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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARINA Parte_1 C.F._1
TERLIZZI, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Roma-Via di Villa Ada 57, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ROBERTA MENCHETTI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Porcari
(LU)-Via Del Centenario 68, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
1
CONCLUSIONI
Per “Si fa richiamo alle conclusioni già articolate in atti”, da intendersi in via istruttoria, per le Parte_1 istanze non ammesse, oltre alla richiesta di audizione della minore e nel merito, ossia “
1. Modifica del regime di affido introducendo affido esclusivo della minore in favore della madre 2. Modifica del calendario Persona_1 di visite come segue, previa verifica della idoneità genitoriale paterna: a) Il sig. vedrà e starà con la figlia CP_1
a fine settimana alternati, da venerdì sera prima di cena fino a domenica sera dopo cena Per_1 riaccompagnandola a casa entro le ore 21.00 b) Nei fine settimana che terminano con il week-end presso il padre il sig. trascorrerà con il mercoledì con pernottamento della bambina presso costui e con CP_1 Per_1 riaccompagnamento diretto a scuola c) La permanenza di con il padre si alternerà come segue: una Per_1 settimana la bambina starà presso il padre il lunedì e il martedì con relativi pernottamenti e con riaccompagnamento direttamente a scuola, una settimana starà con il padre il giovedì e il venerdì con due Per_1 pernottamenti con riaccompagnamento direttamente a scuola. Nei casi di sospensione scolastica e in mancanza di centri estivi il padre accompagnerà la minore - se giorno di pertinenza della sig.ra - alle ore 8:30 presso la Pt_1 casa della madre o se giorno di competenza del sig. questi preleverà la minore dalla casa della madre alle CP_1 ore 8.30, il tutto salvo diversi accordi. d) Ferie estive una settimana estiva salvo verifica del benessere della minore e della idoneità del sig. e) Ferie invernali il 24 dicembre la bambina cenerà presso la casa paterna e CP_1 terminata la cena verrà riaccompagnata presso la casa materna ove terminerà la serata e pernotterà. Il giorno di Natale trascorrerà presso la casa materna, l'ultima dell'anno alternato e il giorno di Pasqua alternato 3. Per_1 Fissi il mantenimento di nella maggiorata somma di € 600,00 al mese 4. Disponga che il mantenimento Per_1 venga versato direttamente dal datore di lavoro del sig. la società codice fiscale: , CP_1 CP_2 P.IVA_1 con sede in Milano, piazza della Repubblica n.32 ed unita locale in Procari ( Lu) via Boccherini n.39, o chi in corso di giudizio dovesse risultare l'attuale diverso datore di lavoro.
5. Ammonisca il sig. per la condotta di CP_1 aperto disinteresse – anche economico - mostrato e per la violazione del divieto alla pubblicazione di foto della minore sui social e disponga una quota di sanzione giornaliera per gli ulteriori giorni di ritardo 6. Disponga un risarcimento dei danni nella quantità che sarà ritenuta di giustizia in favore della sig.ra ; “Con riguardo al Pt_1 calendario ove accolta la proposta della CTU si chiede che il provvedimento prenda almeno in esame i correttivi qui proposti” ossia “laddove i periodi di riposo del resistente cadano nei fine settimana venga tenuta fissa l'alternanza dei week- end considerando prevalente tale alternanza, poiché salvaguarda il diritto della minore ad avere Per_1 tempi di qualità anche con la madre. Si chiede, pertanto, che ove i periodi di riposo cadano continuativamente sul fine settimana, comunque non vanga alterata l'alternanza dei week-end padre madre”
Per “in via istruttoria ammettere le istanze istruttorie richieste e non ammesse. Nel merito Controparte_1 respingere le domande di parte attrice e alla luce della espletata CTU richiesta:
1. Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione della stessa presso il genitore individuato dalla relazione;
2. Persona_1 Disporre calendario delle visite a favore del genitore non collocatario, , così come proposto Controparte_1 dalla Ctu, per i periodi scolastici, per i periodi extrascolastici, per il fine settimana, per le festività e per i periodi di permanenza durante le vacanze estive, ribadendo quindi il diritto del a frequentare nei suoi giorni CP_1 Per_1 liberi dal lavoro;
3. Disporre la riduzione del contributo al mantenimento, a carico del sig. , per Controparte_1 il caso in cui il medesimo non risultasse collocatario della minore , in €.200,00 mensili dalla data del Per_1 presente ricorso tenuto conto dei momenti di visita dello stesso e del minor stipendio che il padre percepisce rispetto al passato;
Voglia inoltre, in ragione del presentato ricorso ex 473 bis 39 cpc ed in ragione delle continue difficoltà frapposte dalla madre al diritto di visita del padre:
4. individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
5. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000 euro a favore della CP_3
6. Condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni.
7. Con vittoria e competenze di causa
[...] atteso l'atteggiamento anche processuale della e degli esiti della CTU che hanno confermato quanto già in Pt_1 precedenza statuito dal Tribunale”
2 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premesso che dalla relazione more uxorio con era nata il Parte_1 Controparte_1
22.4.2013 la figlia minore ha domandato la modifica delle condizioni per la Per_1
regolamentazione dei rapporti genitori-figlia, concordemente assunte e trasfuse nel decreto del
Tribunale di Lucca dell'11.10.2019 (affidamento condiviso della minore con prevalente collocazione presso la madre, frequentazione della minore con il padre nei due giorni consecutivi in cui di volta in volta egli è, in ciascuna settimana, libero da lavoro, oltre a finesettimana alternati, con obbligo di comunicazione mensile dei turni, contributo del padre al mantenimento di di €300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, restituzione di pregresso Per_1 mantenimento non versato in forma rateale), esponendo che: anche a seguito dell'accordo predetto, non erano cessate le condotte vessatorie e verbalmente aggressive del resistente ai danni della ricorrente, con frequente utilizzo di espressioni offensive, anche in ordine alla sanità mentale della stessa;
il resistente, nonostante i provvedimenti inibitori in tal senso emessi dal
Tribunale, aveva illegittimamente utilizzato immagini di ad esempio per la pubblicità del Per_1
suo nuovo film ed aveva inoltre condotto con sé la bambina sui propri set cinematografici, anche se ammalata, o l'aveva lasciata sola, anche di notte, per dedicarsi al lavoro o per ragioni di svago, denotando una scarsa capacità di accudimento della bambina e di supporto nelle incombenze scolastiche;
la situazione di potenziale pregiudizio per la minore era stata attenzionata al Servizio
Sociale, area minori;
il resistente non comunicava regolarmente la propria turnazione lavorativa, rendendo difficile la gestione del calendario di frequentazione e non ottemperava regolarmente ai propri oneri di mantenimento, avendo sospeso la corresponsione degli arretrati e delle spese straordinarie, nonostante il miglioramento della sua condizione reddituale. Ha domandato pertanto al Tribunale di disporre: l'affido esclusivo della minore alla madre;
la frequentazione padre-figlia a finesettimana alternati e con giorni infrasettimanali stabiliti, un assegno di mantenimento di €600 mensili, con ordine di versamento diretto al datore di lavoro;
l'ammonimento ex art. 473bis.39 c.p.c. del resistente per le condotte di disinteresse morale e materiale e per la pubblicazione delle foto della minore sui social, una sanzione giornaliera per il ritardo, il risarcimento dei danni patiti, quantificato di giustizia.
3 Si è costituito evidenziando: che la ragione della conflittualità genitoriale era Controparte_1
da ascriversi alla mancata accettazione da parte della ricorrente della fine della relazione amorosa, con conseguente atteggiamento ostile, denigratorio, offensivo della stessa a suo danno ed apprensione, anche da parte di familiari della stessa, circa il suo stato di salute psicologica;
che in effetti, la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa, assumendo quale causa della propria condizione di salute la cessazione del rapporto con il ricorrente;
che la minore, felice di trascorrere il tempo libero con il padre, con cui condivide passioni ed hobby, compresa l'attività cinematografica, veniva adeguatamente accudita e seguita nei tempi di permanenza presso lo stesso ed, in ogni caso, non era mai stata lasciata da sola, ma sempre affidata alla cure dei nonni paterni o dello zio in mancanza del resistente;
che il calendario proposto dalla ricorrente risulta pressoché inalterato rispetto a quello già concordato, salvo prevedere dei giorni prestabiliti e non soggetti alla turnazione del padre;
di essere stato licenziato. Ha chiesto pertanto di confermare i provvedimenti già in essere, in punto di affido, prevalente collocazione e frequentazione, ma di ridurre il contributo al mantenimento alla minor somma di €200 mensili, almeno sinché non avesse trovato altro impiego.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale, confermando in via provvisoria la regolamentazione già in essere tra le parti, ha disposto una c.t.u. sulla capacità genitoriale e sulle migliori modalità di affido e frequentazione, delegando altresì l'audizione della minore.
Nelle more dell'accertamento peritale, il resistente ha presentato un ricorso ex art. 473bis.39
c.p.c., nel quale ha in primo luogo dato atto di aver reperito un'attività lavorativa come assistente bagnante patentato ed altresì ha rappresentato che la ricorrente stava frapponendo, immotivatamente, plurimi ostacoli alla frequentazione con la figlia. Ha dunque chiesto al
Tribunale di ammonire la ricorrente al rispetto dei provvedimenti in essere, di disporre una sanzione giornaliera per il ritardo e di condannare la ricorrente al risarcimento dei danni patiti, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa.
Parte ricorrente, nel termine accordato per dedurre sul ricorso, non ha depositato alcuna nota e parimenti non è comparsa all'udienza fissata per esame della c.t.u.
La causa è dunque passata in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. sulle conclusioni di cui in epigrafe e previo scambio di note conclusionali.
4 In via istruttoria.
In primo luogo, si osserva che allorquando il presente procedimento è stato introdotto Per_1
(13.10.2023) non aveva ancora compiuto i dodici anni di età e pertanto è stato ritenuto, anche nel suo primario interesse, di disporne l'ascolto in sede peritale, con il supporto del c.t.u. nominato.
Nella comparsa di replica, la ricorrente ne richiede ora l'audizione, assumendo che sia stata la minore ad esplicitare tale istanza alla madre. Il collegio ritiene sul punto di confermare i provvedimenti già adottati, sottolineando che nel corso delle operazioni peritali è stato dato adeguato spazio all'ascolto della minore sia individualmente che nell'interazione con i genitori, di talché nella consulenza in atti è già restituito un quadro chiaro e coerente della relazione della minore con entrambi i genitori, del suo stato psicologico e dei suoi bisogni.
Quanto alle altre istanze istruttorie, la prova orale articolata da entrambe le parti, anche all'esito dell'accertamento peritale svolto, si appalesa superflua ai fini del decidere, contenendo peraltro profili di carattere valutativo, che non possono essere deferiti al teste.
Affido, collocazione e frequentazione.
In punto di affido, prevalente collocazione della minore e frequentazione della minore con i genitori, il collegio pienamente condivide e recepisce le conclusioni del c.t.u., atteso che il percorso logico e le argomentazioni poste a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
La c.t.u. nominata, provvedendo ad un'accurata disamina delle dinamiche familiari, ha chiaramente sottolineato l'elevata conflittualità della coppia genitoriale incidente in particolar modo sulla minore (“nel complesso è apparsa intrappolata nella conflittualità esistente Per_1
tra i suoi genitori, trovandosi esposta a dinamiche relazionali che la stanno turbando: la continua svalutazione reciproca dei genitori, non le permette di operare dentro sè l'integrazione tra le due figure genitoriali e dei loro rispettivi mondi, che necessariamente devono rimanere separati, in quanto uno “giusto” e l'altro nettamente “sbagliato”. non è così legittimata Per_1
nella possibilità di avere un buon rapporto contemporaneamente con entrambi i genitori e quindi
5 di potersi liberamente muovere dal mondo del padre a quello della madre e viceversa”), ma
“nonostante il conflitto di lealtà e alcune difficoltà nel rapportarsi con i genitori, mostra Per_1 di avere un rapporto significativo con entrambi, così come un'equidistanza affettiva e relazionale”.
Proprio nell'ottica di valorizzare l'intenso legame con entrambi i genitori, la c.t.u. ha così concluso: “si propone che la minore resti affidata ad entrambi i genitori, in quanto l'Affidamento
Condiviso risulta essere il regime più idoneo alla realizzazione dell'interesse della figlia e, soprattutto, del suo fondamentale diritto alla bigenitorialità il cui obiettivo è il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Si ritiene infatti che le carenze genitoriali attualmente presenti nella sig.ra e nel sig. possano essere contenute e Pt_1 CP_1
superate, grazie al sostegno da parte dei Servizi Sociali e alla frequentazione di un percorso di supporto alla genitorialità, al quale entrambi si sono dichiarati disponibili” […] “Si ritiene fondamentale che il nucleo familiare sia preso in carico dai servizi sociali territorialmente competenti, in modo che possano effettuare un monitoraggio della situazione ed eventualmente segnalare al Tribunale eventuali criticità emerse nell'accudimento della figlia ed eventuali aspetti ostativi, messi in atto da ciascun genitore, che potrebbero inficiare la relazione e la frequentazione di con l'altro genitore. Si consiglia inoltre che i servizi sociali attivino un Per_1 servizio di educativa in entrambe le abitazioni. Infine, come rappresentato nell'ultimo colloquio con la coppia genitoriale, è necessario che il sig. e la sig.ra ripongano finalmente CP_1 Pt_1
da parte il conflitto coniugale e si mettano in discussione come genitori, facendosi aiutare e supportare, avviando seriamente un percorso di coordinamento genitoriale in una concreta e reale consapevolezza circa la nocività delle loro dinamiche disfunzionali, partendo dalle proprie criticità e fragilità e non già da quelle dell'altro genitore, assumendo finalmente un ruolo genitoriale più maturo e responsabile nei confronti della figlia, comprendendo i suoi reali bisogni”.
La soluzione risulta conforme all'interesse della minore che ha rapporti intensi e significativi con entrambi i genitori, ma al contempo deve essere tutelata e protetta nella perdurante conflittualità genitoriale.
6 Il collegio ritiene che la coppia genitoriale, che ha mostrato delle criticità nell'esercizio della propria funzione genitoriale, possa essere adeguatamente supportata nella gestione e nella risoluzione della conflittualità esistente, come suggerito dal c.t.u., per il tramite del Servizio
Sociale territorialmente competente, ferma la possibilità per i genitori di intraprendere anche un percorso di sostegno alla genitorialità o di coordinazione genitoriale, cui si sono dichiarati disponibili.
Non si ravvisano tuttavia validi motivi per disporre il più stringente regime dell'affido esclusivo.
Difatti, l'atteggiamento svalutante ed ostile, come espresso dal consulente, è reciproco ed ascritto ad una dinamica ormai consolidata tra i genitori, così come la tendenza a mettere in dubbio le capacità accuditive ed affettive dell'altro, a discapito della serenità della minore, mentre non può riscontrarsi da parte del padre una totale inadempienza agli obblighi di mantenimento, dovendosi tale situazione ascrivere ad una contingente difficoltà economica correlata alla perdita del lavoro.
Trattasi ad ogni modo di situazione che merita di essere monitorata, anche per il tramite di educatori domiciliari, presso ciascun genitore, secondo una calendarizzazione che sarà stabilita dal Servizio, a supporto del nucleo e nell'ottica di consolidamento delle capacità genitoriali.
Circa gli ulteriori profili, la c.t.u. ha ritenuto di confermare il collocamento prevalente con la madre e la frequentazione padre-figlia in base al calendario fino ad oggi già attuato, modulato sulla turnazione lavorativa del padre secondo il seguente modello: “ rimarrà con il padre i Per_1
due giorni nei quali il Sig. non lavora, dall'uscita della scuola e riportandola poi a CP_1
scuola la mattina successiva;
Weekend alternato: trascorrerà con il padre dalle ore Per_1
10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica sera. - Nel periodo extrascolastico: Per_1
rimarrà con il padre i due giorni nei quali il Sig. non lavora. La bambina verrà presa dal CP_1
padre a casa della madre alle 9:00, riportandola poi a casa della madre la mattina successiva alle 9:00 in tempo per frequentare il campo estivo o entro le 18:00; Weekend alternato: Per_1
trascorrerà con il padre dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica sera. Il Sig. si obbliga a comunicare alla Sig.ra la programmazione dei turni per il mese CP_1 Pt_1
successivo entro due giorni da quando gli viene consegnato dal datore di lavoro. -Per le principali festività (Natale e Santo Stefano, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo), verrà applicato il principio dell'alternanza per anni e per genitore. Per le altre festività l'accordo verrà
7 preso di volta in volta in base alle esigenze lavorative del padre. -Nelle vacanze estive: la figlia trascorrerà con ognuno dei genitori un periodo fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi da concordare entro il 31/05 di ogni anno. - Nelle vacanze invernali, salvo diversi accordi, Per_1 trascorrerà con ciascuno dei genitori le principali festività in modo alternato”.
È così garantito un rapporto equilibrato e costante con entrambi i genitori valorizzando altresì la diversa condizione lavorativa delle due parti.
Tuttavia, va recepita la sollecitazione della ricorrente, contenuta nella comparsa conclusionale in cui richiede che, laddove i periodi di riposo del resistente cadano nei fine settimana, venga tenuta fissa l'alternanza dei week- end. Pur ribadendo e condividendo il diritto del resistente a frequentare nei suoi giorni liberi dal lavoro, è necessario, in conformità ai bisogni della Per_1
minore, garantire tempo libero di qualità anche della madre con la minore, stabilendo l'alternanza dei finesettimana, in quanto normalmente è in tale momento che si concentrano le attività sportive, di svago e ricreative ed in cui la minore è libera da impegni scolastici.
L'alternanza del week end rimane dunque ferma, anche qualora il finesettimana coincida con i giorni liberi del resistente, salva la possibilità dei genitori di scambiare il finesettimana di competenza.
Il resistente dovrà provvedere a comunicare mensilmente il calendario lavorativo e, in caso di modifiche sopravvenute, a darne tempestivo riscontro alla ricorrente.
Mantenimento e contribuzione in via diretta
La condizione economica di entrambe le parti rispetto alla data in cui è stato concordemente stabilito un contributo del padre al mantenimento di di €300 mensili risulta invariata. Per_1
La ricorrente è ancora disoccupata e convive con i propri genitori;
come emerge dalla documentazione in atti è stata dichiarata invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55% (per diagnosi di fibromialgia, discopatie multiple, spasmofilia, stato misto dell'umore in personalità borderline, piede pronato bilaterale, calcagno valgo).
Dunque, presenta un'inabilità al lavoro, ma non è destinataria di una pensione di invalidità in quanto non è superata la soglia di legge.
Il resistente invece aveva perduto il lavoro, ma ha trovato una nuova attività lavorativa, come
Assistente GN Patentato (Brevetto MIP), come dallo stesso evidenziato. Non sono versate
8 in atti le ultime dichiarazioni dei redditi, ma è indicato l'inquadramento contrattuale di riferimento (inquadramento di 4° livello CCNL turismo), cui corrisponde una retribuzione compresa tra circa €1.000 ed €1.200. Anch'egli è supportato nella gestione della minore dai genitori.
In tale contesto e tenuto conto delle capacità reddituali delle parti (che non allegano o documentano esborsi fissi mensili per posizioni debitorie), l'assegno di mantenimento nella misura di €300 mensili, come già vigente, risulta congruo.
Non si giustifica alcun provvedimento che imponga in via diretta la corresponsione del mantenimento da parte del datore di lavoro, giacché la situazione di inadempienza che si è verificata va ascritta una difficoltà economica contingente e non ad una condotta volutamente e deliberatamente tesa a privare la minore del necessario supporto economico, comunque garantito per i periodi in cui è stata presso il padre.
Ricorsi ex art. 473bis.39 c.p.c.
All'esito dell'accertamento peritale svolto, è stato acclarato un atteggiamento reciproco dei genitori, caratterizzato da un'esacerbata e persistente conflittualità, che ha condotto anche alla necessità di invitare il nucleo ad un percorso di supporto alla genitorialità.
La situazione familiare, come ben descritto dalla consulente, è incidente sulla serenità della minore, ma non è esclusivamente causata dall'uno o dall'altro dei genitori, bensì da ascriversi ad entrambi.
In tale contesto, sebbene i genitori debbano essere ammoniti al rispetto provvedimento che si va di seguito ad adottare, il collegio non ritiene necessario disporre alcuna sanzione per violazioni od inosservanze successive, risultando l'interesse della minore tutelato per il tramite del monitoraggio del Servizio Sociale, che, con l'educativa domiciliare e con gli interventi di sostegno, avrà modo di verificare il reale rispetto delle prescrizioni, tempestivamente relazionando al Giudice tutelare.
Parimenti non si apprezzano gli estremi per riconoscere un risarcimento del danno, in difetto di puntuale allegazione e prova delle conseguenze negative patite.
