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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 230/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 230/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, il difensore della parte attrice-intimante si riporta alla citazione ed alla memoria evidenziando che l'immobile non è ancora stato liberato. Contr Nessuno per
Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 230/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI ANNALISA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CALZAVECCHIO N. 23 40123 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. LENZI ANNALISA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio per sentire Parte_2 CP_1 convalidare l'intimato sfratto per finita locazione a far data dal 30 settembre 2023,stante comunicazione di recesso della conduttrice che poi non aveva rilasciato i locali locati ad uso ristorante-pizzeria,
pagina 2 di 4 locali posti a Fiorano Modenese, via f.lli Bandiera 26/28 angolo
Guido Rossa 1, piano terra e primo.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, né si presentava in udienza.
Dato che il procedimento per convalida di sfratto era stato irritualmente introdotto, veniva disposto il mutamento del rito.
II. La domanda di rilascio è fondata e va accolta.
Consta in atti che l'amministratore della società conduttrice,
ebbe a comunicare al locatore la volontà di recedere dal CP_1 contratto di locazione ad uso non abitativo inter partes, confermando la volontà di rilascio a far data dal 30 settembre 2023 (come da pec in data 30 marzo 2023).
Va pertanto dichiarato risolto il contratto con fissazione della data di rilascio, fissata tenendo conto della volontà di rilascio manifestata dal conduttore sin da marzo 2023.
III. Se il contratto di locazione è pacificamente risolto, avendo il convenuto legittimamente esercitato la facoltà di recesso, tuttavia, la domanda di rilascio non fu introdotta in modo processualmente corretto.
Dato che lo sfratto per finita locazione può essere intimato nelle sole ipotesi tassativamente indicate dalla legge, ovvero,
“prima della scadenza o dopo la scadenza” naturale del contratto
(art. 657 c.p.c.).
Non, quindi, in caso di recesso del convenuto: “la domanda di sfratto per finita locazione ex art. 657 e ss. c.p.c. non è proponibile al di fuori del caso tassativo, espressamente previsto dalla legge, di cessazione della locazione per maturare del termine finale di scadenza del contratto. Deve, conseguentemente, escludersi che la predetta procedura speciale sia ammissibile per far constatare la cessazione della locazione per intervenuto recesso di una delle parti, poiché in tal caso oggetto della domanda di rilascio non è la
pagina 3 di 4 cessazione del contratto per scadenza naturale, ma per un evento anticipatorio di essa” (Trib. Modena 12 gennaio 2006, in dejure).
Tenuto conto dell'errata scelta di rito, le spese processuali sono compensate nella misura di 1/3 e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in data 30 Parte_1 novembre 2023,
1. dichiara risolta la locazione ad uso diverso dall'abitazione inter partes, riguardante immobile posto a Fiorano
Modenese, via f.lli Bandiera 26/28 angolo Guido Rossa 1, piano terra e primo e, per l'effetto, fissa per il rilascio a far data dal 15 aprile 2025;
2. dichiara compensate per 1/3 le spese processuali, dichiarando tenuto e condannando il convenuto a rimborsare il residuo che si liquida in complessivi € 3500 (di cui € 400 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 20 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 230/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, il difensore della parte attrice-intimante si riporta alla citazione ed alla memoria evidenziando che l'immobile non è ancora stato liberato. Contr Nessuno per
Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 230/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI ANNALISA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CALZAVECCHIO N. 23 40123 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. LENZI ANNALISA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio per sentire Parte_2 CP_1 convalidare l'intimato sfratto per finita locazione a far data dal 30 settembre 2023,stante comunicazione di recesso della conduttrice che poi non aveva rilasciato i locali locati ad uso ristorante-pizzeria,
pagina 2 di 4 locali posti a Fiorano Modenese, via f.lli Bandiera 26/28 angolo
Guido Rossa 1, piano terra e primo.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, né si presentava in udienza.
Dato che il procedimento per convalida di sfratto era stato irritualmente introdotto, veniva disposto il mutamento del rito.
II. La domanda di rilascio è fondata e va accolta.
Consta in atti che l'amministratore della società conduttrice,
ebbe a comunicare al locatore la volontà di recedere dal CP_1 contratto di locazione ad uso non abitativo inter partes, confermando la volontà di rilascio a far data dal 30 settembre 2023 (come da pec in data 30 marzo 2023).
Va pertanto dichiarato risolto il contratto con fissazione della data di rilascio, fissata tenendo conto della volontà di rilascio manifestata dal conduttore sin da marzo 2023.
III. Se il contratto di locazione è pacificamente risolto, avendo il convenuto legittimamente esercitato la facoltà di recesso, tuttavia, la domanda di rilascio non fu introdotta in modo processualmente corretto.
Dato che lo sfratto per finita locazione può essere intimato nelle sole ipotesi tassativamente indicate dalla legge, ovvero,
“prima della scadenza o dopo la scadenza” naturale del contratto
(art. 657 c.p.c.).
Non, quindi, in caso di recesso del convenuto: “la domanda di sfratto per finita locazione ex art. 657 e ss. c.p.c. non è proponibile al di fuori del caso tassativo, espressamente previsto dalla legge, di cessazione della locazione per maturare del termine finale di scadenza del contratto. Deve, conseguentemente, escludersi che la predetta procedura speciale sia ammissibile per far constatare la cessazione della locazione per intervenuto recesso di una delle parti, poiché in tal caso oggetto della domanda di rilascio non è la
pagina 3 di 4 cessazione del contratto per scadenza naturale, ma per un evento anticipatorio di essa” (Trib. Modena 12 gennaio 2006, in dejure).
Tenuto conto dell'errata scelta di rito, le spese processuali sono compensate nella misura di 1/3 e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in data 30 Parte_1 novembre 2023,
1. dichiara risolta la locazione ad uso diverso dall'abitazione inter partes, riguardante immobile posto a Fiorano
Modenese, via f.lli Bandiera 26/28 angolo Guido Rossa 1, piano terra e primo e, per l'effetto, fissa per il rilascio a far data dal 15 aprile 2025;
2. dichiara compensate per 1/3 le spese processuali, dichiarando tenuto e condannando il convenuto a rimborsare il residuo che si liquida in complessivi € 3500 (di cui € 400 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 20 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4