Art. 5.
Coloro che, in possesso dei titoli di studio indicati nella legge 21 dicembre 1955, n. 1363 e nel prescritto orario abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1974-75, con l'incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, per insegnamento di materie speciali previste dall' articolo 27, secondo comma, del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786 , sono - a decorrere dal 1 ottobre 1976 - assunti a domanda in un ruolo magistrale, aggiuntivo ad esaurimento, da istituire nelle province dove tuttora sussistono posti per impartire i predetti insegnamenti, con lo sviluppo di carriera e il trattamento giuridico ed economico del normale ruolo organico degli insegnanti elementari.
Gli insegnanti di cui al primo comma sono confermati in servizio nell'anno scolastico 1975-76, in qualita' di incaricati.
Per la istituzione dei ruoli aggiuntivi provinciali ad esaurimento di cui al primo comma e la presentazione della domanda di assunzione da parte degli insegnanti interessati, le modalita' e i termini saranno stabiliti con apposita ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
A decorrere dal 1 ottobre 1975 e' abrogato l' articolo 27, secondo comma, del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786 e dalla medesima decorrenza non saranno piu' conferiti incarichi a tempo indeterminato per gli insegnamenti speciali finora previsti da detta norma.
Gli insegnamenti in atto di svolgimento saranno esperti nell'ambito dell' articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 e con l'osservanza dell'orario di servizio in vigore per gli insegnanti elementari del ruolo normale.
Coloro che, in possesso dei titoli di studio indicati nella legge 21 dicembre 1955, n. 1363 e nel prescritto orario abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1974-75, con l'incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, per insegnamento di materie speciali previste dall' articolo 27, secondo comma, del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786 , sono - a decorrere dal 1 ottobre 1976 - assunti a domanda in un ruolo magistrale, aggiuntivo ad esaurimento, da istituire nelle province dove tuttora sussistono posti per impartire i predetti insegnamenti, con lo sviluppo di carriera e il trattamento giuridico ed economico del normale ruolo organico degli insegnanti elementari.
Gli insegnanti di cui al primo comma sono confermati in servizio nell'anno scolastico 1975-76, in qualita' di incaricati.
Per la istituzione dei ruoli aggiuntivi provinciali ad esaurimento di cui al primo comma e la presentazione della domanda di assunzione da parte degli insegnanti interessati, le modalita' e i termini saranno stabiliti con apposita ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
A decorrere dal 1 ottobre 1975 e' abrogato l' articolo 27, secondo comma, del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786 e dalla medesima decorrenza non saranno piu' conferiti incarichi a tempo indeterminato per gli insegnamenti speciali finora previsti da detta norma.
Gli insegnamenti in atto di svolgimento saranno esperti nell'ambito dell' articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 e con l'osservanza dell'orario di servizio in vigore per gli insegnanti elementari del ruolo normale.