9 Spese di lite
L'esito del giudizio e l'istruttoria integralmente svolta nell'esclusivo interesse della minore giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
A carico delle parti in ragione del 50% ciascuna restano anche le spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida congiuntamente a entrambi i genitori, che congiuntamente Persona_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
- salvo diversi e migliori accordi tra le parti, è recepito il calendario di frequentazione di cui alla c.t.u. e di cui in parte motiva, stabilendo tuttavia che l'alternanza del week end rimarrà ferma, anche qualora il finesettimana coincida con i giorni liberi del resistente (salva la possibilità dei genitori di scambiare il finesettimana di competenza);
- dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente (Lucca per la residenza della minore, che si coordinerà con
Porcari, residenza del padre) con mandato di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare anche allo scopo di tempestivamente segnalare eventuali criticità emerse nell'accudimento della figlia ed eventuali aspetti ostativi, messi in atto da ciascun genitore, che potrebbero inficiare la relazione e la frequentazione di con l'altro genitore e con attivazione di Per_1
un servizio di educativa in entrambe le abitazioni;
i Servizi incaricati relazioneranno con cadenza semestrale al Giudice Tutelare;
- ammonisce i genitori al rispetto dei provvedimenti adottati;
- pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 300, da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale Istat;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche,
scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
10 - a carico di ciascuna parte restano le spese di c.t.u., in ragione del 50% ciascuna.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 3.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARINA Parte_1 C.F._1
TERLIZZI, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Roma-Via di Villa Ada 57, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ROBERTA MENCHETTI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Porcari
(LU)-Via Del Centenario 68, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
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CONCLUSIONI
Per “Si fa richiamo alle conclusioni già articolate in atti”, da intendersi in via istruttoria, per le Parte_1 istanze non ammesse, oltre alla richiesta di audizione della minore e nel merito, ossia “
1. Modifica del regime di affido introducendo affido esclusivo della minore in favore della madre 2. Modifica del calendario Persona_1 di visite come segue, previa verifica della idoneità genitoriale paterna: a) Il sig. vedrà e starà con la figlia CP_1
a fine settimana alternati, da venerdì sera prima di cena fino a domenica sera dopo cena Per_1 riaccompagnandola a casa entro le ore 21.00 b) Nei fine settimana che terminano con il week-end presso il padre il sig. trascorrerà con il mercoledì con pernottamento della bambina presso costui e con CP_1 Per_1 riaccompagnamento diretto a scuola c) La permanenza di con il padre si alternerà come segue: una Per_1 settimana la bambina starà presso il padre il lunedì e il martedì con relativi pernottamenti e con riaccompagnamento direttamente a scuola, una settimana starà con il padre il giovedì e il venerdì con due Per_1 pernottamenti con riaccompagnamento direttamente a scuola. Nei casi di sospensione scolastica e in mancanza di centri estivi il padre accompagnerà la minore - se giorno di pertinenza della sig.ra - alle ore 8:30 presso la Pt_1 casa della madre o se giorno di competenza del sig. questi preleverà la minore dalla casa della madre alle CP_1 ore 8.30, il tutto salvo diversi accordi. d) Ferie estive una settimana estiva salvo verifica del benessere della minore e della idoneità del sig. e) Ferie invernali il 24 dicembre la bambina cenerà presso la casa paterna e CP_1 terminata la cena verrà riaccompagnata presso la casa materna ove terminerà la serata e pernotterà. Il giorno di Natale trascorrerà presso la casa materna, l'ultima dell'anno alternato e il giorno di Pasqua alternato 3. Per_1 Fissi il mantenimento di nella maggiorata somma di € 600,00 al mese 4. Disponga che il mantenimento Per_1 venga versato direttamente dal datore di lavoro del sig. la società codice fiscale: , CP_1 CP_2 P.IVA_1 con sede in Milano, piazza della Repubblica n.32 ed unita locale in Procari ( Lu) via Boccherini n.39, o chi in corso di giudizio dovesse risultare l'attuale diverso datore di lavoro.
5. Ammonisca il sig. per la condotta di CP_1 aperto disinteresse – anche economico - mostrato e per la violazione del divieto alla pubblicazione di foto della minore sui social e disponga una quota di sanzione giornaliera per gli ulteriori giorni di ritardo 6. Disponga un risarcimento dei danni nella quantità che sarà ritenuta di giustizia in favore della sig.ra ; “Con riguardo al Pt_1 calendario ove accolta la proposta della CTU si chiede che il provvedimento prenda almeno in esame i correttivi qui proposti” ossia “laddove i periodi di riposo del resistente cadano nei fine settimana venga tenuta fissa l'alternanza dei week- end considerando prevalente tale alternanza, poiché salvaguarda il diritto della minore ad avere Per_1 tempi di qualità anche con la madre. Si chiede, pertanto, che ove i periodi di riposo cadano continuativamente sul fine settimana, comunque non vanga alterata l'alternanza dei week-end padre madre”
Per “in via istruttoria ammettere le istanze istruttorie richieste e non ammesse. Nel merito Controparte_1 respingere le domande di parte attrice e alla luce della espletata CTU richiesta:
1. Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione della stessa presso il genitore individuato dalla relazione;
2. Persona_1 Disporre calendario delle visite a favore del genitore non collocatario, , così come proposto Controparte_1 dalla Ctu, per i periodi scolastici, per i periodi extrascolastici, per il fine settimana, per le festività e per i periodi di permanenza durante le vacanze estive, ribadendo quindi il diritto del a frequentare nei suoi giorni CP_1 Per_1 liberi dal lavoro;
3. Disporre la riduzione del contributo al mantenimento, a carico del sig. , per Controparte_1 il caso in cui il medesimo non risultasse collocatario della minore , in €.200,00 mensili dalla data del Per_1 presente ricorso tenuto conto dei momenti di visita dello stesso e del minor stipendio che il padre percepisce rispetto al passato;
Voglia inoltre, in ragione del presentato ricorso ex 473 bis 39 cpc ed in ragione delle continue difficoltà frapposte dalla madre al diritto di visita del padre:
4. individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
5. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000 euro a favore della CP_3
6. Condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni.
7. Con vittoria e competenze di causa
[...] atteso l'atteggiamento anche processuale della e degli esiti della CTU che hanno confermato quanto già in Pt_1 precedenza statuito dal Tribunale”
2 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premesso che dalla relazione more uxorio con era nata il Parte_1 Controparte_1
22.4.2013 la figlia minore ha domandato la modifica delle condizioni per la Per_1
regolamentazione dei rapporti genitori-figlia, concordemente assunte e trasfuse nel decreto del
Tribunale di Lucca dell'11.10.2019 (affidamento condiviso della minore con prevalente collocazione presso la madre, frequentazione della minore con il padre nei due giorni consecutivi in cui di volta in volta egli è, in ciascuna settimana, libero da lavoro, oltre a finesettimana alternati, con obbligo di comunicazione mensile dei turni, contributo del padre al mantenimento di di €300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, restituzione di pregresso Per_1 mantenimento non versato in forma rateale), esponendo che: anche a seguito dell'accordo predetto, non erano cessate le condotte vessatorie e verbalmente aggressive del resistente ai danni della ricorrente, con frequente utilizzo di espressioni offensive, anche in ordine alla sanità mentale della stessa;
il resistente, nonostante i provvedimenti inibitori in tal senso emessi dal
Tribunale, aveva illegittimamente utilizzato immagini di ad esempio per la pubblicità del Per_1
suo nuovo film ed aveva inoltre condotto con sé la bambina sui propri set cinematografici, anche se ammalata, o l'aveva lasciata sola, anche di notte, per dedicarsi al lavoro o per ragioni di svago, denotando una scarsa capacità di accudimento della bambina e di supporto nelle incombenze scolastiche;
la situazione di potenziale pregiudizio per la minore era stata attenzionata al Servizio
Sociale, area minori;
il resistente non comunicava regolarmente la propria turnazione lavorativa, rendendo difficile la gestione del calendario di frequentazione e non ottemperava regolarmente ai propri oneri di mantenimento, avendo sospeso la corresponsione degli arretrati e delle spese straordinarie, nonostante il miglioramento della sua condizione reddituale. Ha domandato pertanto al Tribunale di disporre: l'affido esclusivo della minore alla madre;
la frequentazione padre-figlia a finesettimana alternati e con giorni infrasettimanali stabiliti, un assegno di mantenimento di €600 mensili, con ordine di versamento diretto al datore di lavoro;
l'ammonimento ex art. 473bis.39 c.p.c. del resistente per le condotte di disinteresse morale e materiale e per la pubblicazione delle foto della minore sui social, una sanzione giornaliera per il ritardo, il risarcimento dei danni patiti, quantificato di giustizia.
3 Si è costituito evidenziando: che la ragione della conflittualità genitoriale era Controparte_1
da ascriversi alla mancata accettazione da parte della ricorrente della fine della relazione amorosa, con conseguente atteggiamento ostile, denigratorio, offensivo della stessa a suo danno ed apprensione, anche da parte di familiari della stessa, circa il suo stato di salute psicologica;
che in effetti, la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa, assumendo quale causa della propria condizione di salute la cessazione del rapporto con il ricorrente;
che la minore, felice di trascorrere il tempo libero con il padre, con cui condivide passioni ed hobby, compresa l'attività cinematografica, veniva adeguatamente accudita e seguita nei tempi di permanenza presso lo stesso ed, in ogni caso, non era mai stata lasciata da sola, ma sempre affidata alla cure dei nonni paterni o dello zio in mancanza del resistente;
che il calendario proposto dalla ricorrente risulta pressoché inalterato rispetto a quello già concordato, salvo prevedere dei giorni prestabiliti e non soggetti alla turnazione del padre;
di essere stato licenziato. Ha chiesto pertanto di confermare i provvedimenti già in essere, in punto di affido, prevalente collocazione e frequentazione, ma di ridurre il contributo al mantenimento alla minor somma di €200 mensili, almeno sinché non avesse trovato altro impiego.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale, confermando in via provvisoria la regolamentazione già in essere tra le parti, ha disposto una c.t.u. sulla capacità genitoriale e sulle migliori modalità di affido e frequentazione, delegando altresì l'audizione della minore.
Nelle more dell'accertamento peritale, il resistente ha presentato un ricorso ex art. 473bis.39
c.p.c., nel quale ha in primo luogo dato atto di aver reperito un'attività lavorativa come assistente bagnante patentato ed altresì ha rappresentato che la ricorrente stava frapponendo, immotivatamente, plurimi ostacoli alla frequentazione con la figlia. Ha dunque chiesto al
Tribunale di ammonire la ricorrente al rispetto dei provvedimenti in essere, di disporre una sanzione giornaliera per il ritardo e di condannare la ricorrente al risarcimento dei danni patiti, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa.
Parte ricorrente, nel termine accordato per dedurre sul ricorso, non ha depositato alcuna nota e parimenti non è comparsa all'udienza fissata per esame della c.t.u.
La causa è dunque passata in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. sulle conclusioni di cui in epigrafe e previo scambio di note conclusionali.
4 In via istruttoria.
In primo luogo, si osserva che allorquando il presente procedimento è stato introdotto Per_1
(13.10.2023) non aveva ancora compiuto i dodici anni di età e pertanto è stato ritenuto, anche nel suo primario interesse, di disporne l'ascolto in sede peritale, con il supporto del c.t.u. nominato.
Nella comparsa di replica, la ricorrente ne richiede ora l'audizione, assumendo che sia stata la minore ad esplicitare tale istanza alla madre. Il collegio ritiene sul punto di confermare i provvedimenti già adottati, sottolineando che nel corso delle operazioni peritali è stato dato adeguato spazio all'ascolto della minore sia individualmente che nell'interazione con i genitori, di talché nella consulenza in atti è già restituito un quadro chiaro e coerente della relazione della minore con entrambi i genitori, del suo stato psicologico e dei suoi bisogni.
Quanto alle altre istanze istruttorie, la prova orale articolata da entrambe le parti, anche all'esito dell'accertamento peritale svolto, si appalesa superflua ai fini del decidere, contenendo peraltro profili di carattere valutativo, che non possono essere deferiti al teste.
Affido, collocazione e frequentazione.
In punto di affido, prevalente collocazione della minore e frequentazione della minore con i genitori, il collegio pienamente condivide e recepisce le conclusioni del c.t.u., atteso che il percorso logico e le argomentazioni poste a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
La c.t.u. nominata, provvedendo ad un'accurata disamina delle dinamiche familiari, ha chiaramente sottolineato l'elevata conflittualità della coppia genitoriale incidente in particolar modo sulla minore (“nel complesso è apparsa intrappolata nella conflittualità esistente Per_1
tra i suoi genitori, trovandosi esposta a dinamiche relazionali che la stanno turbando: la continua svalutazione reciproca dei genitori, non le permette di operare dentro sè l'integrazione tra le due figure genitoriali e dei loro rispettivi mondi, che necessariamente devono rimanere separati, in quanto uno “giusto” e l'altro nettamente “sbagliato”. non è così legittimata Per_1
nella possibilità di avere un buon rapporto contemporaneamente con entrambi i genitori e quindi
5 di potersi liberamente muovere dal mondo del padre a quello della madre e viceversa”), ma
“nonostante il conflitto di lealtà e alcune difficoltà nel rapportarsi con i genitori, mostra Per_1 di avere un rapporto significativo con entrambi, così come un'equidistanza affettiva e relazionale”.
Proprio nell'ottica di valorizzare l'intenso legame con entrambi i genitori, la c.t.u. ha così concluso: “si propone che la minore resti affidata ad entrambi i genitori, in quanto l'Affidamento
Condiviso risulta essere il regime più idoneo alla realizzazione dell'interesse della figlia e, soprattutto, del suo fondamentale diritto alla bigenitorialità il cui obiettivo è il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Si ritiene infatti che le carenze genitoriali attualmente presenti nella sig.ra e nel sig. possano essere contenute e Pt_1 CP_1
superate, grazie al sostegno da parte dei Servizi Sociali e alla frequentazione di un percorso di supporto alla genitorialità, al quale entrambi si sono dichiarati disponibili” […] “Si ritiene fondamentale che il nucleo familiare sia preso in carico dai servizi sociali territorialmente competenti, in modo che possano effettuare un monitoraggio della situazione ed eventualmente segnalare al Tribunale eventuali criticità emerse nell'accudimento della figlia ed eventuali aspetti ostativi, messi in atto da ciascun genitore, che potrebbero inficiare la relazione e la frequentazione di con l'altro genitore. Si consiglia inoltre che i servizi sociali attivino un Per_1 servizio di educativa in entrambe le abitazioni. Infine, come rappresentato nell'ultimo colloquio con la coppia genitoriale, è necessario che il sig. e la sig.ra ripongano finalmente CP_1 Pt_1
da parte il conflitto coniugale e si mettano in discussione come genitori, facendosi aiutare e supportare, avviando seriamente un percorso di coordinamento genitoriale in una concreta e reale consapevolezza circa la nocività delle loro dinamiche disfunzionali, partendo dalle proprie criticità e fragilità e non già da quelle dell'altro genitore, assumendo finalmente un ruolo genitoriale più maturo e responsabile nei confronti della figlia, comprendendo i suoi reali bisogni”.
La soluzione risulta conforme all'interesse della minore che ha rapporti intensi e significativi con entrambi i genitori, ma al contempo deve essere tutelata e protetta nella perdurante conflittualità genitoriale.
6 Il collegio ritiene che la coppia genitoriale, che ha mostrato delle criticità nell'esercizio della propria funzione genitoriale, possa essere adeguatamente supportata nella gestione e nella risoluzione della conflittualità esistente, come suggerito dal c.t.u., per il tramite del Servizio
Sociale territorialmente competente, ferma la possibilità per i genitori di intraprendere anche un percorso di sostegno alla genitorialità o di coordinazione genitoriale, cui si sono dichiarati disponibili.
Non si ravvisano tuttavia validi motivi per disporre il più stringente regime dell'affido esclusivo.
Difatti, l'atteggiamento svalutante ed ostile, come espresso dal consulente, è reciproco ed ascritto ad una dinamica ormai consolidata tra i genitori, così come la tendenza a mettere in dubbio le capacità accuditive ed affettive dell'altro, a discapito della serenità della minore, mentre non può riscontrarsi da parte del padre una totale inadempienza agli obblighi di mantenimento, dovendosi tale situazione ascrivere ad una contingente difficoltà economica correlata alla perdita del lavoro.
Trattasi ad ogni modo di situazione che merita di essere monitorata, anche per il tramite di educatori domiciliari, presso ciascun genitore, secondo una calendarizzazione che sarà stabilita dal Servizio, a supporto del nucleo e nell'ottica di consolidamento delle capacità genitoriali.
Circa gli ulteriori profili, la c.t.u. ha ritenuto di confermare il collocamento prevalente con la madre e la frequentazione padre-figlia in base al calendario fino ad oggi già attuato, modulato sulla turnazione lavorativa del padre secondo il seguente modello: “ rimarrà con il padre i Per_1
due giorni nei quali il Sig. non lavora, dall'uscita della scuola e riportandola poi a CP_1
scuola la mattina successiva;
Weekend alternato: trascorrerà con il padre dalle ore Per_1
10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica sera. - Nel periodo extrascolastico: Per_1
rimarrà con il padre i due giorni nei quali il Sig. non lavora. La bambina verrà presa dal CP_1
padre a casa della madre alle 9:00, riportandola poi a casa della madre la mattina successiva alle 9:00 in tempo per frequentare il campo estivo o entro le 18:00; Weekend alternato: Per_1
trascorrerà con il padre dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica sera. Il Sig. si obbliga a comunicare alla Sig.ra la programmazione dei turni per il mese CP_1 Pt_1
successivo entro due giorni da quando gli viene consegnato dal datore di lavoro. -Per le principali festività (Natale e Santo Stefano, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo), verrà applicato il principio dell'alternanza per anni e per genitore. Per le altre festività l'accordo verrà
7 preso di volta in volta in base alle esigenze lavorative del padre. -Nelle vacanze estive: la figlia trascorrerà con ognuno dei genitori un periodo fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi da concordare entro il 31/05 di ogni anno. - Nelle vacanze invernali, salvo diversi accordi, Per_1 trascorrerà con ciascuno dei genitori le principali festività in modo alternato”.
È così garantito un rapporto equilibrato e costante con entrambi i genitori valorizzando altresì la diversa condizione lavorativa delle due parti.
Tuttavia, va recepita la sollecitazione della ricorrente, contenuta nella comparsa conclusionale in cui richiede che, laddove i periodi di riposo del resistente cadano nei fine settimana, venga tenuta fissa l'alternanza dei week- end. Pur ribadendo e condividendo il diritto del resistente a frequentare nei suoi giorni liberi dal lavoro, è necessario, in conformità ai bisogni della Per_1
minore, garantire tempo libero di qualità anche della madre con la minore, stabilendo l'alternanza dei finesettimana, in quanto normalmente è in tale momento che si concentrano le attività sportive, di svago e ricreative ed in cui la minore è libera da impegni scolastici.
L'alternanza del week end rimane dunque ferma, anche qualora il finesettimana coincida con i giorni liberi del resistente, salva la possibilità dei genitori di scambiare il finesettimana di competenza.
Il resistente dovrà provvedere a comunicare mensilmente il calendario lavorativo e, in caso di modifiche sopravvenute, a darne tempestivo riscontro alla ricorrente.
Mantenimento e contribuzione in via diretta
La condizione economica di entrambe le parti rispetto alla data in cui è stato concordemente stabilito un contributo del padre al mantenimento di di €300 mensili risulta invariata. Per_1
La ricorrente è ancora disoccupata e convive con i propri genitori;
come emerge dalla documentazione in atti è stata dichiarata invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55% (per diagnosi di fibromialgia, discopatie multiple, spasmofilia, stato misto dell'umore in personalità borderline, piede pronato bilaterale, calcagno valgo).
Dunque, presenta un'inabilità al lavoro, ma non è destinataria di una pensione di invalidità in quanto non è superata la soglia di legge.
Il resistente invece aveva perduto il lavoro, ma ha trovato una nuova attività lavorativa, come
Assistente GN Patentato (Brevetto MIP), come dallo stesso evidenziato. Non sono versate
8 in atti le ultime dichiarazioni dei redditi, ma è indicato l'inquadramento contrattuale di riferimento (inquadramento di 4° livello CCNL turismo), cui corrisponde una retribuzione compresa tra circa €1.000 ed €1.200. Anch'egli è supportato nella gestione della minore dai genitori.
In tale contesto e tenuto conto delle capacità reddituali delle parti (che non allegano o documentano esborsi fissi mensili per posizioni debitorie), l'assegno di mantenimento nella misura di €300 mensili, come già vigente, risulta congruo.
Non si giustifica alcun provvedimento che imponga in via diretta la corresponsione del mantenimento da parte del datore di lavoro, giacché la situazione di inadempienza che si è verificata va ascritta una difficoltà economica contingente e non ad una condotta volutamente e deliberatamente tesa a privare la minore del necessario supporto economico, comunque garantito per i periodi in cui è stata presso il padre.
Ricorsi ex art. 473bis.39 c.p.c.
All'esito dell'accertamento peritale svolto, è stato acclarato un atteggiamento reciproco dei genitori, caratterizzato da un'esacerbata e persistente conflittualità, che ha condotto anche alla necessità di invitare il nucleo ad un percorso di supporto alla genitorialità.
La situazione familiare, come ben descritto dalla consulente, è incidente sulla serenità della minore, ma non è esclusivamente causata dall'uno o dall'altro dei genitori, bensì da ascriversi ad entrambi.
In tale contesto, sebbene i genitori debbano essere ammoniti al rispetto provvedimento che si va di seguito ad adottare, il collegio non ritiene necessario disporre alcuna sanzione per violazioni od inosservanze successive, risultando l'interesse della minore tutelato per il tramite del monitoraggio del Servizio Sociale, che, con l'educativa domiciliare e con gli interventi di sostegno, avrà modo di verificare il reale rispetto delle prescrizioni, tempestivamente relazionando al Giudice tutelare.
Parimenti non si apprezzano gli estremi per riconoscere un risarcimento del danno, in difetto di puntuale allegazione e prova delle conseguenze negative patite.
9 Spese di lite
L'esito del giudizio e l'istruttoria integralmente svolta nell'esclusivo interesse della minore giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
A carico delle parti in ragione del 50% ciascuna restano anche le spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida congiuntamente a entrambi i genitori, che congiuntamente Persona_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
- salvo diversi e migliori accordi tra le parti, è recepito il calendario di frequentazione di cui alla c.t.u. e di cui in parte motiva, stabilendo tuttavia che l'alternanza del week end rimarrà ferma, anche qualora il finesettimana coincida con i giorni liberi del resistente (salva la possibilità dei genitori di scambiare il finesettimana di competenza);
- dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente (Lucca per la residenza della minore, che si coordinerà con
Porcari, residenza del padre) con mandato di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare anche allo scopo di tempestivamente segnalare eventuali criticità emerse nell'accudimento della figlia ed eventuali aspetti ostativi, messi in atto da ciascun genitore, che potrebbero inficiare la relazione e la frequentazione di con l'altro genitore e con attivazione di Per_1
un servizio di educativa in entrambe le abitazioni;
i Servizi incaricati relazioneranno con cadenza semestrale al Giudice Tutelare;
- ammonisce i genitori al rispetto dei provvedimenti adottati;
- pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 300, da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale Istat;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche,
scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
10 - a carico di ciascuna parte restano le spese di c.t.u., in ragione del 50% ciascuna.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 3.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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