Decreto cautelare 8 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 26 febbraio 2021
Decreto decisorio 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 26/02/2021, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2021
N. 00116/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2021, proposto da
SI LA, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della ditta Autotrasporti LA RI srl e NA UZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Penzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio CE DR in Mestre, piazza XXIII Ottobre 29;
contro
il Comune di Rosolina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Adria, via Pegolini 2;
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed il Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di Rosolina del 3.12.2020, notificato a mezzo pec in pari data, prot. 21513, avente ad oggetto: “prot. AB-1364: D.P.R. 380/2001 –Abusi Edilizi prot. 11189 del 03/06/2019 per violazione urbanistico-edilizia per la realizzazione di manufatti in assenza del titolo;
del rigetto definitivo ad istanza di proroga efficacia ordinanza di demolizione del 08/05/2020 prot. 7326, a firma del Responsabile del V Settore Assetto Del Territorio;
di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rosolina;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 il dott. Alberto Pasi;
Considerato che, in sede di riattivazione del procedimento repressivo sospeso in pendenza della domanda di sanatoria di abusi edilizi, per giurisprudenza costante deve essere riassegnato il termine intero per eseguire le demolizioni, e che detto termine non può essere inferiore ai 90 giorni di legge (art. 31 DPR 380/01).
Ritenuto che, trattandosi di termine minimo ex lege, esso ha sostituito in via di eterointegrazione normativa quello inferiore calcolato con l'impugnato provvedimento del 3.12. 2020.
Ritenuto pertanto che nessuna inottemperanza poteva essere legittimamente accertata prima del 3.3.2021, cioè in pendenza del termine per ottemperare, e che, per conseguenza, non si è affatto realizzato l'effetto acquisitivo (opposto dal Comune all' ultima domanda di proroga del termine, che è invece attualmente ancora in corso).
Ritenuto conseguentemente che non sussiste danno grave ed irreparabile, tenuto conto che lo stesso ricorrente assume di avere ormai quasi interamente completato i lavori di demolizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Respinge l' istanza cautelare.
Compensa in via equitativa le spese di questa fase
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 25 febbraio 2021, in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO