, c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'ANNA ASSUNTA, c.f. P.IVA_1 C.F._3
domiciliato in VIA LUIGI PIRANDELLO 4/E 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30/10/2023 proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto notificato dal in data 6/10/2023, avente ad oggetto l'intimazione del Controparte_1 pagamento della somma di € 11.519,39, deducendo lo stato di dissesto finanziario dell'Ente convenuto e che “L'art. 252 Legge 18/08/2000 n. 265 (Testo Unico Enti Locali) al quarto comma dispone che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014” (pag. 1) e precisando che “L'intimazione di pagamento di € 11.519,39 contenuta nell'atto di precetto, oggetto della presente opposizione, corrisponde ad un residuo della somma dovuta dall'opponente rispetto a quella maggiore di € 25.822,85, il cui titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di primo grado n. 249/2007 e da quella di secondo grado n. 206/2008 emesse dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione
Siciliana” (pag. 2), ciò da cui desumere “la competenza a riscuotere i residui attivi appartiene alla
, unico soggetto legittimato dalla legge, trattandosi Controparte_2 nella specie di crediti del sorti prima del 2014” (pag. 2) e, quindi, la nullità del Controparte_1
precetto in ragione del difetto di legittimazione attiva in capo al CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 3/1/2024 si costituiva il , il quale Controparte_1 eccepiva l'infondatezza e l'inammissibilità della spiegata opposizione, stante la rappresentanza persistente in capo all'organo di vertice politico, quindi il Sindaco. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di lite, anche ex art. 96, co. 3, c.p.c..
Ritiene questo decidente che l'opposizione proposta sia infondata e che, pertanto, vada respinta per le ragioni di seguito esposte.
Si ricorda, anzitutto, in diritto che costituiscono principi affermati in giurisprudenza quelli per cui
“[…] dalla data della dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale nè alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente […]” (cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. trib., 11/8/2016, n. 16959) e, inoltre, per cui “[…] l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale nè si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente
(Cass. 27 gennaio 2001, n. 1191), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Sez. un., sent. n. 16059 del 2001) […]” (cfr., in motivazione,
Cass. civ., sez. I, 22/01/2010, n. 1097).
Sebbene i precedenti giurisprudenziali citati non riguardino specificamente la questione oggetto dell'odierna controversia, il loro richiamo è utile ai presenti fini, in uno alla disamina della disciplina di cui agli artt. 244 e ss. d.lgs. 267/2000, per prendere posizione in ordine all'eccezione sollevata da e, segnatamente, per concludere nel senso della relativa infondatezza. Parte_1
Si ritiene, in particolare, che le disposizioni invocate dall'odierno opponente non siano risolutive nella prospettiva dallo stesso delineata.
L'apertura della procedura di dissesto finanziario comporta senz'altro una separazione delle gestioni dell'Ente: quella, per così dire, ordinaria, di competenza del Comune e degli organi istituzionali, e quella straordinaria, affidata alla gestione dell'Organismo Straordinario di
Liquidazione (OSL).
A questo proposito, poi, gli artt. 255 d.lgs. 267/2000 e 7 d.P.R. 378/1993 dànno evidenza del fatto che la gestione straordinaria si concreta – in sintesi – nella riscossione dei residui attivi, nella richiesta di versamento dei canoni patrimoniali, nella richiesta del finanziamento previsto ex lege e, infine, nella liquidazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente, quindi, più in generale, nel compimento di “tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno” (art. 7, co. 1, citato).
Se la lettura delle citate disposizioni – ma tale non è l'oggetto della quaestio sottesa all'eccezione sollevata – può fondare il riconoscimento in capo all'OSL della legittimazione a rappresentare l'Ente in seno a procedure giudiziali volte al recupero dei crediti dallo stesso vantati e rientranti nella gestione straordinaria, nondimeno esse non avallano la conclusione prospettata dall'odierno opponente, cioè l'esclusione in capo agli organi istituzionali del del potere (e della CP_1
correlata capacità d'agire) di intimare il pagamento dei crediti suddetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 480 c.p.c..
Si ricorda, anzitutto, che l'odierna opposizione ha ad oggetto il precetto del 6/10/2023 notificato dal in persona del Sindaco, e dunque un atto stragiudiziale concretantesi in una intimazione di CP_1
pagamento.
La contestata mancanza della legittimazione ad agire trova, dunque, un primo ostacolo nel fatto che, in realtà, il credito è senz'altro del sicché non può efficacemente porsi in dubbio la CP_1
titolarità in capo a quest'ultimo della pretesa oggetto di controversia. La questione è, piuttosto, se il nella persona del Sindaco, possa validamente esigere il pagamento di un credito che CP_1
rientra nella gestione propria dell'OSL.
Ritiene questo decidente che la soluzione al quesito sia positiva.
Anzitutto, in ossequio ai principi dinanzi richiamati, occorre rimarcare che l non CP_3
perde la propria capacità processuale né si verifica una sostituzione dell'organismo straordinario agli organi istituzionali dell'Ente, prova ne sia che nelle azioni di cognizione pendenti o di nuova instaurazione il è rappresentato dal Sindaco. Nonostante l'indubbia assimilazione della CP_1
procedura de qua ad un procedimento di tipo concorsuale (e al netto della parimenti indubbie differenze che, nondimeno, connotano la prima rispetto al secondo), manca infatti nella disciplina del dissesto finanziario una norma corrispondente a quella prevista dall'art. 143, co. 1, d.lgs.
14/2019 (già art. 43 r.d. 267/1942), secondo cui “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore”. La detta mancanza è, invero, la conseguenza del fatto che l'apertura del procedimento di dissesto finanziario (determina sì una separazione delle gestioni nei termini supra specificati, ma) non determina lo spossessamento tipico della procedura concorsuale: ne è riprova, ad esempio, il fatto che la gestione liquidatoria non ricomprende tutti i residui attivi (cfr. art. 5, co. 1 bis, d.P.R.
378/1993 e art. 255, co. 10, d.P.R. 267/2000) e, ancora, il fatto che l'Ente può validamente opporsi alla gestione dell'OSL di procedere alla liquidazione di un cespite immobiliare (cfr. art. 7, u.c.,
d.P.R. 255, co. 9, d.P.R. 267/2000).
Inoltre, non si ravvisa nella disciplina normativa richiamata altresì una norma analoga a quella dettata dall'art. 144, co. 1, d.lgs. 14/2019 (già art. 44 r.d. 267/1942), secondo cui “Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori”. Se ne desume, dunque, che il è abilitato a ricevere CP_1
pagamenti con efficacia solutoria pur dopo l'apertura del dissesto finanziario;
d'altro canto, il prosegue le azioni di cognizione pendenti e, conseguentemente, nulla esclude che possa CP_1
definirle anche in via stragiudiziale o conciliativa, con accordi che prevedano il pagamento della pretesa ivi dedotta.
In coerenza a ciò, allora, deve escludersi che fuoriesca dai poteri propri dell'organo istituzionale rappresentativo dell'Ente e, quindi, dal perimetro (anche) della gestione ordinaria dell'Ente
l'intimazione volta al pagamento di un credito da questi vantato e sorto anteriormente alla procedura di dissesto, al netto dell'imputazione della somma riscossa e del suo impiego ai fini del risanamento del dissesto. Allo stesso modo, deve escludersi che la gestione straordinaria determini la disponibilità dei crediti vantati dall'Ente in capo ad un soggetto diverso dal che dunque CP_1
rimane legittimato alla riscossione (anche coattiva) degli stessi. Da ciò, in conclusione, discende l'infondatezza dell'eccezione sollevata e, quindi, dell'opposizione proposta da , con Parte_1
conseguente rigetto della domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi ex d.m. 55/2014, tenuto conto delle questioni affrontate e del valore della causa, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata e in ogni caso concretatasi nella mera reiterazione delle difese già svolte negli atti introduttivi. Non sussistono, invece, i presupposti di cui all'invocato art. 96, co. 3, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1356/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'opposizione. Condanna al pagamento nei confronti del delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 13/05/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano